REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA Seconda Sezione Civile SENTENZA. tra

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA Seconda Sezione Civile SENTENZA. tra"

Transcript

1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA Seconda Sezione Civile Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente nella causa civile di primo grado, iscritta al n del ruolo generale per gli affari contenziosi dell anno 2012, posta in decisione all udienza del , e vertente SENTENZA tra G. L., elettivamente domiciliata in (omissis), presso lo studio dell Avv. Ivanka Erika Capelli che la rappresenta e difende per procura in atti, - attore - e Ministero della Salute, in persona del ministro pro-tempore, elettivamente domiciliato in (omissis), presso l Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege, - convenuto - e Istituto Nazionale T. R. E., in persona del legale rappresentante pro-tempore, - convenuto - contumace FATTO Con atto di citazione ritualmente notificato, G. L. conveniva in giudizio il Ministero della Salute e l Istituto Nazionale T. R. E. per sentirli condannare al risarcimento dei danni, oltre interessi e rivalutazione, conseguenti ad emotrasfusione. Parte attrice esponeva che dal al era sottoposta ad emotrasfusioni presso l Istituto Nazionale T. R. E.; di essere stata contagiata dalla epatite C; che sussisteva la responsabilità dei convenuti ex artt e 2050 c.c., ovvero a titolo contrattuale, e di aver diritto al risarcimento di tutti i danni diretti e riflessi. Si costituiva il Ministero, eccependo la infondatezza della domanda, mentre l Istituto Nazionale T. R. E. restava contumace. All udienza del parte attrice concludeva per la condanna al risarcimento dei danni, oltre interessi e rivalutazione, il Ministero per il rigetto della pretesa, ed il giudice tratteneva la causa in

2 decisione, assegnando i termini di cui all art. 190, primo comma, c.p.c. per il deposito di comparse e memorie. DIRITTO La C.T.U. ha ravvisato che è ammissibile il nesso di causa tra infezione da HCV documentata in atti dal maggio 2008, che resta alla luce di tutti gli elementi desunti dagli atti di causa, la causa maggiormente probabile, in assenza di evidenza in atti di altre cause efficienti e determinanti ed in assenza della verifica dello stato di salute dei donatori, ed il trattamento di emotrasfusione eseguito presso l Istituto Nazionale T. R. E. di R. dal 25/09/2006 al 15/01/2007. Dunque, in questi termini, deve ritenersi accertato il nesso causale e sussiste la responsabilità del Ministero ex art c.c. e della struttura sanitaria ex art c.c. per violazione dei doveri di vigilanza nella preparazione e utilizzazione del sangue da destinare a consumo umano. Peraltro, la stessa C.T.U., in risposta anche alle osservazioni delle parti, ha evidenziato che L'infezione da HCV deve ritenersi in termini di maggiore probabilità guarita a seguito del trattamento con interferone peghilato e ribavidina a cui la sig.ra L. G. è stata sottoposta dal 28/10/2008 al 05/10/2009 per epatite cronica da HCV, con negativizzazione degli indici di replicazione virale dell' HCV (HCV-RNA NON RILEVATO - transaminasi nella norma) dal 26/02/2009 fino a tutt'oggi, con positività degli anticorpi anti-hcv (dosaggio transaminasi ed HCV-RNA quantitativo eseguito il 07/08/2014: GOT =17, GPT =8, HCV-RNA quantitativo inferiore al limite della sensibilità della metodica; esami ematochimici del 01/09/2014 con assenza di HBs-Ag e positività degli anticorpi anti-hcv, riscontrando sotto il profilo del danno biologico una invalidità temporanea parziale al 50% di novantotto giorni, e precisando che relativamente alle ripercussioni sullo svolgimento dell'ordinarie attività di persona causate dall'hcv, oltre i periodo d'inabilità temporanea parziale considerato al punto 3), non si ritiene vi sia altro pregiudizio sulle attività della vita quotidiana e di relazione causata in via esclusiva o preminente dall'hcv, considerato pure che la sig.ra L. G. affetta da Linfoma non Hodgkin in remissione e follow up; l'infezione da HCV a seguito della terapia con interferone peghilato e ribavidina è da considerarsi eradicata in termini di maggiore probabilità e pertanto, non sono prevedibili miglioramenti o peggioramenti futuri. Per quantificare questo danno biologico da invalidità temporanea parziale al 50% occorre procedere una liquidazione in via equitativa ai sensi degli artt e 2056 c.c. Utilizzando questo criterio e per il riconoscimento di un danno il più possibile personalizzato, si ritiene di dover avere riguardo, in modo particolare, all età del danneggiato ed alla gravità della lesione, applicando a tal fine, come prassi di questo Tribunale, le tabelle fissate in materia dal Tribunale di Roma per il 2017, con gli eventuali correttivi per adeguare ulteriormente il risarcimento alla fattispecie concreta in esame. In realtà con le sentenze n del 7 giugno 2011, n del 31 agosto 2011 e n del 12 settembre 2011 la Cassazione ha assunto le tabelle milanesi come criterio universale di liquidazione equitativa del danno alla persona, ma questa impostazione non convince. Infatti, sotto un primo profilo, il fondamento dello strumento della tabella è la media dei precedenti giudiziari in un dato ambito territoriale e la finalità è quella di uniformare i criteri di liquidazione del danno, ma la stessa non deve essere applicata automaticamente, bensì con apprezzamento anche delle c.d. condizioni personalizzanti, tenendo conto della particolarità del caso concreto e della reale entità del danno, anche per evitare l eventualità che possa giungersi a liquidazioni puramente

3 simboliche o irrisorie (Cass. civ., Sez. III, 25 maggio 2007, n ; Cass. civ., Sez. III, 11 gennaio 2007, n. 392; Cass. civ., Sez. III, 25 agosto 2006, n ; Cass. civ., Sez. III, 20 marzo 2006, n. 6088; Cass. civ., Sez. III, 30 gennaio 2006, n. 1877). Inoltre per costante giurisprudenza le tabelle non rientrano nelle nozioni di fatto di comune esperienza, né sono recepite in norme di diritto appartenenti necessariamente alla conoscenza del magistrato (Cass. civ., Sez. III, 11 gennaio 2007, n. 394; Cass. civ., Sez. III, 1 giugno 2006, n ; Cass. civ., Sez. III, 16 dicembre 2005, n Di notorio locale, vale a dire limitato ad una stretta cerchia di soggetti, parla Cass. civ., Sez. III, 12 marzo 2008, n. 6684) e, pertanto, il giudice che intenda utilizzarle deve, per non incorrere nell errore di omessa motivazione, dare conto dei criteri indicati nelle tabelle e poi descriverne l applicazione alla fattispecie concreta (Cass. civ., Sez. III, 23 maggio 2003, n. 8169; Cass. civ., Sez. III, 9 agosto 2001, n ; Cass. civ., Sez. lavoro, 6 novembre 2000, n ). Sotto altro profilo, da un lato si ritiene non sussistente alcun diritto del danneggiato ad ottenere la liquidazione del danno in base a tabelle in uso presso un determinato ufficio giudiziario piuttosto che in un altro (Cass. civ., Sez. III, 26 gennaio 2010, n. 1524), e, dall altro, il giudice, non è vincolato alle tabelle di sezione adottate dal suo Tribunale, e qualora le utilizzi la motivazione della scelta è già in re ipsa (Cass. civ., Sez. III, 3 agosto 2005, n ), e ben può adottare le tabelle in uso presso altro ufficio giudiziario, pur essendo tenuto, in questo caso, a dare ragione della diversa scelta (Cass. civ., Sez. III, 01 giugno 2006, n ; Cass. civ., Sez. III, 2 marzo 2004, n. 4186). Dunque, ciò che rileva ai fini dell uniformità non è, in assenza di specifica previsione normativa, tanto il dato di partenza comune, dunque la stessa tabella per tutti, quanto l utilizzo da parte dei giudici di principi comuni ed uniformi, così come elaborati dalla giurisprudenza, in particolare con le quattro sentenze gemelle nn , n , n e n dell 11 novembre 2008, nell uso e nell applicazione delle varie tabelle e, del resto, in questo senso si sono pronunciate le recenti Cass. civ., Sez. VI, 23 novembre 2011 n e Cass. Civ. Sez. Lav., 2 agosto 2011 n Inoltre, se l esigenza fondamentale è quella dell utilizzo da parte di tutti i giudici del medesimo dato di partenza, del tutto contraddittoria si presenta la stessa pronuncia n /2011 laddove non estende a tutte le lesioni psico-fisiche lievi l art. 139 del decreto legislativo n. 209 del 7 settembre Orbene, avendo dunque riguardo alle tabelle del Tribunale di Roma, il danno questione, sempre avendo riguardo alla gravità della lesione e all età, è oggi liquidato con una somma pari ad euro 54,10 al giorno. Poiché è accertata una durata della invalidità temporanea parziale al 50% in novantotto giorni, tale danno è quantificato in euro 5.301,80 (54,10 x 98 = 5.301,80). Peraltro, in un ottica di personalizzazione del danno non patrimoniale, occorre ulteriormente adeguare al caso concreto il danno biologico e tenere presente anche il diverso pregiudizio subito dalla parte danneggiata e consistente nel turbamento psichico transitorio e soggettivo conseguente al sinistro, da ritenersi sussistente in via presuntiva alla luce della lesione psico-fisica permanente accertata, del fatto illecito di cui si è vittima e della età. Trattasi, quest ultimo e diverso pregiudizio, del c.d. danno morale, inteso non come categoria autonoma, ma come figura descrittiva di un aspetto del danno non patrimoniale (Cass. Civ. Sezioni Unite, n del 24.6/ ), da riconoscersi (per tutte Cassazione civile, sez. III, ordinanza n ) e da liquidarsi sempre in via equitativa ex artt e 2056 c.c.

4 Orbene, avendo riguardo ai suddetti fattori ed alla gravità della malattia, per il danno biologico sono riconosciuti ulteriori euro 5.000,00 e per quello morale euro ,00, per un danno non patrimoniale totale di euro ,80 (5.301, , ,00 = ,80). Non può, invece, essere riconosciuto il danno esistenziale, inteso anche questo non come categoria autonoma, ma come figura individuata ai fini meramente descrittivi di un particolare aspetto del danno non patrimoniale. Tale danno, come è noto, consiste in un pregiudizio di natura non meramente emotiva ed interiore, ma permanente, oggettivamente accertabile e provocato sul fare areddittuale del soggetto, il quale altera le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto alla espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno (Cass. Civ. Sezioni Unite, n del 24.6/ ; Cass. Civ. Sezioni Unite, n. 6572/2006; Cass. Civ., 4260/2007; Cass. Civ., 5221/2007; Cass. Civ., 11278/2007 e Cass. Civ., 26561/2007) e sussiste solo nei casi di reato o previsti dalla legge, ovvero in ipotesi di lesione di diritti inviolabili della persona costituzionalmente qualificati, ed in presenza di una lesione grave e di un danno serio (da ultimo sempre Cass. Civ. Sezioni Unite, n /2008). Nella fattispecie è presente la lesione di un diritto inviolabile della persona, vale a dire il diritto alla salute ex art. 32 della Costituzione. Tuttavia, la prova della lesione di un diritto fondamentale dell individuo non è sufficiente a giustificare il risarcimento, costituendo la stessa un semplice indizio di danno, il quale deve essere dimostrato. In sostanza, è necessario fornire il concreto riscontro del carattere permanente del pregiudizio, risolvendosi, altrimenti, lo stesso in un pati transitorio risarcibile sotto il diverso profilo del danno morale. Infatti, il danno morale è essenzialmente un sentire, mentre il danno esistenziale è piuttosto un non poter più fare, un dover agire altrimenti, l uno attiene per sua natura alla sfera dell emotività e l altro concerne il modo di estrinsecarsi e nessuna incidenza sullo stesso è stata compiutamente provata. Dunque, accertata in via presuntiva, come già evidenziato, una sofferenza temporanea e limitata ad un periodo di tempo, liquidata, dunque, sotto il diverso profilo del danno morale, non è stato dimostrato un pregiudizio permanente conseguente al fatto dannoso. Sotto il profilo del danno patrimoniale la C.T.U. ha escluso la sussistenza di spese mediche, anche future, mentre non sono documentati altri pregiudizi. Per quanto riguarda la struttura sanitaria, parte attrice lamenta anche l assenza di adeguata informazione ed, in effetti, non risulta acquisto il consenso informato, il quale costituisce legittimazione e fondamento del trattamento sanitario. Senza il consenso informato l intervento del medico è illecito, anche quando è nell interesse del paziente, atteso che la pratica del consenso libero e informato rappresenta una forma di rispetto per la libertà dell'individuo e un mezzo per il perseguimento dei suoi migliori interessi (artt. 2, 13, 32 Cost.). L acquisizione del consenso informato del paziente, inoltre, costituisce prestazione altra e diversa rispetto a quella avente ad oggetto l intervento terapeutico e dà luogo ad un danno suscettibile di ulteriore e autonomo risarcimento, anche in ragione della diversità dei diritti, rispettivamente, all autodeterminazione delle scelte terapeutiche ed all integrità psico-fisica (per tutte Cass. civ., Sez. III, 20/05/2016, n ).

5 Orbene, dovendosi ragionevolmente ritenere che parte attrice, se adeguatamente informata della possibilità del sangue infetto, avrebbe rifiutato la trasfusione, il danno relativo alla violazione del diritto all informazione non può che essere liquidato in base ad un criterio equitativo puro, avuto riguardo alle serie conseguenze di questo inadempimento ed è quantificato in euro ,00. Sugli importi dovuti, trattandosi di risarcimento del danno e, dunque, di debito di valore, sono riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione. In particolare, poiché sono liquidati ai valori monetari attuali e già rivalutato ad oggi, spettano i soli interessi legali dal giorno del sinistro, da rinvenirsi nel data della prima trasfusione, calcolati sulla sorte capitale svalutata a tale data e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza. Le spese processuali e della C.T.U. seguono la soccombenza. P.Q.M. il Tribunale, definitivamente pronunciando: a) condanna il Ministero della Salute, in persona del ministro pro-tempore, e l Istituto Nazionale T. R. E., in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in solido in favore di G. L. della somma di euro ,80, oltre interessi legali dal calcolati sulla somma di euro ,80 svalutata al e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat, fino alla data del deposito della presente sentenza; b) condanna l Istituto Nazionale T. R. E., in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore di G. L. della somma di euro ,00, oltre interessi legali dal calcolati sulla somma di euro ,00 svalutata al e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat, fino alla data del deposito della presente sentenza; c) condanna il Ministero della Salute, in persona del ministro protempore, e l Istituto Nazionale T. R. E., in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in solido delle spese processuali, ivi comprese quelle della fase stragiudiziale, pari ad euro 4.496,00 per compensi ed euro 750,00 per spese, oltre spese generali, iva, cpa e spese successive, da distrarsi in favore del difensore; d) condanna il Ministero della Salute, in persona del ministro pro-tempore, e l Istituto Nazionale T. R. E., in persona del legale rappresentante protempore, al pagamento in solido delle spese della C.T.U. Roma, Il Giudice Dr. Corrado Cartoni

pagina 1 di 5 Firmato Da: CARTONI CORRADO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: a5df248596a96f0a9ad58f8a7

pagina 1 di 5 Firmato Da: CARTONI CORRADO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: a5df248596a96f0a9ad58f8a7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA Seconda Sezione Civile Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n.

Dettagli

* * * * * REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI PERUGIA SENTENZA

* * * * * REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI PERUGIA SENTENZA Abstract. Il Tribunale di Perugia in persona del G.O.T., ritenendo, contrariamente all orientamento attualmente dominante (affermatosi con la nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI COMO PRIMA SEZIONE CIVILE. Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI COMO PRIMA SEZIONE CIVILE. Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI COMO PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. ALESSANDRO PETRONZI ha pronunciato, al termine dell udienza di

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 3 Num. 15240 Anno 2014 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA Data pubblicazione: 03/07/2014 SENTENZA sul ricorso 7357-2010 proposto da: PAOLETTI NICOLETTA PLTNLT61R70D612Q,

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TERMINI IMERESE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TERMINI IMERESE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TERMINI IMERESE Il Giudice di Pace di Termini Imerese, in nome del Dr. Luigi Fortunato, ha emesso la seguente SENTENZA nella

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Verona Sentenza 9.4.2013 (Composizione collegiale - Pres. MIRENDA- Est. LANNI) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA SEZIONE QUARTA In composizione

Dettagli

Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile

Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile riunito nella camera di consiglio del 15 dicembre 2015, composto dai Sig.ri

Dettagli

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA Tribunale di Verona Sentenza 11.7.2012 (Composizione monocratica Giudice LANNI) TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Civile e Penale

Dettagli

Legge n. 124/2017: il danno non patrimoniale e le sue personalizzazioni

Legge n. 124/2017: il danno non patrimoniale e le sue personalizzazioni Legge n. 124/2017: il danno non patrimoniale e le sue personalizzazioni Dopo l entrata in vigore della legge n. 124/2017, la questione della distinzione tra danno morale e danno biologico non è più affare

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA BOZZE DI STAMPA 10 ottobre 2017 N. 1 SENATO DELLA REPUBBLICA XVII LEGISLATURA Modifiche alle disposizioni per l attuazione del codice civile in materia di determinazione e risarcimento del danno non patrimoniale

Dettagli

IL RISARCIMENTO DEL DANNO ALLA PERSONA IN ITALIA. Damiano Spera

IL RISARCIMENTO DEL DANNO ALLA PERSONA IN ITALIA. Damiano Spera IL RISARCIMENTO DEL DANNO ALLA PERSONA IN ITALIA Damiano Spera Fonti normative e giurisprudenza Principi costituzionali (art. 2, art. 32 Cost.) Codice civile: art. 2059 c.c.: danno morale soggettivo risarcibile

Dettagli

TRIBUNALE DI CATANIA

TRIBUNALE DI CATANIA N. R.G. 2017/7014 TRIBUNALE DI CATANIA TERZA SEZIONE CIVILE nel procedimento instaurato ai sensi e per gli effetti di cui all art. 702 bis c.p.c., iscritto al n. r.g. 7014/2017 PROMOSSO DA ALOISI ANTONINO,

Dettagli

Assicurazione contro gli infortuni domestici. Azione diretta contro istituto assicuratore: inammissibilità (A

Assicurazione contro gli infortuni domestici. Azione diretta contro istituto assicuratore: inammissibilità (A L'attore, al fine di ottenere il risarcimento del danno subito presso l'abitazione di una conoscente assicurata contro gli infortuni domestici, ha convenuto in giudizio la compagnia di assicurazione che

Dettagli

Sentenza n. 2501/2015 pubbl. il 25/02/2015 RG n /2012 Repert. n. 2079/2015 del 25/02/2015

Sentenza n. 2501/2015 pubbl. il 25/02/2015 RG n /2012 Repert. n. 2079/2015 del 25/02/2015 N.R.G. 10965/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SEZIONE A Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone

Dettagli

CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA n.7777 / OMISSIS -

CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA n.7777 / OMISSIS - CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA n.7777 / 2014 - OMISSIS - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con atto di citazione del 4 dicembre 2002 (...), in qualita di proprietario di un autovettura Alfa Romeo 156, convenne

Dettagli

Il danno non patrimoniale come novellato dalla legge n. 124/2017

Il danno non patrimoniale come novellato dalla legge n. 124/2017 Il danno non patrimoniale come novellato dalla legge n. 124/2017 Excursus sugli artt. 138 e 139 cod. ass.: il danno non patrimoniale nelle sue varie componenti, ossia danno biologico, esistenziale e morale

Dettagli

RAGIONI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato l attrice ha convenuto in giudizio Coin ALFA Spa e Billa BETAA.G. al fine di acce

RAGIONI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato l attrice ha convenuto in giudizio Coin ALFA Spa e Billa BETAA.G. al fine di acce REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI COMO PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. ALESSANDRO PETRONZI ha pronunciato, al termine della udienza di

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 6534/2013 R.G.A.C. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI - UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella

Dettagli

Nota a cura dell' Avv. Luca Tantalo

Nota a cura dell' Avv. Luca Tantalo CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE III, sentenza n. 5770 dell'8 febbraio 2010 [risarcimento dei danni morali ag Nota a cura dell' Avv. Luca Tantalo Con la sentenza n. 5770 dell 8 febbraio 2010, depositata il 10

Dettagli

Le Tabelle del Tribunale di Milano 2009 Milano, 13 ottobre Lorenzo Vismara GenRe

Le Tabelle del Tribunale di Milano 2009 Milano, 13 ottobre Lorenzo Vismara GenRe Le nuove Tabelle del Tribunale di Milano Analisi e confronto Lorenzo Vismara Responsabile Sinistri GenRe Italia Sommario Principi espressi dalle SS.UU. nelle sentenze dell 11 novembre 2008 Le nuove Tabelle

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PORDENONE. Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PORDENONE. Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola SENTENZA N. 880/2011 Ruolo Generale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PORDENONE Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 3 Num. 17160 Anno 2012 Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA Relatore: D'AMICO PAOLO Data pubblicazione: 09/10/2012 SENTENZA sul ricorso 8475-2007 proposto da: PIROZZI ANGELA PRZNGL77H57E839L,

Dettagli

Proposta di legge 1063-A CAMERA DEI DEPUTATI. di determinazione e risarcimento N. 1. EMENDAMENTI. Seduta del 14 marzo 2017

Proposta di legge 1063-A CAMERA DEI DEPUTATI. di determinazione e risarcimento N. 1. EMENDAMENTI. Seduta del 14 marzo 2017 Proposta di legge 1063-A CAMERA DEI DEPUTATI Modifiche alle disposizioni per l attuazione del codice civile in materia di determinazione e risarcimento del danno non patrimoniale. Relatori: DAMBRUOSO,

Dettagli

L art. 88 del codice di procedura civile afferma che Le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità.

L art. 88 del codice di procedura civile afferma che Le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità. L art. 88 del codice di procedura civile afferma che Le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità. L art. 96 dello stesso codice afferma che Se risulta che

Dettagli

Giurisprudenza di legittimità CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. III, 3 aprile 2014, n. 7777

Giurisprudenza di legittimità CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. III, 3 aprile 2014, n. 7777 Giurisprudenza di legittimità CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. III, 3 aprile 2014, n. 7777 In tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell evento dannoso, a norma dell articolo

Dettagli

Sentenza n. 4575/2017 pubbl. il 02/10/2017 RG n /2015

Sentenza n. 4575/2017 pubbl. il 02/10/2017 RG n /2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO PRIMA SEZIONE CIVILE Il giudice dr. Ludovico Sburlati ha pronunciato la presente SENTENZA nella causa civile Nrg. 31405/2015

Dettagli

Cass /2014.Reintegrazione nella classe di merito. Domanda risarcimento danno morale: infondatezz

Cass /2014.Reintegrazione nella classe di merito. Domanda risarcimento danno morale: infondatezz Il Giudice di Pace reintegrava l'attore nella classe di merito condannando, altresì, la compagnia convenuta a versare allo stesso la differenza di premio; tuttavia rigettava, come peraltro il Tribunale

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato TURCO

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato TURCO Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 1063-A PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato TURCO Modifiche al codice civile,

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De

Dettagli

Osservatorio per la giustizia civile di Milano

Osservatorio per la giustizia civile di Milano Osservatorio per la giustizia civile di Milano Nuove tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica e dalla perdita del rapporto parentale presentate

Dettagli

Proposta di legge 1063-A CAMERA DEI DEPUTATI. di determinazione e risarcimento N. 2. EMENDAMENTI. Seduta del 15 marzo 2017 ART. 1.

Proposta di legge 1063-A CAMERA DEI DEPUTATI. di determinazione e risarcimento N. 2. EMENDAMENTI. Seduta del 15 marzo 2017 ART. 1. Proposta di legge 1063-A CAMERA DEI DEPUTATI Modifiche alle disposizioni per l attuazione del codice civile in materia di determinazione e risarcimento del danno non patrimoniale. Relatori: DAMBRUOSO,

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Ord. Sez. 6 Num. 21152 Anno 2017 Presidente: ARMANO ULIANA Relatore: PELLECCHIA ANTONELLA Data pubblicazione: 12/09/2017 ORDINANZA sul ricorso 18589-2016 proposto da: MARRAS ANDREA GIOVANNI, elettivamente

Dettagli

Omnibus Italia Servizi Assicurativi Assicurazione obbligatoria Divieto di frazionamento di un credito unitario.

Omnibus Italia Servizi Assicurativi  Assicurazione obbligatoria Divieto di frazionamento di un credito unitario. Omnibus Italia Servizi Assicurativi www.omnibusitalua.com Assicurazione obbligatoria Divieto di frazionamento di un credito unitario. E' contrario alla regola generale di correttezza e buona fede in relazione

Dettagli

Le categorie del danno non patrimoniale secondo le sezioni unite della corte di cassazione

Le categorie del danno non patrimoniale secondo le sezioni unite della corte di cassazione Le categorie del danno non patrimoniale secondo le sezioni unite della corte di cassazione La liquidazione del danno nelle decisioni del giudice civile 1 L ordinanza di rimessione ha investito le SU del

Dettagli

* * * * * REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI PERUGIA SENTENZA

* * * * * REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI PERUGIA SENTENZA Abstract. L art. 33 della Convenzione di Montreal, ratificata dall Italia con l. n. 12 del 2004, nell individuazione del foro competente per le controversie in materia di trasporto aereo internazionale,

Dettagli

Il danno morale lede la dignità umana

Il danno morale lede la dignità umana Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 6.6.2018 Edizioni Il danno morale lede la dignità umana Il danno morale non rappresenta un'autonoma categoria di danno,

Dettagli

N SENT N RGAC N CRON CONCLUSIONI:

N SENT N RGAC N CRON CONCLUSIONI: N SENT N RGAC N CRON REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma Sedicesima Sezione Civile (ex Terza Sezione Civile Sezione Specializzata Tribunale delle Imprese), composto da

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI GENOVA Nona sezione. Dott. Lorenza Calcagno. s e n t e n z a

REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI GENOVA Nona sezione. Dott. Lorenza Calcagno. s e n t e n z a REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI GENOVA Nona sezione composto dai seguenti magistrati: Dott. Mario Tuttobene presidente Dott. Lorenza Calcagno giudice Dott. Pietro Spera

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni sul rimedio all errore giudiziario. d iniziativa del senatore BUEMI XVII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni sul rimedio all errore giudiziario. d iniziativa del senatore BUEMI XVII LEGISLATURA Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2531 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore BUEMI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 SETTEMBRE 2016 Disposizioni sul rimedio all errore giudiziario TIPOGRAFIA

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE DISTACCATA DI CASTELNUOVO DI PORTO SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE DISTACCATA DI CASTELNUOVO DI PORTO SENTENZA N. R.G. 1058/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE DISTACCATA DI CASTELNUOVO DI PORTO in composizione monocratica, Il Giudice unico dott. Antonio

Dettagli

Il danno esistenziale da perdita da congiunto

Il danno esistenziale da perdita da congiunto Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Il danno esistenziale da perdita da congiunto 31 Dicembre 2006 Federica Malagesi Danno non patrimoniale: danno

Dettagli

Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo

Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo Con sentenza del 31 gennaio 2018 il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Ord. Sez. 6 Num. 17444 Anno 2018 Presidente: AMENDOLA ADELAIDE Relatore: RUBINO LINA Data pubblicazione: 04/07/2018 ORDINANZA sul ricorso 12744-2017 proposto da: CARDINALE LAURENZA, elettivamente

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Iscrizione della causa a ruolo senza procura (Anna Esposito)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Iscrizione della causa a ruolo senza procura (Anna Esposito) Nella sentenza che segue, il Giudice di Pace, aderendo al consolidato orientamento della Corte di Cassazione, ha dichiarato la nullità dell'atto di citazione in quanto, atteso che la procura alle liti

Dettagli

INDICE SOMMARIO. Prefazione... L INSIDIA E IL TRABOCCHETTO: DEFINIZIONE, CON- TENUTI E INQUADRAMENTO NORMATIVO CAPITOLO 1.

INDICE SOMMARIO. Prefazione... L INSIDIA E IL TRABOCCHETTO: DEFINIZIONE, CON- TENUTI E INQUADRAMENTO NORMATIVO CAPITOLO 1. INDICE SOMMARIO Prefazione... XIII CAPITOLO 1 L INSIDIA E IL TRABOCCHETTO: DEFINIZIONE, CON- TENUTI E INQUADRAMENTO NORMATIVO 1. L insidia e il trabocchetto come fattispecie non codificate... 1 2. La natura

Dettagli

PARTE PRIMA. IL PROBLEMA DEL DANNO NON PATRIMONIALE Analisi storico-ricostruttiva. Origini e ratio legislativa dell art c.c.

PARTE PRIMA. IL PROBLEMA DEL DANNO NON PATRIMONIALE Analisi storico-ricostruttiva. Origini e ratio legislativa dell art c.c. Art. 2059 (Danni non patrimoniali) Introduzione...................................... 3 PARTE PRIMA. IL PROBLEMA DEL DANNO NON PATRIMONIALE Analisi storico-ricostruttiva. Origini e ratio legislativa dell

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale di Taranto II sezione giudice dott. Claudio Casarano - ha pronunciato la SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale di Taranto II sezione giudice dott. Claudio Casarano - ha pronunciato la SENTENZA DATA 05/06/2012 ENTE GIUDICANTE TRIBUNALE DI TARANTO, GIUDICE UNICO DOTT. CLAUDIO CASARANO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Taranto II sezione giudice dott. Claudio Casarano

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA. Opposizione a cartella esattoriale per mancata notifica del verbale di accertamento: competenza del Giud

REPUBBLICA ITALIANA. Opposizione a cartella esattoriale per mancata notifica del verbale di accertamento: competenza del Giud Opposizione a cartella esattoriale per mancata notifica del verbale di accertamento: competenza del Giud Opposizione a cartella esattoriale per mancata notifica del verbali sottostanti. Il Giudice di Pace

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO N. R.G. 16000008/2010 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO DECIMA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanna Gentile ha pronunciato la seguente

Dettagli

Tribunale di Torino, 17 maggio 2010

Tribunale di Torino, 17 maggio 2010 Tribunale di Torino, 17 maggio 2010 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torino sezione 1 civile in composizione monocratica ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA N. R.G. 3902/2017 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, dott. ssa Elisabetta Palumbo, all udienza

Dettagli

Sentenze della Corte di Cassazione, del Consiglio di Stato, del Tar Lazio. Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n del 20 giugno 2013

Sentenze della Corte di Cassazione, del Consiglio di Stato, del Tar Lazio. Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n del 20 giugno 2013 Sentenze della Corte di Cassazione, del Consiglio di Stato, del Tar Lazio. Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 15554 del 20 giugno 2013 Istruzione e scuole - personale insegnante - lavoro

Dettagli

Sinistro avvenuto su strada provinciale - Erronea chiamata in causa del Comune - Estromissione

Sinistro avvenuto su strada provinciale - Erronea chiamata in causa del Comune - Estromissione Sinistro avvenuto su strada provinciale - Erronea chiamata in causa del Comune - Estromissione Tribunale di Lecce - Sezione Civile - Sentenza n. 1119 del 22 giugno 2011 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE MARCHE SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE MARCHE SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE MARCHE ha pronunciato la seguente N. 429/1995 REG. DEC. N.1337 Reg. Ric. ANNO 1992 SENTENZA sul ricorso n.1337

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) N. 00869/2016 REG.PROV.COLL. N. 00520/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Tribunale di Milano

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Tribunale di Milano REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano DECIMA civile Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Stefania Illarietti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa

Dettagli

Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Terza Sezione civile. Il Giudice, dott. Guido Romano, ha pronunciato la seguente

Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Terza Sezione civile. Il Giudice, dott. Guido Romano, ha pronunciato la seguente Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Terza Sezione civile Il Giudice, dott. Guido Romano, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al

Dettagli

www.expartecreditoris.it REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CAGLIARI SEZIONE PRIMA CIVILE nella persona del giudice monocratico dottor Andrea Bernardino ha pronunciato la seguente

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato TURCO

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato TURCO Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 1063-A-bis PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato TURCO Modifiche al codice civile, alle disposizioni

Dettagli

Danno da perdita di chance di sopravvivenza e responsabilità medica

Danno da perdita di chance di sopravvivenza e responsabilità medica Danno da perdita di chance di sopravvivenza e responsabilità medica Danno da perdita di chance o da certezza di minor periodo di sopravvivenza? La Corte di Cassazione rende i dovuti chiarimenti In tema

Dettagli

INDICE SOMMARIO. Elenco delle principali abbreviazioni...

INDICE SOMMARIO. Elenco delle principali abbreviazioni... INDICE SOMMARIO Elenco delle principali abbreviazioni... pag. XIII Parte Prima LA RESPONSABILITAv MEDICA CAPITOLO PRIMO CARATTERI GENERALI DELLA RESPONSABILITAv MEDICA Guida bibliografica... 5 1. Premessa...

Dettagli

Ginecologo non informa per tempo la paziente della gravidanza: la donna va risarcita Cassazione civile, sez. III, sentenza

Ginecologo non informa per tempo la paziente della gravidanza: la donna va risarcita Cassazione civile, sez. III, sentenza Ginecologo non informa per tempo la paziente della gravidanza: la donna va risarcita Cassazione civile, sez. III, sentenza 17.07.2014 n 16401 Svolgimento del processo 1. Nel 1999 la sig.a M.R. convenne

Dettagli

nella persona della dott.ssa. Assunta Ventimiglia ha pronunciato la seguente

nella persona della dott.ssa. Assunta Ventimiglia ha pronunciato la seguente Il Giudice di Pace, con la sentenza in esame ha rigettato la eccezione di improponibilità della domanda per violazione degli artt. 145 e 148 (richiesta incompleta) atteso che la compagnia convenuta non

Dettagli

Cessazione di efficacia del precetto Contratti obbligazioni Solidali Esecuzione Forzata

Cessazione di efficacia del precetto Contratti obbligazioni Solidali Esecuzione Forzata Cessazione di efficacia del precetto Contratti obbligazioni Solidali Esecuzione Forzata Cessazione di efficacia del precetto Contratti obbligazioni Solidali Esecuzione Forzata Cassazione Civile, Sezione

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI. Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio composta dai seguenti giudici:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI. Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio composta dai seguenti giudici: Sent. N. 127/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio composta dai seguenti giudici: dott. Ivan DE MUSSO dott. Agostino BASTA

Dettagli

Repubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. Ufficio del Giudice di Pace di Ottaviano. Mancato deposito del fascicolo di parte (A.

Repubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. Ufficio del Giudice di Pace di Ottaviano. Mancato deposito del fascicolo di parte (A. Nella sentenza in esame, il Giudice di Pace ha ritenuto che, in caso di mancato deposito del fascicolo di una delle parti, deve pronunciarsi nel merito sulla base delle già acquisite risultanze istruttorie

Dettagli

Cassazione penale, sez. III, 09/11/2011, (ud. 09/11/2011, dep.15/12/2011), n

Cassazione penale, sez. III, 09/11/2011, (ud. 09/11/2011, dep.15/12/2011), n Cassazione penale, sez. III, 09/11/2011, (ud. 09/11/2011, dep.15/12/2011), n. 46636 Fatto SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Corte di Appello di Napoli, con sentenza emessa il 07/12/010, confermava la sentenza

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Interessi relativi a prestazioni previdenziali o assistenziali: competenza del Giudice di Pace. Prescrizione L'art. 7 c.p.c., come novellato dalla legge 69/2009, prevede la competenza del Giudice di Pace

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Tribunale di Pavia

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Tribunale di Pavia REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Pavia Terza sezione civile Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Laura Cortellaro ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art.

Dettagli

I criteri di calcolo nella rivaluzione e negli interessi

I criteri di calcolo nella rivaluzione e negli interessi I criteri di calcolo nella rivaluzione e negli interessi Autore: Perrotta Giulio In: Diritto civile e commerciale 1. Premessa In tema di risarcimento del danno per debiti di valore (es. incidente stradale),

Dettagli

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE AVVOCATURA REGIONALE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE Codice CIFRA: AVV/DEL /2016/ OGGETTO: Cont. 510/16/SH. SIG.RA C.P. + 1 C/ REGIONE PUGLIA. TRIBUNALE DI LECCE. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.

Dettagli

SENTENZA. XX - Attore appellante - rappresentato e difeso dagli Avv.ti S. Pennisi e T. Virgili del Foro di Modena

SENTENZA. XX - Attore appellante - rappresentato e difeso dagli Avv.ti S. Pennisi e T. Virgili del Foro di Modena [APP Giud PACE] Circolazione stradale Colpa: prova liberatoria Immissione nella circolazione con manovra di svolta a sinistra Sinistro Presunzione di responsabilità - Prova liberatoria indiretta - Nesso

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o TRIBUNALE DI CATANIA. Sezione Specializzata in Materia di Impresa

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o TRIBUNALE DI CATANIA. Sezione Specializzata in Materia di Impresa R E P U B B L I C A I T A L I A N A I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o TRIBUNALE DI CATANIA Sezione Specializzata in Materia di Impresa Il Tribunale di Catania, sezione specializzata in materia

Dettagli

Tribunale di Lecce. Sezione di Maglie. Sentenza 11 febbraio 2009

Tribunale di Lecce. Sezione di Maglie. Sentenza 11 febbraio 2009 Tribunale di Lecce Sezione di Maglie Sentenza 11 febbraio 2009 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANA Il Tribunale di Lecce Sezione di Maglie in composizione monocratica, in persona dell Avv.

Dettagli

Segnalata da Nicola Centorrino SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Segnalata da Nicola Centorrino SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Segnalata da Nicola Centorrino SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato i Sig.ri M.G. e D., convenivano in giudizio innanzi il Giudice di Pace di Ceccano per l'udienza del

Dettagli

Cass /2011: Danno esistenziale: inammissibilità di autonoma categoria.

Cass /2011: Danno esistenziale: inammissibilità di autonoma categoria. Non è ammissibile nel nostro ordinamento l autonoma categoria di danno esistenziale, inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona atteso che, ove in essa si ricomprendano i pregiudizi

Dettagli

Autostrade: risarcimento danni, responsabilità contrattuale, applicabilità foro del consumatore.

Autostrade: risarcimento danni, responsabilità contrattuale, applicabilità foro del consumatore. Autostrade: risarcimento danni, responsabilità contrattuale, applicabilità foro del consumatore. Autore: Russo Assunta In: Magistratura ordinaria Si pubblica una recente decisione (ordinanza affermativa

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 08-01-2014, n. 172 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LAMORGESE

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA. (Sezione II) ha pronunciato la seguente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA. (Sezione II) ha pronunciato la seguente T.a.r. Lombardia sent. N. 5354/2007 del 10/07/2007 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA (Sezione II) ha pronunciato la seguente SENTENZA

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI COMO PRIMA SEZIONE CIVILE. Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI COMO PRIMA SEZIONE CIVILE. Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI COMO PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. ALESSANDRO PETRONZI ha pronunciato, al termine della udienza di

Dettagli

Insidia stradale. Danno evitabile con la normale diligenza: colpa concorrente del danneggiato (M. Marches

Insidia stradale. Danno evitabile con la normale diligenza: colpa concorrente del danneggiato (M. Marches Nella sentenza in commento il Giudice di Pace ha ritenuto che in tema di lesioni a seguito di incidente stradale affinché le condizioni della strada assumano un esclusiva efficienza causale dell'evento,

Dettagli

Cass. 9276/ Art. 149 D.Lgs. 209/2005: ma il responsabile civile va citato in giudizio?

Cass. 9276/ Art. 149 D.Lgs. 209/2005: ma il responsabile civile va citato in giudizio? Nella ordinanza che segue, la Corte di Cassazione sfiora ma non tocca e, quindi, non risolve il problema relativo alla necessità di evocare o meno in giudizio anche il responsabile del danno, nel caso

Dettagli

La compensazione, quale fatto estintivo dell obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all esecuzione forzata

La compensazione, quale fatto estintivo dell obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all esecuzione forzata La compensazione, quale fatto estintivo dell obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all esecuzione forzata La compensazione, quale fatto estintivo dell obbligazione, può essere dedotta

Dettagli

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PERUGIA

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PERUGIA Abstract. Il Tribunale ha respinto le domande di risarcimento danni avanzate nei confronti del Ministero della salute da due attori che assumevano di aver contratto epatopatie in conseguenza di emotrasfusioni

Dettagli

STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI V FOCUS SEMESTRALE SULL AZIONE GIUDIZIARIA NELLA RESPONSABILITA PROFESSIONALE SANITARIA Milano 21 marzo 2013 La sorte del danno morale e del danno esistenziale alla luce dell applicazione cogente degli

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O T R I B U N A L E D I M I L A N O S E N T E N Z A

R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O T R I B U N A L E D I M I L A N O S E N T E N Z A N. 9860/2015 R.G. R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O T R I B U N A L E D I M I L A N O -Sezione Undicesima Civile- Il Tribunale, in composizione monocratica,

Dettagli

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 1 dicembre maggio 2018, n

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 1 dicembre maggio 2018, n Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 1 dicembre 2017 29 maggio 2018, n. 13370 Presidente Vivaldi Relatore Pellecchia Fatti di causa 1. Con sentenza n. 11920/2011, il Tribunale di Roma accolse

Dettagli

Sentenza n. 685/2017 pubbl. il 17/07/2017 RG n. 75/2015

Sentenza n. 685/2017 pubbl. il 17/07/2017 RG n. 75/2015 N. R.G. 75/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Tommaso Paone ha pronunciato la seguente SENTENZA

Dettagli

Opposizione a Precetto e Opposizione Procedimento esecutivo eccessività della somma portata nel precetto

Opposizione a Precetto e Opposizione Procedimento esecutivo eccessività della somma portata nel precetto Opposizione a Precetto e Opposizione Procedimento esecutivo eccessività della somma portata nel precetto Opposizione a Precetto e Opposizione Procedimento esecutivo eccessività della somma portata nel

Dettagli

Test del DNA errato? Sì al danno parentale anche senza legami di sangue. Cassazione civile, sez. III, ordinanza 21/08/2018 n 20835

Test del DNA errato? Sì al danno parentale anche senza legami di sangue. Cassazione civile, sez. III, ordinanza 21/08/2018 n 20835 Test del DNA errato? Sì al danno parentale anche senza legami di sangue Cassazione civile, sez. III, ordinanza 21/08/2018 n 20835 di Giuseppina Vassallo Pubblicato il 18/09/2018 Il danno conseguente alla

Dettagli

A quanto ammonta il risarcimento per danni morali

A quanto ammonta il risarcimento per danni morali A quanto ammonta il risarcimento per danni morali Autore : Mariano Acquaviva Data: 14/10/2019 Cos è il danno non patrimoniale e quando può essere risarcito? Come si prova il danno morale? Come si calcolano

Dettagli

Segnalata dalla Dott.ssa Rita Marsico. Svolgimento del processo

Segnalata dalla Dott.ssa Rita Marsico. Svolgimento del processo Giudice di Pace di Pozzuoli (NA) del 15 giugno 2011 [risarcibilità del danno non patriminiale e sui limiti d Segnalata dalla Dott.ssa Rita Marsico Svolgimento del processo (TIZIO), con atto di citazione

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. / REG.PROV.COLL. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso

Dettagli

di ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente, presupposto o comunque connesso.

di ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente, presupposto o comunque connesso. Pubblicato il 15/11/2016 N. 01412/2016 REG.PROV.COLL. N. 00976/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione

Dettagli

Buoni Fruttiferi Postali smarriti. Risarcimento danno non patrimoniale: inammissibilità (A. Esposito)

Buoni Fruttiferi Postali smarriti. Risarcimento danno non patrimoniale: inammissibilità (A. Esposito) L'attore, constatata la sparizione di buoni fruttiferi postali cointestati, nella impossibilità di denunciarne lo smarrimento per la mancanta conoscenza dei codici, ha citato in giudizio le Poste Italiane

Dettagli

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Sent. N N RACC Cron. n R E P U B B L I C A I T A L I A N A Rep. n TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa Annamaria Antonini

Dettagli

Cass /2018. Risarcimento danno biologico: non sempre è necessario l'accertamento strumentale.

Cass /2018. Risarcimento danno biologico: non sempre è necessario l'accertamento strumentale. Con la ordinanza in commento la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo il quale iin materia di risarcimento del danno da c.d. micropermanente, l'art. 139, comma 2, del decreto legislativo

Dettagli

Sentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali

Sentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali Sentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del 17.6.09 in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali Autore: Vingiani Luigi In: Magistratura ordinaria In particolare

Dettagli

Repubblica Italiana. In nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA. Sezione Civile SENTENZA

Repubblica Italiana. In nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA. Sezione Civile SENTENZA Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA Sezione Civile composto dai magistrati Calogero Domenico Cammarata Presidente Gregorio Balsamo Giudice Andrea Giuseppe Antonio

Dettagli

Cass /2012. Liquidazione danno biologico - Applicabilità Tabelle Tribunale Milano

Cass /2012. Liquidazione danno biologico - Applicabilità Tabelle Tribunale Milano Nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione

Dettagli