Partite Iva, riforma lavoro e la presunzione di collaborazione



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Il problema sorge in corso d anno quando ci sono alcuni interessi contrapposti: quello del lavoratore di ottenere una commessa di lavoro e quelli del datore di lavoro di avvalersi sì della collaborazione del professionista ma anche di tutelarsi contro le condizioni minime previste dalla legge sulla presunzione. Il datore di lavoro prima di sottoscrivere un contratto di collaborazione con il titolare di partita Iva d ora in poi dovrà acquisire un attestazione del professionista relativamente alla sua posizione fiscale, ossia un attestazione riguardo il reddito che presume produrre nel periodo d imposta, cioè se è superiore a 18.663 euro in primis (e in questo caso c è l esclusione del rapporto tra le parti dalla presunzione di legge), ma anche se il reddito supera l 80% del totale dei corrispettivi percepiti dal lavoratore nell anno solare (condizione che unitamente alla postazione fissa resa al collaboratore determina la presunzione di un rapporto di lavoro parasubordinato). Partite Iva, riforma lavoro e la presunzione di collaborazione La riforma del lavoro Fornero colpisce il contratto di prestazione d opera reso da titolari di partita Iva. Se il professionista lavora per 8 mesi in regime di monocommittenza con un datore di lavoro scatta la presunzione di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con tutte le conseguenze, anche previdenziali. Possibile anche la trasformazione in un rapporto di tipo subordinato a tempo indeterminato se manca il progetto. In pratica il datore di lavoro dovrà cautelarsi nel produrre la documentazione che comprovi l autonomia del rapporto di lavoro prima di procedere alla stipula del contratto di collaborazione con il professionista. Ovviamente, come previsto, non c è problema se la collaborazione riguarda un attività riservata di un professionista iscritto ad un ordine professionale (Consulente del Lavoro, Avvocato, Commercialista, ecc). La riforma del mercato del lavoro voluta dal Ministro Fornero ha avuto come obiettivo dichiarato la lotta contro l utilizzo elusivo dei contratti atipici (contratti a progetto, contratti a termine, ecc.) e delle collaborazioni rese da titolari di partita Iva. Tali forme contrattuali, se utilizzate in maniera impropria, nella realtà possono nascondere un rapporto di lavoro di tipo subordinato tra il datore di lavoro e il lavoratore. Per contrastare l abuso del ricorso a tali tipologie contrattuali sono state introdotte nella riforma delle misure restrittive che mirano ad evitare queste elusioni. Sulle partite Iva, argomento di cui approfondiamo ora gli aspetti, c è la stretta della 12 1

presunzione del rapporto di lavoro subordinato, che può comportare la trasformazione del rapporto in una collaborazione coordinata e continuativa e addirittura, se il progetto non è stato perfezionato tra le parti al momento della stipula del contratto d opera tra le parti, può esserci la trasformazione in un rapporto di lavoro di tipo subordinato a tempo indeterminato. Ovviamente il datore di lavoro committente ha la facoltà di dimostrare che si tratta solo di un contratto d opera. Vediamo nel dettaglio. E stato rafforzato il collegamento sostanziale e logico tra le collaborazioni rese da titolari di partita Iva che operano in regime di monocommittenza o quasi (il lavoratore titolare di partita Iva che svolge l attività professionale ed emette fatture verso un unico datore di lavoro) e le collaborazioni a progetto (di tipo coordinato e continuativo). Di fatto la norma vuole rispondere, e chiarire, quei rapporti in cui il titolare di partita Iva, pur firmando un contratto di prestazione d opera, è alle dipendenze economiche del committente datore di lavoro. Tale situazione in cui si trovano alcuni lavoratori autonomi, con la quasi totalità dei incassi professionali legata ad un unico committente, genera un utilizzo fraudolento delle partite Iva con un rapporto di lavoro tra le parti di fatto di natura subordinata o parasubordinata. I lavoratori in questo caso, pur essendo di fatto lavoratori dipendenti, non godono delle tutele di legge riservate proprio ai lavoratori dipendenti o parasubordinati. Entriamo nel merito delle novità della riforma lavoro su queste tipologie di attività con partita Iva. no la trasformazione del rapporto di lavoro con partita Iva in un rapporto di collaborazione a progetto tutti quei professionisti iscritti agli ordini professionali. Ma la legge che riforma il mercato del lavoro introduce un nuovo limite, ossia le attività riservate. Ossia l esclusione per i professionisti opera solo con riferimento alle attività professionali per le quali l ordinamento richiede l iscrizione ad un ordine professionale. Tutte le altre attività, pure svolte da un professionista iscritto all ordine, non sono escluse dalla presunzione. La disposizione concernente le professioni intellettuali per l esercizio delle quali è necessaria l iscrizione in albi professionali, di cui al primo periodo del comma 3 dell articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpreta infatti nel senso che l esclusione dal campo di applicazione del capo I del titolo VII del medesimo decreto (normativa sui contratti a progetto) riguarda le sole collaborazioni coordinate e continuative il cui contenuto concreto sia riconducibile alle attività professionali intellettuali per l esercizio delle quali è necessaria l iscrizione in appositi albi professionali. In caso contrario, l iscrizione del collaboratore ad albi professionali non è circostanza idonea di per sé a determinare l esclusione dal campo di applicazione del suddetto capo I del titolo VII. Cosa deve fare il datore di lavoro: L attestazione del lavoratore professionista La legge mira a combattere l utilizzo improprio delle partite Iva nei rapporti di collaborazione in regime di monocommittenza, quindi va a colpire i rapporti di durata superiore a 8 mesi su 12 e con un corrispettivo tra le parti all 80% del reddito del titolare di partita Iva. La legge però esclude anche da questi limiti i titolari di partita Iva che fatturano almeno 18.663 euro. La presunzione di legge opera in maniera certa, questo è sicuro. Sul requisito economico sorge subito la difficoltà per il lavoratore e per il datore di lavoro è di verificare i requisiti di legge in anticipo rispetto ai risultati dell anno. In altri termini, il lavoratore non sa quale sarà il suo reddito a fine anno e non è semplice. Quindi se supererà o no i 18.663 euro che comportano l esclusione dalla presunzione di legge. Maggiori certezze ci sono sul requisito dell 80% e sul requisito degli 8 mesi nell anno, in quanto si tratta di parametri consistenti (8 mesi su 12 e 80% dei ricavi). 2 11

Escluse anche le prestazioni degli iscritti ad ordini professionali La presunzione di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa non opera altresì con riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell esercizio di attività professionali per le quali l ordinamento richiede l iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici requisiti e condizioni. Alla ricognizione delle predette attività si provvede con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare, in fase di prima applicazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le parti sociali. Il Ministero del Lavoro ha poi disciplinato quali sono queste attività col Decreto Ministeriale 20 dicembre 2012. Il D.M. elenca tutti gli ordini professionali che consentono l esclusione dalla presunzione di cui all art. 69 bis, comma 1 del D. Lgs. 276 del 2003, come modificato dalla riforma del mercato del lavoro. In buona sostanza tutti i professionisti che sono esclusi dal controllo relativo alla possibile conversione del loro rapporto col committente in un contratto a progetto o contratto di natura subordinata a tempo indeterminato. L art. 2 del D.M. stabilisce che gli ordini o collegi professionali, i registri, gli albi, i ruoli e gli elenchi professionali qualificati indicati dall art. 69 bis, comma 3 del D. Lgs. 276 del 2003 (quelli esclusi dalla presunzione) sono esclusivamente quelli tenuti o controllati da una amministrazione pubblica, di cui all art. 1 comma 2 del D. Lgs. n. 165 del 2001, nonché da federazioni sportive, in relazione ai quali l iscrizione è subordinata al superamento di un esame di stato o comunque alla necessaria valutazione, da parte di specifico organo, dei presupposti legittimanti lo svolgimento della attività. Elenco degli Ordini professionali: L elenco è nell allegato 1 del D.M. 20 dicembre 2012. Si tratta tra gli altri degli ordini professionali relativi alle seguenti figure professionali: Notariato, Ingegneri, Chimici, Avvocati, Architetti, Medici, Odontoiatri, Veterinari, Farmacisti, Giornalisti, Geologi, Biologi, Consulenti del Lavoro, Psicologi, Dottori Commercialisti, ecc. Sulla base di quanto disposto dalla riforma del lavoro quindi sono esclusi dai requisiti di durata di 8 mesi, dell 80% del compenso e della postazione fissa che determina- La presunzione di collaborazione a progetto o subordinazione La stretta sul contratto di prestazione d opera. La riforma del lavoro dice che le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell imposta sul valore aggiunto (titolari di partita Iva) sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente (ossia il datore di lavoro), rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (contratto di lavoro a progetto), qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti: che la collaborazione abbia una durata complessivamente superiore a otto mesi annui per 2 anni consecutivi (come modificato dalla successiva legge n. 134 del 2012. La riforma del Lavoro aveva previsto otto mesi nell arco dell anno solare); che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d imputazione di interessi, costituisca più dell 80 per cento dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell arco di due anni solari consecutivi (sempre per effetto delle modifiche della legge n. 134 del 2012. La riforma aveva previsto un solo anno solare); che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente. Quindi il contratto di prestazione d opera, con il lavoro autonomo del titolare di partita Iva svolto con lavoro prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione di cui all art. 2222 del codice civile, viene parzialmente limitato, dopo le modifiche della legge n. 134 del 2012. Se si realizzano i presupposti di cui sopra il rapporto diventa di collaborazione coordinata e continuativa. Per quanto riguarda la durata della collaborazione, l art. 69 bis modificato dalla legge n. 134 del 2012, non menziona più il riferimento all anno solare ma ai due anni consecutivi. Il Ministero del Lavoro nella circolare n. 32 del 2012 chiarisce che il periodo biennale in questione va individuato nell ambito di ciascun anno civile (1 gennaio 31 dicembre). Quando si applica la nuova legge sulla presunzione. La presunzione che determina l integrale applicazione della disciplina sulla trasformazione in un contratto a pro- 10 3

getto, ivi compresa la disposizione dell articolo 69, comma 1, si applica ai rapporti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore della riforma lavoro, la legge n. 92 del 28 giugno 2012, ossia il 18 luglio 2012. Per i rapporti in corso a tale data, al fine di consentire gli opportuni adeguamenti, le predette disposizioni si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Quindi più o meno dal mese di luglio 2013. Computo degli 8 mesi: 241 giorni annui. La circolare ministeriale precisa che il legislatore fa riferimento ad un periodo superiore ad 8 mesi annui. Considerando che convenzionalmente la durata di un mese è pari a 30 giorni è possibile ritenere che, nell ambito di ciascun anno, il periodo in questione debba essere almeno pari a 241 giorni, anche non continuativi. A tal fine, ai fini dell accertamento, occorrerà anzitutto tenere in considerazione i periodi di attività desumibili da elementi documentali (es. lettere di incarico o fatture in cui è indicato l arco temporale di riferimento della prestazione professionale). La circolare precisa, inoltre, che c è la possibilità di determinare la durata dell incarico anche sulla base di elementi di carattere testimoniale assunti, in sede di verifica ispettiva, da altri lavoratori o di terzi. Il periodo di 8 mesi va inteso come durata del contratto, della collaborazione, indipendentemente dal periodo in cui si colloca rispetto al calendario civile. Inoltre vanno incluse anche eventuali proroghe o rinnovi intervenute tra le parti. Con le modifiche apportate che fanno riferimento al biennio, va considerato che tale condizione di lavoro per 8 mesi annui nel biennio potrà essere verificata, essendo riferita a ciascun anno civile ed essendo entrata in vigore la legge il 18 luglio 2012, solo a partire dai periodi 1 gennaio 31 dicembre degli anni 2013 e 2014. Il parametro economico dell 80% del fatturato. Va valutato il rapporto tra i ricavi percepiti dal collaboratore nell anno solare e i ricavi stabiliti nel contratto di collaborazione tra il datore di lavoro e il titolare di partita Iva. Sulla base di quanto disposto dalla legge vanno considerati solo i corrispettivi derivanti da prestazioni autonome. Il Legislatore, precisa la circolare n. 32 del 2012 del Ministero del Lavoro, fa riferimento alla fatturazione, quindi alla luce di queste disposizioni, vanno considerati i corrispettivi fatturati al committente, indipendentemente dall effettivo incasso delle somme pattueite. Al Ministero basta il diploma per l esclusione. La circolare n. 32 del 2012 precisa che si ritiene che il grado elevato delle competenze e le rilevanti esperienze che conferiscono professionalità al collaboratore, possono essere comprovate attraverso: il possesso di un titolo rilasciato al termine del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione (sistema dei licei e sistema dell istruzione e formazione professionale); il possesso di un titolo universitario (laurea, dottorato di ricerca, master post laurea); il possesso di qualifiche o diplomi conseguiti al termine di una qualsiasi tipologia di apprendistato (apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale; apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; apprendistato di alta formazione e ricerca); il possesso di una qualifica o specializzazione attribuita da un datore di lavoro in forza di un rapporto di lavoro subordinato e in applicazione del contratto collettivo di riferimento. In tale ultima ipotesi si ritiene tuttavia che solo una qualifica o specializzazione posseduta almeno 10 anni possa garantire capacità tecnico-pratiche derivanti da rilevanti esperienze ); lo svolgimento dell attività autonoma in questione, in via esclusiva o prevalente sotto il profilo reddituale, da almeno 10 anni. In ogni caso, precisa il Ministero, per poter essere considerati utili ai fini dell esclusione dal campo applicativo dell art. 69 bis del D. Lgs. 276 del 2003, i certificati, i diplomi o i titoli devono evidentemente essere pertinenti alla attività svolta dal collaboratore. Appare evidente che, con l introduzione delle attività di formazione in elenco (ivi compreso il diploma), la circolare del Ministero restringe notevolmente i casi in cui la presunzione opera, aumentando i casi di esclusione dalla normativa (ossia i casi in cui la partita Iva viene ritenuta genuina pur operando per più di 8 mesi annui presso lo stesso committente). Si pone quindi l accento sul requisito reddituale: sottoposti a controllo sono i collaboratori a partita Iva che non superano il reddito di 18.663 euro, uno dei due requisiti necessari per l esclusione. E non vanno considerati i corrispettivi percepiti in forza di prestazioni di lavoro su- 4 9

interessata. Esclusione in presenza di entrambi i requisiti. La circolare n. 32 del 2012 fornisce una interpretazione ministeriale della norma che esclude la presunzione di un rapporto di lavoro (contratto a progetto o subordinato): la formulazione normativa include la dicitura i seguenti requisiti e questo lascia intendere, precisa il Ministero, che i requisiti indicati devono entrambi realizzarsi in capo al collaboratore. Quindi deve trattarsi di una prestazione connotata da competenze teoriche di grado elevato (che poi vedremo essere stata sensibilmente ridotta alle prestazioni di coloro che sono in possesso di un diploma) ma soprattutto essere svolta da un soggetto che ha un reddito superiore a 18.663 euro. Quindi se il titolare di partita Iva produce un reddito inferiore non opera l esclusione dalla presunzione. Ossia sulla sua attività di consulenza con partita iva verso il committente scatta la presunzione di una collaborazione coordinata e continuativa o anche di un rapporto di lavoro di tipo subordinato. Quali sono le competenze teoriche di grado elevato o capacita tecnico-pratiche Se per la presunzione di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (o addirittura di un rapporto di lavoro di natura subordinata) sono necessari 8 mesi annui presso il committente per due anni consecutivi ed un 80% del reddito prodotto, come abbiamo già visto, a questo punto è importante chiarire quali sono le competenze teoriche di grado elevato o capacità tecnico-pratiche che comportano l esclusione dalla presunzione, anche in presenza di un lavoro presso il committente che supera gli 8 mesi annui. Il Ministero ha chiarito che è necessario questo requisito per la genuinità della partita Iva, anche in presenza di un reddito superiore a 18.663 euro, perché sono necessari entrambi i requisiti. bordinato o di lavoro accessorio o redditi di altra natura. Ai fini della verifica del requisito economico, si computano anche i corrispettivi fatturati ad uno o più soggetti riconducibili allo stesso centro d imputazione d interessi. Inoltre si fa riferimento all arco temporale di due anni solari consecutivi, ossia 2 periodi di 365 giorni che non necessariamente devono coincidere con l anno civile. A titolo esemplificativo, il collaboratore che alla data del 31 marzo 2016 intenda far valere l esistenza della condizione, dovrà dimostrare che per ciascun dei periodi 31 marzo 2015 30 marzo 2016 e 31 marzo 2014 30 marzo 2015 ha percepito, in forza della medesima collaborazione, l 80% dei corrispettivi percepiti in ciascun dei due archi temporali. La postazione fissa di lavoro. E il terzo requisito che comporta la presunzione di subordinazione. Come abbiamo detto, ne bastano due su tre di questi requisiti. Per la postazione fissa si intende una postazione stabilmente assegnata al lavoratore anche se non esclusiva. Tale condizione si verifica quando, negli archi temporali utili alla realizzazione di una delle altre condizioni indicate, il collaboratore possa usufruire di una postazione ubicata in locali in disponibilità del committente, indipendentemente dalla possibilità di utilizzare qualunque attrezzatura necessaria allo svolgimento dell attività. La circolare n. 32 del 2012 con la quale il Ministero del Lavoro fornisce indicazioni operative per il proprio personale ispettivo, che dovrà appunto controllare le attività dei titolari di partita Iva presso le aziende, indica quali sono queste competenze, a cosa si riferisce grado elevato delle competenze e quali sono le rilevanti esperienze che conferiscono una professionalità tale al collaboratore da escluderlo dalla presunzione, equiparandoli ad esempio ai professionisti iscritti ad ordini professionali, anch essi esclusi dalla presunzione, come vedremo. 8 5

Cosa succede se contratto d opera con partita Iva diventa collaborazione La monocommittenza, la presenza di una postazione fissa in azienda e il fatturato del titolare di partita Iva prodotto all 80% presso il committente comportano quindi una trasformazione del rapporto di lavoro tra le parti (prestazioni di lavoro autonomo da parte del titolare di partita Iva) in un contratto di lavoro parasubordinato a progetto. Di fatto si ha la trasformazione in un contratto di lavoro parasubordinato, in un contratto a progetto e tra l altro potrebbe anche dimostrarsi un lavoro subordinato per mancanza di progetto. Con tutte le conseguenze del caso, che sono le seguenti. Gli oneri contributivi Inps a carico del datore di lavoro. Da un punto di vista economico per il datore di lavoro, e per il lavoratore titolare di partita Iva, ne consegue che gli oneri contributivi derivanti dall obbligo di iscrizione alla gestione separata dell INPS ai sensi dell articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono a carico per due terzi del committente e per un terzo del collaboratore, il quale, nel caso in cui la legge gli imponga l assolvimento dei relativi obblighi di pagamento, ha il relativo diritto di rivalsa nei confronti del committente. Il lavoratore titolare di partita Iva quindi non è tenuto più a versare la contribuzione interamente a proprio carico. Ricade quindi sul datore di lavoro l onere del versamento di due terzi. Un bel risparmio per il lavoratore, ora considerato collaboratore, mentre per l azienda si tratta di un costo aggiuntivo consistente. Ovviamente il lavoratore ha diritto poi anche a tutte le tutele per i lavoratori a progetto, come le prestazioni Inps (una tantum per i cocopro, tutele relative alla malattia, alla maternità, all infortunio). Salvo prova contraria del datore di lavoro. Se sussistono due dei tre requisiti, come abbiamo visto c è l applicazione della disciplina relativa al lavoro a progetto, tutele comprese, contribuzione compresa. La legge però dice salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente. Quindi il datore di lavoro può provare che tra le parti esista un vero e proprio rapporto di lavoro autonomo non parasubordinato. La possibile trasformazione in un contratto a tempo indeterminato. Se il rapporto di lavoro tra le parti diventa contratto a progetto trova applicazione anche la disposizione contenuta nell articolo 1 comma 24 della riforma che dispone riguardo ad una interpretazione autentica dell art. 69 comma 1 del Decreto Legislativo n. 276 del 2003. Cioè il rapporto di lavoro può essere considerato di natura subordinata e non parasubordinata con la conseguente trasformazione in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. L interpretazione dice che l individuazione di uno specifico progetto costituisce elemento essenziale di validità del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e la cui mancanza determina appunto la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Per maggiori informazioni vediamo le novità della riforma lavoro sul contratto a progetto. Partite Iva escluse dalla presunzione se il reddito è superiore a 18.000 euro Quando non si considerano rapporti di collaborazione. La presunzione di un rapporto di lavoro parasubordinato a progetto o, anche, subordinato non opera (ossia c è l esclusione dal campo di applicazione della norma) qualora la prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti: sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell esercizio concreto di attività; sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 (ossia la Gestione Commercianti). Sono due quindi le deroghe all operatività della presunzione. Il primo requisito è di natura teorica o di capacità professionale, e fa riferimento ad una tipologia di prestazione resa dal titolare di partita Iva che non può essere di carattere esecutivo o ripetitivo, in analogia con quanto previsto nei nuovi limiti del contratto a progetto. Mentre il secondo requisito introduce un parametro economico per la valutazione del rapporto di lavoro autonomo: se il reddito annuo del titolare della partita Iva non è inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile della Gestione Commercianti. Ciò vuol dire che se il titolare di partita Iva ha un reddito annuo non inferiore a 18.663 euro (14.930 euro x 1,25), c è l esclusione dal campo di applicazione della norma, ossia esclusione dalla presunzione di contratto di natura subordinata. Il reddito da considerare è quello relativo all anno di inizio della collaborazione 6 7