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1 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA LOCALIZZAZIONE E INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE E PER L EMITTENZA RADIO TELEVISIVA E MINIMIZZAZIONE DELL ESPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI (Approvato con delibera di Consiglio Commissario n. 46 del 12/06/2004) 1

2 INDICE PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI...pag. 3 Art.1 Ambito di applicazione, finalità, principi fondamentali e definizioni...pag. 4 Art.2 Definizioni......pag. 4 Art.3 Regime autorizzativo ed iter istruttorio pag. 6. Art.4 Parere dell amministrazione sanitaria... pag. 7 Art.5 Messa in esercizio dell impianto pag. 7 Art.6 Individuazione dei siti.....pag. 8 Art.7 Catasto degli impianti..pag. 8 Art.8 Limiti e divieti.....pag. 9 Art.9 Collaudo degli impianti...pag. 9 Art. 10 Compatibilità. pag. 9 Art. 11 Vigilanza e controllo.....pag.10 Art.12 Rilocalizzazione degli impianti.....pag.11 Art.13 Sanzioni..pag.11 Art.14 Disposizioni transitorie e finali......pag.12 2

3 PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI - Legge Regione Puglia 30 novembre 2000 n.17. Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale. - Deliberazione della Giunta Regione Puglia 20 febbraio 2001 n.146 Atto di indirizzo per l installazione delle stazioni radio base per la telefonia mobile, nelle more della definizione del quadro normativo di riferimento. - Legge 22 febbraio 2001 n.36. Legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. - Legge 20 marzo 2001 n.66. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 23 gennaio 2001, n.5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi. - Legge Regione Puglia 8 marzo 2002 n.5. Norme transitorie per la tutela dall inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell intervallo di frequenza fra Ohz e 300 Ghz. - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 khz e 300 GHz. - Decreto Legislativo 1 agosto 2003 n.259. Codice delle comunicazioni elettroniche. - Legge 16 gennaio 2004 n.5. Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 14 novembre 2003, n. 315, recante disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzati per le infrastrutture di comunicazione elettronica. 3

4 Art.1 Ambito di applicazione, finalità, principi fondamentali e definizioni 1. Il presente regolamento disciplina, per la parte che la Legge demanda agli enti locali, l installazione, la modifica e l adeguamento degli impianti per telefonia mobile e per telecomunicazioni radiotelevisive operanti nell intervallo di frequenza compreso tra 0 Khz e 300 Ghz come definiti dalla legge 22 febbraio 2001, dalla L.R. 8 marzo 2001 e dal d. lgs. 1 agosto 2001 n Le disposizioni del presente regolamento non si applicano agli apparati dei radioamatori, regolati dal D.P.R. 5 agosto 1996 n.1214, e gli apparati delle forze armate, delle forze di polizia e relativi servizi sanitari e tecnici nonché alle apparecchiature per uso domestico e individuale, per i quali resta ferma la disciplina di cui agli articoli 2,4 e 12 della legge n.36/ La finalità perseguita dal presente regolamento consiste nel dettare prescrizioni idonee ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e a minimizzare l esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. Art. 2 Definizioni Ai fini dell applicazione del presente regolamento si assumono le seguenti definizioni: a) LEGGE QUADRO: legge 22 febbraio 2001, n.36 legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ; b) ESPOSIZIONE: è la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale; c) LIMITE DI ESPOSIZIONE: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori per le finalità di cui all articolo 1; d) VALORE DI ATTENZIONE: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico considerato come valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate per le finalità di cui all articolo 1. Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge; e) OBIETTIVI DI QUALITA sono: 4

5 1) I criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalla Regione secondo le competenze definite dall articolo 4 della legge regionale 8 marzo 2002, n.5; 2) I valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato secondo le previsioni di cui all articolo 4, comma 1, lettera a), della legge quadro, al fine della progressiva minimizzazione dell esposizione ai campi medesimi. f) GESTORE O AGGIUDICATARIO: è una singola società concessionaria del servizio di telefonia cellulare e/o servizio radio-televisivo; g) ANTENNA RADIOBASE: è l elemento di ricezione o di trasmissione (trasduttore) facente parte di una stazione radio base, a servizio di singolo gestore, con potenza massima in antenna superiore a 5 Watt; h) MICROANTENNA: è un elemento di ricezione o di trasmissione (trasduttore) facente parte di una stazione radio base, a servizio di singolo gestore, con potenza massima immessa in antenna inferiore a 5 Watt; i) IMPIANTO RADIOBASE: è l insieme di una o più antenne radiobase, di un singolo gestore, e di tutti i sistemi tecnologici, di alimentazione e di sicurezza, necessari al suo funzionamento e prescritti a norma di legge, stabilmente ancorato all elemento su cui viene installato (suolo, tetto di un fabbricato ecc.). In base alle dimensioni, il palo di insediamento può richiedere diverse modalità di ancoraggio. La frequenza di irradiazione, oggi compresa tra 0 khz e 300 GHz, è da ritenere automaticamente variata in base agli aggiornamenti normativi emanati dagli organi competenti in materia di pubblica sanità; j) STAZIONE RADIOBASE: è una stazione radio di terra a servizio di uno o più gestori, destinata al collegamento radio dei termini mobili con la rete del servizio di telefonia cellulare; k) MACROSTAZIONE: insieme costituito da traliccio e apposita struttura di sostegno o da uno o più impianti di antenna radiobase; l) MICROSTAZIONE: insieme costituito da traliccio e apposita struttura oppure da esistente sostegno (palo di illuminazione, impianto semaforico o altro) e da una microantenna; m) MISURE DI CAUTELA: sono disposizioni localizzatorie, accorgimenti e interventi tecnologici che consentono di minimizzare l esposizione della popolazione ai campi emessi da parte di un singolo impianto trasmittente, consentendo in generale immissioni da campo elettromagnetico più basse rispetto ai limiti, tali, però, da consentire il corretto funzionamento dell intero sistema (art.4 co.1 del D.M. 381/91), ovvero sono valori di campo elettromagnetico che non possono essere superati negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a n.4 ore (art. 3 e 4 del D.M. n. 381/98); n) IMPATTO AMBIENTALE: si intende ogni alterazione diretta o indiretta, reversibile o irreversibile, positiva o negativa, a breve o a lungo termine, locale o a 5

6 più ampio raggio, indotta da un attività su i fattori fisici, sociali, economici e culturali in un area; o) VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE: è la valutazione di tutte le implicazioni ambientali e sociali, sia positive che negative dello sviluppo di un progetto o attività, di qualunque dimensione; p) ANTENNA PER LA TELE-RADIOTRASMISSIONE: è un elemento di ricezione o di trasmissione facente parte di una stazione tele-radio trasmittente, a servizio di un singolo gestore. Art. 3 Regime autorizzativo ed iter istruttorio 1. L installazione, la modifica e l adeguamento delle stazioni per la telefonia cellulare e le antenne radiotelevisive, nell ambito del territorio comunale, sono soggette al permesso di costruzione, se di potenza superiore ai 20 Watt, o alla denuncia di inizio attività se di potenza uguale o inferiore ai 20 Watt, nel rispetto del presente regolamento e con la procedura di cui al combinato disposto dell art. 87 del D.L. 259/03, dell art. 3, comma 1, lettera e), punto 4, art.10, dell art. 22 del D.P.R. 16 giugno 2001, n. 380 e degli artt. 8, 9 e 10 della L.R. 8 marzo 2002, n Il richiedente deve contestualmente trasmettere al Comune, oltre alla documentazione conforme ai modelli A o B di cui all allegato 13 del d. lgs. 259/03, anche: a. copia della licenza all esercizio dell attività, rilasciata dal Ministero delle comunicazioni al gestore dell impianto; b. copia delibera assembleare contenente il parere favorevole del condominio all installazione dell impianto validamente espresso nei modi di legge; c. copia del titolo di proprietà o di altro contratto, perfezionatosi fra il proprietario del sito ove l impianto deve essere installato e la Società richiedente il titolo edilizio, che attesti la sussistenza, in capo a quest ultima, di un diritto reale o obbligatorio sull immobile e/o sull area destinata all installazione dell impianto. 3. I soggetti gestori di impianti, ai sensi dell art 7, comma 1 L.R. n.5/2002, presentano al Comune Ufficio Ambiente entro il 31 Marzo di ciascun anno il Piano di stralcio comunale, consistente nella mappa completa delle aree interessate dalle richieste delle future installazioni di impianti. Saranno rigettate da parte del Comune le domande per il rilascio del titolo edilizio relative agli impianti difformi dal Piano di stralcio comunale e dal Piano di installazione comunale. 4. Il trasferimento della titolarità dell impianto deve essere comunicato alle competenti autorità. 5. L installazione degli impianti provvisori soggiace alle prescrizioni dettate dalla D.G.R. Reg. Puglia del 22 febbraio 2001 n. 146, ovvero da eventuali successive disposizioni regionali in materia. 6

7 6. Il permesso di costruzione verrà rilasciato dal Dirigente dell U.T.C. subordinatamente alla acquisizione preventiva, a cura e spese del richiedente, del parere dell A.R.P.A.; analoga documentazione dovrà essere allegata alla D.I.A. per gli impianti soggetti a tale denuncia. Art. 4 Parere dell amministrazione sanitaria 1. A norma del precedente articolo 3 il rilascio del titolo edilizio o il perfezionamento delle DIA sono subordinati all acquisizione del parere preventivo espresso dall ARPA che dovrà essere depositato al Comune a cura del richiedente. 2. Le spese per l acquisizione del prescritto parere sono da intendersi a carico della Società richiedente il titolo edilizio o la DIA. 3. Contestualmente alla richiesta di parere preventivo, il gestore provvede a pubblicare sull Albo Pretorio del Comune, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e su almeno due quotidiani a carattere regionale l avviso della richiesta. Tali forme di pubblicità non hanno luogo ove l impatto richiesto sia presente nel Piano di installazione comunale o nel Piano stralcio comunale di cui all Art. 7 L.R. n.5/2002. Art. 5 Messa in esercizio dell impianto Al termine dei lavori di installazione dell impianto, il soggetto titolare del titolo edilizio o della DIA presenta al Comune Ufficio Ambiente apposita comunicazione di entrata in esercizio dell impianto, specificandone la data e allegando la dichiarazione di rispetto dei limiti di esposizione previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, ovvero dalla eventuale successiva normativa di settore. Art.6 Individuazione dei siti 1. I siti urbani in cui localizzare gli impianti, tenendo conto dei criteri di salvaguardia della salute pubblica e delle esigenze di funzionalità del servizio, sono individuati dal Comune UTC tra le proprietà immobiliari del Comune e/o le zone ritenute idonee ad ospitare gli impianti che provvede ad adottare il Piano di installazione Comunale. 7

8 2. Il Piano di installazione Comunale è adottato entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento sentiti i gestori di telecomunicazioni e le categorie di cittadini interessate. 3. Il Comune UTC ad integrazione del presente regolamento, procederà all individuazione dei siti extraurbani in cui localizzare gli impianti. Art. 7 Catasto degli impianti 1. Il Comune, Ufficio Ambiente, collabora con la Provincia e la Regione alla formazione e all aggiornamento del catasto regionale degli impianti provvedendo allo scambio delle informazioni come previsto dall art. 11 della legge regionale 5/ I gestori o gli esercenti degli impianti di telefonia cellulare (fissi e trasportabili) e degli impianti di teleradiodiffusione, entro novanta giorni dall entrata in vigore del presente regolamento, forniscono all Ufficio Ambiente del Comune la mappa completa delle localizzazioni e le caratteristiche tecniche degli impianti radiobase presenti sul territorio comunale necessarie per la valutazione dei campi elettromagnetici. 3. Tutte le autorizzazioni concesse dovranno essere riportate, a cura dell Ufficio Ambiente, su una mappa del territorio comunale insieme a una scheda delle caratteristiche dell impianto, tenuta aggiornata con ogni eventuale modifica, in modo da costituire un catasto comunale degli impianti anch esso conservato a cura dell Ufficio Ambiente e accessibile alla consultazione, gestito attraverso un sistema informativo geografico. Art. 8 Limiti e divieti 1. In conformità al disposto dell art. 10 comma 1 della legge regionale, è fatto divieto di installazione di impianti su ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nido. 2. E fatto divieto di installazione al di fuori dei siti individuati dal Comune. Art. 9 Collaudo degli impianti Al termine dei lavori di installazione, il gestore: a) presenta al Sindaco e alla A.S.L. BA/5 Ufficio Igiene e Prevenzione apposita comunicazione di entrata in esercizio dell impianto; 8

9 b) richiede all ARPA la verifica del rispetto delle condizioni e limiti dell esposizione indicati nel D.M. 381/98 e trasmette copia degli esiti al comune e alla Regione Puglia. c) i predetti impianti potranno permanere nel sito di installazione per un periodo di tempo pari a quello previsto dalla concessione ministeriale per l esercizio dell attività. Pertanto, spetta al concessionario e a proprie cure e spese l obbligo della rimozione dell impianto e di tutte le pertinenze ed il ripristino dello stato dei luoghi entro e non oltre tre mesi dalla data di scadenza della concessione ministeriale, salvo rinnovo o passaggio ad altra società subentrante. d) Ufficio Ambiente effettuerà immediatamente un rilievo fotografico documentale di tutti gli elementi presenti sul traliccio e costituenti l impianto radiobase. e) Successivamente al collaudo, qualsiasi motivata modifica deve essere comunicata ed autorizzata dall U.T.C. Art. 10 Compatibilità Tutti gli impianti dovranno risultare compatibili con le esigenze della circolazione stradale, della tutela paesaggistica e monumentale e con le vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia. Dovrà quindi essere preventivamente acquisito il nulla osta degli enti preposti alla tutela degli eventuali vincoli esterni esistenti. Dovrà essere in genere mitigato, per quanto possibile, l impatto visivo e dovrà comunque essere assicurata, in sede di localizzazione, la salvaguardia della godibilità dei monumenti e delle aree di particolare pregio, con riferimento anche ai correlati effetti prospettici ed architettonici. In considerazione della durata temporale della concessione ministeriale all esercizio dell attività di telecomunicazione, per gli impianti da realizzare su proprietà comunali, siano esse aree libere o edifici, il richiedente dovrà inoltre sottoscrivere atto unilaterale di obbligo alla conservazione in buono stato dell impianto e di tutte le sue pertinenze, nonché obbligo alla rimozione e al ripristino dello stato dei luoghi a propria cura e spese entro tre mesi dalla scadenza della concessione ministeriale, ove questa non venga rinnovata o l impianto non sia oggetto di trasferimento ad altra società concessionaria subentrante. Tale obbligo sarà applicato anche nel caso in cui il concessionario decida autonomamente di disattivare l impianto ricetrasmittente. 9

10 Art. 11 Vigilanza e controllo 1. Il controllo deve essere finalizzato a verificare il rispetto dei limiti di esposizione previsti dal DPCM 8 luglio 2003 ovvero della eventuale successiva normativa di settore ed il mantenimento dei parametri tecnici dell impianto dichiarato dal gestore al momento della richiesta del titolo edilizio. 2. In caso di superamento dei limiti di esposizione previsti dal DPCM 8 luglio 2003, il gestore deve provvedere, a proprie cure e spese, al risanamento dell impianto secondo e nel rispetto dei criteri di riduzione a conformità riportati nell allegato C dello stesso DPCM. 3. Il comune promuove il risanamento degli impianti ai sensi della legge n. 66/2001 e del DPCM 8 luglio 2003 nei tempi dallo stesso stabiliti, che comunque non possono essere superiori ai trenta giorni. 4. Prima che sia effettuato tale risanamento, il Comune non rilascia al gestore interessato alcuna autorizzazione all installazione di nuovi impianti. 5. L avvenuto risanamento deve essere provato tramite un attestazione dell ARPA ovvero dall Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro (ISPESL). 6. Gli oneri relativi alla effettuazione dei controlli previsti nel presente articolo sono posti a carico dei titolari degli impianti e vengono commisurati sulla base del tariffario regionale così come previsto dall art. 12 comma 6 della L.R. n. 5/2002. Art. 12 Rilocalizzazione degli impianti 1. Il Comune dispone la rilocalizzazione degli impianti esistenti quando: a) gli impianti sono installati in aree identificate come non idonee dal Comune secondo quanto previsto dall art. 8 del presente regolamento Comunale; b) è accertata l impossibilità di garantire il rispetto dei limiti di esposizione previsti dal DPCM 8 luglio 2003 ovvero della eventuale successiva normativa di settore attraverso le azioni di risanamento. 2. In alternativa ai siti individuati e solo per gli impianti già installati ed operativi alla data di esecutività del presente atto, qualora non vi siano aree pubbliche disponibili, l Amministrazione Comunale potrà esaminare anche eventuali proposte di altre localizzazioni purchè rispondenti ai medesimi criteri con cui sono state individuate le aree di cui all art. 6, nel rispetto del presente regolamento. 3. I gestori, entro duecentoquaranta giorni dalla entrata in vigore del regolamento con l individuazione delle aree, dovranno presentare istanza per l assegnazione del sito, pena la disattivazione e rimozione dell impianto. 10

11 4. Il trasferimento dell impianto nel sito indicato e/o concesso dal comune dovrà avvenire entro novanta giorni dal rilascio del nuovo permesso di costruzione o dalla procedura DIA. Art. 13 Sanzioni 1. Il Comune applica il regime sanzionatorio previsto dall art. 13 della L.R. Puglia n. 5/2002 nonché quello di cui all art. 15 della legge n. 365/2001 e successive integrazioni, modificazioni e disposizioni attuative che si intendono automaticamente recepite nel presente Regolamento. 2. I proventi delle sanzioni sono utilizzati dall Amministrazione Comunale per la gestione delle attività di vigilanza e controllo. Art. 14 Disposizioni transitorie e finali 1. Nelle more dell approvazione del Piano di Installazione comunale, le istanze volte al rilascio del titolo edilizio ed i procedimenti di DIA soggiacciono a tutte le prescrizioni di carattere generale contenute nel presente regolamento, in particolare alle norme di compatibilità di cui all art Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni del settore. 3. Il presente regolamento, dopo l approvazione, è rinviato a tutti i gestori interessati dando tempo trenta giorni per eventuali osservazioni che, se ritenute ammissibili, saranno oggetto di una nuova delibera di Consiglio Comunale che le recepisce modificando il regolamento. 11

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