CONSIDERATO. stipulano. la seguente CONVENZIONE



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CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO PROFESSIONALE PER L ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI CONSULENTE DEL LAVORO IN CONCOMITANZA CON IL PERCORSO DI LAUREA AI SENSI DELL ART. 9, COMMA 6, D.L. 24.01.2012, n. 1, CONVERTITO IN L. 24.03.2012, n. 27 TRA L Università degli Studi di Bergamo, CF 80004350163, rappresentata dal Rettore protempore Prof. Stefano Paleari, domiciliato per il presente atto presso la sede dell Università degli Studi di Bergamo, via Salvecchio n. 19, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Senato Accademico in data 25/05/2015; E L Ordine dei Consulenti del Lavoro di Bergamo, CF 80020950160, rappresentato dal Presidente pro tempore, dott.ssa Adriana Regonesi, domiciliato per il presente atto presso la sede dell Ordine dei Consulenti del Lavoro di Bergamo, via Ermete Novelli n. 03, 24122 Bergamo, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera urgente n. 155 in data 25/05/2015; VISTI la Legge 11 gennaio 1979, n. 12 recante Norme per l ordinamento della professione di Consulente del Lavoro e successive modificazioni; la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l efficienza del sistema universitario ; Il D.M. 20 giugno 2011 Nuove modalità sulla disciplina del praticantato necessario per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro di modifica del D.M. 2 dicembre 1997 recante Nuove modalità sulla disciplina dei due anni di praticantato necessari per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro ; il Regolamento per l attuazione del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 20 giugni 2011; l art. 9, comma 6 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27 secondo cui La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica ; lo Statuto dell Università degli Studi di Bergamo; l art. 6, comma 4, del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012 recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell art. 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con

modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2012, n. 148 secondo cui Il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell'ordine o collegio, il ministro dell'istruzione, Università e ricerca, e il ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I consigli territoriali e le Università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti ; il Regolamento sul tirocinio obbligatorio per l accesso alla professione di consulente del lavoro del 23 ottobre 2014. CONSIDERATO il ruolo essenziale che le parti sottoscriventi la presente convenzione rivestono per agevolare l ingresso nel mondo del lavoro dei giovani studenti universitari, integrando la formazione con l esperienza professionale; che la Convenzione Quadro fra il Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e il Consiglio Nazionale dei Consulenti del lavoro siglata il 24 luglio 2013, ai sensi del D.M. 20 giugno 2011, ha fissato le condizioni minime per la realizzazione dei percorsi formativi finalizzati a consentire lo svolgimento del periodo di tirocinio professionale ai fini dell iscrizione all Ordine dei Consulenti del Lavoro contestualmente alla frequenza dell ultimo anno del corso di studi; che i percorsi formativi dei corsi di laurea attivati presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell Università di Bergamo corrispondono ai requisiti della Convenzione Quadro; che la Convenzione Quadro ha disciplinato la modalità per lo svolgimento del periodo di tirocinio professionale contestualmente alla frequenza dell ultimo anno del corso di studio della laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, ai fini dell iscrizione all Ordine dei Consulenti del Lavoro; che la Convenzione Quadro prevede che gli ordini provinciali dei Consulenti del Lavoro e le Università diano attuazione a quanto in essa contenuto mediante la sottoscrizione di accordi a livello locale stipulano la seguente CONVENZIONE Art. 1 Finalità della Convenzione 1. Le parti firmatarie si impegnano a) a collaborare nell attivazione di un percorso formativo che consenta di elevare il livello qualitativo della formazione per l accesso alla professione di Consulente del Lavoro, di correlare gli studi alla attività professionale del Consulente del Lavoro facendo acquisire ai giovani adeguate conoscenze culturali, tecniche, metodologiche e comportamentali, di ottimizzare i tempi agevolando il percorso per l accesso all esercizio della professione; b) a regolamentare le modalità di ammissione e di svolgimento del tirocinio curriculare incluso nel piano di studio dell Università di Bergamo ai fini del suo riconoscimento come tirocinio professionale. 2. Al fine di realizzare gli obiettivi indicati, il Dipartimento di Giurisprudenza dell Università di Bergamo, in accordo con l ordine dei Consulenti del Lavoro di Bergamo, si impegna a disciplinare: a) i percorsi formativi della laurea e delle laurea magistrale a ciclo unico appartenenti rispettivamente alle classi: L-14/2 Scienze dei Servizi Giuridici, LMG/01 Giurisprudenza, nel rispetto della Convenzione siglata tra il Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro il 24 luglio 2013;

b) le modalità di ammissione al tirocinio professionale di cui all art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27. Art. 2 Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale durante la frequenza dei corsi di studio 1. Gli studenti iscritti ai corsi L-14 laurea in Scienze dei Servizi Giuridici e LMG/01 laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, che abbiano superato tutti gli esami del 1 e 2 anno per la laurea triennale e tutti gli esami del 4 anno per la laurea a ciclo unico, conseguendo, altresì, i CFU di cui al successivo comma 2, possono chiedere di essere ammessi al periodo di tirocinio di cui all art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, tramite istanza motivata da presentarsi al Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell Università di Bergamo e, per conoscenza, al referente organizzativo del Dipartimento medesimo, il quale provvederà a trasmetterla all Ordine dei Consulenti del Lavoro di Bergamo entro il 15 ottobre o entro il 15 marzo di ogni anno o ad altra eventuale data cui l Università vorrà legare la presentazione dei piani di studio, al fine di consentire lo svolgimento dei 6 mesi di tirocinio prima del conseguimento del titolo di studio. 2. Con gli esami di cui al 1 comma del presente articolo, lo studente deve aver acquisito: almeno 18 CFU nell area 12 Scienze giuridiche: IUS/01 Diritto Privato IUS/04 Diritto Commerciale IUS/07 Diritto del Lavoro IUS/10 Diritto Amministrativo IUS/10 Diritto Tributario IUS/14 Diritto dell unione Europea ed almeno 12 CFU nell Area 13 Scienze economiche e statistiche SECS-P/01 Economia Politica SECS-P/07 Economia Aziendale SECS-P/08 Economia e Gestione delle Imprese SECS-P/10 Organizzazione Aziendale L acquisizione di tali crediti formativi universitari (CFU) nei limiti e nelle aree sopra riportate costituisce elemento essenziale ai fini dell ammissione allo svolgimento del tirocinio. 3. Gli studenti interessati allo svolgimento del tirocinio devono presentare, in allegato alla propria candidatura, un autocertificazione degli esami sostenuti, che garantisca l assolvimento dei requisiti formativi di cui al comma 1 e 2. Art. 3 Percorso formativo dei corsi di studio Al fine di consentire lo svolgimento di parte del periodo di tirocinio valevole per l ammissione all esame di abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro, contestualmente alla frequenza dell ultimo anno del corso di laurea della classe L-14 Scienze dei Servizi Giuridici, il Dipartimento di Giurisprudenza dell Università di Bergamo si impegna a garantire percorsi formativi rispondenti ai requisiti richiesti dalla Convenzione Quadro. Per il corso laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza della classe LMG/01 è necessaria l acquisizione dei cfu richiesti per l area 13 - Scienze economiche e statistiche nell ambito dell offerta didattica dell Ateneo. Art. 4- Modalità di svolgimento del tirocinio professionale Gli studenti ammessi allo svolgimento del periodo di tirocinio, di cui all art. 1, c. 1, lett. b), contemporaneamente alla frequenza dell ultimo anno del corso di studi svolgeranno un periodo di tirocinio della durata di 6 mesi presso lo studio professionale di un consulente del lavoro regolarmente iscritto all Albo ed in regola con la formazione continua obbligatoria.

Il periodo in oggetto corrisponderà a n. 480 ore di tirocinio, da maturarsi presso lo studio individuato. La programmazione, la verifica e la valutazione dell attività svolta nel corso del periodo di tirocinio nonché l accertamento dell effettivo svolgimento del medesimo restano di competenza dell ordine dei Consulenti del Lavoro di Bergamo, che vi provvederà secondo il regolamento già in vigore o che vorrà successivamente adottare. Eventuali periodi trascorsi all estero dallo studente coinvolto nel tirocinio per seguire i programmi di scambio universitario internazionale o comunque autorizzati o riconosciuti dall Università determineranno la sospensione del tirocinio, per il periodo di tempo corrispondente, che in ogni caso non potrà essere superiore ai 9 mesi. E prevista la possibilità di istituire una Clinica del Lavoro, previa intesa tra il referente dell Università di Bergamo e dei Consulenti del Lavoro di Bergamo, in cui si analizzeranno e affronteranno le principali peculiarità dei casi pratici con un approccio problem solving. Art. 5 Numero massimo annuo di studenti da ammettere al tirocinio Al fine di garantire agli studenti universitari un percorso che agevoli l ingresso nel mondo del lavoro integrando la frequenza alle lezioni con una reale esperienza professionale, nel rispetto di quanto richiesto dall art. 6 della Convenzione Quadro fra il Ministero dell istruzione, dell Università e della Ricerca, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro siglata il 24 luglio 2013, il Dipartimento di Giurisprudenza dell Università di Bergamo e l Ordine dei Consulenti del Lavoro di Bergamo, nelle persone dei rispettivi referenti, individuano il numero massimo di studenti da ammettere al tirocinio anticipato in relazione al numero di studi professionali che di volta in volta si renderanno disponibili a ricevere tirocinanti. Per l a.a. 2014/2015 e seguenti, salvo modifiche, il numero identificato è pari ad un massimo di 10 studenti. Il numero di studenti ammissibili può essere modificato con comunicazione scritta dal Dipartimento di Giurisprudenza dell Università degli Studi di Bergamo all Ordine dei Consulenti del Lavoro di Bergamo. In mancanza di comunicazione specifica, s intende riconfermato il numero di posti dell anno precedente. Qualora le richieste di partecipazione al tirocinio risultino superiori al numero di posti disponibili, e comunque in ogni caso, il Dipartimento di Giurisprudenza dell Università di Bergamo predisporrà una graduatoria generale di merito sulla base della media ponderata degli esami di profitto sostenuti dallo studente nel corso della carriera, in caso di parità di punteggio verrà preso in considerazione l intero percorso di studio dello studente ed in particolare l anno di immatricolazione. Le domande saranno successivamente valutate da una Commissione composta da due referenti del Dipartimento e due referenti dell Ordine dei Consulenti del lavoro che provvederà ad affidare gli studenti agli studi professionali che abbiano dato disponibilità secondo la posizione maturata in graduatoria. Art. 6 Individuazione degli studi professionali disponibili a ricevere tirocinanti Ogni anno, entro il 31 luglio e 31 gennaio l Ordine dei Consulenti del Lavoro di Bergamo si impegna a raccogliere ed eventualmente selezionare le dichiarazioni di disponibilità a ricevere tirocinanti da parte degli studi professionali disponibili ad ospitarli. Gli studi professionali sono tenuti a svolgere l attività professionale in forma autonoma, essere regolarmente iscritti all albo e risultare in regola con la formazione continua obbligatoria. L Ordine dei Consulenti del Lavoro di Bergamo, accertato il possesso dei requisiti, provvede a darne comunicazione al Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell Università degli Studi di Bergamo, allegando l elenco degli studi professionali individuati, e per conoscenza al referente organizzativo del Dipartimento medesimo. Art. 7 Referenti organizzativi Il Dipartimento di Giurisprudenza dell Università degli Studi di Bergamo e l Ordine dei Consulenti del Lavoro di Bergamo provvederanno reciprocamente a nominare i rispettivi referenti organizzativi per l attivazione dei tirocini. Per il Dipartimento di Giurisprudenza, i

riferenti saranno rappresentati dal responsabile all Orientamento o suo delegato e da un docente dell area giuslavorista, quest ultimo nominato dal Consiglio di Dipartimento. L Ordine dei Consulenti del Lavoro, analogamente, provvederà a nominare i propri referenti, previo nulla osta del Presidente pro tempore dei Consulenti del Lavoro. I provvedimenti contenenti i nominativi dei suddetti referenti sono parte integrante della presente convenzione e si intendono rinnovati tacitamente ogni anno, salvo diversa volontà delle parti. I nomi dei referenti sono resi noti agli studenti ed ai membri dell Ordine dei Consulenti del Lavoro di Bergamo attraverso i canali di comunicazione istituzionali. I referenti organizzativi si rendono disponibili a fornire le informazioni necessarie agli studenti che ne facciano richiesta e agli studi professionali intenzionati ad attivare il tirocinio. I referenti organizzativi nell ambito del contingentamento di cui all art. 5 assegnano gli studenti agli studi professionali resisi disponibili alla frequenza del tirocinio. Art. 8 Collaborazione didattica e progettazione dell attività da svolgere Al fine di consentire lo svolgimento del periodo di tirocinio contestualmente alla frequenza dell ultimo anno del corso di studio, il Dipartimento di Giurisprudenza dell Università di Bergamo, in collaborazione con l ordine dei Consulenti del Lavoro di Bergamo, struttura il corso di laurea triennale e magistrale in modo da garantire l acquisizione dei crediti formativi richiesti dalla Convenzione Quadro nei corrispondenti settori scientifici disciplinari. L Ordine dei Consulenti del Lavoro di Bergamo si impegna a dare ampia diffusione e ad ammettere gli studenti tirocinanti a tutte le iniziative formative attivate ogni anno dall Ordine stesso durante i semestri di tirocinio. Il Dipartimento di Giurisprudenza dell Università di Bergamo e l Ordine dei Consulenti del Lavoro di Bergamo si impegnano ad informare adeguatamente gli studenti, a partire dall ultimo anno di scuola superiore, in merito alle offerte formative ed ai percorsi alternativi finalizzati all accesso alla professione e ad assicurare la libera circolazione dei professionisti nell ambito dell Unione Europea. I corsi di laurea attivati dal Dipartimento di Giurisprudenza dell Università di Bergamo riporteranno, negli sbocchi occupazionali e professionali, le condizioni per l accesso alla professione di Consulente del Lavoro, evidenziando le differenti opportunità che derivano dai percorsi di studio che integrano i contenuti prescritti, finalizzati a garantire l uniformità dei percorsi di accesso alla professione e ad assicurare la libera circolazione dei professionisti nell ambito dell Unione Europea. Il Dipartimento di Giurisprudenza e l Ordine dei Consulenti del Lavoro valuteranno la possibilità di impartire gli insegnamenti propedeutici all accesso alla professione di consulente del lavoro nell ambito di una costituenda Clinica Legale, nello specifico, Clinica del Lavoro o altra modalità didattica che si riterrà opportuna. Gli studenti, durante il periodo di tirocinio, potranno altresì frequentare i corsi della Clinica del Lavoro o partecipare alle altre modalità didattiche predisposte, con la finalità di ottenere una adeguata preparazione volta a maturare esperienze significative per il sostenimento dell Esame di Stato. Art. 9 Clausola di decadenza Gli studenti, che abbiano svolto il semestre di tirocinio contemporaneamente alla frequenza dell ultimo anno del corso di studio, devono obbligatoriamente iscriversi nel registro dei praticanti dei Consulenti del lavoro entro 6 mesi dal conseguimento del titolo di studio, pena l impossibilità di vedersi riconoscere il semestre di tirocinio ai sensi dell art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 convertito nella Legge 2012, n.27. I tirocinanti sono soggetti alla disciplina del tirocinio professionale, compreso quanto previsto dal codice deontologico. Art. 10 Ambito di applicazione ed efficacia La presente convenzione è applicabile nei confronti degli studenti che sono ammessi al periodo di tirocinio di cui all art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in

legge 24 marzo 2012, n. 27 e che parteciperanno alle lezioni universitarie, frequentando contemporaneamente lo studio professionale di un consulente del lavoro per un semestre. La presente convenzione vincola l Ordine dei Consulenti del Lavoro di Bergamo a riconoscere il semestre di tirocinio svolto contestualmente alla frequenza dell ultimo anno del corso di studio ai sensi dell art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1. La presente convenzione viene aggiornata in relazione alle modifiche legislative introdotte in ordine alla professione di Consulente del Lavoro o della legislazione universitaria. Art. 11 - Durata della Convenzione La presente convenzione ha durata di 5 anni. Le parti possono rinnovare la convenzione con delibera dei competenti organi. Art. 12 Norme transitorie e finali Per l a.a. 2014/2015, gli studenti che intendano effettuare il tirocinio per l accesso alla professione di Consulente del Lavoro devono presentare domanda entro il 30 giugno 2015. Per la validità del tirocinio professionale anche ai fini curriculari, si rimanda al Regolamento di Ateneo per Tirocini, emanato con decreto rettorale Rep. 668/2013 prot. n. 34207/I/3 del 23.12.2013. Art. 13 Trattamento dei dati Il trattamento dei dati personali a carico dei contraenti che si rendesse necessario per garantire la piena realizzazione degli impegni di cui alla presente convenzione di collaborazione, avverrà nel perseguimento delle finalità istituzionali proprie di ciascuna delle parti coinvolte e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche. Bergamo, 11 Giugno 2015 Il Rettore dell Università degli Studi di Bergamo Prof. Stefano Paleari (f.to digitalmente prof. Stefano Paleari) Il Presidente dell Ordine dei Consulenti del Lavoro di Bergamo Dott.ssa Adriana Regonesi (f.to digitalmente dott.ssa Adriana Regonesi)