REGOLAMENTO DI SERVIZIO GUARDIE AMBIENTALI VOLONTARIE Delibera della Giunta Regionale n. 587 del

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1 PROVINCIA DI SALERNO settore Ambiente Via Raffaele Mauri, Salerno tel fax REGOLAMENTO DI SERVIZIO GUARDIE AMBIENTALI VOLONTARIE Delibera della Giunta Regionale n. 587 del ART.1 - FINALITA Il presente regolamento disciplina l espletamento del servizio volontario di vigilanza ambientale così come previsto dalla Legge della Regione Campania n. 10 del Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale e successive modificazioni. ART. 2 - AMBITO DEL SERVIZIO Il servizio è svolto nell ambito territoriale della provincia di Salerno per favorire e garantire l applicazione delle normative in materia di protezione dell ambiente terrestre, della flora, della fauna e degli animali d affezione e per diffondere la conoscenza ed il rispetto per i valori ambientali. Il servizio nelle parti di territorio interessate da aree protette di rilevanza nazionale, regionale o locale è svolto previa intesa con gli enti di gestione delle aree protette. ART. 3 - ORGANIZZAZIONE DELLE GAV E LORO INQUADRAMENTO Sono GAV i soggetti che, avendo frequentato i corsi di formazione organizzati dalla Provincia di Salerno e dalle associazioni, ai sensi dell art. 6 della Legge Regionale n. 10 del , abbiano superato l'esame finale e siano stati nominati dalla Regione Campania, ai sensi dell'art. 4 della stessa legge regionale. I soggetti di cui sopra rivestono, durante il loro servizio, la qualifica di Pubblico Ufficiale e svolgono le funzioni di Polizia Amministrativa, secondo quanto previsto dall articolo 4 della Legge Regionale n. 10 del Le GAV sono dislocate sul territorio della provincia di Salerno secondo i seguenti raggruppamenti territoriali: Distretto 1 Comuni: Amalfi, Angri, Atrani, Baronissi, Bracigliano, Calvanico, Castel San Giorgio, Castiglione del Genovesi, Cava de' Tirreni, Cetara, Conca dei Marini, Corsara, Fisciano, Furore, Maiori, 1 di 5

2 Mercato San Severino, Minori, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Pellezzano, Postano, Paiano, Ravello, Roccapiemonte, San Cipriano Picentino, San Mango Piemonte, San Marzano sul Sarno, San Valentino Torio, Sant'Egidio del Monte Albino, Salerno, Sarno, Scafati, Scala, Siano, Tramonti, Vietri sul Mare. Distretto 2 Comuni: Acerno, Agropoli, Albanella, Altavilla Silentina, Aquara, Battipaglia, Bellizzi, Bellosguardo, Buccino, Caggiano, Campagna, Capaccio, Castelcivita, Castellabate, Castelnuovo di Conza, Colliano, Controne, Contursi Terme, Corleto Manforte, Eboli, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana, Giungano, Laureana Cilento, Laviano, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Olevano sul Tusciano, Oliveto Citra, Ottati, Palomonte, Perdifumo, Perito, Petina, Pontecagnano Faiano, Postiglione, Prignano Cilento, Romagnano al Monte, Ricigliano, Roccadaspide, San Gregorio Magno, Santomenna, Serre, Sicignano Degli Alburni,Valva. Distretto 3 Comuni: Alfano, Atena Lucana, Auletta, Cannalonga, Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Castel San Lorenzo, Cuccaro Vetere, Felitto, Futani, Gioi, Laurino, Laurito, Lustra, Magliano Vetere, Moio della Civitella, Montano Antilia, Monteforte Cilento, Monte San Giacomo, Morigerati, Novi Velia, Piaggine, Rofrano, Roscigno, Rutino, Sacco, Salento, San Mauro Cilento, Serramezzana, Sessa Cilento, Stio, Trentinara, Valle dell'angelo; Vallo di Diano: Buonabitacolo, Casalbuono, Montesano sulla Marcellana, Padula, Pertosa, Polla, Sala Consilina, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sant'Arsenio, Sanza, Sassano, Reggiano, Torre Orsaia. Distretto 4 Comuni: Ascea, Camerata, Campora, Casal Velino, Castelnuovo Cilento, Celle di Bulgheria, Centola, Ceraso, Cicerale, Ispani, Montecorice, Ogliastro Cilento, Omignano, Orria, Pisciotta, Pollica, Roccagloriosa, San Giovanni a Piro, San Mauro La Bruca, Santa Marina, Sapri, Stella Cilento, Torraca, Tortorella, Vallo della Lucania, Vibonati. Il numero dei raggruppamenti, come pure la loro dimensione, potrà essere modificata, anche su richiesta delle Amministrazioni interessate, con specifico atto del Dirigente del Settore Ambiente. La distribuzione delle GAV nei vari raggruppamenti avviene, compatibilmente con le esigenze di equilibrio, uniformità e razionale gestione delle risorse, sulla base delle preferenze espresse delle singole Guardie. A tal fine le GAV, dopo il superamento dell esame finale e la nomina, possono inoltrare richiesta motivata di assegnazione ad uno specifico raggruppamento territoriale al Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Salerno. L Amministrazione Provinciale, sentite le associazioni e gli appartenenti al raggruppamento, tenuto conto degli esiti degli esami finali, provvederà a nominare un responsabile per ogni raggruppamento, scelto tra le stesse GAV, con apposito provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente. Per ogni raggruppamento sarà nominato anche un sostituto che avrà funzioni di supplente del responsabile. Il responsabile del raggruppamento rimarrà in carica per due anni, salvo possibilità di rinnovo dell incarico, che comunque non potrà essere superiore a quattro anni. Ferma restando la revoca conseguente alla perdita dello status di G.A.V., eventuali sostituzioni del responsabile saranno decise dall Amministrazione Provinciale. 2 di 5

3 ART. 4 - CAMPI DI INTERVENTO DELLE GAV Premesso che il patrimonio ambientale d'interesse comprende quello superficiale, quello ipogeo e quello subacqueo, le G.A.V. secondo quanto previsto da leggi dello Stato e dall articolo 7 della Legge della Regione Campania n. 10 del , nonché da quanto disposto nel Regolamento della Giunta Regionale n. 2 del , operano, nell ambito territoriale di competenza, per vigilare sull applicazione delle norme in materia di protezione ambientale e, in particolare, si occupano di: a) Tutela dei parchi, delle riserve naturali, delle aree naturali protette e dei territori sottoposti a vincolo paesaggistico; b) Prevenzione di incendi boschivi, degrado ambientale, abusivismo edilizio, smaltimento illecito dei rifiuti ed escavazione non autorizzata di materiali litoidi; c) Tutela e valorizzazione dell ambiente terrestre, marino, fluviale e lacustre; d) Protezione della flora, soprattutto di quella endemica e rara, della fauna, anche con riferimento allo svolgimento della caccia e della pesca nonché alla tutela di animali di affezione; e) Collaborazione con gli enti e gli organismi pubblici competenti per le operazioni di pronto intervento e di soccorso in caso di pubblica calamità e di emergenza; f) Contribuzione alla sensibilizzazione e all informazione sulle normative in materia ambientale, soprattutto nell ambito scolastico. Le G.A.V. svolgono la loro attività di polizia amministrativa nell'ambito della normativa statale e regionale con prudenza, diligenza e perizia e secondo gli orari e le modalità previste dall articolo 6 del presente regolamento. ART. 5 - COMPITI DELLA PROVINCIA Fatte salve le funzioni di cui all art. 6 della Legge Regionale n. 10 del , compete alla Provincia: 1. L accoglimento delle istanze delle aspiranti GAV e l eventuale controllo sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell art. 11 del D.P.R. 20 ottobre 98 n. 403, rilasciate dalle aspiranti G.A.V. in relazione al possesso dei requisiti richiesti. 2. La fornitura della strumentazione, della documentazione, del materiale e della modulistica relativa allo svolgimento del servizio. 3. L assegnazione dei distintivi e delle tessere di riconoscimento di cui al Regolamento della Giunta Regionale n. 2 del L individuazione di locali idonei per le riunioni dei vari raggruppamenti territoriali, la tenuta del materiale e l attività in genere dei vari raggruppamenti. 5. L adozione degli atti relativi al rimborso delle spese sostenute dalle G.A.V. che partecipano alla realizzazione dei programmi di controllo predisposti da settori dell Amministrazione. La Provincia potrà prevedere un apposita uniforme o specifici capi di vestiario, che dovranno essere nettamente differenziati dai capi di abbigliamento di altri Corpi di Polizia. Le attività relative all autorizzazione e le spese per le forniture di cui al comma precedente saranno interamente a carico della Provincia. 3 di 5

4 La Provincia potrà prevedere, altresì, l ubicazione di un ufficio del Servizio di Guardie Ambientali Volontarie presso il Comando di Polizia Provinciale, affidato alla direzione di un ufficiale del Corpo di Polizia. ART. 6 - COMPITI DEL RESPONSABILE DI RAGGRUPPAMENTO TERRITORIALE Fermo restando il rapporto subordinativo con l ufficiale Responsabile GAV, il Responsabile di raggruppamento: a) provvede all organizzazione nel dettaglio dei servizi tesi alla realizzazione dei programmi di intervento; b) verifica il rispetto delle disposizioni di legge e di quanto previsto dal presente regolamento; c) visiona e verifica i verbali e i rapporti di servizio, riportandone gli estremi su apposito registro e provvede al successivo inoltro agli uffici competenti richiedendo, se necessario, eventuali ulteriori accertamenti. ART. 7 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI GAV Salvo quanto previsto Legge Regionale n. 10 del e dal Regolamento Della Giunta Regionale n. 2 del i servizi delle GAV dovranno essere svolti, nel rispetto del presente Regolamento, con interventi effettuati in coppia o in nuclei più numerosi evitando, salvo casi espressamente autorizzati, interventi isolati. Le GAV sono inoltre tenute a: a) realizzare i programmi di intervento con la supervisione del Responsabile del raggruppamento; b) assicurare, salvo deroghe concesse per comprovate necessità, almeno 8 ore di servizio al mese comunicando con preavviso di norma mensile al Responsabile del raggruppamento le disponibilità di giornate ed orario; c) prestare il proprio servizio con diligenza e perizia e comunque nei modi indicati dal Responsabile del raggruppamento di appartenenza; d) qualificarsi esibendo il tesserino di riconoscimento ed il distintivo rilasciato dalla Provincia; e) Compilare in modo chiaro e completo i rapporti di servizio ed i verbali di accertamento da trasmettere con tempestività al responsabile del servizio presso la Provincia, nonché i fogli di raccolta dei dati ambientali nella zona in cui hanno prestato servizio; f) Utilizzare con la massima cura i mezzi e le attrezzature in dotazione di cui hanno diretta responsabilità; g) Collaborare con tutti gli altri servizi di tutela ambientale per l attività di prevenzione, di controllo, di ricerca e di accertamento dei reati commessi contro il patrimonio forestale, marittimo, lacustre e fluviale, faunistico ed ittico. h) Consegnare le cose sequestrate, ai sensi della L. 689/81, al Corpo di Polizia Provinciale senza ritardo. Nell ambito di attività svolte congiuntamente al personale del Corpo di Polizia provinciale, fatte salve le specifiche autorizzazioni e limitazioni di legge, le GAV potranno utilizzare le dotazioni del 4 di 5

5 Corpo di Polizia e, in caso di comprovata necessità, potranno altresì utilizzare anche i veicoli in dotazione. Resta comunque salva la facoltà del Corpo di Polizia provinciale di attivare direttamente o tramite il Responsabile del raggruppamento nuclei di GAV la realizzazione di interventi urgenti nel rispetto delle fasce orarie dei servizi programmati ai sensi della lettera a) del precedente art. 6. ART. 8 - SOSPENSIONE E REVOCA La Provincia, oltre quanto previsto per eventuali violazioni compiute dalle GAV al Codice penale e di procedura penale, nonché dall art. 8 della Legge Regionale n. 10 del , per le violazioni al presente regolamento, dopo una dettagliata istruttoria, può disporre la sospensione della GAV dal servizio di vigilanza volontaria, per un periodo massimo sei mesi. ART. 9 - NORME TRANSITORIE In fase di prima applicazione, la Provincia stabilisce il numero complessivo delle GAV da impiegare su tutto il territorio provinciale assegnandole, a seconda delle esigenze, ai distretti di cui all'art. 3 del presente regolamento, al fine di ottenere un numero di guardie ottimale in relazione al tipo di organizzazione. Per quanto non espressamente detto nel presente regolamento valgono le disposizioni previste dalle leggi nazionali e regionali in materia di vigilanza e controlli. 5 di 5

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