IL REGIME SANZIONATORIO

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1 Seminario di formazione LE INDAGINI FINANZIARIE Milano, 1 luglio 2008 Intervento di dott.ssa LAURA ZACCARIA Vigilanza e Tributario ABI

2 1 Seminario di formazione LE INDAGINI FINANZIARIE Milano, 1 luglio 2008 LA RESPONSABILITA DEGLI INTERMEDIARI VERSO GLI UFFICI E GLI OBBLIGHI VERSO I CLIENTI Dr.ssa LAURA ZACCARIA Vigilanza e Tributario ABI D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 Art. 10, comma 1 L art. 10, comma 1, del Dlgs. 18 dicembre 1997, n. 471, prevede a carico degli operatori finanziari una sanzione da 2065,00 a 20685,00 per le violazioni relative alle richieste formulate dagli uffici finanziari ai sensi dell art. 32, comma 1, n. 7, del DPR 29 settembre 1973, n. 600 e dell art. 51, comma 2, n. 7, del DPR 26 ottobre 1972, n

3 2 Le fattispecie di violazione La sanzione è applicabile alle seguenti violazioni: 1) omessa trasmissione dei dati, notizie e documenti richiesti 2) trasmissione eseguita oltre i termini stabiliti dall ufficio richiedente: la sanzione è ridotta alla metà se il ritardo non supera 15 giorni 3) trasmissione dei dati, notizie e documenti non rispondenti al vero o incompleti 3 16 D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 Art. 10, comma 1-bis1 L art. 10, comma 1-bis, del Dlgs. 18 dicembre 1997, n. 471, prevede a carico degli operatori finanziari una sanzione da 2065,00 a 20685,00 per la violazione degli obblighi di comunicazione all anagrafe dei rapporti con gli intermediari finanziari previsti dall art. 7, comma 6, del DPR 29 settembre 1973, n

4 3 Dubbi e criticità L elevato numero delle richieste formulate alle banche nonché l obbligo di eseguire con cadenza mensile le comunicazioni all anagrafe dei rapporti con gli operatori finanziari espongono le banche ad una ricorrente possibilità di commettere più violazioni dei suddetti obblighi 5 16 Dubbi e criticità L applicabilità delle sanzioni pone, inoltre, una serie di interrogativi in merito alla possibilità di avvalersi di alcuni istituti dell apparato sanzionatorio volti a mitigare l onerosità delle sanzioni, quali il concorso materiale omogeneo e l esimente dalla sanzione per le violazioni meramente formali 6 16

5 4 D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 Art. 12 _ IL CONCORSO DI VIOLAZIONI è punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio chi: con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni relative a tributi diversi (concorso formale eterogeneo) ovvero allo stesso tributo (concorso formale omogeneo) commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione (concorso materiale omogeneo) 7 16 D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 Art. 12 _ IL CONCORSO DI VIOLAZIONI Conseguentemente, si ha concorso materiale quando con più azioni od omissioni si commettono diverse violazioni formali della stessa disposizione In tale caso è necessario, però, che la violazione si connetta ad obblighi di carattere formale, non incidenti, come tali, sulla determinazione dell imponibile o sulla liquidazione, anche periodica, del tributo 8 16

6 5 IL CONCORSO DI VIOLAZIONI Si dovrebbe, quindi, ritenere applicabile il concorso materiale di violazioni, ma IL CONCORSO DI VIOLAZIONI Sono contrari all applicazione di tale istituto alcuni uffici finanziari e, da ultimo, la Commissione Tributaria Provinciale di Perugia, i quali sostengono che: sono formali le violazioni che non incidono sul risultato a cui tali obblighi sono finalizzati, ovvero la determinazione dell imposta, o che, comunque, non interferiscono con l attività di controllo dell Amministrazione finanziaria che nel caso di specie non si tratta di un obbligo fiscale, finalizzato alla dichiarazione dei redditi o all assolvimento di debiti d imposta

7 6 che la richiesta di trasmissione di dati, notizie e documenti da parte dell Ufficio è espressione del generale potere autoritativo di una Pubblica Amministrazione e non attiene direttamente a nessuna pretesa tributaria (tanto che il soggetto autore della violazione, a fini della normativa di interesse non rileva nella sua qualità di contribuente ) che la violazione di cui si tratta, pertanto, non rientra nell ambito derogatorio di applicazione dell art. 12 del Dlgs. 18 dicembre 1997, n. 472, ma soggiace alle generali regole di cumulo delle sanzioni ciò trova conferma nella circolare n. 32 del 2006, la quale, esaminando analiticamente il profilo sanzionatorio (capitolo sesto), non accenna in nessun modo alla possibilità di ricorrere al cumulo giuridico previsto dall art. 12 del Dlgs. 472/1997 all applicazione del cumulo giuridico sarebbe inoltre di ostacolo il quarto comma dell art. 10 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, nella parte in cui prevede che all irrogazione della sanzione provvede l ufficio nella cui circoscrizione si trova il contribuente al quale si riferisce la richiesta e, cioè, il cliente indagato 12 16

8 7 A tale riguardo possono essere formulate le seguenti osservazioni: Alcune osservazioni la necessità che la violazione si connetta ad obblighi di carattere formale, non incidenti, come tali, sulla determinazione dell imponibile o sulla liquidazione, anche periodica, del tributo, deve sussistere esclusivamente nell ipotesi del concorso materiale e non, invece, nel caso opposto di concorso formale che le violazioni formali sono quelle che non incidono sulla determinazione dell imponibile o sulla liquidazione periodica del tributo. L ulteriore requisito addotto dagli uffici, secondo il quale la violazione non deve arrecare pregiudizio all esercizio dell azione di controllo dell Amministrazione finanziaria, è richiesto esclusivamente ai fini delle cause di non punibilità di cui all art. 6, comma 5-bis, del ripetuto Dlgs. n. 472/ che proprio in virtù del fatto che nel caso di specie non si tratta di un obbligo fiscale, finalizzato alla dichiarazione dei redditi o all assolvimento di debiti d imposta, fa si che la violazione abbia natura formale e non sostanziale che ai fini della comminatoria della sanzione è irrilevante che la banca non sia contribuente bensì soggetto terzo che l art. 12 è applicabile, salvo espressa esclusione, a tutte le violazioni previste dalla normativa tributaria, e che tale norma risulta espressamente applicabile, ancorché in sede giudiziale, nelle ipotesi in cui diversi uffici finanziari abbiano contestato le medesime violazioni 14 16

9 8 e inoltre: Tanto premesso, va inoltre considerato che: la procedura telematica utilizzata per le richieste formulate dagli uffici finanziari e le relative risposte è strutturata sull utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) che nell anno 2007 il sistema degli operatori finanziari, e prevalentemente le banche, hanno ricevuto circa 8 milioni di richieste che l esito di oltre il 99% di tali richieste è stato negativo che in molti casi il mancato riscontro delle richieste è stato causato da disfunzioni operative dei rispettivi gestori (c.d. Providers) delle caselle di PEC In considerazione di quanto precede, nonché nella prospettiva di un ampliamento dei soggetti che in futuro potranno utilizzare la procedura telematica (Magistrati, forze di polizia, ecc.) appare necessario provvedere a rivisitare l impianto sanzionatorio con la preminente finalità di: ridurre l onere delle sanzioni disciplinare concretamente l applicabilità del cumulo giuridico delle sanzioni prevedere in fase di contestazione della violazione il preventivo riscontro in merito all assenza di anomalie tecniche nell inoltro della richiesta e della relativa risposta introdurre una soglia percentuale di violazioni al di sotto della quale le sanzioni non sono applicabili 16 16

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