REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA Seconda Sezione Civile SENTENZA. tra
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1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA Seconda Sezione Civile Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente nella causa civile di primo grado, iscritta al n del ruolo generale per gli affari contenziosi dell anno 2012, posta in decisione all udienza del , e vertente SENTENZA tra G. L., elettivamente domiciliata in (omissis), presso lo studio dell Avv. Ivanka Erika Capelli che la rappresenta e difende per procura in atti, - attore - e Ministero della Salute, in persona del ministro pro-tempore, elettivamente domiciliato in (omissis), presso l Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege, - convenuto - e Istituto Nazionale T. R. E., in persona del legale rappresentante pro-tempore, - convenuto - contumace FATTO Con atto di citazione ritualmente notificato, G. L. conveniva in giudizio il Ministero della Salute e l Istituto Nazionale T. R. E. per sentirli condannare al risarcimento dei danni, oltre interessi e rivalutazione, conseguenti ad emotrasfusione. Parte attrice esponeva che dal al era sottoposta ad emotrasfusioni presso l Istituto Nazionale T. R. E.; di essere stata contagiata dalla epatite C; che sussisteva la responsabilità dei convenuti ex artt e 2050 c.c., ovvero a titolo contrattuale, e di aver diritto al risarcimento di tutti i danni diretti e riflessi. Si costituiva il Ministero, eccependo la infondatezza della domanda, mentre l Istituto Nazionale T. R. E. restava contumace. All udienza del parte attrice concludeva per la condanna al risarcimento dei danni, oltre interessi e rivalutazione, il Ministero per il rigetto della pretesa, ed il giudice tratteneva la causa in
2 decisione, assegnando i termini di cui all art. 190, primo comma, c.p.c. per il deposito di comparse e memorie. DIRITTO La C.T.U. ha ravvisato che è ammissibile il nesso di causa tra infezione da HCV documentata in atti dal maggio 2008, che resta alla luce di tutti gli elementi desunti dagli atti di causa, la causa maggiormente probabile, in assenza di evidenza in atti di altre cause efficienti e determinanti ed in assenza della verifica dello stato di salute dei donatori, ed il trattamento di emotrasfusione eseguito presso l Istituto Nazionale T. R. E. di R. dal 25/09/2006 al 15/01/2007. Dunque, in questi termini, deve ritenersi accertato il nesso causale e sussiste la responsabilità del Ministero ex art c.c. e della struttura sanitaria ex art c.c. per violazione dei doveri di vigilanza nella preparazione e utilizzazione del sangue da destinare a consumo umano. Peraltro, la stessa C.T.U., in risposta anche alle osservazioni delle parti, ha evidenziato che L'infezione da HCV deve ritenersi in termini di maggiore probabilità guarita a seguito del trattamento con interferone peghilato e ribavidina a cui la sig.ra L. G. è stata sottoposta dal 28/10/2008 al 05/10/2009 per epatite cronica da HCV, con negativizzazione degli indici di replicazione virale dell' HCV (HCV-RNA NON RILEVATO - transaminasi nella norma) dal 26/02/2009 fino a tutt'oggi, con positività degli anticorpi anti-hcv (dosaggio transaminasi ed HCV-RNA quantitativo eseguito il 07/08/2014: GOT =17, GPT =8, HCV-RNA quantitativo inferiore al limite della sensibilità della metodica; esami ematochimici del 01/09/2014 con assenza di HBs-Ag e positività degli anticorpi anti-hcv, riscontrando sotto il profilo del danno biologico una invalidità temporanea parziale al 50% di novantotto giorni, e precisando che relativamente alle ripercussioni sullo svolgimento dell'ordinarie attività di persona causate dall'hcv, oltre i periodo d'inabilità temporanea parziale considerato al punto 3), non si ritiene vi sia altro pregiudizio sulle attività della vita quotidiana e di relazione causata in via esclusiva o preminente dall'hcv, considerato pure che la sig.ra L. G. affetta da Linfoma non Hodgkin in remissione e follow up; l'infezione da HCV a seguito della terapia con interferone peghilato e ribavidina è da considerarsi eradicata in termini di maggiore probabilità e pertanto, non sono prevedibili miglioramenti o peggioramenti futuri. Per quantificare questo danno biologico da invalidità temporanea parziale al 50% occorre procedere una liquidazione in via equitativa ai sensi degli artt e 2056 c.c. Utilizzando questo criterio e per il riconoscimento di un danno il più possibile personalizzato, si ritiene di dover avere riguardo, in modo particolare, all età del danneggiato ed alla gravità della lesione, applicando a tal fine, come prassi di questo Tribunale, le tabelle fissate in materia dal Tribunale di Roma per il 2017, con gli eventuali correttivi per adeguare ulteriormente il risarcimento alla fattispecie concreta in esame. In realtà con le sentenze n del 7 giugno 2011, n del 31 agosto 2011 e n del 12 settembre 2011 la Cassazione ha assunto le tabelle milanesi come criterio universale di liquidazione equitativa del danno alla persona, ma questa impostazione non convince. Infatti, sotto un primo profilo, il fondamento dello strumento della tabella è la media dei precedenti giudiziari in un dato ambito territoriale e la finalità è quella di uniformare i criteri di liquidazione del danno, ma la stessa non deve essere applicata automaticamente, bensì con apprezzamento anche delle c.d. condizioni personalizzanti, tenendo conto della particolarità del caso concreto e della reale entità del danno, anche per evitare l eventualità che possa giungersi a liquidazioni puramente
3 simboliche o irrisorie (Cass. civ., Sez. III, 25 maggio 2007, n ; Cass. civ., Sez. III, 11 gennaio 2007, n. 392; Cass. civ., Sez. III, 25 agosto 2006, n ; Cass. civ., Sez. III, 20 marzo 2006, n. 6088; Cass. civ., Sez. III, 30 gennaio 2006, n. 1877). Inoltre per costante giurisprudenza le tabelle non rientrano nelle nozioni di fatto di comune esperienza, né sono recepite in norme di diritto appartenenti necessariamente alla conoscenza del magistrato (Cass. civ., Sez. III, 11 gennaio 2007, n. 394; Cass. civ., Sez. III, 1 giugno 2006, n ; Cass. civ., Sez. III, 16 dicembre 2005, n Di notorio locale, vale a dire limitato ad una stretta cerchia di soggetti, parla Cass. civ., Sez. III, 12 marzo 2008, n. 6684) e, pertanto, il giudice che intenda utilizzarle deve, per non incorrere nell errore di omessa motivazione, dare conto dei criteri indicati nelle tabelle e poi descriverne l applicazione alla fattispecie concreta (Cass. civ., Sez. III, 23 maggio 2003, n. 8169; Cass. civ., Sez. III, 9 agosto 2001, n ; Cass. civ., Sez. lavoro, 6 novembre 2000, n ). Sotto altro profilo, da un lato si ritiene non sussistente alcun diritto del danneggiato ad ottenere la liquidazione del danno in base a tabelle in uso presso un determinato ufficio giudiziario piuttosto che in un altro (Cass. civ., Sez. III, 26 gennaio 2010, n. 1524), e, dall altro, il giudice, non è vincolato alle tabelle di sezione adottate dal suo Tribunale, e qualora le utilizzi la motivazione della scelta è già in re ipsa (Cass. civ., Sez. III, 3 agosto 2005, n ), e ben può adottare le tabelle in uso presso altro ufficio giudiziario, pur essendo tenuto, in questo caso, a dare ragione della diversa scelta (Cass. civ., Sez. III, 01 giugno 2006, n ; Cass. civ., Sez. III, 2 marzo 2004, n. 4186). Dunque, ciò che rileva ai fini dell uniformità non è, in assenza di specifica previsione normativa, tanto il dato di partenza comune, dunque la stessa tabella per tutti, quanto l utilizzo da parte dei giudici di principi comuni ed uniformi, così come elaborati dalla giurisprudenza, in particolare con le quattro sentenze gemelle nn , n , n e n dell 11 novembre 2008, nell uso e nell applicazione delle varie tabelle e, del resto, in questo senso si sono pronunciate le recenti Cass. civ., Sez. VI, 23 novembre 2011 n e Cass. Civ. Sez. Lav., 2 agosto 2011 n Inoltre, se l esigenza fondamentale è quella dell utilizzo da parte di tutti i giudici del medesimo dato di partenza, del tutto contraddittoria si presenta la stessa pronuncia n /2011 laddove non estende a tutte le lesioni psico-fisiche lievi l art. 139 del decreto legislativo n. 209 del 7 settembre Orbene, avendo dunque riguardo alle tabelle del Tribunale di Roma, il danno questione, sempre avendo riguardo alla gravità della lesione e all età, è oggi liquidato con una somma pari ad euro 54,10 al giorno. Poiché è accertata una durata della invalidità temporanea parziale al 50% in novantotto giorni, tale danno è quantificato in euro 5.301,80 (54,10 x 98 = 5.301,80). Peraltro, in un ottica di personalizzazione del danno non patrimoniale, occorre ulteriormente adeguare al caso concreto il danno biologico e tenere presente anche il diverso pregiudizio subito dalla parte danneggiata e consistente nel turbamento psichico transitorio e soggettivo conseguente al sinistro, da ritenersi sussistente in via presuntiva alla luce della lesione psico-fisica permanente accertata, del fatto illecito di cui si è vittima e della età. Trattasi, quest ultimo e diverso pregiudizio, del c.d. danno morale, inteso non come categoria autonoma, ma come figura descrittiva di un aspetto del danno non patrimoniale (Cass. Civ. Sezioni Unite, n del 24.6/ ), da riconoscersi (per tutte Cassazione civile, sez. III, ordinanza n ) e da liquidarsi sempre in via equitativa ex artt e 2056 c.c.
4 Orbene, avendo riguardo ai suddetti fattori ed alla gravità della malattia, per il danno biologico sono riconosciuti ulteriori euro 5.000,00 e per quello morale euro ,00, per un danno non patrimoniale totale di euro ,80 (5.301, , ,00 = ,80). Non può, invece, essere riconosciuto il danno esistenziale, inteso anche questo non come categoria autonoma, ma come figura individuata ai fini meramente descrittivi di un particolare aspetto del danno non patrimoniale. Tale danno, come è noto, consiste in un pregiudizio di natura non meramente emotiva ed interiore, ma permanente, oggettivamente accertabile e provocato sul fare areddittuale del soggetto, il quale altera le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto alla espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno (Cass. Civ. Sezioni Unite, n del 24.6/ ; Cass. Civ. Sezioni Unite, n. 6572/2006; Cass. Civ., 4260/2007; Cass. Civ., 5221/2007; Cass. Civ., 11278/2007 e Cass. Civ., 26561/2007) e sussiste solo nei casi di reato o previsti dalla legge, ovvero in ipotesi di lesione di diritti inviolabili della persona costituzionalmente qualificati, ed in presenza di una lesione grave e di un danno serio (da ultimo sempre Cass. Civ. Sezioni Unite, n /2008). Nella fattispecie è presente la lesione di un diritto inviolabile della persona, vale a dire il diritto alla salute ex art. 32 della Costituzione. Tuttavia, la prova della lesione di un diritto fondamentale dell individuo non è sufficiente a giustificare il risarcimento, costituendo la stessa un semplice indizio di danno, il quale deve essere dimostrato. In sostanza, è necessario fornire il concreto riscontro del carattere permanente del pregiudizio, risolvendosi, altrimenti, lo stesso in un pati transitorio risarcibile sotto il diverso profilo del danno morale. Infatti, il danno morale è essenzialmente un sentire, mentre il danno esistenziale è piuttosto un non poter più fare, un dover agire altrimenti, l uno attiene per sua natura alla sfera dell emotività e l altro concerne il modo di estrinsecarsi e nessuna incidenza sullo stesso è stata compiutamente provata. Dunque, accertata in via presuntiva, come già evidenziato, una sofferenza temporanea e limitata ad un periodo di tempo, liquidata, dunque, sotto il diverso profilo del danno morale, non è stato dimostrato un pregiudizio permanente conseguente al fatto dannoso. Sotto il profilo del danno patrimoniale la C.T.U. ha escluso la sussistenza di spese mediche, anche future, mentre non sono documentati altri pregiudizi. Per quanto riguarda la struttura sanitaria, parte attrice lamenta anche l assenza di adeguata informazione ed, in effetti, non risulta acquisto il consenso informato, il quale costituisce legittimazione e fondamento del trattamento sanitario. Senza il consenso informato l intervento del medico è illecito, anche quando è nell interesse del paziente, atteso che la pratica del consenso libero e informato rappresenta una forma di rispetto per la libertà dell'individuo e un mezzo per il perseguimento dei suoi migliori interessi (artt. 2, 13, 32 Cost.). L acquisizione del consenso informato del paziente, inoltre, costituisce prestazione altra e diversa rispetto a quella avente ad oggetto l intervento terapeutico e dà luogo ad un danno suscettibile di ulteriore e autonomo risarcimento, anche in ragione della diversità dei diritti, rispettivamente, all autodeterminazione delle scelte terapeutiche ed all integrità psico-fisica (per tutte Cass. civ., Sez. III, 20/05/2016, n ).
5 Orbene, dovendosi ragionevolmente ritenere che parte attrice, se adeguatamente informata della possibilità del sangue infetto, avrebbe rifiutato la trasfusione, il danno relativo alla violazione del diritto all informazione non può che essere liquidato in base ad un criterio equitativo puro, avuto riguardo alle serie conseguenze di questo inadempimento ed è quantificato in euro ,00. Sugli importi dovuti, trattandosi di risarcimento del danno e, dunque, di debito di valore, sono riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione. In particolare, poiché sono liquidati ai valori monetari attuali e già rivalutato ad oggi, spettano i soli interessi legali dal giorno del sinistro, da rinvenirsi nel data della prima trasfusione, calcolati sulla sorte capitale svalutata a tale data e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza. Le spese processuali e della C.T.U. seguono la soccombenza. P.Q.M. il Tribunale, definitivamente pronunciando: a) condanna il Ministero della Salute, in persona del ministro pro-tempore, e l Istituto Nazionale T. R. E., in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in solido in favore di G. L. della somma di euro ,80, oltre interessi legali dal calcolati sulla somma di euro ,80 svalutata al e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat, fino alla data del deposito della presente sentenza; b) condanna l Istituto Nazionale T. R. E., in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore di G. L. della somma di euro ,00, oltre interessi legali dal calcolati sulla somma di euro ,00 svalutata al e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat, fino alla data del deposito della presente sentenza; c) condanna il Ministero della Salute, in persona del ministro protempore, e l Istituto Nazionale T. R. E., in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in solido delle spese processuali, ivi comprese quelle della fase stragiudiziale, pari ad euro 4.496,00 per compensi ed euro 750,00 per spese, oltre spese generali, iva, cpa e spese successive, da distrarsi in favore del difensore; d) condanna il Ministero della Salute, in persona del ministro pro-tempore, e l Istituto Nazionale T. R. E., in persona del legale rappresentante protempore, al pagamento in solido delle spese della C.T.U. Roma, Il Giudice Dr. Corrado Cartoni
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