6.1. Determinazione delle sanzioni in materia di monitoraggio fiscale Aspetti connessi alla richiesta di accesso alla procedura

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "6.1. Determinazione delle sanzioni in materia di monitoraggio fiscale. 4.2. Aspetti connessi alla richiesta di accesso alla procedura"

Transcript

1 PROVENIENZA: ORDINE DI MONZA E BRIANZA OGGETTO: 1.1. Ambito soggettivo (delega su conto corrente) 6.1. Determinazione delle sanzioni in materia di monitoraggio fiscale 4.2. Aspetti connessi alla richiesta di accesso alla procedura In tema di voluntary disclosure se nel conto corrente estero vi è un intestatario e un delegato, il delegato (con delega di firma) che non ha mai effettuato operazioni (anche se avrebbe potuto) deve presentare in modo autonomo la voluntary disclosure solo per la sua quota? deve presentare il quadro RW? Se invece avesse effettuato delle operazioni deve presentare la voluntary disclosure e l'rw? Inoltre: - il titolare del c/c deve indicare nella sezione I i dati del delegato che non ha mai effettuato operazioni? - per attività finanziarie detenute in Svizzera va compilata nella sezione II la colonna 2 o 3? ("Black list con accordo per scambio di informazioni" oppure " Non black list"?) - se il titolare del c/c non rimpatrierà la disponibilità estera detenuta in Svizzera sono previste sanzioni più alte? Le caselle 2 e 13 della sezione IV del modello vanno compilati? - gli imponibili ai fini della determinazione dell imposta Ivafe vanno inseriti nella relazione di accompagnamento? - la relazione di accompagnamento va inviata anche nel caso di opzione per la tassazione forfettaria? SOLUZIONE PROPOSTA: In ordine alla delega esistente per operare su conto corrente la risposta è già stata fornita dalla DRE (cfr. quesiti Mantova 3, Pavia 2). Nella sezione I, colonna 1, del Modello di Richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria si ritiene che il titolare deva indicare i dati del soggetto delegato. Per le attività finanziarie detenute in Svizzera va compilata nella sezione II la colonna 2 (black list con accordo per scambio informazioni). Se il titolare del c/c non rimpatrierà la disponibilità estera detenuta in Svizzera è stabilita la riduzione delle sanzioni per violazione delle norme sul monitoraggio alla metà del minimo edittale qualora (Circ. 10/2015, punto 6.1.) l autore della violazione rilascia all intermediario finanziario estero, presso cui le attività sono detenute, l autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione (c.d. waiver), controfirmata dall intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione

2 volontaria. In alternativa il contribuente può avvalersi delle sanzioni ridotte effettuando il c.d. rimpatrio giuridico delle attività (cfr. Circ. 10/2015, punto 6.1). Le caselle 2 e 13 della sezione IV del modello vanno compilate per le attività trasferite in Italia o in Stati membri della UE o in Stati aderenti all Accordo SEE che consentono un effettivo scambio di informazioni con l Italia. Si ritiene che nella relazione di accompagnamento siano da inserire gli elementi che permettono all Agenzia delle Entrate di determinare gli imponibili soggetti a IVAFE (cfr. Circ. 10/2015 punto 4.2.). La relazione di accompagnamento va inviata anche nel caso di scelta della determinazione forfettaria dei redditi finanziari.

3 QUESITO ORDINE DI PROVENIENZA: ORDINE DI MONZA E BRIANZA OGGETTO: Rapporto tra voluntary e sanzioni penali punto 7 - Circolare 10/E 2015 Quesito: nell ambito di una gestione titoli estera da regolarizzare, una persona fisica possiede delle obbligazioni. La situazione patrimoniale fornita dalla banca con riferimento al 31/12/n indica che il corso di tali obbligazioni è aumentato rispetto al corso al momento dell acquisto, ed eccede il valore nominale. In caso di VD con metodo analitico, va rilevato un reddito? La medesima situazione patrimoniale evidenzia, per tali titoli, i ratei di interessi maturati nel periodo intercorrente fra l ultima cedola e il 31/12/n: devono essere considerati come redditi? Nella stessa gestione sono presenti dei fondi azionari. La situazione patrimoniale fornita dalla banca con riferimento al 31/12/2013 indica che le quote di tali fondi, a quella data, sono plusvalenti rispetto al costo di acquisto. Va rilevato un reddito? Più in generale: premesso che la circ. 10/2015 dice che: Secondo il disposto dell articolo 5-quater, gli imponibili con riferimento a ciascun investimento e a ciascuna attività devono essere determinati analiticamente secondo le regole in vigore nel periodo d imposta al quale si fa riferimento. nella quantificazione, con metodo analitico, dei redditi di capitale e diversi connessi alle attività finanziarie estere, quale criterio occorre seguire? Il criterio di cassa? Le regole previste per chi applica ii regime della dichiarazione (inteso come alternativo al regime del risparmio amministrato e a quello del risparmio gestito)? SOLUZIONE PROPOSTA DA RICHIEDENTE: Nessuna NOTA DELL ESTENSORE: Si ritiene che, coerentemente con quanto disposto dagli artt. 68 e segg. TUIR, la indicazione dei plusvalori vada effettuata con il criterio del regime dichiarativo e quindi sostanzialmente solo per quei valori che risultavano definitivamente acquisiti e capitalizzati o incassati al termine del priodo di imposta di riferimento o durante lo stesso. Su questo argomento e necessaria una esplicita conferma da parte della Agenzia. Come già precisato all interno del quesito, la circolare 10/2015 ha chiarito che la quantificazione delle poste reddituali finanziarie riemerse a seguito dell istanza di voluntary deve avvenire secondo le specifiche regole di tassazione in vigore nel periodo di imposta al quale si fa riferimento. Tale precisazione ha, tuttavia, una valenza concreta in principal modo per l applicazione delle aliquote disposte per le particolari tipologie reddituali, dal momento che queste hanno subito importanti modifiche nel corso degli anni interessati dal procedura di voluntary. L indicazione ha invece una portata minore in merito al regime di tassazione dei redditi finanziari.

4 Questi redditi prevedono un regime di tassazione tradizionale, quello della dichiarazione, a cui il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, ha affiancato due regimi alternativi: il regime del risparmio gestito e il regime del risparmio amministrato. Entrambi i regimi richiedono una specifica indicazione da parte del contribuente, che deve espressamente optare per il regime di tassazione che preferisce. Nell ambito della voluntary disclosure, dal momento che l ambito oggettivo delle istanze attiene a redditi che non sono stati regolarmente sottoposti a tassazione, è evidente che l opzione per uno dei due regimi alternativi non è stata esercitata dal contribuente. Di conseguenza, gioco forza, alle maggiori imposte derivanti dall adesione al programma di collaborazione volontaria deve applicarsi il regime ordinario della dichiarazione, le cui caratteristiche principali sono: - tassazione per cassa; - per i redditi di capitale, tassazione al lordo e al cambio del giorno di realizzazione, come previsto dagli artt. 44, 45, 47 del Tuir - per i redditi diversi, tassazione al netto di oneri e spese e in base al tipo di reddito e alla provenienza, come disposto dagli artt. 67 e 68 del Tuir.

5 PROVENIENZA: Ordine di Monza e Brianza OGGETTO: I redditi connessi con gli investimenti e le attività estere di natura finanziaria illecitamente detenuti all estero Due contribuenti sono titolari di tre relazioni bancarie estere cointestatate. Tutte le relazioni bancarie si riferiscono a rapporti di conto corrente e gestione titoli. L ammontare medio delle consistenze patrimoniali delle tre relazioni negli anni è stato rispettivamente di euro , e Alla luce delle vigenti disposizioni e dei relativi chiarimenti pubblicati, ai fini della determinazione del rendimento imponibile dei capitali detenuti all estero non è possibile optare per il cd metodo forfettario ex art 5 quinquies comma 8 Dl 167/90 Sulla base della documentazione ottenuta dagli istituti bancari è stato però possibile ricostruire analiticamente il rendimento soltanto delle due relazioni principali. Per la terza relazione (dalla consistenza media di euro ) non è possibile procedere alla ricostruzione analitica del rendimento effettivamente conseguito. Dalla documentazione disponibile è peraltro riscontrabile un rendimento medio complessivo della gestione di circa 1 1,5% annuo. SOLUZIONE PROPOSTA: Alla luce delle oggettive difficoltà della determinazione analitica del rendimento della terza relazione, si ritiene di determinarne il rendimento nella misura forfettaria del 5%, dando evidenza nella relazione di accompagnamento che tale rendimento è ragionevolmente superiore a quello effettivamente conseguito. Per le altre due relazioni si procede alla determinazione analitica dei rendimenti. Nella dichiarazione di voluntary non viene barrata l opzione per la tassazione forfettaria dei rendimenti ma nei righi da VD23 a VD 26 viene inserito direttamente l importo del rendimento come sopra determinato. In caso non si concordi con l applicazione del rendimento nella misura forfettaria del 5% sopra prospettata, si chiede come procedere alla determinazione del rendimento relativamente all attività finanziaria per la quale vi siano oggettive difficoltà nella ricostruzione dei rendimenti analitici, ai fini dell accesso alla procedura di collaborazione volontaria. Sulla base dei dati riportati nel quesito, è evidente che i contribuenti coinvolti dalla vicenda non possano accedere al programma di voluntary disclosure utilizzando il metodo di determinazione forfetaria dei rendimenti finanziari. Come chiarito all interno della circolare del 13 marzo 2015, n. 10 (ripresa dalla circolare del 16 luglio 2015, n. 27), l applicazione del regime forfetario in luogo del regime ordinario: - deve essere specificatamente richiesta dal contribuente; - è vincolante per tutti i periodi d imposta oggetto di collaborazione volontaria;

6 - è esercitabile solo nei casi in cui la media delle consistenze delle attività finanziarie risultanti al termine di ciascun periodo d imposta oggetto della collaborazione volontaria non ecceda il valore di 2 milioni di euro; - non tiene conto della presunzione legale di ripartizione della disponibilità fra più cointestatari delle stesse, prevista dal comma 9 dell articolo 5-quinquies del decreto legge. Nel caso in esame, sebbene si tratti di un rapporto cointestato, la media delle consistenze finanziarie è superiore al limite di 2 milioni di euro e pertanto non è adoperabile il criterio di determinazione forfetaria del reddito. Allo stesso tempo, la circolare ha precisato che il criterio di determinazione forfetaria non è applicabile in misura parziale. Pertanto, nei soli casi in cui si configuri in maniera evidente l impossibilità per il contribuente di produrre il corredo documentale ed informativo previsto dall articolo 5- quater, comma 1, lettera a), resta ferma la facoltà per l Amministrazione di far valere la presunzione legale relativa di redditività delle attività finanziarie estere prevista dall articolo 6 del decreto legge.

7 PROVENIENZA: Ordine di Monza e Brianza OGGETTO: 4.2. Aspetti connessi alla richiesta di accesso alla procedura Un contribuente ha presentato istanza di collaborazione volontaria, nel corso del 2014, relativa alle annualità fino al 2012 (per l annualità 2013 il patrimonio detenuto all estero è stato oggetto di dichiarazione redditi e di monitoraggio) ed ha definito per adesione gli avvisi di accertamento e di irrogazione sanzioni notificati a fine anno Per quanto attiene le sanzioni irrogate, il patrimonio detenuto in CH è stato oggetto di rimpatrio giuridico con mandato di gestione a fiduciaria italiana in regime di risparmio amministrato; conseguentemente sono state applicate sanzioni ridotte. A tutt oggi l intestazione alla società fiduciaria del patrimonio detenuto in CH è ancora in corso di perfezionamento per motivi di carattere burocratico. Si chiede se sia possibile revocare ora il mandato fiduciario e produrre la dichiarazione di waiver prevista dall art. 5 - quinquies, comma 5, DL 167/90 (quindi nella formulazione attuale), mantenendo fermi gli effetti ottenuti in materia di riduzione delle sanzioni. Risposta DR LOMBARDIA Tra le condizioni per fruire della riduzione delle sanzioni in materia di monitoraggio fiscale di cui all art. 5-quinquies, comma 3, del d.l. 4/2014, era previsto, in alternativa, sia il rimpatrio fisico sia il rimpatrio giuridico delle disponibilità. Tale disposizione è stata confermata, negli stessi termini, anche nella nuova voluntary di cui al DL 186/20014 in relazione alla quale la circolare 10/2015 ha specificato che costituisce rimpatrio giuridico di una disponibilità finanziaria sia l affidamento delle attività in gestione o amministrazione agli intermediari residenti sia il rilascio del c.d waiver all intermediario finanziario estero che detiene le attività. Pertanto, nel caso prospettato il contribuente potrà quindi produrre il waiver, seguito dall atto di revoca del mandato fiduciario.

8 QUESITO 5 ORDINE DI PROVENIENZA: Ordine di Monza e Brianza OGGETTO: 1.2 ambito oggettivo Determinazione della base imponibile RW in relazione al periodo d'imposta La circolare 10/E in un passaggio dedicato ai criteri di determinazione degli imponibili ai fini del quadro RW, dopo aver ricordato la necessità di adottare gli stessi criteri già dettati nelle istruzioni alla compilazione del modello UNICO PE relative a ciascuna delle annualità coinvolte dalla Procedura, puntualizza opportunamente che " fino al periodo d'imposta 2012 rileva la detenzione al termine di ciascun periodo d'imposta, per il 2013 la detenzione nel corso del periodo d'imposta ". Orbene, con riferimento proprio al periodo d'imposta 2013, si chiede se (anche) ai fini della VD, posto che per quanto concerne i conti correnti occorre avere riguardo alla giacenza media degli stessi (con conversione al cambio medio mensile per quelli in valuta) tale regola valga anche per gli investimenti in attività finanziarie? Volendo esemplificare, per semplicità: il contribuente all 1/1/2013 deteneva un titolo obbligazionario poi ceduto in data 31/1/2013 per un controvalore pari ad Euro La liquidità generata dalla cessione pari ad Euro è stata accreditata in c/c e dunque è risultata concorrente alla giacenza media di tale conto a partire dal 31/1/2013. Ai fini della determinazione dell'importo RW per il 2013 occorre: - Considerare l'intero importo di Euro ? - Considerare l'importo di Euro ragguagliato pro-rata temporis (vale a dire per 31/365)? SOLUZIONE PROPOSTA: Ragioni di equità farebbero propendere per questa seconda soluzione.

9 QUESITO ORDINE DI PROVENIENZA: Ordine degli Avvocati OGGETTO: 9 la patologia della procedura Obbligo di segnalazione di operazione sospette in capo all avvocato Sussistenza? SOLUZIONE PROPOSTA: Si ritiene che vi sia un esonero per l Avvocato dall obbligo di segnalazione di operazioni sospette ex art. 41 Dlgs n. 231/2007, e ciò per l applicazione dell art. 12 D. LGS n. 231/2007 e della sentenza della Corte di Giustizia UE (Proc. C 305-5).

10 QUESITO ORDINE DI PROVENIENZA: Ordine degli Avvocati OGGETTO: 3 cause di inammissibilità Causa di inammissibilità in caso di pendenza di procedimento, accessi, verifiche etc. in capo ad un concorrente nel reato o ad un soggetto solidalmente obbligato in via tributaria (art. 5 quater, comma 2 DL. 167/90) Opera anche se il contribuente non ne è effettivamente a conoscenza? SOLUZIONE PROPOSTA: Dovrebbe prevalere il dato di effettiva conoscenza da parte del contribuente della suddetta pendenza e ciò in ossequio ai principi generali della disciplina Risposta Direzione regionale La questione è stata affrontata all interno della circolare del 16 luglio 2015, n. 27. Fermo restando che l obbligo di evidenziare la sussistenza di una causa ostativa è un obbligo specifico del contribuente che partecipa al programma di voluntary disclosure, mentre non sussistono dubbi nelle ipotesi in cui il provvedimento tributario o penale sia stato ricevuto dal medesimo soggetto che vuol aderire alla procedura in argomento, più incerta appare l interpretazione della norma nella parte in cui prevede che l inammissibilità operi anche nel caso in cui tali provvedimenti siano conosciuti da soggetti solidamente obbligati in via tributaria o dai concorrenti nel reato. Infatti, in tali casi, non essendovi coincidenza soggettiva tra il soggetto che richiede l accesso alla procedura e chi ha avuto la formale conoscenza del provvedimento suscettibile di determinare la inammissibilità alla stessa, l effettiva conoscenza della causa ostativa da parte dell istante non è certa, potendo essere lo stesso ignaro. Al riguardo si ritiene che, nel rispetto dei principi di lealtà e di garanzia che devono improntare i rapporti tra fisco e contribuente, la norma introduce una presunzione di conoscenza che non deve essere considerata in senso assoluto. Deve pertanto concludersi che il contribuente non a conoscenza della presenza di una causa ostativa può presentare regolare istanza di voluntary. Rimane comunque indiscusso che l Ufficio potrà eccepire la sussistenza della causa di inammissibilità laddove nel corso dell istruttoria dovessero emergere elementi comprovanti l effettiva conoscenza (anche non formale) da parte del contribuente.

11 QUESITO ORDINE DI PROVENIENZA: Ordine degli Avvocati OGGETTO: 7 effetti ai fini penali Obbligo di comunicazione all autorità giudiziaria da parte dell Agenzia delle entrate (art. 5 quater, comma 3, DL 167/90) Quando opera? SOLUZIONE PROPOSTA: L obbligo di comunicazione all Autorità giudiziaria da parte dell agenzia sussiste solo nel caso in cui sia stata preventivamente fatta una denuncia per fatti penalmente rilevanti. La presentazione di un istanza di voluntary disclosure avvia, in modo naturale, una rete di rapporti molto stretta l Agenzia delle Entrate e l autorità giudiziaria. Pertanto, in aggiunta all ordinaria comunicazione di reato ex art. 331 cpp da effettuare a seguito della rilevazione di un reato penale, risulta atto dovuto da parte dell Agenzia delle Entrate eseguire le seguenti comunicazioni: - indicazione dei nominativi che hanno presentato richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria al fine di avere conoscenza dell esistenza di cause di inammissibilità di natura penale che precludono l accesso alla procedura di emersione volontaria; - in applicazione dell art. 5-quater, comma 3, del dl 167/1990 entro trenta giorni dalla data di esecuzione dei versamenti indicati al comma 1, lettera b), l'agenzia delle entrate comunica all'autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura di collaborazione volontaria, per l'utilizzo dell'informazione ai fini di quanto stabilito all'articolo 5-quinquies, comma 1, lettere a) e b), ovvero ai fini dell esclusione della punibilità per i reati individuati dalla norma; - in ottemperanza a quanto previsto dall art. 5 septies Legge n. 186/2014, le Direzioni provinciali comunicheranno i nominativi dei soggetti che nell ambito della procedura hanno esibito o trasmesso atti o documenti falsi, ovvero hanno fornito dati e notizie non rispondenti al vero, per le consequenziali determinazioni di spettanza dell Autorità giudiziaria; - permane, in ogni caso, l obbligo per l Agenzia delle Entrate di denunciare all Autorità giudiziaria, ex art. 331 c.p.p., ogni altro reato intercettato nello svolgimento dell istruttoria relativa alle richieste di voluntary disclosure.

12 PROVENIENZA: ORDINE DI BRESCIA OGGETTO: CONTRIBUENTE CON DOPPIA NAZIONALITÀ RESIDENTE FISCALMENTE IN ITALIA DAL 2012 Un contribuente con doppia nazionalità (italiano e venezuelano) prima fiscalmente residente in Venezuela, diviene fiscalmente residente in Italia dal Nel 2009/2010, al termine di una attività lavorativa di 24 anni in Venezuela vende tutti gli immobili che possedeva in Venezuela trasferendo il ricavato in un deposito in Svizzera. Dall anno 2011 dichiara nel quadro RW (quindi a decorrere dal mod. Unico 2012) l ammontare delle somme depositate in Svizzera e paga l imposta l Ivafe. Non dichiara però i redditi da risparmio e gli interessi maturati negli anni dal 2011 sui capitali posseduti in Svizzera. In seguito trasferisce in Italia solo la parte residua delle attività finanziarie, in quanto altra parte era stata utilizzata per il rimborso di un finanziamento contratto con la banca svizzera. Non è altresì in grado di conoscere se la Banca svizzera abbia applicato l euroritenuta dal Si chiede quindi: - il contribuente deve regolarizzare i redditi da risparmio e da interessi non dichiarati dal 2011? - potrà detrarre gli interessi passivi, pagati alla banca svizzera a valere sul mutuo, dai redditi da risparmio e da interessi attivi dei vari anni da regolarizzare con la VD? SOLUZIONE PROPOSTA: Nessuna Sulla base di quanto rappresentato, il contribuente deve regolarizzare i redditi derivanti dai rendimenti delle somme depositate in Svizzera a partire dall anno in cui è fiscalmente residente in Italia. Non è consentita la detrazione degli interessi passivi pagati in Svizzera.

13 PROVENIENZA: ORDINE DI BRESCIA OGGETTO: 5. Ambito temporale della procedura di collaborazione volontaria 4.2. Aspetti connessi alla richiesta di accesso alla procedura 7. Effetti ai fini penali Negli anni 80 una persona fisica trasferisce all estero (Svizzera) fondi non dichiarati per circa (cinque miliardi e ottocento milioni di lire) 3 milioni di euro. Non ha mai dichiarato tali somme nel quadro Unico RW e non ha mai dichiarato i redditi da risparmio e da interessi maturati su tali somme. Si chiede quindi: - Le somme in conto capitale trasferite all estero negli anni 80 non devono essere dichiarate in quanto il periodo è prescritto? - Per quali anni deve presentare la voluntary disclosure per i redditi determinati con il sistema analitico/forfettario? - Se trattenuta dalla Banca svizzera, può detrarre l Euroritenuta dalle somme dovute con la voluntary disclosure per redditi dichiarati analiticamente/forfettariamente? - La voluntary disclosure è causa di non punibilità anche dei reati previsti dalla normativa antiriciclaggio? - Come si deve comportare il contribuente per la dichiarazione dei redditi relativa all anno 2013 e 2014 per quanto riguarda sia il quadro RW che i redditi diversi? SOLUZIONE PROPOSTA: Le somme trasferite all estero e lì detenute in violazione degli obblighi di monitoraggio (quadro RW) e di dichiarazione dei redditi in Italia, comportano la possibilità di presentare la VD per gli anni ancora accertabili e quindi, se le somme sono sempre state detenute in Svizzera e i redditi prodotti all estero e non dichiarati non hanno comportato la commissione di reati tributari oppure, qualora abbiano comportato la commissione di reati tributari, quando entrerà in vigore il decreto legislativo sulla certezza del diritto, possono essere regolarizzati gli anni dal 2009 al 2013 per le violazioni del quadro RW e dal 2010 al 2013 per i redditi. Premesso che il sistema di determinazione forfettario dei redditi finanziari si può applicare alle condizioni indicate nell art. 5-quinquies, comma 8, D.L. 167/1990, come illustrate nel punto della Circ. 10/2015, non vi è differenza in ordine agli anni regolarizzabili con la VD a seconda del sistema di determinazione dei redditi analitico o forfettario. Si ritiene che l euroritenuta applicata dalle banche Svizzere non possa essere scomputata dalle imposte dovute in Italia (v. risposte Como 26 Quesiti presentati DRE 19 giugno 2015). La VD comporta la non punibilità dei reati di riciclaggio (articolo 648-bis codice penale) e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 648-ter c.p.), ove le relative condotte siano state commesse in relazione ai reati tributari espressamente individuati dalla norma (Circ. 10/2015, punto 7).

14 La violazioni compiute nella dichiarazione dei redditi 2013 possono essere comprese nella VD. In alternativa è possibile avvalersi del ravvedimento operoso qualora la dichiarazione dei redditi del periodo d imposta 2013 sia stata presentata. La dichiarazione dei redditi 2014, i cui termini di presentazione sono pendenti, deve includere la compilazione del quadro RW e la dichiarazione dei redditi prodotti all estero. Sulla base di quanto rappresentato, si concorda con la soluzione proposta. In merito all ambito temporale si aggiunge quanto segue: Ai sensi dell art. 2, comma4, del D.Lgs. 218/2015, ai fini della causa di non punibilità di cui all articolo 5-quinques, commi 1 e 2, del D.L. 167/1990, si considerano oggetto della procedura di collaborazione volontaria anche gli imponibili, le imposte e le ritenute correlati alle attività dichiarate nell ambito di tale procedura per i quali è scaduto il termine di accertamento.

15 QUESITO ORDINE DI PROVENIENZA: ORDINE DI BRESCIA OGGETTO: Rapporto tra voluntary e sanzioni penali punto 7 - Circolare 10/E 2015 Quali implicazioni vi sarebbero ai fini della Voluntary Disclosure qualora un soggetto privato effettuasse un acquisto immobiliare in cui una parte del prezzo risultasse pagata in nero? SOLUZIONE PROPOSTA DA RICHIEDENTE: Il reato di falso in atto notarile di compravendita immobiliare prevede l applicazione della sanzione penale di cui all art. 483 C.P (reclusione fino a 2 anni). Sebbene tale reato non risulti incluso tra i reati coperti dalla Voluntary Disclousure, l applicazione della sanzione penale risulterebbe troppo penalizzante per i contribuenti che volessero aderire alla procedura. NOTA DELL ESTENSORE: Non si comprende dal testo del quesito se la questione riguardi sia il compratore che il venditore che incassa lo somma. Se la compravendita e la causa che ha generato l approvvigionamento della somma oggetto di voluntary da parte del venditore, il meccanismo si innesca mediante la indicazione nella modulistica del soggetto collegato con codice 2. In tale caso potrebbero risultare dovute a carico dell acquirente anche le imposte sui trasferimenti a suo tempo non versate (es. imposta di registro, imposte ipotecarie e catastali). Per quanto concerne gli aspetti di natura penale gli stessi andranno valutati dal magistrato competente dopo che l Ufficio incaricato dell esame della procedura di voluntary abbia provveduto ai sensi III comma art. 5 quater DL 167/1990 a comunicare il perfezionamento della procedura di voluntary. Infatti, anche la Circolare 10 del 2015 prevede al paragrafo 7 che È ovviamente rimessa alla Autorità giudiziaria la valutazione in merito alla rilevanza penale, anche agli effetti dell articolo 5-septies, comma 1, di ulteriori elementi emersi nell ambito di attività di controllo successive al perfezionamento della procedura di collaborazione ma riferite ad annualità interessate dalla stessa, così come dell emergere dell esistenza di cause di inammissibilità della procedura. Si concorda con quanto precisato nella nota. Le riflessioni su eventuali reati derivanti dall adesione al programma di VD è esclusiva competenza dell autorità giudiziaria.

16 QUESITO 4 ORDINE DI PROVENIENZA: Ordine di Brescia OGGETTO: 3 cause di inammissibilità Causa di inammissibilità in caso di pendenza di procedimento, accessi, verifiche etc. in capo ad un concorrente nel reato o ad un soggetto solidalmente obbligato in via tributaria (art. 5 quater, comma 2 DL. 167/90). I contribuenti che hanno ricevuto un verbale di acquisizione di documentazione valutaria in Dogana nel quale è prevista la possibilità di "esperire, nel territorio italiano, gli eventuali accertamenti ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 4 del DL 28/06/1990 n. 167, convertito in Legge 04/08/1990 n. 227" possono presentare istanza di collaborazione volontaria internazionale nel caso in cui alla data di presentazione non sia stato notificato alcun accertamento al contribuente? SOLUZIONE PROPOSTA: La facoltà di accedere alla procedura è preclusa qualora l autore della violazione abbia avuto la formale conoscenza: a) dell inizio di accessi, ispezioni o verifiche b) dell inizio di altre attività amministrative di accertamento c) della propria condizione di indagato o di imputato in procedimenti penali per violazioni tributarie. Si ritiene che l effetto preclusivo non si realizzi in caso di ricezione di un verbale di acquisizione di documentazione valutaria in Dogana, in quanto tale verbale non rientra in alcuna delle suddette categorie.

17 ORDINE DI PROVENIENZA: ORDINE DI BUSTO ARSIZIO OGGETTO: POLIZZA ASSICURATIVA RISCHIO MORTE SOTTOSCRITTA CON COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE SVIZZERA Un contribuente ha sottoscritto una polizza a puro rischio morte con una compagnia di assicurazione svizzera. Il premio annuale della polizza è sempre stato versato garantendo la tracciabilità a mezzo bonifico internazionale con partenza da una banca italiana e corretta indicazione dell'agenzia della compagnia di assicurazione svizzera e il numero della polizza. La compagnia di assicurazione svizzera nel 2004 ha rilasciato una dichiarazione con la quale informava il contribuente che, in caso di suo decesso, la compagnia estera medesima avrebbe versato l imposta sostitutiva all'erario Italiano. Il contribuente non ha mai redatto il quadro RW. L'ultimo premio di Polizza, sempre a mezzo bonifico tracciabile, è stato corrisposto nel 2011, in quanto la polizza aveva scadenza nel Pertanto non è esistita né esiste attualmente un attività estera nella titolarità del contribuente. Nel 2012 la compagnia di assicurazione svizzera ha riconosciuto al cliente - contribuente, a titolo di bonus per la fedeltà alla compagnia, un importo di circa ,00, accreditato sul c/c italiano del contribuente e dal medesimo dichiarato nel quadro RL del Mod. Unico 2013 per l'anno d'imposta Il contribuente chiede se debba presentare istanza di accesso alla VD e con riguardo a quali attività. SOLUZIONE PROPOSTA: In primo luogo il contribuente ritiene di non essere tenuto a regolarizzare alcuna attività estera. In subordine, qualora si ritenesse che il contribuente abbia omesso di dichiarare la copertura assicurativa nel quadro RW negli anni di efficacia della polizza vita si propone la seguente soluzione: a) per gli anni d'imposta dal 2009 sino al mese del 2012 (nel quale è scaduta la copertura assicurativa), si propone di indicare l'importo del capitale previsto per il caso morte, b) gli importi annuali sarebbero oggetto di dichiarazione al cambio di fine anno di ciascun esercizio, c) sarebbe regolarizzata solo l omessa indicazione del valore delle attività estere nel quadro RW, d) non vi sarebbero redditi da regolarizzare per gli anni in questione. Le polizze estere devono essere sempre segnalate nel quadro RW, in quanto si tratta di investimenti di natura finanziaria detenuti in un Paese estero, come precisato dalla circolare 43 del Sono esonerati dalla compilazione del modello RW unicamente i contribuenti il cui investimento della polizza è stato affidato in gestione ad un intermediario finanziario.

18 Con riferimento al valore rilevante ai fini del monitoraggio fiscale delle polizze, bisogna distinguere: - per i periodi di imposta anteriori al 2013, si deve indicare il valore dei premi versati dal sottoscrittore; - dal 2013 il valore da indicare è quello previsto ai fini IVAFE dalla circolare 28 del 2012 e quindi il valore di riscatto al termine del periodo di imposta. Relativamente alle imposte sui redditi, occorre precisare che l imponibilità sorge al verificarsi del riscatto, della cessione o dell avveramento della condizione dedotta nel contratto, con le dovute distinzioni: - in caso di riscatto, le somme percepite si considerano quali redditi di capitale, art. 44, co. 1, lett. g-quater del Tuir, per un importo pari alla differenza tra quanto versato e quanto percepito. Per i riscatti successivi al 2011, nella base imponibile deve essere applicata la distinzione per eventuali investimenti in titoli pubblici ed equiparati, - in caso di cessione della polizza, la differenza tra i premi versati e il prezzo di cessione si qualifica come reddito diverso, ex art. 67, comma 1, lett. c-quinquies del Tuir; - in caso di decesso dell assicurato, le somme percepite sono esenti da imposta e non rilevano ai fini dell imposta di successione. Nel caso sottoposto ad esame l importo di euro ,00 incassato, a titolo di bonus fedeltà, dovrà essere fiscalmente trattato secondo le regole previste in caso di sopravvivenza dell assicurato, come sopra descritto.

19 PROVENIENZA: CAMERA TRIBUTARIA OGGETTO: RADDOPPIO TERMINI ACCERTAMENTO IN CASO DI ASSETS PERVENUTI PER SUCCESSIONE O DONAZIONE APPLICABILITA COMMA 4 ART. 5 QUATER DL 167/90 POST MODIFICA L. 186/2014 Nel caso in cui gli assets da regolarizzare siano pervenuti al contribuente per successione o donazione nell anno 2009 e il waiver venga presentato dal contribuente - erede o donatario - per il conto/conti in cui è confluita l eredità o la donazione opera la disposizione di cui al comma 4 dell art. 5- quater del Decreto legge 28/06/1990 n. 167, come modificato dalla L. n. 186/2014? In altri termini, qualora ricorrano congiuntamente le condizioni previste dall'articolo 5- quinquies, commi 4, primo periodo, lettera c), 5 e 7 del decreto cit., può considerarsi esclusa l applicazione dell istituto del raddoppio dei termini di accertamento, di cui all art. 12, comma 2-bis del D.L. n. 78 del 1/07/2009? SOLUZIONE PROPOSTA: Si ritiene che la risposta debba essere affermativa. In caso contrario, infatti, si determinerebbe un ingiustificata disparità di trattamento tra la posizione del soggetto che ha commesso un evasione nel 2009 e che accede alla disclosure, cui non si applicherebbe il raddoppio dei termini e quella del soggetto che abbia ricevuto le stesse somme in eredità o in donazione nel medesimo anno. La soluzione proposta è condivisibile, ma necessita di alcune precisazoini. Il quesito evidenzia la fattispecie di una successione mortis causa realizzata nel 2009, ma che per semplicità di calcolo poniamo l esempio che si sia invece verificata il 31 dicembre A seguito della successione, si ha che per le disponibilità detenute all estero in Paesi black list negli anni di imposta ad oggi potenzialmente accertabili, la titolarità dei beni è così ripartita: - dal 2004 al 2008: de cuius; - dal 2009 al 2013: eredi. Nell ambito di un attività istruttoria ordinaria ciò comporta la ripresa delle imposte non dichiarate dal de cuius dal 2006 al 2008 (in caso di dichiarazione e delle imposte, più sanzioni, per gli eredi. Ai soli fini della collaborazione volontaria la legge 186/2014 ha previsto la disapplicazione dell istituto del raddoppio dei termini di accertamento, di cui all art. 12, comma 2-bis e 2-ter del D.L. n. 78 del 1/07/2009, qualora ricorrano congiuntamente le condizioni previste dall'articolo 5-quinquies, commi 4, primo periodo, lettera c), 5 e 7 del decreto legge 167/1990.

20 PROVENIENZA: CAMERA TRIBUTARIA Oggetto: 1.1. ambito soggettivo 4.2. aspetti connessi alla richiesta di accesso alla procedura Quesito: In caso di trust nel quale il disponente decida di ritornare in possesso degli assets devoluti in trust deve ritenersi dovuta l imposta di donazione applicabile nella misura dell 8% al momento del trasferimento dei beni in trust con conseguente necessità di procedere al ravvedimento operoso di detta imposta prima di procedere all invio dell istanza di collaborazione volontaria? Soluzione proposta: Si ritiene che in caso di soli investimenti finanziari gli assets non siano mai usciti dalla sfera di disponibilità del settlor con la conseguenza che non è dovuta l imposta di donazione sull atto di immissione di beni in trust. Il quesito rappresentato richiede necessariamente ulteriori chiarimenti che permettano di delineare con più precisione il tema da analizzare. In linee generali deve comunque precisarsi che l applicazione dell imposta sulle successioni e donazioni ai conferimenti di beni in un trust, ai sensi dell art. 2, comma 49, del dl 262/2006, risponde a dei presupposti che sono autonomi rispetto a quelli che incidono sulle imposte interessate dall istanza di voluntay disclosure.

21 QUESITO ORDINE DI PROVENIENZA: CAMERA TRIBUTARIA OGGETTO: Riconoscimento di crediti di imposta sui redditi esteri ex art. 165 Tuir punti I redditi connessi con gli investimenti e le attività estere di natura finanziaria illecitamente detenuti all estero - Circolare 10/E 2015 La preclusione di cui al comma 8 dell art. 165 Tuir (secondo cui la detrazione, dall imposta italiana, delle imposte pagate all estero a titolo definitivo, non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione, nella dichiarazione presentata, dei redditi esteri) trova applicazione anche nel caso in cui i redditi prodotti all estero e le imposte ivi pagate sugli stessi formino oggetto di voluntary disclosure? SOLUZIONE PROPOSTA DA RICHIEDENTE: Si ritiene che, nell ambito ed ai fini della procedura di collaborazione volontaria, la preclusione di cui al comma 8 dell art. 165 Tuir non trovi applicazione, quantomeno con riferimento alla regolarizzazione dell omessa indicazione dei redditi esteri nella dichiarazione presentata dal contribuente, in analogia con la posizione espressa dall Agenzia delle Entrate (nella Circ. n. 5/2015, par. 3.4) con riferimento alle ipotesi di ravvedimento operoso e di dichiarazioni integrative a sfavore. NOTA DELL ESTENSORE: Nel corso del convegno di Pavia e stato affermato che potrebbe trovare applicazione la combinazione tra ravvedimento (anteriore alla presentazione di istanza di voluntary) e voluntary per potere fruire della possibilita accordata dalla Circolare 9/E del 2015 di detrazione delle imposte pagate all estero ex art. 165 TUIR, che costituirebbe conseguenza del calcolo da ravvedimento e non di calcolo da voluntary; in tale caso esiste il problema della valutazione di convenienza riguardanti le sanzioni e della non copertura delle questioni di carattere penale, tipica del ravvedimento operoso. Si chiede pertanto alla Agenzia di confermare la propria posizione in merito specificando, a livello di interpretazione della mens legis della voluntary che trattasi di dichiarazione di acquiescenza con termine diversamente dal ravvedimento che e una integrazione di una dichiarazione di scienza e che non ha termine, salvo cause ostative. A tal proposito si chiede di precisare in via definitiva che dalle imposte dovute sugli interessi originariamente non dichiarati possa essere scomputata la euro ritenuta in base a quanto gia precisato al proposito dal paragrafo 4 della Circolare 55 del 2005, in merito alla sussistenza del diritto alla compensazione e/o rimborso della euro ritenuta stessa anche da parte dei soggetti che non possono fruire del credito imposte pagate all estero ex art. 165 TUIR. Il quesito ripropone la problematica del riconoscimento del credito di imposta e dell euroritenuta. Ad oggi, rimane fermo che per entrambe le casistiche, sia quella più generale del credito per imposte pagate all estero che quello più specifico dell euroritenuta, non trovino accoglimento all interno del programma di collaborazione volontaria.

22 Per il ravvedimento, invece, vale la disciplina appositamente prevista, perciò, in caso di dichiarazione validamente presentata, è possibile procedere con la presentazione di una dichiarazione integrativa a sfavore per tutti gli anni potenzialmente accertabili e far valere in tale sede l eventuale credito di imposta.

23 PROVENIENZA: Camera tributaria OGGETTO: 6. Aspetti sanzionatori Nell ipotesi di incarico conferito a Fiduciaria italiana di gestire e/o amministrare le attività e/o investimenti detenuti all estero, si chiede quale documento sia necessario allegare ai fini della dimostrazione che detti investimenti e/o attività sono detenuti in Italia. SOLUZIONE PROPOSTA: A riguardo, si ritiene idonea l allegazione alla documentazione da inviare entro trenta giorni dal protocollo dell istanza, del contratto di conferimento dell incarico alla Fiduciaria italiana. Il quesito rappresentato è stato risolto dalla circolare del 28 agosto 2015, n. 31. Si ritiene che possa costituire documentazione idonea allo scopo un attestazione rilasciata dall intermediario cui sono affidate le attività rimpatriate nella quale, oltre alle generalità del soggetto che si avvale della procedura ed alla data di formale assunzione in carico delle attività stesse, siano dettagliatamente indicate anche la tipologia, la quantità, il valore di ciascuna attività oggetto di rimpatrio giuridico e, per ciascuna, la natura del mandato fiduciario. Pertanto, riprendendo la soluzione sopra proposta, ai fini del regolare perfezionamento del rimpatrio giuridico, in termini generali è condivisibile che alla documentazione da inviare nei 30 g. debba allegarsi il contratto di conferimento dell incarico alla società fiduciaria. Tuttavia non è il rispetto del nomen iuris dell atto l aspetto preminente. Come chiarito dalla circolare, il contribuente deve aver cura di allegare tutta la documentazione idonea ad illustrare le informazioni richieste per il rimpatrio, a prescindere dall atto in cui sono contenute

24 PROVENIENZA: CAMERA TRIBUTARIA OGGETTO: RADDOPPIO TERMINI ACCERTAMENTO IN CASO DI ASSETS PERVENUTI PER SUCCESSIONE O DONAZIONE APPLICABILITA COMMA 4 ART. 5 QUATER DL 167/90 POST MODIFICA L. 186/2014 Nel caso in cui gli assets da regolarizzare siano pervenuti al contribuente per successione o donazione nell anno 2009 e il waiver venga presentato dal contribuente - erede o donatario - per il conto/conti in cui è confluita l eredità o la donazione opera la disposizione di cui al comma 4 dell art. 5- quater del Decreto legge 28/06/1990 n. 167, come modificato dalla L. n. 186/2014? In altri termini, qualora ricorrano congiuntamente le condizioni previste dall'articolo 5- quinquies, commi 4, primo periodo, lettera c), 5 e 7 del decreto cit., può considerarsi esclusa l applicazione dell istituto del raddoppio dei termini di accertamento, di cui all art. 12, comma 2-bis del D.L. n. 78 del 1/07/2009? SOLUZIONE PROPOSTA: Si ritiene che la risposta debba essere affermativa. In caso contrario, infatti, si determinerebbe un ingiustificata disparità di trattamento tra la posizione del soggetto che ha commesso un evasione nel 2009 e che accede alla disclosure, cui non si applicherebbe il raddoppio dei termini e quella del soggetto che abbia ricevuto le stesse somme in eredità o in donazione nel medesimo anno. La soluzione proposta è condivisibile, ma necessita di alcune precisazoini. Il quesito evidenzia la fattispecie di una successione mortis causa realizzata nel 2009, ma che per semplicità di calcolo poniamo l esempio che si sia invece verificata il 31 dicembre A seguito della successione, si ha che per le disponibilità detenute all estero in Paesi black list negli anni di imposta ad oggi potenzialmente accertabili, la titolarità dei beni è così ripartita: - dal 2004 al 2008: de cuius; - dal 2009 al 2013: eredi. Nell ambito di un attività istruttoria ordinaria ciò comporta la ripresa delle imposte non dichiarate dal de cuius dal 2006 al 2008 (in caso di dichiarazione e delle imposte, più sanzioni, per gli eredi. Ai soli fini della collaborazione volontaria la legge 186/2014 ha previsto la disapplicazione dell istituto del raddoppio dei termini di accertamento, di cui all art. 12, comma 2-bis e 2-ter del D.L. n. 78 del 1/07/2009, qualora ricorrano congiuntamente le condizioni previste dall'articolo 5-quinquies, commi 4, primo periodo, lettera c), 5 e 7 del decreto legge 167/1990.

25 PROVENIENZA: Ordine di Como OGGETTO: 5. Ambito temporale della procedura di collaborazione volontaria Il Signor Y, amministratore e socio della società X s.r.l., a seguito di accertamento alla società X s.r.l. per gli anni di imposta 2006 e 2007, ha avuto la comunicazione di notizie di reato: 1) per il delitto previsto e punito dagli artt. 81 cpv. c.p. e 2c. 1,2 e 3 D.lgs. 10/03/200 n.74 relativamente a operazioni in parte inesistenti; 2) Per il reato previsto e punito dagli artt. 81 cpv. c.p. e 4 D.lgs. 10/03/200 n.74 relativamente a infedele dichiarazione Ci si chiede se il Signor Y, in caso di presentazione della V.D. personale deve considerare anche gli anni di imposta 2006 e 2007 in conseguenza della comunicazione di notizia di reato di cui sopra imputati alla società X s.r.l.? Nel caso in cui la risposta fosse affermativa, ci si chiede se oltre agli anni 2006 e 2007 devono essere considerati anche gli anni 2008 e 2009? SOLUZIONE PROPOSTA: Le violazioni oggetto di notizia di reato sono a carico della società; quindi si ritiene che le annualità 2006 e 2007 non debbano essere considerate per il Signor Y, amministratore e socio della società X s.r.l. Conseguentemente non vengono considerati nemmeno gli anni 2008 e Il quesito presenta la delicata problematica della configurabilità di una causa di natura penale ostativa all accesso alla procedura di collaborazione volontaria. La tematica è stata delineata in termini generali dalla circolare 10/2015, la facoltà di accedere alle procedure è preclusa qualora l autore della violazione abbia avuto formale conoscenza: [ ] c) della propria condizione di indagato o di imputato in procedimenti penali per violazione di norme tributarie. La preclusione opera anche se altro soggetto (solidalmente obbligato in via tributaria o concorrente nel reato) abbia avuto formale conoscenza dell inizio di un attività istruttoria amministrativa o penale nei suoi confronti, come tale da integrare una causa di inammissibilità per l accesso alla procedura. In merito alle modalità di applicazione, la circolare ha precisato che l operatività delle cause ostative risponde ai seguenti criteri: - annualità: l effetto preclusivo riguarda solo le annualità interessate dall avvio delle attività istruttorie - tributo: non è preclusiva una causa ostativa che riguarda un tributo diverso da quello oggetto della procedura;

26 - tipologia: una causa ostativa in materia di VD nazionale non è ostativa per l accesso a quella internazionale Tanto premesso occorre a questo punto verificare se i criteri sopra delineati trovino applicazione nel caso concreto. In prima analisi, alla luce del primo criterio di applicazione delle cause ostative, è evidente che l eventuale attivazione di indagini penali negli anni 2006 e 2007 abbia efficacia solo per tali anni. Di conseguenza è da escludere un influenza anche negli anni successivi per i quali si può procedere con ordinaria istanza di voluntary (D altro canto è chiaro che il caso specifico prende in considerazione periodi di imposta, dal 2006 al 2009, la cui potestà di accertamento da parte dell Amministrazione si fondava sull istituto del raddoppio dei termini ex art. 43, comma 3, dpr 600/1973 ante riforma legislativa. Conseguentemente, in forza della nuova disciplina sugli effetti della denuncia di illeciti penali tributari ex art. 331 cpp, deve concludersi che tali annualità risultino essere meno interessate da problematiche attinenti l istanza di voluntary disclosure, salvo che per detenzioni di beni in Paesi black list senza accordo, che rientrano nell inalterato regime di raddoppio dei termini previsto dall art. 12, comma 3, del dl 78/2009). Detto questo, il quesito non rimane privo di valore, dal momento che la presenza di un indagine penale nei confronti di una società potrebbe tranquillamente manifestarsi in anni di imposta ancora accertabili, ad esempio negli anni 2010 e In questo caso si avrebbe il problema di capire quali siano gli effetti per l eventuale istanza di voluntary del socio Riprendendo quanto già indicato in precedenza, è chiaro che per gli anni 2012 e 2013 l avvenuta denuncia di illeciti penali tributari a carico della società per il biennio precedente non impedisce la presentazione della voluntary personale dell amministratore e socio per tali anni. Il discorso è leggermente più complicato per gli anni 2010 e 2011, se non altro perché si tratta degli stessi anni oggetto della contestazione nei confronti della società che, in quanto avente carattere penale, comporta una responsabilità personale della persona fisica che ha la rappresentanza legale della società o a cui è imputabile il reato. In queste circostanza, ai fini della non applicazione delle cause ostative all istanza di voluntary, si deve in ogni caso rispondere in maniera negativa ai criteri sopra indicati, ovvero, laddove si trattasse di problematiche emergenti in un annualità per la quale è presente un attività amministrativa o penale: - l attività istruttoria deve essere relativa ad un tributo diverso da quello oggetto della procedura ; - la preclusione rileva solo con riguardo alla singola procedura interessata. Ebbene, da quanto rappresentato nel quesito, sembra che l indagine tanto amministrativa quanto penale sia stata limitata al controllo della posizione della società, con una ripresa avvenuta unicamente ai fini IRES. Non si fa cenno ad una collaterale ripresa ai fini IRPEF nei confronti della persona fisica. In conclusione, quindi, per applicazione del secondo criterio di applicazione delle cause ostative in sede di collaborazione volontaria, trattandosi di tributo diverso, è legittima la presentazione dell istanza di voluntary personale da parte dell amministratore/socio. Laddove, invece, tanto l attività amministrativa che quella penale avessero portato ad un inclusione della persona fisica nel controllo per redditi personali da questi non dichiarati, allora per gli anni 2010 e 2011 all amministratore/socio è preclusa la partecipazione al

27 programma di voluntary, mentre rimane invariata la possibilità di accedere per gli anni 2012 e 2013.

28 Provenienza: ORDINE DI COMO OGGETTO: 1.2. ambito oggettivo Quesito: Un residente italiano, ex lavoratore dipendente frontaliero in Svizzera, riceve mensilmente una rendita di invalidità a seguito di infortunio professionale dalla SUVA (azienda autonoma di diritto pubblico svizzera, equiparabile all INAIL). Nel caso di adesione alla procedura di Voluntary disclosure, il contribuente ritiene di essere sottoposto alle sole sanzioni per la mancata segnalazione (monitoraggio) nel quadro RW delle disponibilità derivanti dall incasso della rendita di invalidità, accreditata fino ad alcuni mesi fa su di un conto corrente in Svizzera e, successivamente, in Italia. Si ritiene che la stessa rendita di invalidità, in quanto priva di natura reddituale, non sia imponibile in Italia, in analogia con le rendite per infortuni lavorativi corrisposte dall INAIL, e pertanto non siano dovute né imposte sui redditi né le relative sanzioni. Soluzione proposta: Si ritengono dovute le sole sanzioni per omessa compilazione del quadro RW relativamente alle disponibilità esistenti su conto corrente detenuto in Svizzera. Invece, si ritiene che non siano dovute né imposte né sanzioni sull ammontare della rendita di invalidità di fonte estera in quanto priva di natura reddituale ai sensi dell art. 6 del D.P.R. 917/1986. Per principio generale (art. 6, 17 del Tuir) non sono tassate le somme percepite a titolo di risarcimento di un danno consistente in una perdita patrimoniale (c.d. danno emergente), mentre sono tassate le somme che risarciscono un danno consistente nella perdita di redditi (c.d. lucro cessante). In virtù di tale principio, a titolo di esempio non sono soggetti ad imposta gli importi derivanti da rendite INAIL per inabilità permanete o totale, assegni per assistenza personale a seguito di inabilità generale, rendite per caso morte spettanti a superstiti. L istante dovrà sanare le violazioni commesse in materia di monitoraggio fiscale nonché quelle relative ai redditi derivanti dai rendimenti delle somme detenute nello stato estero.

CIRCOLARE N. 62 /E. Roma, 31 dicembre 2003. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

CIRCOLARE N. 62 /E. Roma, 31 dicembre 2003. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 62 /E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 31 dicembre 2003 Oggetto: Modificazioni delle disposizioni tributarie riguardanti i contratti assicurativi stipulati con imprese non

Dettagli

Voluntary Disclosure: luci ed ombre della nuova normativa (monitoraggio fiscale, effetti premiali e rischi penali)

Voluntary Disclosure: luci ed ombre della nuova normativa (monitoraggio fiscale, effetti premiali e rischi penali) Voluntary Disclosure: luci ed ombre della nuova normativa (monitoraggio fiscale, effetti premiali e rischi penali) Marco Abramo Lanza Dottore Commercialista Milano, 12 dicembre 2014 Variabili - Oggetto

Dettagli

CIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015

CIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015 CIRCOLARE N. 17/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 aprile 2015 OGGETTO: Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri

Dettagli

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio

Dettagli

NORMA DI COMPORTAMENTO N. 185

NORMA DI COMPORTAMENTO N. 185 ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI SEZIONE DI MILANO COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA *** *** *** NORMA DI COMPORTAMENTO

Dettagli

IL QUADRO RW NEL MODELLO UNICO 2010. Dott. Duilio LIBURDI

IL QUADRO RW NEL MODELLO UNICO 2010. Dott. Duilio LIBURDI IL QUADRO RW NEL MODELLO UNICO 2010 Dott. Duilio LIBURDI Diretta 17 maggio 2010 I SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW Sono principalmente le persone fisiche residenti ai sensi dell articolo

Dettagli

RISOLUZIONE N. 141/E

RISOLUZIONE N. 141/E RISOLUZIONE N. 141/E Direzione Centrale Normativa Roma, 30 dicembre 2010 OGGETTO: Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Vincite conseguite per effetto della partecipazione a giochi on-line

Dettagli

Le istruzioni delle Entrate sul rimpatrio Dietro lo scudo denaro, yacht, immobili e gioielli

Le istruzioni delle Entrate sul rimpatrio Dietro lo scudo denaro, yacht, immobili e gioielli Le istruzioni delle Entrate sul rimpatrio Dietro lo scudo denaro, yacht, immobili e gioielli Nell illustrare le modalità operative per effettuare il rimpatrio o la regolarizzazione delle attività irregolarmente

Dettagli

CIRCOLARE N. 8/E. Roma, 01 aprile 2016

CIRCOLARE N. 8/E. Roma, 01 aprile 2016 CIRCOLARE N. 8/E Direzione Centrale Normativa Roma, 01 aprile 2016 OGGETTO: Problematiche relative alla tassazione di capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione vita

Dettagli

FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO PARERE N. 18 DEL 11.12.2009 IL QUESITO

FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO PARERE N. 18 DEL 11.12.2009 IL QUESITO FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO PARERE N. 18 DEL 11.12.2009 SCUDO FISCALE E ATTIVITÀ ALL ESTERO DA PARTE DEI LAVORATORI DIPENDENTI IL QUESITO Nella circolare n. 48 del 2009 l Agenzia delle entrate

Dettagli

QUADRO RW E DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

QUADRO RW E DICHIARAZIONE INTEGRATIVA S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO RAVVEDIMENTO OPEROSO E QUADRO RW QUADRO RW E DICHIARAZIONE INTEGRATIVA SANDRO BOTTICELLI Commissione Diritto Tributario Nazionale ODCEC Milano Milano, Corso

Dettagli

Fondi pensione, un tris di chiarimenti

Fondi pensione, un tris di chiarimenti Fondi pensione, un tris di chiarimenti L Agenzia delle Entrate, in risposta a tre quesiti posti con istanza di interpello, chiarisce per i vecchi fondi pensione con gestione assicurativa come procedere

Dettagli

Circolare N.94 del 21 Giugno 2012

Circolare N.94 del 21 Giugno 2012 Circolare N.94 del 21 Giugno 2012 Cedolare secca: per i contratti già in corso al 07.04.2011 la comunicazione agli inquilini è possibile fino al 01.10.2012 Cedolare secca: per i contratti già in corso

Dettagli

RISOLUZIONE N. 16/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 16/E QUESITO RISOLUZIONE N. 16/E Direzione Centrale Normativa Roma, 16 febbraio 2015 OGGETTO: Consulenza giuridica - Individuazione del soggetto tenuto all applicazione delle ritenute ed imposte sostitutive sui redditi

Dettagli

RISOLUZIONE N. 90 /E

RISOLUZIONE N. 90 /E RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,

Dettagli

Sanzioni ed effetti penali della Voluntary disclosure. di Antonio Iorio

Sanzioni ed effetti penali della Voluntary disclosure. di Antonio Iorio Sanzioni ed effetti penali della Voluntary disclosure di Antonio Iorio Benefici: Riduzione delle sanzioni amministrative relative all omessa compilazione del quadro RW (art. 5-quinquies, comma 2 del D.L.

Dettagli

Periodico informativo n. 32/2014. Ritenuta 20% sui bonifici esteri

Periodico informativo n. 32/2014. Ritenuta 20% sui bonifici esteri Periodico informativo n. 32/2014 Ritenuta 20% sui bonifici esteri Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo informarla che dal 1 febbraio 2014 è scattato l obbligo per

Dettagli

RISOLUZIONE N. 158/E

RISOLUZIONE N. 158/E RISOLUZIONE N. 158/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 aprile 2008 OGGETTO: Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n.212. Cessione di partecipazioni rideterminate da parte dell

Dettagli

VOLUNTARY DISCLOSURE

VOLUNTARY DISCLOSURE SCHEDA MONOGRAFICA TMG VOLUNTARY DISCLOSURE Data aggiornamento scheda 6 ottobre 2015 Redattore Davide David Ultimi interventi normativi D.L. n. 153 del 30.09.2015 Ultimi interventi di prassi Circ. n. 31/E

Dettagli

Hedge Invest Workshop Milano, 23 settembre 2009. Lo scudo fiscale III. Paolo Ludovici Maisto e Associati

Hedge Invest Workshop Milano, 23 settembre 2009. Lo scudo fiscale III. Paolo Ludovici Maisto e Associati Hedge Invest Workshop Milano, 23 settembre 2009 Lo scudo fiscale III Paolo Ludovici Maisto e Associati Imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali estere a)attività detenute da soggetti

Dettagli

GROUPAMA ASSET MANAGEMENT SGR SpA appartenente al gruppo Groupama

GROUPAMA ASSET MANAGEMENT SGR SpA appartenente al gruppo Groupama GROUPAMA ASSET MANAGEMENT SGR SpA appartenente al gruppo Groupama SUPPLEMENTO AL PROSPETTO D OFFERTA AL PUBBLICO DI QUOTE DEL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO MOBILIARE GROUPAMA FLEX APERTO DI DIRITTO ITALIANO

Dettagli

CIRCOLARE N.18/E. OGGETTO: Misura e ravvedibilità delle sanzioni applicate in sede di controllo automatizzato delle dichiarazioni

CIRCOLARE N.18/E. OGGETTO: Misura e ravvedibilità delle sanzioni applicate in sede di controllo automatizzato delle dichiarazioni CIRCOLARE N.18/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Settore Gestione Tributi Ufficio Gestione Dichiarazioni Roma, 10 maggio 2011 aprile 2011 OGGETTO: Misura e ravvedibilità delle sanzioni applicate

Dettagli

Risoluzione n.125/e. Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione del D.P.R. n. 131 del 1986, è stato esposto il seguente

Risoluzione n.125/e. Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione del D.P.R. n. 131 del 1986, è stato esposto il seguente Risoluzione n.125/e Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 03 aprile 2008 OGGETTO: Istanza di interpello - riacquisto di prima casa a titolo gratuito Decadenza dai benefici di cui alla nota II-bis

Dettagli

CIRCOLARE N. 25/E. OGGETTO: Risposte a quesiti posti dalla stampa specializzata

CIRCOLARE N. 25/E. OGGETTO: Risposte a quesiti posti dalla stampa specializzata CIRCOLARE N. 25/E Direzione Centrale Normativa Roma, 19 giugno 2012 OGGETTO: Risposte a quesiti posti dalla stampa specializzata 2 INDICE 1 Detrazione del 36 per cento...4 1.1 Dichiarazioni ICI e detrazione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 34/E. Roma 5 febbraio 2008

RISOLUZIONE N. 34/E. Roma 5 febbraio 2008 RISOLUZIONE N. 34/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma 5 febbraio 2008 OGGETTO: IRAP Art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997 Esclusione dalla base imponibile dei contributi

Dettagli

RISOLUZIONE N. 301/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 301/E QUESITO RISOLUZIONE N. 301/E Roma, 15 luglio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di Interpello n. 954-787/2007 - Articolo 11 della legge n. 212 del 2000 INPS D.lgs. 21 aprile 1993,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 74/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 74/E QUESITO RISOLUZIONE N. 74/E Direzione Centrale Normativa Roma, 6 novembre 2013 OGGETTO: Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Imposta sul valore dei contratti assicurativi: chiarimenti in materia

Dettagli

Voluntary disclosure Contenuti e opportunità

Voluntary disclosure Contenuti e opportunità Voluntary disclosure Contenuti e opportunità BERGAMO, 23 marzo 2015 PREMESSA Scudo fiscale: sanatoria per omessa indicazione nel quadro RW delle attività detenute all estero (da ultimo D.L. 1 luglio 2009

Dettagli

(Artt. 5-quinquies e 5-septies D.L. 167/1990) Avv. Mario Garavoglia

(Artt. 5-quinquies e 5-septies D.L. 167/1990) Avv. Mario Garavoglia (Artt. 5-quinquies e 5-septies D.L. 167/1990) Avv. Mario Garavoglia VOLUNTARY DISCLOSURE (Legge n. 186 del 15 dicembre 2014) Procedura straordinaria di collaborazione volontaria tesa a consentire ai contribuenti

Dettagli

Il monitoraggio fiscale

Il monitoraggio fiscale Forum Banche e P.A. 2015 Il monitoraggio fiscale Roma, 23 novembre 2015 1 L art. 9 della legge 6 agosto 2013, n. 97 («legge europea 2013») ha profondamente modificato il sistema del cd. monitoraggio fiscale

Dettagli

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, (2) Per assicurare la corretta applicazione dell

Dettagli

RISOLUZIONE N. 102/E

RISOLUZIONE N. 102/E RISOLUZIONE N. 102/E Roma, 26 novembre 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000 n. 212 FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA BANCA Regime fiscale

Dettagli

Le norme tributarie disciplinanti la liquidazione

Le norme tributarie disciplinanti la liquidazione Le norme tributarie disciplinanti la liquidazione Art. 182 Tuir: regole di determinazione del reddito d impresa durante la fase di liquidazione; Art. 17 e 21 Tuir: condizioni e modalità per la tassazione

Dettagli

Novembre 2013. Risoluzione 76/E del 6 novembre 2013 - Deducibilità dell imposta di bollo nel regime del risparmio gestito

Novembre 2013. Risoluzione 76/E del 6 novembre 2013 - Deducibilità dell imposta di bollo nel regime del risparmio gestito Novembre 2013 Risoluzione 76/E del 6 novembre 2013 - Deducibilità dell imposta di bollo nel regime del risparmio gestito Avv. Vincenzo Bancone e Dott. Manfredi La Barbera, CBA Studio Legale e Tributario

Dettagli

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 178 COMPUTO DEGLI AMMORTAMENTI

Dettagli

RISOLUZIONE N. 99/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma, 8 maggio 2003

RISOLUZIONE N. 99/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma, 8 maggio 2003 RISOLUZIONE N. 99/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 8 maggio 2003 Oggetto: Imposta sostitutiva sui proventi dei titoli obbligazionari di cui al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239.

Dettagli

RISOLUZIONE N. 195/E

RISOLUZIONE N. 195/E RISOLUZIONE N. 195/E Roma, 13 ottobre 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello. Art. 27 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 Imputazione soggettiva dei redditi (utili

Dettagli

Unico 2006 Investimenti e trasferimenti esteri: cosa dichiarare Compilazione del quadro RW

Unico 2006 Investimenti e trasferimenti esteri: cosa dichiarare Compilazione del quadro RW Unico 2006 Investimenti e trasferimenti esteri: cosa dichiarare Compilazione del quadro RW a cura di Roberta De Pirro e Federica Lorusso- Studio Sciumé e Associati roberta.depirro@sciume.net; federica.lorusso@sciume.net

Dettagli

DETRAIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI CON RIFERIMENTO AI RIGHI E7 ED E8

DETRAIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI CON RIFERIMENTO AI RIGHI E7 ED E8 Servizio INFORMATIVA 730 INFORMATIVA N. 31 Prot. 3261 DATA 20.04.2007 Settore: Oggetto: Riferimenti: IMPOSTE SUI REDDITI Le regole di detraibilità degli interessi passivi su mutui con riferimento ai righi

Dettagli

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20

Dettagli

L'Agenzia delle Entrate torna sullo scudo fiscale Lavoratori dipendenti sotto la lente

L'Agenzia delle Entrate torna sullo scudo fiscale Lavoratori dipendenti sotto la lente L'Agenzia delle Entrate torna sullo scudo fiscale Lavoratori dipendenti sotto la lente Con la circolare n. 48/E/2009, l Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti in ordine alla disciplina dell

Dettagli

Circolare N. 79 del 27 Maggio 2015

Circolare N. 79 del 27 Maggio 2015 Circolare N. 79 del 27 Maggio 2015 Bonus prima casa: i chiarimenti sul riacquisto Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che l Agenzia delle Entrate, con la circolare n.17/e del 24.04.2015,

Dettagli

Punto 3 all Ordine del Giorno dell Assemblea Ordinaria

Punto 3 all Ordine del Giorno dell Assemblea Ordinaria Punto 3 all Ordine del Giorno dell Assemblea Ordinaria Autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti. 863 Relazione del Consiglio di Gestione sul punto

Dettagli

INDICE. Premessa...2. 1. Rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1 gennaio 2003...

INDICE. Premessa...2. 1. Rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1 gennaio 2003... Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 27/E Roma, 9 maggio 2003 Oggetto: Rideterminazione dei valori dei terreni e delle partecipazioni. Articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre

Dettagli

4 Punto. Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00. Parte ordinaria

4 Punto. Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00. Parte ordinaria Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00 Parte ordinaria 4 Punto Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato

Dettagli

Voluntary Disclosure: Casi pratici e aspetti critici

Voluntary Disclosure: Casi pratici e aspetti critici Voluntary Disclosure: Casi pratici e aspetti critici Genova 6 luglio 2015 Andrea Frassinetti Dottore Commercialista Commissione di Studio Fiscale Comunitario e Internazionale Caso: attività finanziarie

Dettagli

Imposizione sulle plusvalenze: regimi della dichiarazione, amministrato e gestito. Prof. Stefano Mazzocchi

Imposizione sulle plusvalenze: regimi della dichiarazione, amministrato e gestito. Prof. Stefano Mazzocchi Imposizione sulle plusvalenze: regimi della dichiarazione, amministrato e gestito. Prof. Stefano Mazzocchi REGIME DELLA DICHIRAZIONE Dal punto di vista soggettivo il regime della dichiarazione, disciplinato

Dettagli

Comune di Palagianello Provincia di Taranto

Comune di Palagianello Provincia di Taranto Comune di Palagianello Provincia di Taranto REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) RELATIVAMENTE ALLE AREE EDIFICABILI ai sensi dell articolo 13 della legge

Dettagli

RISOLUZIONE N. 45/E. Roma, 6 maggio 2015

RISOLUZIONE N. 45/E. Roma, 6 maggio 2015 RISOLUZIONE N. 45/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 6 maggio 2015 OGGETTO: Obbligo di tracciabilità dei pagamenti e versamenti delle Associazioni sportive dilettantistiche - Vigenza

Dettagli

Redditi di fonte estera e compilazione del quadro RW Casi pratici

Redditi di fonte estera e compilazione del quadro RW Casi pratici Redditi di fonte estera e compilazione del quadro RW Casi pratici SANDRO BOTTICELLI 8 LUGLIO 2011 SALA CONVEGNI-CORSO EUROPA 2 - MILANO SOMMARIO Operazioni in titoli detenuti all estero Stock Option Incasso

Dettagli

RISOLUZIONE N. 105/E

RISOLUZIONE N. 105/E RISOLUZIONE N. 105/E Roma, 31 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Agevolazioni prima casa - Revoca dell' agevolazione Con l interpello

Dettagli

Voluntary Disclosure. Casi pratici e aspetti critici

Voluntary Disclosure. Casi pratici e aspetti critici Voluntary Disclosure Casi pratici e aspetti critici AIGA Genova 30 marzo 2015 Andrea Frassinetti Dottore Commercialista Componente della Commissione di Studio Fiscale Comunitario e Internazionale Attività

Dettagli

Regolamento per il riscatto degli anni di laurea ex art. 22 Regolamento dell Ente

Regolamento per il riscatto degli anni di laurea ex art. 22 Regolamento dell Ente E.P.A.P. Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale Via Vicenza, 7-00185 Roma Tel: 06 69.64.51 - Fax: 06 69.64.555 E-mail: info@epap.it - Sito web: www.epap.it Codice fiscale: 97149120582 Regolamento

Dettagli

OGGETTO: Istanza di interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. ALFA Spa SIM; Art. 165 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.

OGGETTO: Istanza di interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. ALFA Spa SIM; Art. 165 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. RISOLUZIONE N. 147/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 28 giugno 2007 OGGETTO: Istanza di interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. ALFA Spa SIM; Art. 165 del D.P.R. 22 dicembre

Dettagli

Problematiche comuni al regime del risparmio amministrato e al regime del risparmio gestito

Problematiche comuni al regime del risparmio amministrato e al regime del risparmio gestito Risoluzione dell'agenzia delle Entrate (RIS) n. 120 /E del 24 luglio 2001 OGGETTO: Problematiche connesse al decesso dell intestatario di rapporti per i quali sono state esercitate le opzioni di cui agli

Dettagli

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO RISOLUZIONE N.100/E Roma, 19 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Articolo 1, commi 280-283, della legge 27 dicembre 2006,

Dettagli

Direzione Centrale Normativa

Direzione Centrale Normativa RISOLUZIONE N. 75/E Roma, 26 luglio 2010 OGGETTO: Istanza di interpello - Articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Esenzione dall imposta sulle successioni e donazioni dei trasferimenti di quote sociali

Dettagli

Circolare N.62 del 10 Aprile 2013

Circolare N.62 del 10 Aprile 2013 Circolare N.62 del 10 Aprile 2013 IMU e IRPEF, obblighi dichiarativi e figli a carico Gentile cliente con la presente intendiamo informarla su alcuni aspetti in materia di IMU e IRPEF, con particolare

Dettagli

Deducibilità forfetaria IRAP ai fini reddituali art. 6 D.L. n. 185 del 29/11/2008 convertito con Legge n. 2 del 28/01/2009 (Decreto anti crisi) Circ.

Deducibilità forfetaria IRAP ai fini reddituali art. 6 D.L. n. 185 del 29/11/2008 convertito con Legge n. 2 del 28/01/2009 (Decreto anti crisi) Circ. Deducibilità forfetaria IRAP ai fini reddituali art. 6 D.L. n. 185 del 29/11/2008 convertito con Legge n. 2 del 28/01/2009 (Decreto anti crisi) Circ. Min. n. 16/E del 14/04/2009 Deduzione a regime (periodo

Dettagli

RISOLUZIONE N. 81/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015

RISOLUZIONE N. 81/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015 RISOLUZIONE N. 81/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015 OGGETTO: Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Comunicazione del luogo di conservazione in modalità elettronica dei

Dettagli

Informativa n. 38. La manovra di Ferragosto ( DL 13.8.2011 n. 138 convertito nella L. 14.9.2011 n. 148) - Novità in materia di reati tributari INDICE

Informativa n. 38. La manovra di Ferragosto ( DL 13.8.2011 n. 138 convertito nella L. 14.9.2011 n. 148) - Novità in materia di reati tributari INDICE Informativa n. 38 del 21 settembre 2011 La manovra di Ferragosto ( DL 13.8.2011 n. 138 convertito nella L. 14.9.2011 n. 148) - Novità in materia di reati tributari INDICE 1 Premessa... 2 2 Operatività

Dettagli

Nota di approfondimento

Nota di approfondimento Nota di approfondimento Applicazione delle sanzioni tributarie ai tributi locali a seguito delle modifiche disposte con la legge finanziaria per il 2011 ad alcuni istituti di definizione agevolata. Con

Dettagli

Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Dentro la Notizia 60/2013 MAGGIO/1/2013 (*) 2 Maggio 2013

Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Dentro la Notizia 60/2013 MAGGIO/1/2013 (*) 2 Maggio 2013 Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI Dentro la Notizia 60/2013 MAGGIO/1/2013 (*) 2 Maggio 2013 L AGENZIA DELLE ENTRATE, CON

Dettagli

SOCIETA NON OPERATIVE DOPO LE NOVITA DELLA FINANZIARIA 2007

SOCIETA NON OPERATIVE DOPO LE NOVITA DELLA FINANZIARIA 2007 SOCIETA NON OPERATIVE DOPO LE NOVITA DELLA FINANZIARIA 2007 La legge Finanziaria 2007 è nuovamente intervenuta sulla disciplina delle società non operative, già oggetto di modifiche da parte del Decreto

Dettagli

PARTE PRIMA. Spett. (1)

PARTE PRIMA. Spett. (1) Fac-simile dell autorizzazione da rilasciare agli intermediari finanziari esteri a trasmettere all Agenzia delle Entrate italiana richiedente tutti i dati e le informazioni concernenti le attività oggetto

Dettagli

RISOLUZIONE N. 248/E

RISOLUZIONE N. 248/E RISOLUZIONE N. 248/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 giugno 2008 OGGETTO: Interpello -ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Prova del valore normale nei trasferimenti immobiliari soggetti

Dettagli

Roma, 22 ottobre 2001

Roma, 22 ottobre 2001 RISOLUZIONE N. 163/E Roma, 22 ottobre 2001 OGGETTO: Istanza di interpello n..2001, ai sensi dell articolo 11, della legge n. 212 del 2000, presentato dal Signor in ordine all assoggettabilità all imposta

Dettagli

5 per mille al volontariato 2007

5 per mille al volontariato 2007 Indice COORDINAMENTO REGIONALE DEI CENTRI DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO DELLA LOMBARDIA 5 per mille al volontariato 2007 Inquadramento Come funziona Beneficiari Come le OdV possono accedere 1. Iscrizione

Dettagli

Fiscal News N. 146. La gestione degli immobili esteri in UNICO 2014. La circolare di aggiornamento professionale 21.05.2014.

Fiscal News N. 146. La gestione degli immobili esteri in UNICO 2014. La circolare di aggiornamento professionale 21.05.2014. Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 146 21.05.2014 La gestione degli immobili esteri in UNICO 2014 Quadro RL e RW Categoria: Unico Sottocategoria: Persone fisiche La proprietà o

Dettagli

Avv. Prof. Maurizio Leo. Avv. Prof. Maurizio Leo -Studio Legale e Tributario Leo -Libroia e Associati www.leolibroia.com

Avv. Prof. Maurizio Leo. Avv. Prof. Maurizio Leo -Studio Legale e Tributario Leo -Libroia e Associati www.leolibroia.com Avv. Prof. Maurizio Leo VD INTERNAZIONALE I SOGGETTI SOGGETTI INTERESSATI Persone fisiche (anche se titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo o collaboratori dell impresa familiare); Titolari

Dettagli

Versamento tassa annuale sui libri sociali entro il 16 marzo 2012

Versamento tassa annuale sui libri sociali entro il 16 marzo 2012 CIRCOLARE A.F. N. 31 del 1 Marzo 2012 Ai gentili clienti Loro sedi Versamento tassa annuale sui libri sociali entro il 16 marzo 2012 Gentile cliente con la presente intendiamo ricordarle che il 16 marzo

Dettagli

Per le società non quotate in mercati regolamentati

Per le società non quotate in mercati regolamentati Dividendi e Capital Gain I redditi derivanti da Dividendi e da Capital Gain e percepiti dalle persone fisiche, sono una tipologia di redditi di capitale e di natura finanziaria che trovano la loro collocazione

Dettagli

STUDIO LAMBERTO RAG. DANIELA T.F. 011/7490099 E-MAIL segreteria@studiolamberto.it. Informativa per la clientela di studio

STUDIO LAMBERTO RAG. DANIELA T.F. 011/7490099 E-MAIL segreteria@studiolamberto.it. Informativa per la clientela di studio Informativa per la clientela di studio N. 44 del 13.03.2013 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Appalti: la responsabilità solidale per il pagamento dell Iva e delle ritenute L amministrazione finanziaria

Dettagli

Voluntary disclosure: criticità ancora aperte e possibili soluzioni. Valerio Stroppa

Voluntary disclosure: criticità ancora aperte e possibili soluzioni. Valerio Stroppa Voluntary disclosure: criticità ancora aperte e possibili soluzioni Valerio Stroppa Il quadro normativo Legge n. 186/2014 (e di conseguenza ) D.L. 167/1990 (art. da 5-quater a 5-septies) Provvedimento

Dettagli

Risoluzione n. 114/E

Risoluzione n. 114/E Risoluzione n. 114/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 23 maggio 2003 Oggetto: Istanza d interpello Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fondo integrativo Sanitario Dirigenti delle

Dettagli

RISOLUZIONE N.128/E. OGGETTO: Consulenza giuridica Esonero dall obbligo di presentazione del modulo RW

RISOLUZIONE N.128/E. OGGETTO: Consulenza giuridica Esonero dall obbligo di presentazione del modulo RW RISOLUZIONE N.128/E Direzione Centrale Normativa Roma, 10 dicembre 2010 OGGETTO: Consulenza giuridica Esonero dall obbligo di presentazione del modulo RW Con la richiesta di consulenza giuridica concernente

Dettagli

DL n. 91 del 24.06.2014 entrato in vigore dal 25 giugno

DL n. 91 del 24.06.2014 entrato in vigore dal 25 giugno Con il DL n. 91 del 24.06.2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.144 del 24 giugno 2014 ed entrato in vigore dal 25 giugno è stata prevista un agevolazione per i soggetti che effettuano investimenti in

Dettagli

Periodico informativo n. 173/2014 Dichiarazioni tardive e rettificative entro fine mese

Periodico informativo n. 173/2014 Dichiarazioni tardive e rettificative entro fine mese Periodico informativo n. 173/2014 Dichiarazioni tardive e rettificative entro fine mese Gentile Cliente, Il contribuente che avrà commesso errori riguardanti l invio delle dichiarazioni fiscali, dovrà

Dettagli

RISOLUZIONE N. 57/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 57/E QUESITO RISOLUZIONE N. 57/E Direzione Centrale Normativa Roma, 23 giugno 2010 OGGETTO: Consulenza giuridica IRES Art. 90, comma 8, legge 27 dicembre 2002, n. 289 - Deducibilità dal reddito d impresa dei corrispettivi

Dettagli

Modificato con deliberazione C.C. n. 92 del 10.09.2015 I N D I C E

Modificato con deliberazione C.C. n. 92 del 10.09.2015 I N D I C E Regolamento per la pubblicità e la trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di incarichi politici e per la disciplina del procedimento sanzionatorio per la applicazione delle sanzioni specifiche

Dettagli

730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento

730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento 730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 30 05.07.2013 Liquidazione di srl e presentazione di Unico Categoria: Sottocategoria: Scadenze Nelle società di capitali la fase di è un procedimento

Dettagli

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.

Dettagli

Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in annualità per le quali le dichiarazioni risultano omesse Ulteriori chiarimenti

Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in annualità per le quali le dichiarazioni risultano omesse Ulteriori chiarimenti CIRCOLARE N. 21/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Roma, 25 giugno 2013 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in

Dettagli

CASSA SANITARIA BNL PER IL PERSONALE APPART. ALLE AREE PROFESSIONALI ED AI QUADRI DIRETTIVI

CASSA SANITARIA BNL PER IL PERSONALE APPART. ALLE AREE PROFESSIONALI ED AI QUADRI DIRETTIVI CASSA SANITARIA BNL PER IL PERSONALE APPART. ALLE AREE PROFESSIONALI ED AI QUADRI DIRETTIVI Stato dimostrativo dei conti dal 01/01/2013 al 31/12/2013 Sede in ROMA, VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI, 300 Codice

Dettagli

Come aderire alla voluntary disclosure

Come aderire alla voluntary disclosure Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 56 21.02.2014 Come aderire alla voluntary disclosure La regolarizzazione spontanea di attività e investimenti all estero può essere richiesta

Dettagli

RISOLUZIONE N. 337/E

RISOLUZIONE N. 337/E RISOLUZIONE N. 337/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 01 agosto 2008 Oggetto: Istanza d Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - IVA - Operazioni accessorie -

Dettagli

Circolare n. 4/2014 IL VERSAMENTO DEL SALDO IVA 2013

Circolare n. 4/2014 IL VERSAMENTO DEL SALDO IVA 2013 Ai gentili Clienti Loro Sedi Circolare n. 4/2014 IL VERSAMENTO DEL SALDO IVA 2013 Gentile cliente, La informo che entro il 17 marzo prossimo scade il versamento del saldo iva per il 2013 calcolato sulla

Dettagli

Unico 2012. di Giorgio Gavelli. Studio Sirri-Gavelli-Zavatta & Associati

Unico 2012. di Giorgio Gavelli. Studio Sirri-Gavelli-Zavatta & Associati Unico 2012 di Giorgio Gavelli Studio Sirri-Gavelli-Zavatta & Associati Le novità del modello Unico 2012 Il frontespizio Dichiarazione integrativa Inserita casella «Dichiarazione integrativa (art. 2, comma

Dettagli

aggiornato al 31 luglio 2014

aggiornato al 31 luglio 2014 aggiornato al 31 luglio 2014 Regime fiscale applicabile ai lavoratori iscritti a una forma pensionistica complementare dopo il 31 dicembre 2006 e ai contributi versati, a partire dal 1 gennaio 2007, dai

Dettagli

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.

Dettagli

Direzione Regionale della Lombardia

Direzione Regionale della Lombardia IL CONTRADDITTORIO In primo luogo l ufficio, che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo, ha l obbligo di..invitare il contribuente a comparire di persona, o per mezzo di rappresentanti,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 61/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 61/E QUESITO RISOLUZIONE N. 61/E Roma, 31 maggio 2011 OGGETTO: Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Applicazione dell imposta sostitutiva ai sensi dell articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre

Dettagli

RISOLUZIONE N. 328/E. Roma, 30 luglio 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

RISOLUZIONE N. 328/E. Roma, 30 luglio 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE N. 328/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 30 luglio 2008 OGGETTO: Istanza di interpello -Credito su acconti per ritenute su interessi bancari Richiesta di utilizzo in compensazione

Dettagli

Nota integrativa nel bilancio abbreviato

Nota integrativa nel bilancio abbreviato Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 120 23.04.2014 Nota integrativa nel bilancio abbreviato Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie La redazione del bilancio in forma

Dettagli

Alla luce di quanto sopra, siamo ad apportare le seguenti modifiche al Prospetto Completo: Modifica alla Parte I del Prospetto Completo

Alla luce di quanto sopra, siamo ad apportare le seguenti modifiche al Prospetto Completo: Modifica alla Parte I del Prospetto Completo SUPPLEMENTO AL PROSPETTO COMPLETO DI OFFERTA AL PUBBLICO DI QUOTE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE APERTI DI DIRITTO ITALIANO ARMONIZZATI APPARTENENTI AL SISTEMA INVESTITORI Investitori America

Dettagli

RISOLUZIONE N. 74/E ESPOSIZIONE DEL QUESITO

RISOLUZIONE N. 74/E ESPOSIZIONE DEL QUESITO RISOLUZIONE N. 74/E Direzione Centrale Normativa Roma, 27 agosto 2015 OGGETTO: Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Condominio minimo - Detrazione spese per interventi edilizi - art. 16-bis

Dettagli

Circolare N.123 del 25 Luglio 2013

Circolare N.123 del 25 Luglio 2013 Circolare N.123 del 25 Luglio 2013 Modello 770-2013 e ravvedimento ritenute 2012. Il 31 luglio 2013 è il termine per l invio ed il versamento salvo proroga dell ultimo momento Gentile cliente con la presente

Dettagli

Regime del risparmio gestito

Regime del risparmio gestito Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 323 25.11.2013 Regime del risparmio gestito Determinazione del risultato netto di gestione - R.M. 76/E/2013 - Categoria: Imposte dirette Sottocategoria:

Dettagli

La circolare che guida passo passo al rispetto degli adempimenti

La circolare che guida passo passo al rispetto degli adempimenti Fiscal Adempimento La circolare che guida passo passo al rispetto degli adempimenti N. 49 16.12.2013 Unico: ravvedimento entro il 30.12 Categoria: Intermediari Sottocategoria: Adempimenti A cura di Devis

Dettagli

Successioni e Visure Ad uso degli Uffici Caaf50&Più e strutture convenzionate

Successioni e Visure Ad uso degli Uffici Caaf50&Più e strutture convenzionate Successioni e Visure Ad uso degli Uffici Caaf50&Più e strutture convenzionate RAVVEDIMENTO OPEROSO IN MATERIA DI IMPOSTE SULLE SUCCESSIONI Il ravvedimento operoso, come è noto, è un istituto giuridico

Dettagli