COMUNE DI RAVENNA SERVIZIO COMMERCIO, ARTIGIANATO E PUBBLICI ESERCIZI REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA DELLO O SPETTACOLO VIAGGIANTE

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1 COMUNE DI RAVENNA SERVIZIO COMMERCIO, ARTIGIANATO E PUBBLICI ESERCIZI REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE E ATTIVITA DELLO O SPETTACOLO VIAGGIANTE IANTE - Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n /99 del 7 giugno

2 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento, in applicazione della legge 18 marzo 1968 n. 337 e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina le attività dello spettacolo viaggiante esercitate con le attrazioni indicate nell elenco ministeriale di cui all art. 4 della suddetta legge, ivi compresi i giochi gonfiabili inseriti in tale elenco con decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 20 marzo Art. 2 Concessione delle aree 1. Le aree comunali vengono concesse direttamente ad ogni singolo esercente dello spettacolo viaggiante o ad ogni organizzatore di parchi di divertimento purché in regola con tutte le disposizioni che disciplinano la materia, ivi compresa la licenza di cui all art. 69 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza R.D. 18/06/1931 n. 773 rilasciata dal Comune di residenza (o altro documento equipollente per l esercente di nazionalità straniera). Nel caso di allestimento di luna-park, di cui al successivo art.5, l area può anche essere concessa ad un unico soggetto per conto di tutti i partecipanti alla manifestazione. 2. La concessione dell area non costituisce autorizzazione all esercizio dell attività che rimane comunque soggetta agli artt. 69 e 80 del R.D. 18/06/1931 n. 773 e a tutte le disposizioni e norme ad essi correlate. La domanda di concessione dell area, inoltrata dal singolo operatore, è da intendersi, in ogni caso, anche come richiesta di rilascio della licenza d esercizio. 3. L area assegnata si riferisce unicamente alle attrazioni ed alle attrezzature necessarie per l esercizio dell attività. 4. Le aree per le manifestazioni dello spettacolo viaggiante sono quelle espressamente indicate dall Amministrazione Comunale ai sensi della legge n E facoltà tuttavia del Comune utilizzare tali aree per particolari manifestazioni tradizionali e di pubblico interesse organizzate o comunque autorizzate dal Comune stesso, purché non siano concomitanti con periodi tradizionali di manifestazioni dello spettacolo viaggiante quali sagre, fiere o luna-park. 1

3 5. Per alcune particolari attrazioni e per particolari eventi o manifestazioni, a giudizio insindacabile dell Amministrazione Comunale, possono essere utilizzate per lo spettacolo viaggiante anche aree pubbliche diverse da quelle espressamente indicate per tale scopo. 6. In mancanza di aree pubbliche, o in alcuni casi in aggiunta, possono essere utilizzate per gli spettacoli viaggianti anche aree private (previo consenso del relativo proprietario), purché ritenute idonee dal lato urbanistico, igienico sanitario, della sicurezza, viabilità e quiete pubblica. 7. Qualora, per imprevedibili motivi di pubblico interesse, all atto dell installazione delle strutture non fosse possibile mantenere la concessione, il Comune si riserva il diritto insindacabile di revocarla o differirla, fatta salva la possibilità di reperire altra area, mediante preavviso, senza che l impresa concessionaria possa chiedere rimborsi od indennizzi di alcun tipo. 8. Compatibilmente con la disponibilità dell area, a richiesta motivata e documentata dell impresa concessionaria, mediante un preavviso di giorni 15, il Comune si riserva la facoltà di differire il periodo della concessione. 9. Le concessioni delle aree vengono effettuate secondo i criteri e le modalità di cui al presente regolamento e nel rispetto delle normative ad esse attinenti. Art. 3 Obblighi del concessionario 1. La concessione dell area è un titolo strettamente personale e non può essere subconcessa ad altri. 2. Qualora venga violata la suddetta norma, la concessione dell area e la relativa licenza d esercizio saranno revocate; in tal caso sia il concessionario che il subconcessionario verranno preclusi, per l anno successivo, dalla possibilità di fruire di aree comunali, con perdita d eventuali diritti acquisiti fino a quel momento. 3. La concessione dell area comunale è subordinata al versamento anticipato di una cauzione fissata dal Dirigente del Servizio competente, a garanzia di eventuali danni che venissero arrecati al patrimonio comunale nonché a garanzia del rimborso spese per consumo d acqua. 4. Gli esercenti sono tenuti a pagare, per ogni concessione, la tassa di occupazione suolo pubblico, o il canone di concessione, nonché la tariffa di gestione dei rifiuti. Dell avvenuto pagamento di tali oneri farà fede la relativa ricevuta che dovrà essere esibita agli uffici interessati ogniqualvolta verrà richiesta. Il mancato pagamento dei suddetti oneri o di altri conseguenti ad eventuali danni arrecati ai beni comunali, escluderà gli inadempienti da una successiva analoga concessione nell ambito di tutto il territorio comunale. 5. Una volta ottenuta la concessione dell area e la relativa licenza d esercizio, l esercente dovrà condurre l attività, in modo continuativo, per tutto il periodo e negli orari previsti nei relativi titoli autorizzatori, salvo impedimenti per motivi di forza maggiore. 2

4 6. Il concessionario dell area dovrà esercitare la propria attività nel rispetto delle norme vigenti in materia, assumendo in proprio ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che si dovessero verificare nel periodo di durata della concessione e sollevando l Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità. 7. Al termine della concessione l area deve essere restituita libera e pulita e nelle medesime condizioni nelle quali si trovava al momento della consegna. Art. 4 Licenza d esercizio 1. L esercizio delle attività di cui al presente regolamento è subordinato al rilascio della licenza di pubblico spettacolo ai sensi dell art. 69 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza R.D. 18/06/1931 n Ai sensi dell art. 80 del R.D. 18/06/1931 n. 773 e in applicazione delle disposizioni di cui all art. 4 del D.P.R. 311/2001, la licenza d esercizio viene rilasciata solo previa verifica di agibilità degli apprestamenti da parte: a) della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo, se l attività preveda un affluenza di pubblico superiore a persone; b) della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo, se l attività preveda un affluenza di pubblico superiore a 200 persone; c) di un professionista abilitato, iscritto nell albo o degli ingegneri o degli architetti o dei periti industriali o dei geometri che attesti, mediante la presentazione di una relazione tecnica, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministero dell Interno, se l attività preveda un affluenza di pubblico pari o inferiore a 200 persone. 3. Nei casi in cui la verifica di agibilità degli apprestamenti spetti alle Commissioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, dovrà essere inoltrata, alle stesse, specifica domanda, in duplice copia, almeno trenta giorni prima dell'inizio della manifestazione con allegata la documentazione tecnica prevista dalla normativa vigente. Per il sopralluogo delle suddette Commissioni il richiedente, ai sensi dell art. 144, comma 1, del R.D. 635/1940, dovrà effettuare il pagamento dei dovuti corrispettivi. TITOLO II LUNA-PARK Art. 5 Definizione 1. Per luna-park, ai fini del presente regolamento, si intende un complesso di attrazioni dello spettacolo viaggiante la cui composizione non sia inferiore a sei unità. 3

5 2. Non si computano nel calcolo numerico delle attrazioni quelle aventi piccole dimensioni (superficie d ingombro non superiore a mq.2) quali pugnometri, apparecchi forza muscolare, ecc. 3. Sono altresì considerate piccole attrazioni, anche se non previste nell elenco ministeriale di cui all art. 4 della legge n. 337/68, i banchetti di zucchero filato e pop-corn che possono essere concessi all esercente unitamente alle attrazioni dello spettacolo viaggiante, purché in regola con le norme igienico-sanitarie. Art. 6 Allestimento e funzionamento dei luna-park 1. L organico dei luna-park è determinato per tipologia d attrazione e deve essere tale da assicurare un giusto equilibrio fra le attrazioni stesse ed il massimo della funzionalità, nell ottica di contemperare gli interessi economici degli esercenti con le aspettative del pubblico. 2. L'Amministrazione Comunale, sentite le Associazioni di categoria, tenuto conto della disponibilità di spazio, nonché dei criteri prioritari di cui al successivo art. 10, stabilisce il numero ed il tipo delle attrazioni che dovranno comporre i luna-park, le date d inizio e cessazione degli stessi nonché gli orari quotidiani d apertura al pubblico. 3. Indipendentemente dalla durata del luna-park il Dirigente del Servizio competente stabilisce le date a partire dalle quali ciascun esercente dovrà obbligatoriamente aver provveduto all installazione dell attrazione con la quale è stato ammesso al parco e questa, una volta collaudata e dichiarata agibile, dovrà permanere sul posto, operosa, per il periodo stabilito. 4. Gli operatori che senza giustificato motivo abbandonino il parco prima del tempo stabilito oppure, dopo la comunicazione d esito positivo della loro domanda non completino la pratica entro il termine previsto, o comunque non partecipino, di fatto, alla manifestazione, saranno esclusi dal parco stesso per la successiva edizione senza, tuttavia, perdere i diritti d anzianità di frequenza eventualmente acquisiti. 5. I partecipanti ai luna-park nominano nel loro seno una commissione che curerà la gestione del parco ed opererà in stretta collaborazione con l Amministrazione Comunale. Tale Commissione ha le seguenti mansioni: - cura il buon andamento del parco e prende contatti con l Amministrazione Comunale per le eventuali necessità inerenti il parco stesso; - predispone, in accordo con le Associazioni di categoria, con il Corpo di Polizia Municipale e con l assistenza di un tecnico abilitato, la planimetria relativa alla sistemazione delle attrazioni nel parco; - organizza iniziative specifiche inerenti il parco, comprese le campagne di promozione e pubblicizzazione. 7. I partecipanti al luna-park sono responsabili personalmente, ed in solido, della rifusione dei danni causati al patrimonio comunale. 4

6 8. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento, i luna-park tradizionalmente allestiti nell'ambito del territorio comunale sono: - quello che si svolge nella città di Ravenna durante il mese di maggio; - quelli che si svolgono nel litorale durante il periodo estivo; - quelli che si svolgono nel forese in occasione delle sagre paesane. Art. 7 Presentazione della domanda - Rinunce 1. Chi intende partecipare ai luna-park deve presentare domanda in carte legale, indirizzata al Sindaco, almeno 90 giorni prima dell inizio della manifestazione. In ogni caso l avvio del procedimento, ai sensi dell art. 8 della legge 241/90, decorrerà dal 90 giorno antecedente l'inizio della manifestazione stessa. 2. Le domande presentate oltre il termine di cui al precedente comma e quelle che, seppure presentate in tempo utile, ma risultanti incomplete, non venissero perfezionate entro la data prefissata e comunicata all'interessato, non saranno prese in considerazione. 3. Potranno, tuttavia, essere prese in considerazione domande presentate oltre il termine di cui al 1 comma del presente articolo (ma almeno 35 giorni prima dell inizio della manifestazione) o completate oltre la data prefissata, nei seguenti casi: a) qualora non vi siano domande presentate entro il termine stabilito; b) qualora il ritardo sia stato causato da comprovati motivi di forza maggiore; c) qualora si siano venute a creare le condizioni per l inserimento di nuove attrazioni a seguito di rinunce di operatori o per imprevedibili motivi che abbiano determinato la disponibilità di ulteriore spazio. Per la scelta delle attrazioni, e quindi dei relativi esercenti, si dovrà tenere conto dei criteri prioritari di cui all art. 10 del presente regolamento nel rispetto, comunque, della disponibilità di spazio e dell equilibrio che deve esistere fra le attrazioni e il massimo della funzionalità, inoltre si dovrà acquisire il parere consultivo delle Associazioni di categoria. Le autorizzazioni rilasciate in tal senso non costituiscono diritto di ammissione o di assegnazione alle successive edizioni del luna-park, per cui verranno concesse a titolo precario ( una tantum ) e non matureranno diritto all acquisizione dell anzianità. 4. Le eventuali rinunce, salvo motivi di forza maggiore giustificati e documentati, dovranno essere comunicate per iscritto al Sindaco almeno 35 giorni prima dell inizio della manifestazione, pena l applicazione della penalizzazione prevista al comma 4 dell art. 6 del presente regolamento. 5. La comunicazione di rinuncia alla partecipazione al parco non supportata dalle motivazioni indicate nel successivo art. 12, commi 2 e 3, nonché la mancata presentazione di domanda, comportano per il frequentatore fisso (così come definito nel successivo art. 11), la perdita di tale titolo. 5

7 Art. 8 Contenuto della domanda 1. La domanda per la partecipazione ai luna-park può essere presentata sia da cittadini italiani che da cittadini appartenenti ad altri stati dell Unione Europea e dovrà contenere: 1) generalità complete del richiedente (in caso di società, oltre le generalità del legale rappresentante, occorre indicare la denominazione e la sede legale della società stessa); 2) numero di codice fiscale; 3) eventuale recapito diverso dalla residenza, recapito telefonico ed ogni altra indicazione che si ritenga utile fornire; 4) indicazione dell area e del periodo interessati alla manifestazione; 5) precisa denominazione, come da elenco ministeriale, delle attrazioni che si intendono installare nonché, per le piccole attrazioni (es. rotonde a premio e tiri vari ) l esatta tipologia di gioco e di premio; 6) misure d ingombro delle attrazioni, comprese pedane, cassa, panchine ed ogni altra attrezzatura di pertinenza delle attrazioni stesse; 7) numero massimo delle persone che possono accedere contemporaneamente alle singole attrazioni; 8) numero e misure d ingombro delle carovane-abitazioni e carri trasporto e relative targhe; 9) elenco di tutte le persone (e relative generalità) ospitate nelle carovane-abitazioni; le persone ospitate dovranno risultare esclusivamente appartenenti allo stato di famiglia del richiedente o eventuali dipendenti; 10) copia della licenza di cui all art. 69 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, rilasciata dal Comune di residenza (o di sede legale) o di documento equipollente in caso di richiedente appartenente ad un altro Stato dell Unione Europea. La suddetta licenza può anche essere sostituita da autocertificazione ai sensi della normativa vigente e non viene richiesta qualora rilasciata dal Comune di Ravenna. In caso di ragionevole dubbio circa la veridicità dell autocertificazione, verranno effettuate le opportune verifiche. 2. Nel caso il luna-park si svolga in area privata deve essere allegata planimetria catastale con l indicazione della zona interessata, inoltre deve essere documentata, anche mediante autodichiarazione, la disponibilità dell area stessa. 3. Qualora il richiedente intenda avvalersi per l esercizio dell attività di un proprio rappresentante, dovrà specificarlo nella domanda che dovrà contenere, peraltro, anche le generalità e il consenso scritto di quest ultimo. Art. 9 Documentazione da presentare in caso di ammissibilità al luna-park 1. Il richiedente, qualora ammesso al luna-park, ai fini del rilascio della licenza d esercizio e/o della concessione per l occupazione di suolo pubblico, dovrà presentare, entro il termine perentorio che verrà stabilito dal Dirigente del Servizio interessato, la seguente ulteriore documentazione: a) copia della polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, riguardante l attrazione, corredata di relativa quietanza valida per il periodo della manifestazione; 6

8 b) copia del certificato annuale di collaudo, in corso di validità, redatto da professionista abilitato comprendente la descrizione di tutte le caratteristiche dell attrazione e attestante la solidità e sicurezza delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici della stessa; c) attestazione del versamento della cauzione di cui all art. 3, comma 3 del presente regolamento che verrà stabilita dal Dirigente del Servizio in proporzione alle dimensioni dell attrazione, in caso di utilizzo di area pubblica; d) copia della ricevuta comprovante l avvenuto pagamento degli oneri di cui al comma 4 dell art. 3, relativi a precedenti concessioni, risultanti ancora insoluti. La documentazione di cui alle lettere a) e d) può essere sostituita, ai sensi di legge, da autocertificazione. Il Comune si riserva tuttavia la facoltà di effettuare verifiche circa la veridicità di quanto dichiarato. 2. Per quanto attiene la verifica tecnica circa l agibilità delle strutture, cui è subordinata la licenza d esercizio, valgono le disposizioni indicate nell art. 4 del presente regolamento. Art. 10 Criteri di concessione 1. La concessione delle aree e/o l assegnazione delle autorizzazioni per le attrazioni costituenti i luna-park avviene tenendo conto del concorso dei seguenti requisiti preferenziali e prioritari: a) maggior frequenza, continuativa o non, alla stessa manifestazione e con la stessa attrazione oppure con altra ottenuta attraverso la conversione, a decorrere dal 1990; b) maggior anzianità di presentazione di domanda, non accolta, per la stessa manifestazione e con la stessa attrazione, a decorrere dal 1990; c) residenza nel Comune di Ravenna; d) residenza nella Provincia di Ravenna; e) residenza nella Regione Emilia Romagna; f) residenza nelle altre regioni italiane; g) residenza negli altri Stati dell Unione Europea; h) anzianità di appartenenza alla categoria. Tale anzianità è determinata dalla data di rilascio, da parte del Comune di residenza, della licenza amministrativa prevista dall art. 69 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, o di altro documento equipollente nel caso di cui alla lettera g). 2. Per i giochi gonfiabili, inseriti con decreto ministeriale del 20/03/2003 nell elenco ministeriale delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, i requisiti di cui al precedente comma decorrono dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, fatte salve le disposizioni di cui al successivo art In caso di assoluta parità di requisiti, si procederà a sorteggio delle domande alla presenza degli interessati o loro incaricati. 7

9 Art. 11 Anzianità 1. Si acquisisce anzianità, e quindi diritto ad essere considerati frequentatori fissi di un lunapark, dopo tre anni di frequenza continuativa con la stessa attrazione nel medesimo luna-park. Le eventuali autorizzazioni una tantum rilasciate nel triennio, non fanno acquisire il diritto all anzianità. 2. Per frequenza si intende l esercizio dell attività, debitamente autorizzato, per tutto il periodo di durata del luna-park. 3. La mancata partecipazione al luna-park per un solo anno, per giustificati e documentati motivi di forza maggiore, ritenuti validi dal Dirigente del Servizio, non fa perdere il diritto all acquisizione dell anzianità che viene solamente protratta di un anno. Art. 12 Conservazione dell anzianità Sospensive 1. Al fine di conservare l anzianità, e quindi la qualifica di frequentatore fisso di un determinato luna-park, è obbligatoria la frequenza continuativa alle sue varie edizioni. 2. Può essere tuttavia concesso, senza alcuna penalizzazione, dietro specifica richiesta scritta da far pervenire almeno un giorno prima dell inizio della manifestazione, un anno di sospensiva per cause di forza maggiore quali: 1) motivi di salute o gravi motivi familiari riguardanti sia il titolare che i parenti di primo grado o il convivente more uxorio; 2) improvvisi e gravi guasti all attrazione o al mezzo di trasporto della stessa. Le suddette motivazioni devono essere debitamente documentate. In particolare, per quanto riguarda eventuali danni all attrazione o al relativo mezzo di trasporto, il richiedente deve presentare opportuna certificazione rilasciata da professionista abilitato, ovvero dal titolare di un officina di autoriparazioni, attestante l effettiva natura di entità del danno nonché l impossibilità di funzionamento dell attrazione o del mezzo di trasporto. 3. Al frequentatore fisso può essere inoltre concesso, senza alcuna penalizzazione, su richiesta scritta da far pervenire almeno 35 giorni prima dell inizio della manifestazione, un anno di sospensiva per motivi diversi da quelli di forza maggiore. Tale sospensiva viene meglio definita aspettativa e può essere concessa solamente una volta ogni tre anni. Il suddetto diritto è riconosciuto anche per ogni singola attrazione. 4. Nel caso di richiesta di sospensiva, di cui ai precedenti commi 2 e 3, e/o di comunicazione di rinuncia alla manifestazione ancorché presentate nei giorni o il giorno immediatamente antecedenti l inizio della manifestazione stessa, il Dirigente del Servizio interessato, in via eccezionale, al fine di salvaguardare la spettacolarità del luna-park e di offrire più opportunità di lavoro alla categoria, può valutare, in relazione alla disponibilità di spazio, la possibilità di accogliere una o più domande di eventuali operatori esclusi dal parco stesso, sempre che vi sia la possibilità di espletare in tempo utile tutti i necessari adempimenti. Per l assegnazione delle autorizzazioni si dovrà comunque tenere conto dei criteri prioritari di concessione di cui al 8

10 presente regolamento ed inoltre si dovrà valutare che le nuove attrazioni abbiano caratteristiche diverse da quelle già inserite nel parco. Dovranno, inoltre, essere consultate al riguardo le Associazioni di categoria. Le autorizzazioni così rilasciate non costituiranno diritto di ammissione o di assegnazione alle successive edizioni del luna-park. Art. 13 Attrazioni costituenti novità 1. A prescindere dai criteri per la concessione delle aree di cui all art. 10 del presente regolamento, in ogni luna-park, qualora sussista la disponibilità di spazio, può essere inserita ogni anno, a titolo precario, una tantum, un attrazione novità. 2. Ai fini del presente regolamento è da considerarsi attrazione novità quella che esprime caratteristiche nuove, non è similare alle altre attrazioni già componenti l organico del parco ed è tecnicamente tale da suscitare interesse e richiamo spettacolare. 3. I padiglioni d entrata, qualsiasi sia la mostra, lo spettacolo all interno o il tipo di percorso, sia su vetturette che a piedi, non possono essere considerati attrazioni novità e pertanto i relativi titoli autorizzatori saranno rilasciati secondo i criteri previsti dal presente regolamento. 4. Nel caso in cui vi siano più domande di ammissione che presentino i medesimi requisiti di novità, l assegnazione avverrà favorendo l esercente con la maggiore anzianità di appartenenza alla categoria, secondo le risultanze della licenza di cui all art. 69 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza rilasciata dal Comune di residenza. 5. L attrazione novità non acquisisce alcun diritto di anzianità e non può essere considerata tale per più di un anno. Art. 14 Concessioni a rotazione 1. L ammissione al parco per rotazione con uguali attrazioni è consentita esclusivamente per i casi già esistenti all entrata in vigore del presente regolamento. 2. La rotazione per i casi esistenti all entrata in vigore del presente regolamento, si esaurirà quando uno dei due partecipanti, senza alcuna delle motivazioni di cui ai commi 2 e 3 dell art. 12, non parteciperà anche a una sola manifestazione. 3. In caso di assenza per il primo anno, il posto sarà, in via prioritaria, assegnato all altro partecipante alla rotazione o in subordine, con concessione una tantum, ad altri richiedenti, tenendo conto dei criteri di concessione di cui al presente regolamento. 4. Se l assenza, giustificata o non, si protrae anche per il successivo anno di turno alla rotazione, il posto sarà assegnato esclusivamente all altro partecipante alla rotazione stessa il quale non potrà rifiutarsi di partecipare alla manifestazione, pena la perdita del posto. 9

11 Art. 15 Conversione 1. Ai fini del presente regolamento per conversione si intende il cambio dell attrazione. 2. Ai frequentatori fissi è consentita la conversione dell attrazione alle seguenti condizioni: a) la nuova attrazione non deve rivolgersi ad un utenza diversa da quella dell attrazione sostituita (ossia un attrazione per bambini non può essere convertita con un attrazione per adulti, e viceversa); b) l attrazione non deve essere simile ad altre già esistenti nel parco ma deve distinguersi sostanzialmente dalle medesime; c) l area occupata dalla nuova attrazione deve essere similare a quella dell attrazione sostituita, comunque compatibile con lo spazio disponibile; d) l attrazione convertita non può occupare l area destinata all attrazione novità e comunque Non può considerarsi sostitutiva di questa. 3. Qualora, in occasione di un luna-park, pervengano due o più domande di conversione per la stessa identica attrazione, verrà privilegiato, nel rispetto delle condizioni sopra elencate, l operatore che, secondo i criteri prioritari di cui all art. 10, risulta primo in graduatoria. 4. Con la conversione l esercente rinuncia definitivamente all utilizzo della precedente attrazione mentre conserva l anzianità acquisita. 5. La conversione è consentita una volta ogni triennio di partecipazione al luna-park. Art. 16 Sostituzione dell attrazione 1. L operatore che durante il periodo di svolgimento del luna-park sostituisce la propria attrazione senza preventiva autorizzazione perde il diritto per la partecipazione al parco stesso. 2. Solo in via eccezionale e per comprovati motivi potrà essere autorizzata la sostituzione temporaneamente per la durata della manifestazione, qualora la nuova attrazione sia di tipo e soggetto tali da non creare diretta concorrenza con le altre attrazioni già esistenti nel parco ed abbia una superficie simile a quella dell attrazione precedente. Art. 17 Luna-park con la figura dell'organizzatore 1. Nell'ambito del territorio comunale, sempre che sussistano aree idonee, possono essere allestiti luna-park con la figura dell'organizzatore e più propriamente parchi di divertimento con la figura dell'organizzatore, così come previsti dall'art. 7 della legge n. 337/68 e successive modificazioni nonché dai titoli III e IV del D.M. del 23/05/2003, a condizione, tuttavia, che fra la data di chiusura degli stessi e la data d'inizio dei luna-park tradizionali eventualmente previsti nelle località interessate, intercorrano almeno 90 giorni. 10

12 Tali parchi, ai sensi dell'art. 26 del suddetto decreto, sono costituiti da un numero di attrazioni non inferiore a La domanda per l allestimento dei parchi in argomento deve essere presentata dall organizzatore, nei tempi e nei modi di cui agli artt. 7 e 8 del presente regolamento. Il richiedente, in particolare, deve allegare l autorizzazione ministeriale all organizzazione di parchi divertimento prevista dall art. 7 della legge n. 337/68 e successive modificazioni nonché dal D.M. del 23/05/2003 titolo IV. Il possesso di tale autorizzazione può essere anche autocertificato ai sensi di legge. 3. La domanda deve contenere, altresì, l elenco nominativo dei gestori partecipanti al parco con l indicazione, per ciascuno di essi, dell attrazione richiesta e degli estremi della relativa licenza di spettacolo viaggiante rilasciata dal Comune di residenza. 4. Ogni partecipante al parco dovrà comunque munirsi della licenza d esercizio nel rispetto delle modalità e prescrizioni indicate nel presente regolamento. 5. L organizzatore, nell esercizio della sua attività, ha l obbligo di rispettare le norme di legge vigenti in materia, le prescrizioni del presente regolamento, in quanto attinenti al caso, nonché ogni prescrizione fissata dall Amministrazione Comunale; è tenuto altresì alla gestione diretta del parco, tenendo in particolare conto di quanto previsto nelle singole licenze d esercizio, e risponderà nei confronti di tutti i partecipanti al parco stesso con regolare rendiconto sottoscritto da almeno tre di essi. 6. Al termine del parco, l organizzatore relazionerà all Amministrazione Comunale sull andamento dello stesso. TITOLO III COMPLESSI NON COSTITUENTI LUNA-PARK E ATTRAZIONI SINGOLE Art. 18 Definizione 1. Non costituiscono luna-park, così come definiti nell art. 5 del presente regolamento, i complessi composti da un numero di attrazioni non superiore a cinque. Non si computano nel calcolo numerico le piccole attrazioni già indicate nel citato art. 5, commi 2 e 3. Art. 19 Condizioni d esercizio 1. I complessi di cui al precedente articolo nonché le singole attrazioni, compatibilmente con l idoneità e la disponibilità dell area, possono essere autorizzati, sempre che le condizioni 11

13 climatiche siano favorevoli (specie per i gonfiabili), in qualsiasi periodo dell anno purché non venga recato disturbo alla viabilità e alla circolazione stradale. La tipologia e il decoro delle attrazioni e delle eventuali carovane al loro seguito, non devono in ogni caso essere in contrasto con il contesto urbano e ambientale circostante. 2. Le attività in argomento non possono comunque essere autorizzate in concomitanza con lo svolgimento, nella stessa località, del luna-park tradizionale (eventualmente previsto) ed anche nei 30 giorni che lo precedono. Può essere tuttavia concessa deroga, sentite preventivamente le Associazioni di categoria, fino ad un massimo di due attrazioni per la città di Ravenna e di tre attrazioni per le località balneari e del forese. 3. Le prescrizioni di cui al precedente comma non si applicano qualora l'attività venga esercitata in occasione di particolari ricorrenze, eventi o manifestazioni di breve durata. Art. 20 Presentazione delle domande 1. Le domande, sia per i complessi non costituenti luna-park sia per le attrazioni singole, devono essere presentate in carta legale almeno 30 giorni prima dell inizio della manifestazione. In ogni caso l avvio del procedimento, ai sensi dell art. 8 della legge 241/90 decorrerà dal 30 giorno antecedente l'inizio della manifestazione stessa. In casi particolari derivanti da motivi di forza maggiore o in occasione di particolari iniziative, eventi o manifestazioni di interesse locale, possono essere accettate anche domande presentate oltre il termine sopra indicato, sempre che vi sia la possibilità di espletare in tempo utile tutti gli adempimenti necessari. 2. La domanda, che può essere presentata sia da cittadini italiani sia da cittadini degli altri Stati dell Unione Europea, dovrà contenere le indicazioni e i documenti di cui all art. 8 del presente regolamento e, in caso di esito positivo, dovrà essere integrata, nei termini fissati dal Dirigente del Servizio, con la documentazione elencata nell art Per quanto attiene la verifica tecnica circa l agibilità delle strutture, cui è subordinata la licenza d esercizio, valgono le disposizioni indicate nell art. 4 del presente regolamento. Art. 21 Criteri di concessione 1. Nel caso di più domande pervenute per la stessa manifestazione, l assegnazione dell area e/o l autorizzazione per l esercizio dell attività saranno concesse sulla base dei criteri di cui all art. 10 del presente regolamento. 12

14 TITOLO IV DISPOSIZIONI COMUNI AI TITOLI II E III Art. 22 Validità dei titoli autorizzatori 1. Le autorizzazioni relative alle attività di cui ai titoli II e III del presente regolamento, vengono rilasciate a carattere temporaneo con validità non superiore a 180 giorni e non sono soggette a rinnovo, per cui gli interessati devono, ogni anno, ripresentare la domanda nel rispetto dei termini e dei modi previsti dal presente regolamento. 2. Ad ogni esercente, nel corso dell anno solare, possono essere rilasciate, per la stessa area, più autorizzazioni relative a periodi diversi purché il periodo complessivo non superi i 180 giorni. In ogni caso l Amministrazione Comunale, ai fini della sicurezza pubblica, valuterà, specie per i giochi gonfiabili, se i periodi richiesti possono essere confacenti o meno, dal punto di vista climatico, al regolare e corretto svolgimento dell attività. Art. 23 Limitazione del numero di attrazioni per ogni autorizzazione 1. Fatti salvi i diritti di anzianità acquisiti dagli operatori che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, hanno maturato, per la stessa manifestazione, almeno tre anni di frequenza continuativa, non possono essere concesse per ogni autorizzazione, più di tre attrazioni, ferme restando le disposizioni di cui al comma 2 dell art Non si computano nel calcolo numerico le piccole attrazioni di cui al comma 2 e 3 dell art. 5. Art. 24 Subingresso 1. Il subingresso nella titolarità e nella conduzione di un attrazione per causa di morte o per atto tra vivi comporta al subentrante il riconoscimento dell anzianità di piazza acquisita dal precedente titolare, purché sia provato l effettivo trasferimento in proprietà dell attrazione e purché il subentrante stesso, per la gestione di tale attrazione, abbia ottenuto la prescritta licenza d esercizio da parte del Comune di residenza. 13

15 Art. 25 Obblighi del gestore dell attrazione 1. Le attrazioni dovranno essere continuamente aperte ed illuminate durante gli orari di esercizio. 2. Gli operatori devono sempre presentare le loro attrazioni in condizioni di decoro e sicurezza e garantire la massima pulizia della zona occupata. 3. Il titolare dell autorizzazione, o il proprio rappresentante, è tenuto a gestire direttamente l attrazione, o le attrazioni, eventualmente coadiuvato da componenti il proprio nucleo familiare o da addetti, purché maggiorenni. 4. E vietato modificare la superficie d ingombro dell attrazione già autorizzata, salvo che per giustificati e comprovati motivi tecnici e sempre che l attività delle eventuali attrazioni limitrofe non ne risulti danneggiata. 5. L esercente dovrà esercitare esclusivamente nello spazio assegnatogli. TITOLO V CIRCHI EQUESTRI E GINNICI Art. 26 Definizione 1. Per circhi equestri e ginnici si intendono le attività dello spettacolo viaggiante così come definite nella sezione IV dell elenco ministeriale istituito ai sensi dell art. 4 della legge 18 marzo 1968 n. 337 e successive modificazioni. 2. Le manifestazioni circensi possono essere effettuate sia all interno di una tendo-struttura, sia all aperto (in caso di spettacoli ginnici). Art. 27 Presentazione delle domande 1. Le domande per la concessione dell area e/o la licenza d esercizio relative ai circhi equestri o ginnici devono essere presentate, in carta legale, in un periodo compreso dai 240 ai 90 giorni antecedenti l inizio del periodo indicato per la manifestazione, periodo che non può superare i 30 giorni per la città di Ravenna e i 15 giorni per le località balneari e del forese. Tali domande possono essere presentate sia da imprese circensi italiane sia da imprese circensi di nazionalità straniera. L avvio del procedimento, ai sensi dell art. 8 della legge 241/90 decorrerà comunque dal 90 giorno antecedente l inizio della manifestazione stessa. 14

16 2. Le domande presentate in data anteriore o posteriore al periodo indicato nel precedente comma non saranno prese in considerazione. 3. In via eccezionale l Amministrazione Comunale ha facoltà di prendere in considerazione eventuali domande pervenute oltre il termine dei 90 giorni di cui al 1 comma, purché l area interessata risulti disponibile per il periodo richiesto e purché vi sia la possibilità di espletare in tempo utile tutti gli adempimenti necessari. 4. La concessione delle aree e la relativa licenza d'esercizio, in caso di pluralità di domande, sono rilasciate tenendo conto dell'ordine cronologico di presentazione delle stesse e di acquisizione al protocollo comunale, anche se trattasi di domande pervenute a mezzo posta. Nel caso di richieste presentate o pervenute nello stesso giorno, la precedenza è assegnata al circo appartenente alla categoria più alta. 5. Tra l esibizione di un circo e un altro dovranno intercorrere almeno 50 giorni per la città di Ravenna e per le località del forese e almeno 15 giorni per le località balneari. 6. I circhi non potranno essere autorizzati nei periodi in cui è previsto, nelle stesse aree, lo svolgimento dei tradizionali luna-park o di altre manifestazioni in genere. Art. 28 Contenuto delle domande 1. Le domande per l insediamento dei circhi equestri o ginnici dovranno essere indirizzate al Sindaco e dovranno contenere: a) generalità complete del richiedente (in caso di società, oltre le generalità del legale rappresentante, occorre indicare la denominazione e la sede legale della società stessa); b) numero di codice fiscale; c) eventuale recapito diverso dalla residenza, recapito telefonico ed ogni altra indicazione che si ritenga utile fornire; d) indicazione dell area e del periodo interessati alla manifestazione; e) misure complessive in mq. dell area che si intende occupare (comprensiva anche delle carovane e di tutte le attrezzature di supporto); f) numero di spettatori che possono presenziare contemporaneamente allo spettacolo; g) copia della licenza di cui all art. 69 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, rilasciata dal Comune di residenza (o di sede legale) o di documento equipollente in caso di impresa circense di nazionalità straniera; h) copia dell autorizzazione ministeriale di cui all art. 8 della legge 337/68 e all art. 7 del D.P.R. 394/94, in caso di circhi di nazionalità straniera non appartenenti a Paesi dell Unione Europea. I documenti di cui alle lettere g) e h) possono essere anche autocertificati ai sensi di legge; in caso di ragionevole dubbio circa la veridicità dell autocertificazione, verranno effettuate le opportune verifiche. 2. Nel caso la manifestazione avvenga su area privata deve essere allegata planimetria catastale con l indicazione della zona interessata, inoltre deve essere documentata o autocertificata la disponibilità dell area stessa. 15

17 3. Qualora la domanda risulti incompleta o inesatta dovrà essere integrata o rettificata a pena di archiviazione entro il termine che verrà stabilito dal Dirigente del Servizio e comunicato all interessato. Art. 29 Documentazione da presentare in caso di esito positivo della domanda 1. In caso di esito positivo della domanda il richiedente, ai fini del rilascio della licenza d esercizio e/o della concessione per l occupazione del suolo pubblico, dovrà presentare, entro il termine perentorio che verrà stabilito dal Dirigente del Servizio interessato, la seguente ulteriore documentazione: a) copia della polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, riguardante l attrazione, corredata di relativa quietanza valida per il periodo della manifestazione; b) copia del certificato annuale di collaudo, in corso di validità, redatto da professionista abilitato comprendente la descrizione di tutte le caratteristiche dell attrazione e attestante la solidità e sicurezza delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici della stessa; c) attestazione del versamento della cauzione di cui all art. 3, comma 3 del presente regolamento che verrà stabilita dal Dirigente del Servizio in proporzione alle dimensioni del complesso circense, in caso di utilizzo di area pubblica; d) copia della ricevuta comprovante l avvenuto pagamento degli oneri di cui al comma 4 dell art. 3, relativi a precedenti concessioni, risultanti ancora insoluti. La documentazione di cui alle lettere a) e d) può essere sostituita, ai sensi di legge, da autocertificazione. L Amministrazione Comunale si riserva tuttavia la facoltà di effettuare verifiche circa la veridicità di quanto dichiarato. 2. Per quanto attiene la verifica tecnica circa l agibilità delle strutture, cui è subordinata la licenza d esercizio, valgono le disposizioni indicate nell art. 4 del presente regolamento. Art. 30 Tutela degli animali 1. Le attività circensi devono ispirarsi ai principi enunciati dagli organismi internazionali preposti alla tutela delle specie animali. 2. Gli animali utilizzati nell attività circense non devono essere sottoposti a maltrattamenti o ad atti crudeli, né essere costretti a compiere attività che presuppongono un precedente comportamento vessatorio o comunque innaturale rispetto alle caratteristiche e alla dignità della specie. 3. Il titolare dell autorizzazione è tenuto ad osservare e a far osservare le disposizioni vigenti per la salvaguardia delle condizioni di mantenimento e di stabulazione degli animali al seguito dei complessi circensi. 16

18 TITOLO VI ESIBIZIONI DI AUTO E MOTO ACROBATICHE, TEATRI VIAGGIANTI E ALTRE SIMILI MANIFESTAZIONI PREVISTE NELL ELENCO MINISTERIALE DELLE ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE Art. 31 Presentazione delle domande 1. Le domande per la concessione dell area e/o la licenza d esercizio relative alle manifestazioni di cui al presente titolo devono essere presentate, in carta legale, almeno 90 giorni prima dell inizio del periodo della manifestazione, periodo che non può superare i 30 giorni per la città di Ravenna e i 15 giorni per le località balneari e del forese. Tali domande possono essere inoltrate sia da cittadini italiani che da cittadini appartenenti ad altri Stati dell Unione Europea. L avvio del procedimento, ai sensi dell art. 8 della legge 241/90 decorrerà comunque dal 90 giorno antecedente l inizio della manifestazione stessa. 2. Le domande presentate in data anteriore o posteriore al periodo indicato nel precedente comma non saranno prese in considerazione. 3. In via eccezionale l Amministrazione Comunale ha facoltà di prendere in considerazione eventuali domande pervenute oltre il termine dei 90 giorni di cui al 1 comma, purché l area interessata risulti disponibile per il periodo richiesto e purché vi sia la possibilità di espletare in tempo utile tutti gli adempimenti necessari. 4. La concessione delle aree e la relativa licenza d'esercizio, in caso di pluralità di domande, sono rilasciate tenendo conto dell'ordine cronologico di presentazione delle stesse e di acquisizione al protocollo comunale, anche se trattasi di domande pervenute a mezzo posta. Nel caso di richieste presentate o pervenute nello stesso giorno, la precedenza è assegnata a quella che ha ottenuto d'ufficio il numero di protocollo più basso. 5. Tra una manifestazione e un altra analoga dovranno trascorrere almeno 50 giorni per la città di Ravenna e per le località del forese e almeno 12 giorni per le località balneari. 6. Dette manifestazioni non potranno essere autorizzate nei periodi in cui è previsto, nelle stesse aree, lo svolgimento dei tradizionali luna-park o di circhi equestri o ginnici o di altre manifestazioni in genere. Art. 32 Contenuto delle domande 1. Le domande per le manifestazione di cui al presente titolo dovranno essere indirizzate al Sindaco e dovranno contenere: 1) generalità complete del richiedente (in caso di società, oltre le generalità del legale rappresentante, occorre indicare la denominazione e la sede legale della società stessa); 17

19 2) numero di codice fiscale; 3) eventuale recapito diverso dalla residenza, recapito telefonico ed ogni altra indicazione che si ritenga utile fornire; 4) indicazione dell area e del periodo interessati alla manifestazione; 5) misure complessive in mq. dell area che si intende occupare (comprensiva anche delle carovane e di tutte le attrezzature di supporto); 6) numero massimo di spettatori che possono presenziare contemporaneamente allo spettacolo; 7) copia della licenza di cui all art. 69 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, rilasciata dal Comune di residenza (o di sede legale) o di documento equipollente in caso di richiedente appartenente ad un altro Stato dell Unione Europea. La suddetta licenza può anche essere sostituita da autocertificazione ai sensi della normativa vigente e non viene richiesta qualora rilasciata dal Comune di Ravenna. In caso di ragionevole dubbio circa la veridicità dell autocertificazione, verranno effettuate le opportune verifiche. 2. Nel caso la manifestazione avvenga su area privata deve essere allegata planimetria catastale con l indicazione della zona interessata, inoltre deve essere documentata o autocertificata la disponibilità dell area stessa. 3. Qualora la domanda risulti incompleta o inesatta dovrà essere integrata o rettificata, a pena di archiviazione, entro il termine che verrà stabilito dal Dirigente del Servizio e comunicato all interessato. Art. 33 Documentazione da presentare in caso di esito positivo delle domande 1. In caso di esito positivo della domanda il richiedente, ai fini del rilascio della licenza d esercizio e/o della concessione per l occupazione del suolo pubblico, dovrà presentare, entro il termine perentorio che verrà stabilito dal Dirigente del Servizio interessato, la seguente ulteriore documentazione: e) copia della polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, riguardante l attrazione, corredata di relativa quietanza valida per il periodo della manifestazione; f) copia del certificato annuale di collaudo, in corso di validità, redatto da professionista abilitato comprendente la descrizione di tutte le caratteristiche dell attrazione e attestante la solidità e sicurezza delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici della stessa; g) attestazione del versamento della cauzione di cui all art. 3, comma 3 del presente regolamento che verrà stabilita dal Dirigente del Servizio in proporzione alle dimensioni dell attrazione, in caso di utilizzo di area pubblica; h) copia della ricevuta comprovante l avvenuto pagamento degli oneri di cui al comma 4 dell art. 3, relativi a precedenti concessioni, risultanti ancora insoluti. La documentazione di cui alle lettere a) e d) può essere sostituita, ai sensi di legge, da autocertificazione. Il Comune si riserva tuttavia la facoltà di effettuare verifiche circa la veridicità di quanto dichiarato. 2. Per quanto attiene la verifica tecnica circa l agibilità delle strutture, cui è subordinata la licenza d esercizio, valgono le disposizioni indicate nell art. 4 del presente regolamento. 18

20 TITOLO VII NORME COMUNI Art. 34 Installazione delle attrazioni 1. L installazione delle attrazioni, preventivamente autorizzate, deve avvenire alla presenza di un agente del Corpo di Polizia Municipale, debitamente contattato dai gestori delle attrazioni stesse, nel rispetto del luogo, confini e altre condizioni che all uopo verranno stabilite. Art. 35 Ritiro dei titoli autorizzatori 1. L esercente dovrà provvedere al ritiro della concessione prima dell occupazione dell area, nonché al ritiro della licenza d esercizio prima dell inizio dell attività. Tali titoli dovranno essere sempre ostensibili agli agenti delle Forze dell Ordine che ne facciano richiesta, unitamente ad un documento di riconoscimento. Art. 36 Carovane-abitazioni e mezzi di trasporto 1. La sistemazione delle carovane abitazioni e dei mezzi di trasporto al seguito delle attività di cui al presente regolamento avviene nelle aree stabilite dall Amministrazione Comunale; tali aree possono essere le stesse ove ha luogo la manifestazione come pure altre ritenute idonee all uso. La sistemazione di tali mezzi avverrà secondo le disposizioni impartite dal Corpo di Polizia Municipale, previo rilascio della concessione per l occupazione di suolo pubblico. Gli esercenti, in ogni caso, devono garantire la massima pulizia e decoro della zona occupata e porre in essere tutte le misure necessarie per salvaguardare la propria ed altrui sicurezza ed igiene. 2. E assolutamente vietato l accesso alle suddette aree alle carovane-abitazioni e mezzi di trasporto non autorizzati dall Amministrazione Comunale. 3. Nel caso in cui l area ove viene svolta la manifestazione non disponga di spazio sufficiente per la collocazione dei mezzi in argomento e non sia possibile, peraltro, individuare aree comunali idonee all uso, gli esercenti dovranno reperire aree private. 4. A discrezione dell Amministrazione Comunale, possono essere autorizzati sia l anticipo che la protrazione della sosta dei mezzi in questione, rispetto al periodo di durata della manifestazione, per favorire la frequenza della scuola da parte dei figli degli esercenti o in attesa che questi possano partecipare ad altre manifestazioni previste in date ravvicinate o per comprovate cause di forza maggiore. 19

21 Art. 37 Emissione sonore 1. Le emissione sonore, salvo i casi in cui, a seguito di specifiche prescrizioni indicate nella licenza d esercizio, siano totalmente vietate, dovranno essere tali da non recare disturbo alla quiete pubblica e alle attività circostanti e dovranno essere contenute entro i limiti previsti dalla vigente specifica normativa. Art. 38 Pubblicità 1. Ogni forma di pubblicità effettuata a mezzo affissione di manifesti o posizionamento di cartelloni deve essere preventivamente autorizzata dagli uffici competenti ai quali gli interessati devono presentare apposita domanda. Art. 39 Pulizia dell area e sgombro rifiuti 1. Gli operatori dovranno garantire la massima pulizia della zona occupata. 2. Lo sgombro dei rifiuti prodotti durante il periodo di occupazione delle aree, è a carico degli esercenti i quali dovranno prendere gli opportuni accordi con l azienda ravennate preposta al servizio smaltimento rifiuti. Art. 40 Attività complementari 1. Nell ambito delle manifestazioni di cui al presente regolamento può essere consentito, compatibilmente con la disponibilità di spazio, l insediamento di banchi o automezzi appositamente attrezzati per la vendita di prodotti dolciari o gastronomici nonché per la somministrazione di alimenti e bevande, purché in regola con le norme che disciplinano la materia. Art. 41 Revoca 1. Può essere sempre disposta la revoca della concessione e/o licenza sia in caso di particolare gravità o recidiva, sia per motivi di pubblico interesse, senza che l interessato possa avanzare pretese di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo. 20

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