L EMERGENZA NEGLI STUDI MEDICI
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- Annalisa Savino
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1 Commissione Albo Odontoiatri Ordine provinciale medici chirurghi e odontoiatri di Modena L EMERGENZA NEGLI STUDI MEDICI ODONTOIATRICI Modena, 28 ottobre e 4 novembre 2015 Centro Famiglia di Nazareth Via Formigina Modena
2 EMERGENZE: LA LEGISLAZIONE La gestione delle emergenze negli studi medici e/o odontoiatrici OBBLIGHI NORMATIVI A. Addamo
3 3 QUESITI 1 Uno studio medico odontoiatrico deve essere dotato obbligatoriamente di farmaci, strumenti, presidi per gestire una emergenza medica? 2 Quali presidi devono essere presenti? 3Cosa prescrive la normativa a riguardo dei farmaci e dei presidi di emergenza?
4 1. Uno studio medico odontoiatrico deve essere dotato obbligatoriamente di farmaci, strumenti, presidi per gestire una emergenza medica?
5 L'OBBLIGO DI PRESTARE SOCCORSO Codice Penale Art. 593 Omissione di soccorso Commette tale reato Chiunque trovando [...] un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l assistenza occorrente o di darne avviso alla autorità. Sanzioni penali (1. 72/2003) sono: Reclusione fino a 1 anno o multa finoa2500 euro. Se dall omissione del soccorso ne deriva una lesione personale la pena è aumentata. In caso di morte la pena è raddoppiata. Codice Deontologico Art. 8 Dovere di intervento Il medico in caso di urgenza, indipendentemente dalla sua abituale attività, deve prestare soccorso e comunque attivarsi tempestivamente per assicurare idonea assistenza. Art. 36 Assistenza di urgenza e di emergenza Il medico assicura l assistenza indispensabile, in condizioni d urgenza e di emergenza, nel rispetto delle volontà se espresse o tenendo conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento se manifestate.
6 3 TIPOLOGIE DI SITUAZIONI 1. Studio soggetto ad autorizzazione come lo studio odontoiatrico, chirurgico o l'ambulatorio 2. Studio Medico generico o specialistico non soggetto ad autorizzazione / studio medico convenzionato con il SSN 3. Studio con lavoratori ovvero dipendenti
7 1 STUDI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE AUTORIZZAZIONE ALL ESERCIZIO DI ATTIVITÀ SANITARIE Dlgs.502/92 Art.8 Ter Secondo Comma 2. L'autorizzazione all esercizio di attività sanitarie è, altresì, richiesta per gli studi odontoiatrici, medicie di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, individuati ai sensi del comma 4, nonché per le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche, svolte anche a favore di soggetti terzi.
8 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1997 Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attivita'sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private. REQUISITI MINIMI STRUTTURALI, TECNOLOGICI E ORGANIZZATIVI SPECIFICI PER LE STRUTTURE CHE EROGANO PRESTAZIONI DIASSISTENZA SPECIALISTICA IN REGIME AMBULATORIALE Inoltre, deve essere prevista la seguente dotazione minima tecnologica: - carrello per la gestione dell'emergenza
9 DELIBERAGIUNTAREG. N. 327 DEL23/02/2004 APPLICAZIONE DELLA L.R. 34/98 IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE E DI ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELLE STRUTTURE SANITARIE E DEI PROFESSIONISTI ALLA LUCE DELL EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO NAZIONALE. REVOCA DI PRECEDENTI PROVVEDIMENTI 8.22 Gestione emergenza Deve essere prevista una procedura (comprensiva di strumenti, presidi, farmaci, ecc.) per assicurare, in funzione della tipologia della struttura, la gestione dell'emergenza
10 2 STUDIO MEDICO GENERICO O SPECIALISTICO NON SOGGETTO AD AUTORIZZAZIONE/ STUDIO MEDICO CONVENZIONATO CON IL SSN NON E PREVISTO NESSUN OBBLIGO ESPLICITO PER I PRESIDI DI EMERGENZA Accordo collettivo nazionale prevede medici ART REQUISITI E APERTURA DEGLI STUDI MEDICI. 2. Lo studio del medico convenzionato deve essere dotato degli arredi e delle attrezzature indispensabili per l'esercizio della medicina generale pediatri ART. 35 REQUISITI E APERTURA DEGLI STUDI MEDICI. 2. Lo studio del pediatra convenzionato deve essere dotato degli arredi e delleattrezzature indispensabili per l esercizio della pediatria, di sala d attesa adeguatamentearredata, di servizi igienici, di illuminazione e aerazione idonea, ivi compresi idoneistrumenti di ricezione delle chiamate, fatte salve le autorizzazioni già concesse.
11 LA REGIONE TOSCANA PREVEDE PER GLI STUDI MEDICI dotazione minima per la gestione delle emergenze Nello studio deve essere presente un apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa e un fonendoscopio, un pallone autoespansibilecorredato di maschere facciali e cannule orofaringee, abbassalingua, laccio emostatico, siringhe e ago cannula e farmaci come atropina, cortisone EV, soluzione fisiologica, benzodiazipine. In caso di studi medici confinanti, la dotazione per la gestione delle emergenze può essere unica e tenuta in comune, purchèsia facilmente trasportabile. In questo caso, però, uno dei medici deve assumersi la responsabilità della gestione del carrello per le emergenze.
12 STUDI NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE NON E PREVISTO NESSUN OBBLIGO ESPLICITO PER I PRESIDI DI EMERGENZA Ma dal punto di vista medico legale l assenza di presidi per affrontare una emergenza in caso di necessità può configurare responsabilità professionale per condotta negligente e/o omissiva Sentenza n. 6804/2000 IV: con questa sentenza è stato condannato un medico, che aveva omesso di prestare le prime cure sul luogo di un incidente stradale, adducendo la giustificazione di non avere avuto a disposizione gli idonei strumenti di soccorso.
13 3 STUDIO OVE SONO PRESENTI LAVORATORI E fatto obbligo nei luoghi di lavoro di predisporre una procedura comprensiva di persone e mezziper fronteggiare le situazioni di emergenza relative al primo soccorso, in relazione al numero di lavoratori presenti e al tipo di attività svolta. In particolare è prevista la presenza di una cassetta di pronto soccorso L'organizzazione del primo soccorso aziendale comprende: la progettazione di un piano di emergenza per il primo soccorso l'individuazione di persone e mezzi per fronteggiare le situazioni di emergenza relative al primo soccorso
14 ORGANIZZAZIONE DEL P.S. ART. 2 DEL D.M. 388/03 Cassette di P.S.: i Datori di lavoro delle aziende di Gruppo A e B devono allestire la cassetta di P.S.,tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, da integrare sulla base dei rischi propri dell azienda. Va costantemente assicurata la completezza ed il corretto uso dei presidi in essa contenuti Il datore di lavoro deve, inoltre, garantire un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del SSN
15 2. Quali farmaci e presidi di emergenza è fatto obbligo avere nello studio?
16 STUDI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE/STUDI MEDICI NON AUTORIZZATI/STUDI CONVENZIONATI COL SSN In nessuna normativa è esplicitato quali farmaci e presidi di emergenza devono essere presenti in uno studio medico odontoiatrico a tutela della sicurezza del paziente.
17 RISPETTO AI PAZIENTI La scelta dei farmaci, strumenti, presidi per l emergenza spetta al sanitario in base alle conoscenze che il professionista deve avere in conseguenza del titolo di studio e alla abituale attività svolta, rifacendosi alle indicazioni contenute nella normativa, ai principi dell'ebm periodicamente aggiornati in rapporto alla tipologia di interventi eseguiti alla tipologia della struttura
18 FARMACI DI EMERGENZA MEDICINALI A RICETTA LIMITATIVA ATROPINA SOLFATO La determinazione AIFA del 29 maggio 2012, ha modificato il regime di fornitura, prescrizione e utilizzo dei medicinali a base di atropina solfato che prevede la prescrizione limitativa è riservata, tra gli altri, anche agli specialisti in odontoiatria nonché ai medici odontoiatri. ATROPINA SOLFATO Su prescrizione di specialisti in anestesia e rianimazione, cardiologia, medicina interna, odontoiatria e medici odontoiatri
19 L AUTORIZZAZIONE ALL ESERCIZIO DIATTIVITA SANITARIE L autorizzazione all esercizio di attività sanitarie è un nulla osta rilasciato al professionista che attesta il possesso da parte della struttura di requisiti minimi indispensabili per garantire la sicurezza delle prestazioni sanitarie erogate La mancanza dell autorizzazione,qualora sia prevista, inibisce la possibilità di svolgere legittimamente l attività professionale nella struttura.
20 RILASCIO DELL AUTORIZZAZIONE Il rilascio dell autorizzazione è subordinato al possesso da parte della struttura di requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi definiti dalla normativa nazionale e regionale.
21 DELIBERA GIUNTA REG. N DEL 6/12/2004 AUTORIZZAZIONE ALL ESERCIZIO DEGLI STUDI ODONTOIATRICI SINGOLI O ASSOCIATI. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE DGR N. 327/04 E N. 1099/ Gestione emergenza Deve essere prevista una procedura* (comprensiva di strumenti, presidi, farmaci, ecc.) per assicurare, in funzione della tipologia della struttura, la gestione dell'emergenza EVIDENZA DOCUMENTALE: istruzioni operative che indicano la dotazione minima (farmacologica e strumentale) prevista per la gestione dell emergenza. Prove di evidenza del possesso di tali materiali
22 DGR 2520/04 8) PROCEDURE GENERALI Procedure*: documenti scritti, intestati, firmati, datati, in cui si individua chi fa, cosa fa, come viene fatto, dove, quando, perché e chi è il responsabile delle attività descritte. Questi devono essere il più possibile personalizzati ed adattati alla realtà del singolo studio odontoiatrico, che può avere caratteristiche peculiari rispetto ad un altro. 22
23 RILASCIO DELL AUTORIZZAZIONE L autorizzazione è rilasciata dal Sindaco del Comune in cui ha sede la struttura, a seguito di istruttoria di una apposita Commissione dell Azienda sanitaria locale di riferimento
24 INSUSSISTENZA DEI REQUISITI L.R. 34/98 Art.4 COMMA 4 ACCERTAMENTO:..qualora sia stata rilevata una parziale insussistenza dei requisiti, notifica al richiedente le prescrizioni ed il termine per adeguarsi ad esse. Dopo la scadenza di tale termine il Comune dispone un nuovo accertamento e provvede conseguentemente al rilascio o al diniego dell autorizzazione. Il provvedimento di diniego dell autorizzazione è definitivo. 24
25 ASSENZA DEI REQUISITI L.R. 34/98 Art. 5 comma 4 VERIFICA: Qualora, a seguito di verifica a norma dei commi 1 e 2, venga accertata l assenza di uno o più requisiti minimi il Comune diffida il legale rappresentante della struttura interessata a provvedere al necessario adeguamento entro il termine stabilito nell atto della diffida. Tale termine può essere eccezionalmente prorogato, con apposito motivato atto, una sola volta. Il mancato adeguamento entro il termine stabilito, ovvero l accertamento di comprovate gravi carenze che possono pregiudicare la sicurezza degli assistiti comportano la sospensione immediata, anche parziale, dell attività. L attività comunque sospesa può essere nuovamente esercitata soltanto se appositamente autorizzata, previo accertamento del possesso dei requisiti minimi con le modalità previste dall art. 4 25
26 STUDI OVE SONO PRESENTI LAVORATORI DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Art. 45 Primo soccorso 1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attivita'e delle dimensioni dell'azienda o della unita'produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati. 2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell'attivita', al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e dai successivi decreti ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
27 Allegato 2 del decreto 15 luglio 2003, n.388 MENO DI TRE LAVORATORI CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE Guanti sterili monouso (2 paia). Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml. Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1). Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1). Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3). Pinzette da medicazione sterili monouso (1). Confezione di cotone idrofilo (1). Confezione di cerotti di varie misure pronti all uso (1). Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1). Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1). Un paio di forbici (1). Un laccio emostatico (1). Confezione di ghiaccio pronto uso (1). Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1). Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza. Allegato 1 del decreto 15 luglio 2003, n.388 TRE O PIU LAVORATORI CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Guanti sterili monouso (5 paia). Visiera paraschizzi Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1). Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0, 9%) da 500 ml (3). Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10). Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2). Teli sterili monouso (2). Pinzette da medicazione sterili monouso (2). Confezione di rete elastica di misura media (1). Confezione di cotone idrofilo (1). Confezioni di cerotti di varie misure pronti all uso (2). Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2). Un paio di forbici. Lacci emostatici (3). Ghiaccio pronto uso (due confezioni). Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2). Termometro. Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.
28 ATTREZZATURE MINIME PER GLI INTERVENTI DI P.S ART. 4 DELD.M. 388/03 Il datore di lavoro ha l obbligo, in collaborazione con il Medico Competente, di integrare, ove necessario, il contenuto delle previste attrezzature di P.S. (inclusi i D.P.I.per gli addetti), in funzione della valutazione dei rischi aziendali Le attrezzature ed i dispositivi di cui sopra devono essere appropriati rispetto ai rischi specifici connessi con l attività e devono essere mantenuti efficienti, disponibili ed accessibili in caso di bisogno
29 3. Cosa prescrive la normativa a riguardo dei farmaci e dei presidi d'emergenza?
30 SE NELLO STUDIO È PRESENTE UN FARMACO O UNO STRUMENTO ANCHE SE NON NE È FATTO OBBLIGO DETENERLO QUESTO DEVE RISPETTARE LA NORMATIVA Farmaci Dispositivi medici: - Strumenti e presidi (sfingomanometro, ambu..) - Elettromedicali (apparecchiature per il monitoraggio, defibrillatore ) - Contenitori soggetti a pressione: bombola O2
31 SEGNALETICA LA PRESENZA DEL PACCHETTO/CASSETTA DEVE ESSERE SEGNALATO CON APPOSITO SEGNALE DI COMUNICAZIONE IDONEO Cassette di P.S.: i Datori di lavoro delle aziende di Cassette di P.S.: i Datori di lavoro delle aziende di Gruppo A e B devono allestire la cassetta di P.S.,tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, da integrare sulla base dei rischi propri dell azienda. Va costantemente assicurata la completezza ed il corretto uso dei presidi in essa contenuti
32 FARMACI i farmaci presenti nello studio devono essere adeguatamente "correttamente" conservati e controllati. Dispositivo dell'art. 443 Codice Penale Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio o somministramedicinaliguasti o imperfetti è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a centotre euro
33 STRUTTURE AUTORIZZATE DGR 327/04 -DGR 2520/04 Requisiti generali 8) PROCEDURE GENERALI gestione farmaci: procedure di conservazione e controllo scadenze 33
34 FARMACI conservati: ben mantenuti secondo quanto previsto dalle istruzioni e dai principi di buona tecnica ubicazione corretta controllo scadenze e per le strutture autorizzate: responsabile- addetto ai controlliregistro controlli prove documentali
35 DISPOSITIVI MEDICI Strumenti e presidi
36 D L 24/02/97, N. 46 ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA93/42/CEE, CONCERNENTE I DISPOSITIVI MEDICI ART. 1 COMMA 2 A DEFINIZIONE: DISPOSITIVO MEDICO Dispositivo medico: qualsiasi strumento, apparecchio, impianto, sostanza o altro prodotto, utilizzato da solo o in combinazione, compreso il software informatico impiegato per il corretto funzionamento, e destinato dal fabbricante ad essere impiegato nell'uomo a scopo di diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia; di diagnosi, controllo, terapia, attenuazione o compensazione di una ferita o di un handicap; di studio, sostituzione o modifica dell'anatomia o di un processo fisiologico; di intervento sul concepimento, il quale prodotto non eserciti l'azione principale, nel o sul corpo umano, cui è destinato, con mezzi farmacologici o immunologici né mediante processo metabolico ma la cui funzione possa essere coadiuvata da tali mezzi;
37 NORME DI PROTEZIONE DAL CONTAGIO PROFESSIONALE DA HIV DL. 28\9\90 TUTTI I SANITARI durante le operazioni di primo soccorso il personale sanitario deve usare sistemi meccanici di respirazione che evitino il contatto diretto con le mucose del paziente. 37
38 DISPOSITIVI MEDICI (DL 24/02/97 - DIRETTIVA 93/42 CEE) Apparecchiature e prodotti immessi sul mercato dopo il dopo : Marchio CE direttiva 93/42/CEE Istruzioniper l uso/manuale di uso e manutenzione in italiano Installati, mantenuti, utilizzati secondo la loro destinazione d uso come indicato dal fabbricante nel manuale di uso Manutenzione e controlli come da manuale d uso e manutenzione come indicato dalle norme di buona tecnica professionale
39 APPARECCHIO ELETTROMEDICALE DEFINIZIONE(Norma CEI 64-4) ogni apparecchio elettrico destinato ad essere utilizzato a fini diagnostici, di trattamento o di sorveglianza e posto in vicinanza del paziente e collegato (parti applicate) col paziente in modo che la sicurezza dello stesso possa esserne influenzata. Parte applicata (Norma CEI 62-5, V3) Una parte dell apparecchio che nell uso normale: viene necessariamente in contatto fisico con il paziente perché l apparecchio possa svolgere sua funzione; oppure può essere portata a contatto con il paziente; oppure necessita di essere toccata dal paziente.
40 ELETTROMEDICALI Obblighi previsti per i dispositivi medici Manutenzione e controlli come da manuale d uso e manutenzione Oppure in sua mancanza Come indicato dalle norme CEI Apparecchiature elettriche immesse sul mercato: prima del : ricondizionamento-aggiornamentotecnico Certificazione da soggetto abilitato dal al : Certificato di conformità CEI 62/5 dal al : Certificato di conformità CEI 62/5 Marcatura CE direttiva 89/336 CE dopo il Marchio CE direttiva 93/42/CEE Manuale d uso e manutenzione
41 IL TIPO DI APPARECCHIATURA ELETTROMEDICALE E IL SUO USO CONDIZIONANO LA CLASSIFICAZIONE ELETTRICA DEI LOCALI, LA TIPOLOGIA E LE CARATTERISTICHE DELL IMPIANTO ELETTRICO, LA QUALITÀ E LA FREQUENZA DEI CONTROLLI ALL IMPIANTO ED AGLI APPARECCHI ELETTROMEDICALI STESSI E LA PRESENZA DELL ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA.
42 BOMBOLE GAS MEDICINALI DISPOSITIVO MEDICO: Dichiarazione conformità CE e Istruzioni uso Accessori e componenti ( valvole, riduttore, flussimetro, umidificatore ecc.) marcati CE FARMACO: Foglietto illustrativo - etichetta Colorazione sistema di codifica dei colori CE (norma UNI EN ) Corpo: bianco / Ogiva: in rapporto al gas contenuto CONTENITORE SOGGETTO A PRESSIONE: Certificato di approvazione e di revisione Disco in acciaio inox tra la valvola e la ghiera, con punzonato per uso medico, numero partita IVA o codice fiscale del proprietario della bombola, numero di serie di fabbricazione, data di collaudo, punzone dell ispettore e pressione di prova Normativa A.D.R. (merci pericolose) per il trasporto
43 BOMBOLE GAS MEDICALI O 2 Colorazioneadeguamento entro il : O 2 : corpo e ogiva bianca Revisione periodica in relazione all anno di fabbricazione al gas contenuto: O 2 -Dopo la prima revisione le successive devono essere eseguite ogni 10 anni Uso e stoccaggioattenersi alle istruzioni e alle cautele contenute nell etichettatura (pericolo comburente) Segnaletica diidentificazione, identificazione, avvertimento e prescrizione affissa nei luoghi di stoccaggio: -ossigeno comburente -non fumare o utilizzare fiamme libere Trasporto: limitazioni A.D.R. per il trasporto in proprio
44 DPR 14 GENNAIO 1997 REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI GENERALI 4. GESTIONE DELLE RISORSE TECNOLOGICHE Si devono prevedere specifiche procedure di programmazione negli acquisti delle apparecchiature biomedichee dei dispositivi medici che devono tenere conto dell obsolescenza, dell adeguamento alle norme tecniche, della eventuale disponibilità di nuove tecnologie per il miglioramento dell assistenza sanitaria.
45 3 QUESITI 1 Uno studio medico odontoiatrico deve essere dotato obbligatoriamente di farmaci, strumenti, presidi per gestire una emergenza medica? 2 Quali presidi devono essere presenti? 3 Cosa prescrive la normativa a riguardo dei farmaci e dei presidi di emergenza?
46 EMERGENZE: LA LEGISLAZIONE La gestione delle emergenze negli studi medici e/o odontoiatrici - obblighi normativi A. Addamo
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