Disposizioni Tecniche di Funzionamento Modalità e condizioni tecnico-operative utilizzate per il Servizio di Scambio sul Posto e per il Servizio di Scambio senza l obbligo di coincidenza tra i punti di immissione e di prelievo Versione 3.3 1
Indice Premessa... 4 Definizioni e acronimi... 4 Riferimenti normativi... 5 1 Obblighi dell Utente dello scambio... 6 1.1 Adempimenti in capo agli USSP... 6 1.1.1 Centrali ibride... 6 1.1.2 Cogenerazione ad alto rendimento... 6 1.1.3 Variazione delle caratteristiche tecniche e di connessione dell impianto... 6 1.1.4 Variazione coordinate bancarie... 6 1.1.5 Variazione dell Impresa di Vendita fornitrice di energia elettrica... 6 2 Regole di inserimento, permanenza ed esclusione dei punti dalla convenzione di Scambio sul posto senza obbligo di coincidenza tra i punti di immissione e di prelievo... 7 2.1.1 Presentazione delle istanze nel periodo transitorio... 7 2.1.2 Presentazione delle istanze... 7 2.1.3 Inserimento di un punto su una convenzione attiva... 7 2.1.4 Esclusione punti dal contratto di scambio sul posto senza obbligo di coincidenza dei punti.. 8 3 Regolazione economica del servizio di scambio sul posto e copertura dei costi del GSE... 8 3.1.1 Operatori con partita IVA... 9 3.1.2 Operatori senza partita IVA... 10 3.1.3 Quadro sintetico scadenze di pubblicazione e erogazione dei contributi... 10 4 Misura dell energia elettrica... 11 4.1 Indisponibilità delle misure... 11 5 Adempimenti di cui alla Deliberazione AEEG n. 127/10... 11 5.1 Data di decorrenza della convenzione pari alla data di entrata in esercizio dell impianto... 11 5.2 Gestione del periodo di permanenza nel perimetro di Scambio sul posto in assenza di una convenzione con il GSE... 11 2
Aggiornamenti Rispetto al precedente testo del 31 ottobre 2011, sono state aggiornate le modalità di comunicazione con il GSE previste al paragrafo 3. 3
Premessa Le disposizioni tecniche di funzionamento (DTF), sono state predisposte dal Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A. per disciplinare e agevolare le attività degli Utenti dello scambio sul posto (USSP) in relazione all'attuazione della convenzione stipulata ai sensi del Testo integrato dello scambio sul posto (TISP), allegato alla deliberazione ARG/elt 74/08. L USSP è tenuto a conoscerle e a rispettarne il contenuto. Le DTF, soggette a integrazioni e variazioni sulla base della normativa vigente e delle modalità di attuazione della stessa, regolano i seguenti argomenti: accesso e funzionamento dell applicazione web predisposto ai sensi dell art. 3, comma 6 TISP; comunicazione dei dati caratteristici degli impianti che accedono al meccanismo dello scambio sul posto; comunicazione dei dati propedeutici alla regolazione del contributo di scambio sul posto; fatturazione e pagamento. Definizioni e acronimi Anno a generico anno di competenza. L'espressione (a+1, a+2, ecc.) indica il primo, il secondo o l'ulteriore anno successivo a quello (a) di riferimento. Applicazione web interfaccia informatica utilizzata per la gestione dei rapporti tra GSE e USSP in relazione alla regolazione dei rapporti contrattuali ed economici intercorrenti. Contributo in conto scambio (Cs) in acconto/conguaglio ammontare espresso in Euro determinato dal GSE semestralmente/annualmente, in relazione alle caratteristiche tecniche dell unità produttiva e alla rilevazione dell energia elettrica immessa e prelevata dalla rete nel corso di un semestre e dell anno. Giorni lavorativi sulla piazza di Roma per lavorativo si intende un compreso tra lunedì e venerdì, ad eccezione di quelli riconosciuti festivi dallo Stato a tutti gli effetti civili. In particolare, si considerano festivi i giorni: 1 gennaio, 6 gennaio, lunedì dopo Pasqua, 25 aprile (Anniversario della liberazione), 1 maggio (Festa del lavoro), 2 giugno (Fondazione della Repubblica), 29 giugno (SS. Pietro e Paolo), 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre. Istanza richiesta inviata al GSE mediante applicazione web con la quale l USSP richiede la compensazione tra il valore associabile all energia elettrica prodotta e immessa in rete e il valore associabile a quella prelevata e consumata in un periodo differente da quello in cui avviene la produzione. Numero pratica codice assegnato dal GSE a ogni istanza. L USSP è tenuto a citare tale codifica nella corrispondenza indirizzata al GSE (esempio: SSP000001 o SSA000001). SSA Scambio senza obbligo di coincidenza fra punto di immissione e di prelievo SSP Scambio sul posto Unità produttiva insieme dei gruppi di generazione che utilizzano una unica fonte primaria e un unico punto di immissione, entrati in esercizio alla stessa data USSP Utente dello scambio sul posto è identificato con il titolare (persona fisica, società di persone, società di capitali) che ha la disponibilità di uno o più impianti per i quali ha richiesto e ottenuto l ammissione al regime di scambio sul posto. 4
Riferimenti normativi Lo scambio sul posto viene regolato dalla normativa di seguito riportata. Decreto legislativo 387/03 Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità. Decreto legislativo 20/07 Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE. Delibera ARG/elt 74/08 Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per lo scambio sul posto (TISP) e sue successive modifiche e integrazioni. Delibera ARG/elt 184/08 Disposizioni transitorie in materia di scambio sul posto di energia elettrica. Schema Convenzione per la regolazione dello scambio sul posto di cui il presente testo regola le modalità e criteri tecnico-operativi. 5
1 Obblighi dell Utente dello scambio 1.1 Adempimenti in capo agli USSP 1.1.1 Centrali ibride Il diritto a permanere nel regime di scambio sul posto per le centrali ibride permane fino a quando la produzione imputabile a fonte non rinnovabile sia inferiore al 5% della produzione totale. Tramite l applicazione web, l utente dello scambio è tenuto a trasmettere al GSE, entro il 31 marzo di ogni anno, le quantità e le energie primarie associate a tutti i combustibili utilizzati in modo da fornire gli elementi utili per verificare la permanenza del requisito. A tale fine il GSE renderà disponibile il formato del file csv che dovrà essere compilato e inviato annualmente tramite upload, entro il 31 marzo dell anno successivo a quello di riferimento. 1.1.2 Cogenerazione ad alto rendimento Il diritto a permanere nel regime di scambio sul posto per le centrali cogenerative ad alto rendimento (CAR) viene meno quando non siano più verificate le condizioni previste dall art. 4 della deliberazione n. 42/02. Tramite l applicazione web, l utente dello scambio è tenuto a trasmettere al GSE, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati e le informazioni necessarie ai fini della verifica della condizione di cogenerazione. Il GSE non procederà alla liquidazione di acconti sul contributo in conto scambio nell anno di competenza (a) fino a quando non sia stata verificata la condizione di cogenerazione ad alto rendimento realizzata nel corso dell anno precedente (a-1). 1.1.3 Variazione delle caratteristiche tecniche e di connessione dell impianto L Utente dello scambio fornisce al GSE i dati relativi alle variazioni relative all impianto, alla connessione alla rete, alle apparecchiature di misura e a qualsiasi ulteriore elemento necessario alla determinazione dell energia e alla regolazione del contributo non appena ne viene a conoscenza. Ai fini del calcolo del contributo in conto scambio, le variazioni hanno effetto dal primo successivo a quello in cui vengono comunicate al GSE. 1.1.4 Variazione coordinate bancarie La variazione delle coordinate bancarie dovrà avvenire esclusivamente da applicazione web come dettagliatamente riportato nel manuale utente dell applicazione SSP. La variazione sarà resa operativa dal secondo mese successivo al mese di ricevimento della comunicazione stessa. 1.1.5 Variazione dell Impresa di Vendita fornitrice di energia elettrica L Utente dello scambio è tenuto a segnalare al GSE, tramite le apposite funzionalità delle applicazioni SSP ed SSA, ogni cambiamento dell Impresa di Vendita 1. La decorrenza che l Utente dovrà indicare nella comunicazione è obbligatoriamente coincidente con il primo in cui l utenza è presa in carico dal nuovo fornitore di energia elettrica. Si evidenzia che l indicazione puntuale e tempestiva di ogni variazione nell Impresa di Vendita è necessaria per il corretto calcolo del contributo in conto scambio Cs. ATTENZIONE: la mancata segnalazione da parte dell USSP del passaggio da un impresa di vendita ad un altra; la segnalazione di un impresa di vendita diversa dalla reale fornitrice di elettricità ovvero un indicazione non corretta di decorrenza della nuova impresa di vendita comportano l impossibilità, per il GSE, di procedere al calcolo del contributo in conto scambio Cs di conguaglio e la conseguente necessaria sospensione del rapporto contrattuale fino al momento di correzione dell anomalia. 1 Si registra un cambiamento nell Impresa di Vendita ogniqualvolta l Utente decida di rivolgersi a un diverso fornitore di energia elettrica rispetto a quello indicato originariamente nella convenzione stipulata con il GSE. 6
2 Regole di inserimento, permanenza ed esclusione dei punti dalla convenzione di Scambio sul posto senza obbligo di coincidenza tra i punti di immissione e di prelievo 2.1.1 Presentazione delle istanze nel periodo transitorio I soggetti di cui ai punti i) e ii) dell art. 2.2 del TISP hanno la possibilità di presentare un istanza di scambio sul posto per tutti i punti in prelievo, immissione o misti (prelievo/immissione) che dal 2010 non siano stati già inseriti in una convenzione di SSP (con obbligo di coincidenza del punto in prelievo e in immissione) o in un altro contratto di cessione di energia elettrica con il GSE o con un soggetto terzo. Tale periodo transitorio, che avrà termine il 31 dicembre 2011, è stato previsto per garantire ai soggetti interessati di regolarizzare la posizione commerciale di ciascun punto. In tal caso, la convenzione avrà decorrenza commerciale a partire dalla data più recente fra quelle di validità dei punti in convenzione. 1/1/2010 a a + 1 a + 2 31/12 1/1 31/12 1/1 prelievo misto immissione Data minima decorrenza Data lancio calcoli Cs su anno a Data lancio calcoli Cs su anno a+1 Regola per decorrenza convenzione SSA Data decorrenza convenzione DDC >= 1/1/2010 >= [data più recente dei punti inseriti nel perimetro] 2.1.2 Presentazione delle istanze La presentazione delle istanze mediante l applicazione SSA può avvenire esclusivamente nel mese di gennaio di ciascun anno, relativamente ai punti di connessione i cui impianti sottesi siano già in esercizio entro il 31 gennaio. La convenzione avrà decorrenza commerciale a partire dalla data più recente, compresa tra il 1 e il 31 gennaio, in cui vi sia la presenza di una configurazione minima di punti da inserire nell istanza. Le configurazioni minime previste per poter richiedere una convenzione di scambio senza coincidenza dei punti sono determinate in base a vincoli tecnici, in mancanza dei quali, non è possibile procedere ad erogare il contributo in conto scambio ovvero non vi sia differenza tra l istanza SSA e l istanza SSP. Le configurazioni minime sono le seguenti: almeno un punto in immissione e un punto in prelievo; almeno un punto misto e un altro punto (indifferentemente in immissione, in prelievo, misto). Tutti i punti di connessione che non rispettino le suddette regole, ovvero, tutti i punti con un entrata in esercizio precedente al 1 gennaio dell anno in cui è previsto di inserire il punto in SSA, dovranno necessariamente regolare la cessione in rete dell energia elettrica prodotta a partire dalla data di entrata in esercizio mediante un diverso contratto commerciale (SSP o RID). Di tale contratto potrà essere richiesta la chiusura al 31 dicembre al fine di procedere all inserimento del punto nella convenzione SSA secondo le regole di cui al paragrafo seguente. 2.1.3 Inserimento di un punto su una convenzione attiva Può essere inserito un nuovo punto di connessione su una convenzione già attiva esclusivamente nel mese di gennaio. Valgono le medesime regole di cui al precedente paragrafo 2.1.2. Per tale motivo qualsiasi impianto entrato in esercizio in data successiva al 31 gennaio non potrà essere inserito fino all anno successivo. 7
1/1/2010 31/12 a 31/1 a + 1 31/12 1/1 a + 2 Punti compresi nella convenzione SSA1 Punti compresi nella nuova convenzione SSA2 Periodo da contrattualizzare con convenzione diversa da SSA ad es. con SSP Data di entrata in esercizio o data scadenza di un contratto RID o mercato libero. Un nuovo punto può essere inserito nella convenzione entro il mese di gennaio dell anno in cui si vuole includerlo nel perimetro Data lancio calcoli Cs su anno a Data lancio calcoli Cs su anno a+1 Regola per decorrenza nuova convenzione SSA2 a seguito di inserimento di un nuovo punto Data entro cui è possibile inviare una convenzione con inserito un nuovo punto <= 31/12/ a+1 Data decorrenza convenzione DDC = 1/1/ a+1 Data minima di decorrenza del nuovo punto inserito nel perimetro della convenzione >= 1/1/ a+1 >= [data entrata in esercizio impianto] 2.1.4 Esclusione punti dal contratto di scambio sul posto senza obbligo di coincidenza dei punti Uno o più punti presenti in convenzione possono essere esclusi in un qualsiasi dell anno. Il perimetro di riferimento per la convenzione verrà ridotto dei punti esclusi. Nel caso in cui l esclusione del punto determini il venir meno della configurazione minima, tale operazione comporterà automaticamente la chiusura della convenzione. 1/1/2010 a a + 1 a + 2 31/12 1/1 31/12 1/1 Punti compresi nella convenzione SSA1 Perimetro della convenzione configurato per durata permanenza dei singoli punti Periodo da contrattualizzare con convenzione diversa da SSA ad es. con SSP Data lancio calcoli Cs su anno a Data lancio calcoli Cs su anno a+1 3 Regolazione economica del servizio di scambio sul posto e copertura dei costi del GSE Attraverso l applicazione web, il GSE determina e rende disponibili all USSP le informazioni relative al contributo in conto scambio di acconto e di conguaglio e rende disponibile una funzionalità sulle applicazioni SSP e SSA con cui l USSP, se soggetto all obbligo, emette fattura. Gli USSP non soggetti all obbligo di emissione della fattura non devono compiere alcuna operazione sull applicazione web a seguito della pubblicazione dei corrispettivi e la regolazione economica verrà predisposta dal GSE mediante bonifico. In entrambi i casi si specifica quanto segue: Contributo in acconto (attualmente previsto solo per SSP) Il GSE pubblica sull applicazione web la proposta di fattura per gli importi in acconto del contributo Cs di acconto entro i termini riportati nel 2.1.3. La fattura viene proposta unicamente nel momento in cui l importo superi l ammontare di 15 Euro. 8
Contributo a conguaglio Il GSE pubblica sull applicazione web la proposta di fattura per gli importi di conguaglio del contributo Cs di conguaglio entro i termini riportati nel 2.1.3. Ai fini della fatturazione e del pagamento del contributo in conto scambio si distinguono, conseguentemente, i seguenti soggetti: 1. USSP con partita IVA per i quali il pagamento è subordinato all emissione di una fattura 2. USSP senza partita IVA per i quali il pagamento non è subordinato all emissione di una fattura. 3.1.1 Operatori con partita IVA Per tali operatori il pagamento del contributo è subordinato all emissione di una fattura al GSE. La normativa attualmente in vigore prevede che tutti coloro che esercitano una impresa commerciale siano assoggettati al regime IVA. La proposta di fattura contiene le seguenti informazioni: 1. dati anagrafici del produttore; 2. dati anagrafici del GSE; 3. importo del contributo in conto scambio relativo al semestre di competenza o all anno di competenza (a); 4. importo derivante dalla vendita di energia elettrica eccedentaria prodotta dagli impianti per i quali l USSP abbia esercitato tale opzione entro il 31 gennaio dell anno (a+1) successivo all anno di competenza (a); 5. ammontare dell IVA; 6. ammontare totale imponibile e ammontare totale fattura (imponibile + IVA); 7. altri elementi obbligatori caratterizzanti la fattura (iscrizione registro CCIAA, ecc.). Il produttore dovrà trasformare la proposta di fattura in una propria fattura entro il 10 calendariale dalla pubblicazione dell importo sull applicazione web. L emissione della fattura nel rispetto delle tempistiche sopra indicate comporta il pagamento secondo le date riportate nello schema al 2.1.3. In caso di mancato rispetto delle tempistiche sopra indicate, il pagamento sarà posticipato alla scadenza successiva ferma restando la necessità di procedere all emissione della fattura secondo i medesimi criteri sopra riportati. Per trasformare la proposta di fattura in una propria fattura il produttore dovrà eseguire le seguenti operazioni: 1. compilare il campo obbligatorio Numero fattura riportando il numero progressivo che vorrà attribuire alla fattura secondo la propria numerazione; 2. compilare il campo obbligatorio Data fattura riportando la data di emissione della fattura secondo il formato richiesto (a tale proposito si evidenzia che non è possibile indicare una data antecedente al primo successivo a quello del semestre di competenza); 3. selezionare l opzione conferma invio per inviare la fattura al GSE attraverso l applicazione web; 4. stampare direttamente copia del documento unicamente per gli usi propri (facoltativo). In caso di mancato rispetto delle tempistiche sopra indicate per l emissione della fattura, il pagamento sarà posticipato al semestre successivo. ATTENZIONE: è importante che l USSP verifichi i dati di fatturazione inseriti sull applicazione web (numero fattura e data fattura) prima di procedere alla conferma e invio, in quanto successivamente non potranno più essere modificati. Il GSE ha adottato una forma di fatturazione a mezzo strumenti elettronici che non prevede l invio presso la propria sede delle fatture cartacee. Ai fini fiscali, la selezione dell opzione conferma invio (precedente 9
punto 4) da parte del produttore, assolve a tutti gli effetti all invio della fattura al GSE attraverso l applicazione web. ATTENZIONE: le fatture emesse con modalità differenti da quelle proposte sull applicazione web, non saranno accettate dal GSE. 3.1.2 Operatori senza partita IVA Per gli operatori che non sono tenuti ad avere partita IVA il pagamento del contributo non è subordinato all emissione di una fattura nei confronti del GSE. Per questi utenti il GSE provvederà ad emettere un bonifico che verrà accreditato sul conto corrente indicato dall USSP in sede di compilazione istanza. 3.1.3 Quadro sintetico scadenze di pubblicazione e erogazione dei contributi Per il dettaglio sulle tempistiche di pubblicazione del contributo in conto scambio in acconto e a conguaglio, e dei corrispettivi amministrativi, nonché per le correlate tempistiche di liquidazione economica, si rinvia al paragrafo 4.8 delle Regole Tecniche. Di seguito, tuttavia, è riportato uno schema riassuntivo con la finalità di rendere più immediata la comprensione delle singole scadenze. Le lettere minuscole indicano il mese (il relativo è sempre al 15) di pubblicazione sull applicazione web, le lettere maiuscole il correlato pagamento. Le frecce indicano la finestra temporale in cui deve essere stata attivata la convenzione per rientrare in una determinata scadenza di pubblicazione ed erogazione. La regolazione economica avviene tenendo conto dei giorni lavorativi sulla piazza di Roma. Schema riassuntivo delle pubblicazioni e delle erogazioni dei contributi SSP Convenzioni entro il 1 marzo dell'anno "a" Convenzioni attivate tra il 1 marzo dell'anno "a" e il 1 settembre dell'anno "a" Convenzioni attivate dopo il 1 settembre dell'anno "a" ed entro il 1 dicembre dell'anno anno "a" anno "a+1" gen. feb. mar. apr. mag. giu. lug. ago. set. ott. nov. dic. gen. feb. mar. apr. mag. giu. lug. ago. set. ott. nov. dic. attivate a A c C a A c C a A c C b B b b B B Periodo di attivazione della convenzione Pubblicazione del contributo in conto scambio Cs in acconto 2011 Pubblicazione del contributo in conto scambio Cs a conguaglio dell'anno "a" Pubblicazione dei corrispettivi amministrativi dell'anno "a" Regolazione economica del contributo in conto scambio Cs in acconto dell'anno "a" Regolazione economica del contributo in conto scambio a conguaglio Regolazione dei corrispettivi amministrativi dell'anno "a" a b c A B C Il GSE provvede alla fatturazione del contributo annuo a copertura dei propri costi amministrativi entro il di marzo dell'anno "a", ovvero al momento della pubblicazione del primo contributo in conto scambio in acconto dell'anno "a". La regolazione finanziaria delle fatture emesse dal GSE viene effettuata per mezzo di compensazione sul primo pagamento da effettuarsi a favore dell USSP o, in caso di non capienza, sui pagamenti successivi. 10
Schema riassuntivo delle pubblicazioni e delle erogazioni dei contributi SSA anno "a" anno "a+1" gen. feb. mar. apr. mag. giu. lug. ago. set. ott. nov. dic. gen. feb. mar. apr. mag giu lug. ago. set. ott. nov. dic. X X b B c C Pubblicazione del contributo in conto scambio Cs a conguaglio anno "a" Pubblicazione dei corrispettivi amministrativi anno "a" Regolazione economica del contributo in conto scambio a conguaglio Regolazione dei corrispettivi amministrativi Periodo in cui l'utente può richiedere l'inserimento di un nuovo POD in convenzione dal 1 al 31 gennaio b c B C X Il GSE provvede alla fatturazione del contributo annuo a copertura dei propri costi amministrativi al momento della pubblicazione del contributo in conto scambio di conguaglio. La regolazione finanziaria delle fatture emesse dal GSE viene effettuata per mezzo di compensazione sul primo pagamento da effettuarsi a favore dell USSP o, in caso di non capienza, sui pagamenti successivi. Con esclusione del periodo transitorio che avrà termine al 31 dicembre 2011, per impianti entrati in esercizio nel periodo compreso tra il 1 febbraio dell'anno a-1 e il 31 gennaio dell'anno in corso (a), sarà possibile modificare il perimetro della convenzione esclusivamente nel mese di gennaio. Sarà riconosciuta la maggiore data tra quella di entrata in esercizio e il 1 gennaio dell'anno in corso. Per le sole convenzioni di SSA, ai normali costi amministrativi vanno aggiunti 4 (quattro) /anno per ogni POD presente in convenzione a copertura dei costi di aggregazione delle misure. 4 Misura dell energia elettrica 4.1 Indisponibilità delle misure Nel caso di indisponibilità dei dati che l impresa di vendita e i gestori di rete devono produrre, il GSE effettua periodiche e automatizzate azioni di sollecito verso i soggetti coinvolti. 5 Adempimenti di cui alla Deliberazione AEEG n. 127/10 5.1 Data di decorrenza della convenzione pari alla data di entrata in esercizio dell impianto Il titolare di un impianto può vedersi riconosciuta la data di decorrenza contrattuale pari alla data di entrata in esercizio dell impianto qualora abbia espresso la volontà di aderire al servizio di scambio sul posto in occasione della comunicazione prevista dall art. 36.4, lett. c) della deliberazione AEEG 99/08 (Tasto integrato delle connessioni attive) con cui l USSP, richiedente, conferma (a Terna) la destinazione commerciale dell energia elettrica immessa in rete e l eventuale intenzione di richiedere, per una o più UP, gli incentivi previsti dalla normativa vigente, e abbia successivamente proposto istanza al GSE tramite applicazione web entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio dell impianto. Nel caso in cui l istanza sia proposta oltre i 60 giorni previsti dalla normativa, il GSE richiederà a Terna di svincolare l impianto dal perimetro dello scambio sul posto al fine di permettere al titolare di regolare le immissioni di energia elettrica sulla rete con una differente modalità di cessione. In tali casi il periodo di permanenza nell ambito del perimetro di scambio sul posto, ovvero dalla data di entrata in esercizio dell impianto al momento in cui il GSE, tramite Terna, svincolerà l impianto, sarà regolato economicamente utilizzando il Cei (controvalore economico dell energia immessa in rete) previsto all art. 5.2 del TISP. 5.2 Gestione del periodo di permanenza nel perimetro di Scambio sul posto in assenza di una convenzione con il GSE Il riconoscimento e la liquidazione economica dell importo maturato dal titolare di un impianto che sia stato incluso nel perimetro dello scambio sul posto per un periodo limitato e in assenza di una convenzione stipulata con il GSE, avviene esclusivamente nel momento in cui il GSE abbia acquisito i riferimenti necessari a procedere al bonifico. Per tale motivo il GSE ha la necessità di acquisire tramite applicazione web i dati anagrafici del titolare e i dati amministrativi per procedere al pagamento. L acquisizione avverrà nel momento in cui il titolare dell impianto procederà ad una istanza con il GSE per il medesimo impianto. A seguito della nuova richiesta il GSE: procede alla valorizzazione economica degli importi dovuti per il periodo limitato di permanenza dell impianto sullo scambio sul posto; 11
utilizzando i dati anagrafici e amministrativi del titolare della convenzione, propone una convenzione per tale periodo limitato per la quale non è richiesta alcuna attività di accettazione; propone la nuova convenzione di scambio sul posto per il successivo periodo. 12