FONDO INTERNO DI ASSISTENZA AL PERSONALE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO REGOLAMENTO



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FONDO INTERNO DI ASSISTENZA AL PERSONALE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO (ISTITUITO CON DELIBERA 3 AGOSTO 1956 N. 682 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO) REGOLAMENTO APPROVATO DAL COMITATO AMMINISTRATIVO DEL FONDO NELLA SEDUTA DEL 21.02.05 E DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO SPA NELLA SEDUTA DEL 24.02.05 Articolo 1 E' istituito presso la Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo S.p.A. un Fondo Integrativo di Assistenza Sanitaria denominato "FONDO INTERNO DI ASSISTENZA AL PERSONALE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO". Nel presente Regolamento, per brevità: - il "Fondo Interno di Assistenza al Personale della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo" è denominato "Fondo"; - la "Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo S.p.A." è denominata "Cassa di Risparmio". Articolo 2 Sono iscritti al Fondo ed hanno diritto alle prestazioni previste dal presente Regolamento: 1) i dipendenti della Cassa di Risparmio con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nonché i dipendenti assunti con contratto di formazione e lavoro (Legge 19/12/1984 n. 863 e successive modificazioni e integrazioni). In base all accordo sindacale del 16.12.2004, non sono iscritti al Fondo i dipendenti ex Sanpaolo IMI S.p.A., già iscritti alla Cassa di Assistenza Sanpaolo IMI, il cui rapporto di lavoro è stato trasferito alla Cassa di Risparmio a seguito del conferimento dei punti operativi delle province di Bolzano, Belluno, Padova, Rovigo, Trento, Treviso, Verona, Vicenza e degli uffici di riferimento del territorio dell Area Triveneto avvenuto il 29.11.2004; 2) - i titolari di trattamenti pensionistici di cui agli artt. 10, 17, 23 e 24 dello Statuto della Cassa di Previdenza del Personale della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo in vigore da 1.7.1998, nonché gli ulteriori titolari di trattamenti pensionistici già destinatari del primo comma punto 2) dell art. 2 del Regolamento del Fondo Interno di Assistenza in vigore da 1.1.1997; - i dipendenti di cui ai punti 1) e 3) iscritti ad un fondo pensione esterno e che alla cessazione del rapporto di lavoro con la Cassa di Risparmio conseguano immediato diritto a trattamento pensionistico A.g.o., purché facciano valere almeno 15 anni di servizio effettivo presso la Cassa di Risparmio. Si prescinde dal requisito di 15 anni di servizio prestato presso la Cassa di Risparmio per le pensioni indirette, di

invalidità e di inabilità. - i dipendenti di cui ai punti 1) e 3) che cessano dal rapporto di lavoro con la Cassa di Risparmio o con Sanpaolo IMI S.p.A. con diritto alle prestazioni del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del Personale del Credito sulla base dell accordo sindacale del 28.11.2003, per il periodo di permanenza al Fondo di solidarietà medesimo; - i dipendenti di cui all alinea precedente che, a conclusione del periodo di iscrizione al Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del Personale del Credito, conseguano immediato trattamento pensionistico da parte dell A.g.o. e siano iscritti al Fondo da almeno 15 anni. 3) gli ex dipendenti della Cassa di Risparmio il cui rapporto di lavoro è stato trasferito in data 1.10.2003 in Cardine Finanziaria S.p.A e successivamente in data 31.12.2003 in Sanpaolo IMI S.p.A, nonché, ai sensi dell accordo sindacale del 20.01.2005, gli ex dipendenti della Cassa di Risparmio il cui rapporto di lavoro è stato trasferito in Sanpaolo IMI S.p.A. in data 24.01.2005, a seguito del conferimento del ramo d azienda rappresentato dagli sportelli di Milano e Roma, purché in possesso degli stessi requisiti degli iscritti di cui ai punti 1) e 2). Hanno inoltre diritto alle prestazioni del presente Regolamento i seguenti familiari degli iscritti di cui ai precedenti punti 1) e 3) e i familiari dei titolari di trattamenti pensionistici diretti di cui al punto 2): a) il coniuge non legalmente separato o divorziato; b) i figli compresi quelli riconosciuti, gli adottivi, gli affidati o affiliati, nonché i figli degli iscritti separati o divorziati anche se non conviventi, purché l'iscritto provveda al loro mantenimento: - fino al 18esimo anno d'età; - fino al 21esimo anno d'età, se studenti di scuola media superiore, di conservatorio musicale o universitari; - fino al 26esimo anno d'età se studenti universitari, per un solo corso di laurea e nei limiti del corso legale; per gli studenti iscritti al nuovo ordinamento nei limiti del corso legale previsto per la laurea specialistica o per il master di primo livello; - senza limiti di età se permanentemente invalidi al lavoro secondo i criteri di cui alla Legge n. 222/84; c) i genitori che abbiano superato l'età tempo per tempo richiesta per il diritto a pensione di vecchiaia da parte dell'a.g.o. o con qualunque età se inabili permanentemente al lavoro; d) i fratelli, le sorelle e i nipoti, nei limiti di cui alla precedente lettera b), in caso di morte o inabilità permanente al lavoro di entrambi i genitori, purché l'iscritto provveda abitualmente al loro mantenimento. I familiari di cui sopra sono considerati a carico, per il periodo dal 1 luglio al 30 giugno dell'anno successivo, qualora il loro reddito complessivo lordo dichiarato ai fini dell'irpef per l'anno precedente non superi il limite annuo per l'anno in corso previsto per il riconoscimento dei familiari previdenzialmente a carico. Per il coniuge il rimborso delle prestazioni può avvenire solo dopo trascorso un anno dalla domanda di iscrizione qualora permangano tutte le

condizioni richieste per il diritto all assistenza del Fondo. Per i genitori si fa riferimento al cumulo dei redditi da entrambi posseduti, anche se la richiesta di iscrizione al Fondo viene inoltrata per uno soltanto di essi, ed al limite annuo previsto per entrambi i genitori. I familiari titolari di partita IVA o iscritti obbligatoriamente negli elenchi degli artigiani e dei commercianti o negli albi o registri dei liberi professionisti o praticanti, non possono mai essere considerati previdenzialmente a carico. Gli iscritti sono tenuti a presentare la documentazione che il Fondo richiede annualmente al fine di accertare il diritto all'assistenza per i familiari (autocertificazione, copie dei mod. unico, 730, CUD, ecc.). Gli iscritti sono tenuti, pena decadenza dal diritto, a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse intervenire nella composizione familiare o nei redditi dei singoli componenti. L iscrizione dei nuovi carichi decorre dalla data di nascita per i figli degli iscritti di cui ai punti 1), 2) e 3) del primo comma; l iscrizione degli altri familiari di cui al secondo comma ha luogo, a domanda, a decorrere dalla data della stessa se il familiare è sprovvisto di reddito o è titolare di reddito inferiore al limite per l'anno solare in corso; se il reddito, pur essendo venuto meno, ha superato detto limite, la decorrenza dell'iscrizione ha luogo dal primo gennaio successivo. La decorrenza della cessazione dei carichi è immediata dal momento in cui ha origine una nuova situazione reddituale che possa far presumere il superamento del limite per l'anno solare in corso. L'iscrizione al Fondo è facoltativa. La cessazione dell'iscrizione comporta la perdita dell'assistenza da parte del Fondo. L'assistenza spetta anche ai dipendenti di cui ai precedenti punti 1) e 3) che si trovino assenti dal servizio senza retribuzione o con retribuzione parziale nei casi di assenza obbligatoria o facoltativa post-partum o di aspettativa per malattia. Nei casi invece di assenze dal servizio senza retribuzione per altri titoli, disciplinate dal C.C.N.L. e/o da disposizioni di legge con diritto alla conservazione del posto, i dipendenti possono chiedere di godere delle prestazioni del Fondo, assumendo mensilmente a loro carico, per tutta la durata dell assenza, l'intera contribuzione di cui al successivo art.9, determinata sulla retribuzione del pari grado in servizio. Articolo 3 Le prestazioni del Fondo sono: a) corresponsione di rimborsi a fronte di spese sostenute per assistenza sanitaria in aggiunta e ad integrazione di prestazioni sanitarie erogate dal Servizio Sanitario Nazionale; b) corresponsione di un contributo "una tantum" per le spese funerarie in caso di morte del lavoratore in servizio o in pensione, di familiari a suo carico e in caso di morte del pensionato di riversibilità; c) concessione di sussidi da erogarsi "una tantum", a giudizio insindacabile e favorevole di tutti i componenti del Comitato Amministrativo, in caso di eccezionali emergenze e particolari necessità. Le prestazioni di cui alle lettere a) e b) vengono erogate, secondo il presente Regolamento, nelle misure e con le

modalità indicate nella "Tabella delle Prestazioni" approvata secondo quanto previsto dal successivo art. 5. Articolo 4 Qualora - per uno stesso tipo di prestazione - l'iscritto abbia più risarcimenti, a qualunque titolo derivanti, le somme percepite in eccedenza al costo della prestazione devono essere restituite al Fondo nei limiti del contributo erogato. L'iscritto che, in relazione ad eventi dai quali sia derivata una prestazione del Fondo, abbia diritto ad un indennizzo, a qualsiasi titolo, ha l'obbligo di attivarsi al fine di conseguire il predetto indennizzo e restituirlo al Fondo nei limiti del contributo erogato. Articolo 5 Il Fondo è amministrato da un Comitato Amministrativo composto da un Amministratore della Cassa di Risparmio, designato dal Consiglio di Amministrazione della stessa, e da due rappresentanti degli iscritti di cui ai punti 1) e 3) dell'art. 2, dagli stessi eletti tra il personale con contratto a tempo indeterminato. Il Comitato Amministrativo dura in carica tre anni decorrenti dal 1 maggio. All'inizio di ogni esercizio il Comitato Amministrativo determina il fabbisogno finanziario del Fondo in relazione al complesso delle prestazioni previste nell'apposita "Tabella", la misura del contributo della Cassa di Risparmio e degli iscritti nella proporzione di cui all'art. 9, le forme e le misure delle prestazioni. La tabella delle prestazioni potrà essere variata secondo le esigenze di assistenza degli aderenti al Fondo che potranno via via verificarsi e che, all'inizio di ogni esercizio, saranno manifestate a mezzo dei rappresentanti del personale. La gestione del Fondo deve tendere, in ogni esercizio, al pareggio di bilancio. Qualora nel corso dell'esercizio e comunque non prima che siano trascorsi quattro mesi dalla fissazione della misura del contributo di cui al terzo comma del presente articolo, l'andamento della gestione evidenzi squilibri fra la contribuzione e le prestazioni che superino il 30%, il Comitato Amministrativo delibererà le opportune variazioni alla misura dei contributi o delle prestazioni. Ulteriori verifiche potranno essere effettuate decorsi almeno ulteriori quattro mesi. Il contributo della Cassa di Risparmio non sarà comunque superiore alla percentuale dell'1,50% calcolata secondo i criteri di cui all'art. 9, sugli emolumenti annui. Nella determinazione dei contributi e delle prestazioni in riferimento al fabbisogno finanziario si dovrà tener conto di eventuali avanzi o disavanzi di gestione dell'esercizio precedente. Le delibere del Comitato concernenti le modifiche del Regolamento, la determinazione del fabbisogno finanziario e dei contributi al Fondo, le forme e le misure dell'assistenza sono soggette all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della Cassa di Risparmio. Articolo 6 Il Comitato Amministrativo si riunisce in adunanza ordinaria almeno una volta all'anno ed in adunanza straordinaria tutte le volte che ne sia fatta richiesta da uno dei componenti del Comitato stesso.

Funge da Segretario delle adunanze un iscritto al Fondo designato dalla Cassa di Risparmio tra il personale direttivo della stessa. Il Segretario redige i verbali delle adunanze, che vanno trascritti nell'apposito libro dei verbali e firmati da tutti i componenti del Comitato, presenti alle adunanze. Il Segretario cura altresì l'istruttoria e l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato e sovrintende all'attività amministrativa e contabile del Fondo. Articolo 7 Alle incombenze relative alle elezioni dei rappresentanti del personale provvede un Seggio elettorale, costituito dal componente del Comitato Amministrativo designato dalla Cassa di Risparmio o da altra persona designata dal Consiglio di Amministrazione della stessa, che funge da Presidente, e da due componenti nominati dal Comitato medesimo tra i dipendenti iscritti al Fondo di cui ai punti 1) e 3) dell art. 2. Possono essere candidati alla carica di componenti del Comitato Amministrativo, in rappresentanza del personale della Cassa di Risparmio, gli iscritti tra i dipendenti di cui all art. 2 punti 1) e 3), in attività di servizio, presentati da almeno dieci iscritti o dalle Organizzazioni Sindacali. In caso di dimissioni o cessazione dall'incarico per qualsiasi motivo di un rappresentante del personale nel Comitato Amministrativo, si procede all'elezione del sostituto con le modalità indicate nei commi precedenti. In caso di cessazione dall'incarico per qualsiasi motivo del rappresentante della Cassa di Risparmio, la stessa provvede per proprio conto alla nomina. I nuovi rappresentanti durano in carica fino alla scadenza del triennio in corso. Articolo 8 Il Comitato Amministrativo, a fronte di richieste di rimborso di spese sostenute per prestazioni sanitarie, può far compiere accertamenti da propri medici di fiducia, ancorché sia già stato provveduto al rimborso. Qualora da detti accertamenti emergano irregolarità a carico dell'assistito (dipendente/pensionato o familiare) il Comitato stesso delibererà i provvedimenti del caso. Tali provvedimenti potranno consistere - in relazione alla gravità dei fatti emersi - nella esclusione definitiva o temporanea dalle prestazioni di cui all'art. 3 e nel recupero del valore delle prestazioni che risultassero indebitamente fornite. Articolo 9 Il Fondo ritrae i mezzi necessari al suo funzionamento da un contributo della Cassa di Risparmio e da un contributo degli iscritti. Il contributo degli iscritti è pari ad un terzo del contributo della Cassa di Risparmio. I contributi per il personale in servizio sono calcolati sull'imponibile determinato con i criteri di cui alla retribuzione pensionabile della Cassa di Previdenza del Personale della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo; per gli iscritti con contratto di lavoro part-time l intera contribuzione sulla differenza tra la retribuzione imponibile piena e quella imponibile effettivamente percepita è

totalmente a carico degli stessi; per gli iscritti di cui all art. 2 punto 2) terzo alinea, beneficiari dell assegno straordinario del Fondo di solidarietà, la base imponibile è quella determinata, con i criteri della retribuzione annua pensionabile della Cassa di Previdenza, all atto dell esodo; per il personale in quiescenza sono calcolati sul complessivo trattamento pensionistico in godimento. Il contributo degli iscritti che non percepiscono la pensione direttamente dalla Cassa di Risparmio viene riscosso dal Fondo in un'unica soluzione in via anticipata entro il 31 marzo di ciascun anno, salvo conguaglio entro il 31 marzo dell'anno successivo. Per gli iscritti di cui al punto 3) dell art. 2 del presente Regolamento, ferma restando la contribuzione a carico degli iscritti stessi, il contributo versato da Sanpaolo IMI S.p.A. sarà quello previsto dal presente Regolamento ferma restando la misura massima prevista dall Accordo di Gruppo del 9.10.2004; mentre per gli iscritti di cui al punto 3) cessati per esodo o per pensionamento il contributo sarà invece a carico della Cassa di Risparmio. Il contributo degli iscritti che percepiscono direttamente l assegno dal Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del Personale del Credito gestito dall INPS viene riscosso dal Fondo Interno in un unica soluzione entro il 31 marzo di ciascun anno. Articolo 10 I contributi della Cassa di Risparmio e degli iscritti vengono versati in un conto corrente intestato al Fondo. Spetta al Comitato Amministrativo fissare modalità e deleghe per operare nel predetto conto corrente. Articolo 11 L'esercizio finanziario ha inizio al 1 gennaio di ogni anno. Il rendiconto dell'esercizio deve essere approvato dal Comitato Amministrativo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui il rendiconto stesso si riferisce. Articolo 12 Il presente Regolamento del Fondo Interno di Assistenza al Personale della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, istituito con deliberazione del 3.8.1956 n.682 del Consiglio di Amministrazione della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, modifica i Regolamenti precedenti e da ultimo quello approvato con P.V. n. 92 del 2.12.2004. Si applica con effetto dal 1 gennaio 2005.