Prescrizione medico veterinaria

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1 Prescrizione medico veterinaria La normativa sui medicinali veterinari è stata completamente rivista dal D.Lgs n. 193 del (G.U. n. 121 del S.O. n. 127), noto anche come Codice Europeo dei medicinali veterinari, entrato in vigore il

2 art. 70 comma 1 La vendita al dettaglio di medicinali veterinari è effettuata soltanto da farmacisti in farmacia, dietro presentazione di ricetta medicoveterinaria, se prevista come obbligatoria In deroga al comma 1, e a condizione che la vendita avvenga sotto la responsabilità di persona abilitata all'esercizio della professione di farmacista, i titolari di autorizzazione al commercio all'ingrosso e i fabbricanti di premiscele per alimenti medicamentosi, possono essere autorizzati alla vendita diretta, rispettivamente di medicinali veterinari nelle varie tipologie e di premiscele per alimenti medicamentosi ai titolari degli impianti in cui vengono curati, allevati e custoditi professionalmente animali; Le premiscele per alimenti medicamentosi possono essere vendute direttamente solo ai titolari di impianti di allevamento autorizzati alla fabbricazione di mangimi medicati e nelle quantità prescritta strettamente necessaria per il trattamento o la terapia. I titolari di autorizzazione al commercio all'ingrosso, alle stesse condizioni, possono essere altresì autorizzati alla vendita diretta di medicinali veterinari in confezioni destinate esclusivamente ad animali da compagnia, nonché di medicinali veterinari senza obbligo di ricetta medico veterinaria

3 Articolo 11, comma 14 decreto liberalizzazioni (legge 24 marzo 2012, n. 27) Il comma 1 dell'articolo 70 è sostituito dal seguente: La vendita al dettaglio dei medicinali veterinari è effettuata soltanto dal farmacista in farmacia e negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248 ancorché dietro la prestazione di ricetta medica se prevista come obbligatoria. La vendita dei predetti esercizi commerciali è esclusa per i medicinali richiamati dall'articolo 45 del testo unico di cui al DPR 309/90, e successive modificazioni. Legge 4 agosto 2006, n. 248 vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica previa comunicazione al Ministero della salute

4 NORME PER LE PARAFARMACIE E CORNER della GDO CHE VENDONO MEDICINALI VETRINARI CON OBBLIGO DI RICETTA G.U. n. 289 del 12 dicembre 2012 decreto del Ministero della salute 19 ottobre 2012 parafarmacie e corner della GDO (fa seguito al precedente del 9 marzo 2012) Le norme suddette non si applicato ai medicinali veterinari disciplinati dall art. 90 del D.Lvo 193/2006 già vendibili anche nei negozi specializzati in prodotti per animali. Tre gli adempimenti richiesti è prevista la presenza di uno spazio dedicato ai medicinali veterinari separato dalle zone dedicate alla vendita di prodotti diversi e che garantiscano l accessibilità libera e diretta da parte del pubblico dei medicinali di libera vendita e l inaccessibilità di quelli soggetti a prescrizione medico veterinaria. Mentre la vendita dei medicinali soggetti a prescrizione medico veterinaria èriservata ai soli farmacisti, quella dei medicinali di libera vendita di cui al citato art. 90 può essere effettuata anche da non farmacisti. L inizio dell attività di vendita dei medicinali veterinari dietro presentazione di prescrizione medicoveterinaria deve essere comunicata al Ministero della salute, alla regione o provincia autonoma ed alla ASL

5 D.Lvo 193/2006 Art. 90. Vendita in esercizi commerciali 1.La vendita al dettaglio e all'ingrosso dei medicinali veterinari ad azione antiparassitaria e disinfestante per uso esterno, nonche' dei medicinali veterinari destinati ad essere utilizzati esclusivamente per i pesci di acquario, gli uccelli da gabbia e da voliera, i piccioni viaggiatori, gli animali da terrario, i furetti, i conigli da compagnia ed i piccoli roditori, puo' essere effettuata anche negli esercizi commerciali rientranti nella relativa tabella merceologica purche' non sia previsto obbligo di prescrizione medico veterinaria. 2. Gli esercizi di cui al comma 1 si approvvigionano dei predetti medicinali veterinari dai fabbricanti titolari di AIC e dai grossisti autorizzati.

6 La prescrizione medico veterinaria prescrizione medico veterinaria non ripetibile in triplice copia prescrizione medico veterinaria non ripetibile su carta intestata del medico veterinario prescrizione medico veterinaria ripetibile su carta intestata prescrizione medico veterinaria su ricetta medica speciale a ricalco per prodotti appartenenti alla Tab. II sezione A

7 Prescrizione medico veterinaria non ripetibile su modello ministeriale in triplice copia RNRT DMSan 28/9/93 E' utilizzata dal medico veterinario in caso di prescrizione di medicinali per la cura di animali destinati alla produzione di alimenti per l'uomo Fogli autocopianti: Rosa = copia per il farmacista Giallo = copia per l utilizzatore finale Azzurro = copia per la ASL competente per il territorio in cui ha sede l utilizzatore finale Bianca = copia per il veterinario

8 Allegato III MODELLO DI PRESCRIZIONE MEDICO VETERINARIA1. Modello di ricetta medico veterinaria richiamato all'articolo 77, da utilizzare per la prescrizione dei medicinali di cui all'articolo 11 e all'articolo 76, commi 3, 5 e 7.

9 La ricetta è composta da tre sezioni: A)Parte da compilarsi a cura del medicoveterinario prescrittore B)Parte da compilarsi a cura del titolare o conduttore dell impianto (solo nel caso di fornitura per scorta estremi autorizzazione ASL) C)Parte da compilarsi a cura del farmacista

10 Formalismi La ricetta medico veterinaria non ripetibile in triplice copia deve essere compilata in ogni parte e firmata sia dal medico veterinario che dal farmacista, per la parte di propria competenza, utilizzando inchiostro indelebile. In caso di prescrizione non redatta secondo le necessarie modalità il farmacista è tenuto a rifiutare la spedizione della ricetta. In caso di particolare urgenza del farmaco, contattare il medico veterinario e concordare le eventuali istruzioni da dare al proprietario dell'animale se omesse, nonché per richiedere la regolarizzazione della ricetta prima dell'inoltro all'ausl

11 Sulle ricette medico veterinarie deve essere sempre indicato, obbligatoriamente, il «codice allevamento» Il DPR 317 del Aprile 96 ha introdotto una identificazione univoca degli animali della specie bovina, bufalina, suina, ovina e caprina soggetti a prescrizione con ricetta in triplice copia.

12 La ricetta medico veterinaria in triplice copia ha validità massima di 10 giorni lavorativi dalla data di emissione (art. 77, D. Lgs. 193/2006) Adempimenti per il Farmacista Il farmacista deve apporre sui 3 esemplari della ricetta che pervengono in farmacia (copie rosa, giallo e azzurro) il timbro, la data di spedizione, il prezzo dei farmaci consegnati il numero di lotto (obbligo ribadito dalla circolare Min. Sal. n. DGSVA/XI/36289/P ) la propria firma Occorre inoltre spedire alla ASL la copia azzurra entro 7 giorni dalla data di spedizione.

13 Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha precisato, con propria nota del , che è possibile inviare alla ASL copia delle ricette medico veterinarie, entro una settimana dalla vendita, anche tramite fax, purché nel rispetto del termine prescritto. Con ulteriore nota del 22/9/2009, sono stati forniti ulteriori chiarimenti. Il farmacista, dopo aver trasmesso per fax la copia della ricetta, deve trattenerla in farmacia a disposizione della ASL, con allegata la ricevuta del fax e comunque per non più di 5 anni (stesso periodo previsto per la copia destinata al farmacista). L'invio della ricetta tramite fax entro sette giorni dalla vendita "non sostituisce la consegna della copia alla ASL che deve comunque essere garantita, anche in un secondo momento concordato con le Autorità territorialmente competenti". L'invio a mezzo fax "consente al farmacista di anticiparne e dimostrarne la comunicazione... e il fax inviato deve essere chiaramente leggibile dal destinatario".

14 Il titolare della farmacia deve conservare per 5 anni dall'ultima registrazione la documentazione comprovante i movimenti in entrata e in uscita dalla quale risultino le seguenti informazioni (art. 71 c. 2) : 1) data dell'operazione; 2) identificazione precisa del medicinale veterinario; 3) numero del lotto di fabbricazione; 4) quantità ricevuta o fornita; 5) nome ed indirizzo del fornitore o del destinatario; 6) nome ed indirizzo del veterinario che ha prescritto il medicinale, nonché copia della prescrizione medica. Il Ministero della Salute, ha definitivamente chiarito che gli obblighi di registrazione delle operazioni in entrata e in uscita dei medicinali veterinari previsti a carico delle farmacie dall'art. 71, commi 2 e 4 sono completamente assolti mediante la sola conservazione per 5 anni della fattura di acquisto o della bolla di consegna (entrata) e della ricetta, recante il numero di lotto del medicinale venduto (uscita). La documentazione di entrata e uscita dei medicinali veterinari di cui al comma 2, deve essere conservata separatamente da quella dei medicinali per uso umano.

15 Prescrizione medico veterinaria non ripetibile in copia singola Il farmacista deve apporre sulla ricetta: il timbro, la data di spedizione, il prezzo dei farmaci consegnati. La ricetta deve essere formulata secondo quanto previsto dall'art. 167 del Testo Unico contenere : Nome, cognome e domicilio del proprietario dell'animale Specie dell'animale Dosaggio Modo e tempi di somministrazione Data e firma del medico Le ricette veterinarie non ripetibili devono essere conservate per 5 anni se rilasciate per animali produttori di alimenti, per 6 mesi se rilasciate per animali da compagnia. (art. 71 c. 4), ad eccezione delle prescrizioni di stupefacenti di Tabella II sez. B C che devono essere conservate per 2 anni dalla data dell'ultima registrazione sul Registro di Entrata e Uscita degli Stupefacenti. Validità 30 giorni (nota in calce alla Tab. 5 FU XII ed., aggiornamento alla Farmacopea D.M ), se prescrivono un medicinale per uso veterinario. Adempimenti per il Farmacista

16 Prescrizione medico veterinaria ripetibile Formalismi Le norme di legge non sono interpretabili in modo univoco. La ricetta può essere redatta secondo le indicazioni già fornite per le ricette non ripetibili ma è controverso se sia necessario indicare il nome e cognome del proprietario dell'animale, dati non necessari nelle ricette per uso umano ripetibili. In ogni caso deve essere indicata la specie dell'animale cui è stato prescritto il farmaco. Validità La ricetta medico veterinaria ripetibile ha validità di 3 mesi e può essere riutilizzata fino a 5 volte Secondo la FOFI, infatti, "avendo il DLgs 193/2006 rango di "legge", i suddetti termini di validità della ricetta veterinaria ripetibile non sono stati in alcun modo modificati dalla annotazione contenuta nella Tab. 4 della FU XII, ancorché entrata in vigore successivamente". A differenza delle ricette ripetibili per uso umano, la ricetta deve essere ritirata dal farmacista dopo i 3 mesi (per l'uso umano la ricetta va lasciata al cliente) (art. 2 c. 5 D.M ). La nota in calce alla Tab. 4 della FU XII ed dispone che in caso di prescrizione di più di un pezzo, la ricetta non può essere riutilizzata. Adempimenti per il Farmacista Il farmacista deve apporre sulla ricetta: il timbro, la data di spedizione, il prezzo dei farmaci consegnati.

17 «uso in deroga» "prescrizioni in deroga" D.Lgs 193/2006, dagli art. 10 (animali da compagnia) e 11 (animali produttori di alimenti) e riprese dal c. 7 dell'art. 76 Qualora non esistano medicinali autorizzati per curare una determinata affezione, il veterinario responsabile può prescrivere al fine di evitare stati di sofferenza: medicinale autorizzato in Italia per l uso su altra specie medicinale autorizzato in Italia per l uso sulla stessa specie, ma diversa affezione In mancanza medicinale autorizzato per uso umano medicinale veterinario autorizzato in altro stato UE In mancanza medicinale preparato estemporaneamente dal farmacista in farmacia

18 «uso in deroga» La ricetta da utilizzare è sempre di tipo "non ripetibile": ricetta medico veterinaria in triplice copia se la prescrizione è destinata ad un animale produttore di alimenti, copia unica su carta intestata del veterinario se destinata ad un animale da compagnia. Uso in deroga per animali destinati alla produzione di alimenti per l uomo il veterinario tiene apposito registro numerato

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