PIATTAFORMA CONTINENTALE ITALIANA
|
|
|
- Rita Moroni
- 10 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 PIATTAFORMA CONTINENTALE ITALIANA ITALIA - EX JUGOSLAVIA D.P.R. 22 maggio 1969 n. 830 e Legge 14 marzo 1977 n. 73 ITALIA - ALBANIA Legge 12 aprile 1995 n. 147 ITALIA GRECIA Legge 23 maggio 1980 n. 290 ITALIA - TUNISIA Legge 3 giugno 1978 n. 347 ITALIA - SPAGNA Legge 3 giugno 1978 n. 348 ITALIA - FRANCIA Convenzione italo-francese 28 novembre 1986 Bocche di Bonifacio ITALIA MALTA Linea di equidistanza italo-maltese 29 aprile 1970
2 PREMESSA 1 I principi adottati dall Italia per la regolamentazione della ricerca ed estrazione degli idrocarburi nella propria piattaforma continentale sono contenuti nella L. 21 luglio 1967, n La normativa disciplina le condizioni per il rilascio dei permessi di ricerca stabilendo, in armonia con le relative disposizioni della IV Convenzione di Ginevra del 1958, che il limite della piattaforma continentale italiana è costituito dalla isobata dei 200 m o, più oltre, da punti di maggiore profondità, qualora lo consenta la tecnica estrattiva, sino alla «linea mediana tra la costa italiana e quella degli stati che la fronteggiano», a meno che, con accordo, non venga stabilito un confine diverso. Questi i trattati di delimitazione della piattaforma continentale finora stipulati dall Italia con i Paesi mediterranei frontisti: - Accordo con la Iugoslavia dell 8 gennaio 1968 (ratificato con DPR 22 maggio 1969, n. 830; in vigore dal 21 gennaio 1970): segue il criterio della mediana tra le coste dei due Paesi, attribuendo un effetto nullo o minimo, nel tracciamento della delimitazione, all isola iugoslava di Pelagosa e agli isolotti (disabitati) di Pomo e S. Andrea; scostamenti dal principio di equidistanza sono stati attuati in favore dell Italia, nel quadro di una compensazione di aree tra le due Parti, tenendo conto dell effetto delle Isole di Jabuka e Galiola. La Slovenia, la Croazia ed il Montenegro sono Stati successori rispetto a questo Accordo (Successione tra Stati). Italia e Croazia hanno stipulato nel 2005 un Intesa tecnica che, lasciando inalterato il contenuto dell Accordo del 1968, per ovviare all incertezza dei dati cartografici non univoci, ha trasformato in datum WGS 84 le coordinate dei punti da 1 a 42 della linea di delimitazione della piattaforma continentale tracciati sulle carte nautiche italiane ed ex iugoslave allegate all Accordo del Accordo con la Tunisia del 28 agosto 1971 (ratificato con L. 3 giugno 1978, n. 357; in vigore dal 16 dicembre 1978): segue il criterio della mediana tra le coste continentali della Tunisia e quelle della Sicilia senza dare alcun valore, ai fini della delimitazione, alle «circostanze speciali» rappresentate dalle isole italiane di Pantelleria, Lampedusa e Linosa e all isolotto disabitato di Lampione. La porzione di piattaforma di queste isole è limitata, rispettivamente, ad archi di cerchio di 13 e 12 miglia. di raggio e coincide quindi, tranne che per il caso di Pantelleria, con l attuale estensione delle acque territoriali. Per effetto dello stesso Trattato è stata concessa alla Tunisia un area di quasi chilometri quadrati, corrispondente a quella che sarebbe spettata all Italia ove fosse stato adottata la linea mediana rispetto alle Isole Pelagie. Da notare che la soluzione prescelta comporta che il cosiddetto «Mammellone» (Pesca (Mediterraneo)) ricade interamente all interno della piattaforma tunisina; - Accordo con la Spagna del 19 febbraio 1974 (ratificato con L. 3 giugno 1978, n. 348; in vigore dal 16 novembre 1978): segue il criterio della mediana tra la Sardegna e le Baleari con una linea leggermente concava che attribuisce rilievo al maggior sviluppo costiero della Sardegna rispetto all Isola di Minorca. La delimitazione è stata oggetto di riserve da parte della Francia che considera come facente parte della propria piattaforma continentale una porzione delle aree spartite tra Italia e Spagna; - Accordo con la Grecia del 24 maggio 1977 (ratificato con L. 23 marzo 1980, n. 290; in vigore dal 3 luglio 1980): la delimitazione tiene conto interamente delle isole Strofadi, di Zante, Cefalonia, Leucade e Corfù. Unica eccezione è l Isola di Fano, cui è attribuito un effetto ridotto; - Accordo con l Albania del 18 dicembre 1992 (ratificato con legge 12 aprile 1995, n. 147 ed entrato in vigore il 26 febbraio 1999). La delimitazione è stata determinata sulla base del principio di equidistanza espresso nella linea mediana dalle coste dei due Paesi senza tener conto delle loro linee di base dritte. Da segnalare inoltre che: - la delimitazione si ferma al di qua dei punti tripli con Grecia e Repubblica Federale di Iugoslavia da definire successivamente con gli Stati interessati; - viene fatto salvo il regime giuridico delle acque e dello spazio aereo sovrastanti la piattaforma continentale; - si definiscono criteri (proporzionalità ed equo indennizzo) per lo sfruttamento di giacimenti eventualmente esistenti a cavallo della mediana; - si stabilisce l impegno delle due Parti ad adottare tutte le misure possibili a evitare che le attività di esplorazione e sfruttamento delle rispettive zone di piattaforma possano pregiudicare l equilibrio ecologico del mare o interferire ingiustificatamente con altri usi legittimi del mare. In materia di piattaforma continentale italiana bisogna inoltre considerare che: - la trattativa con la Francia si interruppe nel 1974 per la pretesa di questo Paese di pervenire ad una delimitazione non conforme agli interessi italiani e non in linea con i principi al tempo vigenti in materia di definizione della piattaforma continentale tra stati confinanti; - esiste un modus vivendi con Malta, instaurato con scambio di note verbali del 29 aprile 1970, riguardante la delimitazione parziale, a carattere provvisorio, dei fondali entro la batimetrica dei 200 m per mezzo della linea di equidistanza tra le coste settentrionali di Malta e le prospicienti coste della Sicilia; - la Corte Internazionale di Giustizia ha esaminato gli interessi italiani relativi alla delimitazione della piattaforma continentale nel Mediterraneo centrale nell ambito della controversia tra Malta e la Libia per la suddivisione della rispettiva piattaforma continentale. 1 Dal GLOSSARIO DI DIRITTO DEL MARE della Marina Militare Italiana
3 ITALIA EX JUGOSLAVIA Legge 14 marzo 1977 n. 73 RATIFICA ED ESECUZIONE DEL TRATTATO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA (Dal punto 1 al punto 5) Decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1969 n.830 ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA RELATIVO ALLA DELIMITAZIONE DELLA PIATTAFORMA CONTINENTALE TRA I DUE PAESI (Dal punto 1 al punto 43)
4 ITALIA ALBANIA Legge 12 aprile 1995 n. 147 RATIFICA ED ESECUZIONE DELL ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI ALBANIA SELLA DELIMITAZIONE DELLA PIATTAFORMA CONTINENTALE PROPRIA DI CIASCUNO DEI DUE STATI (Dal punto 1 al punto 17) Il completamento della delimitazione a nord del punto 1 e a sud del punto 17 resta riservato ad ulteriori accordi da concludere con le parti rispettivamente interessate.
5 ITALIA GRECIA Legge 23 maggio 1980 n. 290 RATIFICA ED ESECUZIONE DELL ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI GRECIA SULLA DELIMITAZIONE DELLE ZONE DELLA PIATTAFORMA CONTINENTALE PROPRIA A CIASCUNO DEI DUE STATI (Dal punto 1 al punto 16) Il completamento della delimitazione a nord del punto 1 e a sud del punto 16 resta riservato ad ulteriori accordi da concludere con le parti rispettivamente interessate.
6 ITALIA TUNISIA Legge 3 giugno 1978 n. 347 RATIFICA ED ESECUZIONE DELL ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA TUNISINA RELATIVO ALLA DELIMITAZIONE DELLA PIATTAFORMA CONTINENTALE FRA I DUE PAESI (Dal punto 0 al punto 32)
7 ITALIA SPAGNA Legge 3 giugno 1978 n. 348 RATIFICA ED ESECUZIONE DELL ACCORDO TRA L ITALIA E LA SPAGNA RELATIVO ALLA DELIMITAZIONE DELLA PIATTAFORMA CONTINENTALE TRA I DUE PAESI, FIRMATO A MADRID IL 19 FEBBRAIO 1974 (Dal punto A al punto L)
8 ITALIA FRANCIA CONVENZIONE DEL 28/11/1986 TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE RELATIVA ALLA DELIMITAZIONE DELLE FRONTIERE MARITTIME NELL AREA DELLE BOCCHE DI BONIFACIO (Dal punto 1 al punto 6)
9 ITALIA - MALTA LINEA DI EQUIDISTANZA ITALO MALTESE MODUS VIVENDI INSTAURATO CON SCAMBIO DI NOTE VERBALI DEL 29/04/1970 RIGUARDANTE LA DELIMITAZIONE PARZIALE, A CARATTERE PROVVISORIO, DEI FONDALI ENTRO LA BATIMETRICA DEI 200 MT PER MEZZO DELLA LINEA DI EQUIDISTANZA TRA LE COSTE SETTENTRIONALI DI MALTA E LE PROSPICENTI COSTE DELLA SICILIA
DECRETO DEL PRESIDE TE DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDE TE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 2011, n. 209 Regolamento recante istituzione di Zone di protezione ecologica del Mediterraneo nord-occidentale, del Mar Ligure e del Mar Tirreno. (11G0252)
DIPARTIMENTO PER L ENERGIA DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE IL MARE
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DIPARTIMENTO PER L ENERGIA DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE Anno LVII - N. 2 28 Febbraio 2013 IL MARE SUPPLEMENTO AL BOLLETTINO UFFICIALE DEGLI
LA CONVENZIONE DI BARCELLONA
LA CONVENZIONE DI BARCELLONA Introduzione: Venti paesi rivieraschi del Mediterraneo (Albania, Algeria, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Cipro, Egitto, Francia, Grecia, Israele, Italia, Jugoslavia, Libano, Libia,
---------------------------- Lo statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
L Assessore DECRETO N. 4 DEL 15 MAGGIO 2007 ---------------------------- Oggetto: Definizione e delimitazione territoriale dei distretti di pesca. VISTO VISTE CONSIDERATO Lo statuto Speciale per la Sardegna
Convenzione europea sull equivalenza dei periodi di studi universitari
Traduzione 1 Convenzione europea sull equivalenza dei periodi di studi universitari 0.414.31 Conclusa a Parigi il 15 dicembre 1956 Approvata dall Assemblea federale il 6 marzo 1991 2 Istrumento di ratificazione
pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 21 dicembre 2005
pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 21 dicembre 2005 Delibera n. 277/05 INTEGRAZIONI E MODIFICHE DELLA DELIBERAZIONE DELL AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 12 DICEMBRE 2003, N.
Testo originale. Art. 1
Testo originale 0.831.109.454.21 Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativa alla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962 Conchiuso il 4 luglio 1969
COMUNE DI SAN BONIFACIO Provincia di Verona
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 104 DEL 30/11/2009 OGGETTO: Convenzione con la per la gestione del servizio di trasporto degli alunni disabili frequentanti gli istituti scolastici superiori e i
Sentenza della Corte. 12 febbraio 1974
Sentenza della Corte 12 febbraio 1974 Giovanni Maria Sotgiu contro Deutsche Bundespost - (domanda di pronunzia pregiudiziale, proposta dal Bundesarbeitsgerischt) Causa 152/73 1. LIBERA CIRCOLAZIONE - LAVORATORI
LE ATTIVITÀ OFFSHORE ITALIANE IN RELAZIONE AI NUOVI SVILUPPI NELL AREA MEDITERRANEA
LE ATTIVITÀ OFFSHORE ITALIANE IN RELAZIONE AI NUOVI SVILUPPI NELL AREA MEDITERRANEA Workshop on "State environmental compliance and enforcement in the Mediterranean Sea" ing. Franco Terlizzese Direttore
Il giorno 24 luglio 2008, in Roma. tra. Premesso che
ACCORDO PER IL PASSAGGIO DEI QUADRI DIRETTIVI E DEL PERSONALE DELLE AREE PROFESSIONALI DELLA CASSA DEPOSIT I E PRESTITI SOCIETÀ PER AZIONI AL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I QUADRI DIRETTIVI
1. Oggetto e struttura del disegno di legge
Delega al Governo per l attuazione dell articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, per l istituzione delle Città metropolitane e per l ordinamento di Roma Capitale della Repubblica. Disposizioni
LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI
LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI Comunicazione del revisore con i responsabili delle attività di governance e con il pubblico Dicembre 2013 Comunicazioni del revisore con i responsabili delle attività di
Il Ministro delle Attività Produttive
Il Ministro delle Attività Produttive VISTO l articolo 21, del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, che stabilisce che, a decorrere dal 1 gennaio 2003, le imprese di gas naturale che svolgono nel
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
L 318/20 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 1.12.2011 DECISIONI DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 25 novembre 2011 relativa ad una partecipazione finanziaria aggiuntiva ai programmi di
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, recante modifiche al sistema penale; VISTO il decreto ministeriale del 26 luglio 1995 recante Disciplina del rilascio delle licenze di pesca ; VISTO il regolamento
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti CAPITANERIA DI PORTO LA MADDALENA
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti CAPITANERIA DI PORTO LA MADDALENA (Località P.ta Chiara, snc. - Tel. 0789-730632 - Fax 0789-731020. E-mail: [email protected] - Sito Web: www.guardiacostiera.gov.it)
COMUNE DI BOSCO MARENGO
COMUNE DI BOSCO MARENGO PROVINCIA DI ALESSANDRIA REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO DEI CONSIGLIERI COMUNALI APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 36 DEL 30.09.2010 Regolamento sul diritto
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E D INTERNAZIONALI DIREZIONE GENERLAE DELLEA PESCA MARITTIMA E DELL ACQUACOLTURA Roma, 22 novembre 2011 Al
Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari
Traduzione 1 Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari 0.211.213.01 Conchiusa all Aia il 2 ottobre 1973 Approvata dall Assemblea federale il 4 marzo 1976 2 Istrumento di ratificazione
COMUNE DI NORMA PROVINCIA DI LATINA
COMUNE DI NORMA PROVINCIA DI LATINA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DEI CONSIGLIERI COMUNALI ALL ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, IN ATTUAZIONE DEL DISPOSTO DELL ART. 43, C. 2 DEL
Approfondimento su Schengen
Approfondimento su Schengen INFORMAZIONI SUL DIRITTO COMUNITARIO INTRODUZIONE Le disposizioni dell accordo di Schengen prevedono l abolizione dei controlli alle frontiere interne degli Stati membri facenti
MEDIAZIONE TRIBUTARIA
MEDIAZIONE TRIBUTARIA Novità Fiscali 2012: dal federalismo fiscale all abuso del diritto (IV Convegno Lerici) 1 MEDIAZIONE TRIBUTARIA L istanza di mediazione (di seguito, istanza) è obbligatoria a pena
SENATO DELLA REPUBBLICA. Commissione Lavoro, Previdenza Sociale
SENATO DELLA REPUBBLICA Commissione Lavoro, Previdenza Sociale Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della disciplina in materia di diritto al lavoro delle persone disabili Audizione Associazione
Oggetto: Autotrasporto Tariffe minime per i contratti verbali determinate dal Ministero dei Trasporti - Aggiornamento al mese di febbraio 2011.
Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica 00198 Roma - via Panama 62 tel.068559151-3337909556 - fax 068415576 e-mail: [email protected] - http://www.confetra.com Roma, 31 marzo
VISTO l articolo 38 della legge regionale 18/2005;
Oggetto: LEGGE 12.03.1999 N. 68 - APPROVAZIONE CONVENZIONE PROGRAMMATICA PER L ASSUNZIONE DI 1 UNITÀ DI PERSONALE APPARTENENTE ALLE LISTE EX ART. 8 L. 68/1999. ASSICURAZIONI GENERALI SPA. VISTA la legge
COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE MEDIANTE CONFERIMENTO DI MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA
COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE MEDIANTE CONFERIMENTO DI MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA I sottoscritti: a) (Capofila). nato a il. nella sua qualità di.. e legale rappresentante
Direzione generale Direzione centrale rischi Direzione centrale prestazioni economiche. Circolare n. 28. Roma, 6 febbraio 2015.
Direzione generale Direzione centrale rischi Direzione centrale prestazioni economiche Circolare n. 28 Roma, 6 febbraio 2015 Al Ai Direttore generale vicario Responsabili di tutte le Strutture centrali
DECRETI PRESIDENZIALI
DECRETI PRESIDENZIALI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 giugno 2015. Definizione delle tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi
CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO POLIZZA FIDEJUSSORIA COMUNE DI TRAPANI
CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO POLIZZA FIDEJUSSORIA COMUNE DI TRAPANI FIDEJUSSIONE A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI DERI- VANTI DA GESTIONE POST CHIUSURA VASCHE DI DISCARICA LOTTO 1 1 Schema di condizioni contrattuali
EROGAZIONE DEL PUBBLICO SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO DELL ENERGIA ELETTRICA NELL AMBITO DI RETI NON INTERCONNESSE CON IL SISTEMA ELETTRICO NAZIONALE
EROGAZIONE DEL PUBBLICO SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO DELL ENERGIA ELETTRICA NELL AMBITO DI RETI NON INTERCONNESSE CON IL SISTEMA ELETTRICO NAZIONALE Articolo 1 Definizioni 1.1 Ai fini dell interpretazione
fondamenti giurisprudenziali sono stati posti più di quarant anni fa 2, viene riaffermata e rafforzata.
Documento di riflessione della Corte di giustizia dell Unione europea su taluni aspetti dell adesione dell Unione europea alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertà
Saluti a tutti. Silvio Marelli.
Le seguenti normative che vedrete in allegato regolano la movimentazione di alcune specie animali compresi i cani all'interno della comunità europea, specificando i casi in cui il numero è superiore o
IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE
Prestiti ai dipendenti pubblici anche da intermediatori finanziari (Decreto Ministero delle economia e delle Finanze 27.12.2006, n. 313) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 32, serie generale, del
Deliberazione n. 119/2015/PAR
Deliberazione n. 119/2015/PAR SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L EMILIA-ROMAGNA composta dai magistrati: dott. Antonio De Salvo dott. Marco Pieroni dott. Massimo Romano dott. Italo Scotti dott.ssa Benedetta
REPUBBLICA DI SAN MARINO
REPUBBLICA DI SAN MARINO DECRETO LEGGE 22 giugno 2009 n.76 Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all articolo 2, comma 2, punto
730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento
730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 30 05.07.2013 Liquidazione di srl e presentazione di Unico Categoria: Sottocategoria: Scadenze Nelle società di capitali la fase di è un procedimento
Istanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1, lett. c) del Tuir.
RISOLUZIONE N. 153/E Roma, 11 giugno 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1,
Legge federale sui binari di raccordo ferroviario
Legge federale sui binari di raccordo ferroviario 742.141.5 del 5 ottobre 1990 (Stato 1 gennaio 2010) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 22 ter, 26 e 64 della Costituzione
VADEMECUM SULLE PROCEDURE DI BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI
VADEMECUM SULLE PROCEDURE DI BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI Riferimenti legislativi: D.Lgs 152/2006 e sue integrazioni con il D.Lgs 4/2008 art.242-245-248-249-304-allegato 4, parte IV Realizzazione di un
Disposizione tecnica di funzionamento n. 05 ME Rev.2
Pagina 1 di 7 Disposizione tecnica di funzionamento (ai sensi dell articolo 4 del Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico, approvato con decreto del Ministro delle Attività Produttive 19
RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL USURA. Nota metodologica
RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL USURA Nota metodologica La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell usura, prevede che siano resi
Deliberazione n. 6/2008/Par.
Deliberazione n. 6/2008/Par. REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE nell adunanza del 30 aprile 2008 composta da: Giuseppe Ranucci Fabio Gaetano Galeffi Andrea
Deliberazione n. 119/2015/PAR SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L EMILIA-ROMAGNA. composta dai magistrati:
Deliberazione n. 119/2015/PAR SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L EMILIA-ROMAGNA composta dai magistrati: dott. Antonio De Salvo dott. Marco Pieroni dott. Massimo Romano dott. Italo Scotti dott.ssa Benedetta
REGOLAMENTO RELATIVO ALLA ELEZIONE ED ATTRIBUZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DEL COMPARTO DELLA ASL VITERBO
REGIONE LAZIO AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO REGOLAMENTO RELATIVO ALLA ELEZIONE ED ATTRIBUZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DEL COMPARTO DELLA ASL VITERBO REVISIONE DATA 0 15.06.2004
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURA DELL ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI DI GENERAZIONE
Pagina 1 di 5 Documenti collegati comunicato stampa Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 13 aprile 2007 Delibera n. 88/07 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURA DELL ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA
Nautica da diporto: territorialità IVA dei servizi di noleggio
Nautica da diporto: territorialità IVA dei servizi di noleggio Premessa Il presente lavoro è finalizzato a fornire una descrizione della normativa italiana in materia di IVA nel settore della nautica da
Convenzione europea sul riconoscimento della personalità giuridica delle organizzazioni internazionali non governative
Traduzione 1 Convenzione europea sul riconoscimento della personalità giuridica delle organizzazioni internazionali non governative 0.192.111 Conclusa a Strasburgo il 24 aprile 1986 Approvata dall Assemblea
ATTO PUBBLICO SERVITÙ STABILITA SUL PROPRIO FONDO
Bozza del 29.11.2013 (1 passo) ATTO PUBBLICO SERVITÙ STABILITA SUL PROPRIO FONDO Nel registro fondiario del Comune di Bregaglia Il Comune di Bregaglia, 7606 Promontogno dichiara con il presente documento
VII CONVENZIONE AJA 1907. concernente la trasformazione delle navi di commercio. in bastimenti da guerra
VII CONVENZIONE AJA 1907 concernente la trasformazione delle navi di commercio in bastimenti da guerra Conchiusa all Aja il 18 ottobre 1907 Sua Maestà l Imperatore di Germania, Re di Prussia; il Presidente
RISOLUZIONE N. 119 /E
RISOLUZIONE N. 119 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 31 dicembre 2014 OGGETTO: Interpello ordinario, art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Tassazione decreto ingiuntivo con enunciazione di fideiussione
TUNISI - REPUBBLICA TUNISINA
Repubblica Tunisina CENTRO D ARBITRATO INTERNO ED INTERNTIONALE AL-INSAF RUE DE LA MOSQUE CITE TAIEB M HIRI AL OUINA ROUTE DE LA MARSA -2045 TUNISI www.al-insaf.com.tn TUNISI - REPUBBLICA TUNISINA BREVE
La legge 78/2014 (c.d. Jobs Act ): il contratto di lavoro a tempo determinato due
La legge 78/2014 (c.d. Jobs Act ): il contratto di lavoro a tempo determinato due anni dopo la Riforma Fornero. a cura di Stefano Petri E stata pubblicata in G. U., n. 114 del 19 maggio 2014, la Legge
CIRCOLARE N. 25/E. Roma, 26 giugno 2006
CIRCOLARE N. 25/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 26 giugno 2006 OGGETTO: Trattamento fiscale delle prestazioni rese da fondi integrativi di previdenza costituiti presso gli enti di cui
COMUNE DI CAVERNAGO REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA
REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale il 24 febbraio 2015 Pagina 1 di 7 ARTICOLO 1 OGGETTO Il presente Regolamento disciplina
installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo
DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 2005 Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema
RELAZIONE IDROGEOLOGICA INTEGRATIVA
REGIONE EMILIA ROMAGNA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA COMUNE DI GATTATICO RICHIESTA DI CONCESSIONE DI PRELIEVO DI ACQUE SOTTERRANEE MEDIANTE POZZI GIA IN CONCESSIONE CON AUMENTO DI VOLUME DA 315000 A 550000
CIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015
CIRCOLARE N. 17/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 aprile 2015 OGGETTO: Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri
Risoluzione 2198 (XXI) dell'assemblea Generale. Protocollo Relativo allo Status dei Rifugiati
Risoluzione 2198 (XXI) dell'assemblea Generale Protocollo Relativo allo Status dei Rifugiati L'Assemblea Generale, Considerato che la Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il
Determinazione delle fasce di rispetto per la prevenzione e la riduzione dell inquinamento luminoso per osservatori astronomici
Prevenzione inqunamento luminoso Determinazione delle fasce di rispetto per la prevenzione e la riduzione dell inquinamento luminoso per osservatori astronomici Giuliano Lanzarini*, Franco Pocher* e Paolo
RISOLUZIONE N. 99/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 99/E Direzione Centrale Normativa Roma, 19 dicembre 2013 OGGETTO: Interpello Art. 11 legge 27/07/2000, n. 212. Tassazione di redditi di fonte estera - Redditi di capitale - Applicazione
Oggetto: LEGGE N. 68/1999. APPROVAZIONE PROROGA AL CALENDARIO DEGLI INSERIMENTI DELLA CONVENZIONE N. 1632 DI REP. DEL 27/10/2011. REFRION SRL.
Oggetto: LEGGE N. 68/1999. APPROVAZIONE PROROGA AL CALENDARIO DEGLI INSERIMENTI DELLA CONVENZIONE N. 1632 DI REP. DEL 27/10/2011. REFRION SRL. VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, ed in particolare l'art.
Risoluzione n.125/e. Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione del D.P.R. n. 131 del 1986, è stato esposto il seguente
Risoluzione n.125/e Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 03 aprile 2008 OGGETTO: Istanza di interpello - riacquisto di prima casa a titolo gratuito Decadenza dai benefici di cui alla nota II-bis
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Misure urgenti per il miglioramento del sistema di controllo come disciplinato agli artt. 27 e seguenti del Reg. (CE) n. 834/2007 e relativi regolamenti di applicazione. VISTO il Reg. (CE) n. 834/2007
REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA DELLE OT
REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA DELLE OT Deliberato dal Consiglio Federale il 30 marzo 2014 R.A.C. OT DELIBERATO DAL CF IL 30 MARZO 2014 1 INDICE CAPO I INTRODUZIONE ART. 1 PRINCIPI GENERALI..
Art. 1 (Istituzione) 2. Il parco è classificato ai sensi dell art. 10, comma 1 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 come parco marino.
Legge regionale 21 aprile 2008, n. 11 Istituzione del Parco Marino Regionale Costa dei Gelsomini. (BUR n. 8 del 16 aprile 2008, supplemento straordinario n. 2 del 29 aprile 2008) Art. 1 (Istituzione) 1.
Dichiarazione di Intenti SARDEGNA CORSICA
Dichiarazione di Intenti SARDEGNA CORSICA CORSICA E SARDEGNA UN PATTO NUOVO TRA DUE ISOLE SORELLE DEL MEDITERRANEO Oggi, 14 marzo 2016, il Presidente della Regione autonoma della Sardegna e il Presidente
IL MINISTRO DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA
VISTO il decreto del Ministro dell Istruzione dell Università e della Ricerca 11 aprile 2006, n. 217; VISTO il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, istitutivo
Prof. Luigi Daniele e dott. Roberto Cisotta
Prof. Luigi Daniele e dott. Roberto Cisotta Il caso Dano: il quadro giuridico (I) Assistenza sociale: bisogno come criterio essenziale di applicazione e per l erogazione delle relative prestazioni non
RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Determinazione della base imponibile degli
Punto 3 all Ordine del Giorno dell Assemblea Ordinaria
Punto 3 all Ordine del Giorno dell Assemblea Ordinaria Autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti. 863 Relazione del Consiglio di Gestione sul punto
Roma,28 dicembre 2007
CIRCOLARE N. 75/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,28 dicembre 2007 Oggetto: Negoziazione di quote di partecipazione in società mediante atti pubblici o scritture private autenticate Imposta
Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015
Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Signori Giudici del Tribunale, Nelle conclusioni di questa mattina,
Il Ministro dell economia e delle finanze
Il Ministro dell economia e delle finanze Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni recante la disciplina dell imposta di bollo;
RISOLUZIONE N. 20/E. Roma, 14 febbraio 2014
RISOLUZIONE N. 20/E Direzione Centrale Normativa Roma, 14 febbraio 2014 OGGETTO: Tassazione applicabile agli atti di risoluzione per mutuo consenso di un precedente atto di donazione articolo 28 del DPR
Convenzione europea relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti
Traduzione 1 Convenzione europea relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti 0.312.5 Conclusa a Strasburgo il 24 novembre 1983 Approvata dall Assemblea federale il 20 giugno 1991 2 Istrumento
(Finalità e ambito di applicazione)
6 15.1.2003 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 3 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 gennaio 2003, n. 3/R Regolamento per lo svolgimento delle procedure telematiche di acquisto
Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare
Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare febbraio 2013 1 1 PREMESSA... 3 1.1 Oggetto... 3 1.2 Perimetro di applicazione e modalità di recepimento...
IL PROCEDIMENTO DI OMOLOGA DEI VERBALI DI ACCORDO DELLA MEDIAZIONE E LA COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE
IL PROCEDIMENTO DI OMOLOGA DEI VERBALI DI ACCORDO DELLA MEDIAZIONE E LA COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE I) PREMESSE. L EFFICACIA DELLA MEDIAZIONE ED IL PROCEDIMENTO DI OMOLOGA. La mediazione, quale adempimento
REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014)
REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014) Art.1 - Oggetto Il presente Regolamento disciplina, ai
