Rottami ferrosi: rifiuti o non rifiuti?



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Di Avv. Rosa Bertuzzi Rottami ferrosi: rifiuti o non rifiuti? di Avv. Rosa Bertuzzi Circa i rottami ferrosi, in questa rivista, si è già trattato l argomento in passato. L ultimo articolo, risalente al Novembre 2013, trattava della Circolare emanata dalla Provincia di Venezia, con Circolare Prot. 87970/2013, avente titolo : RICEZIONE RIFIUTI DA AMBULANTI E DA PRIVATI. Il materiale è considerato rifiuto, soggiacendo alla disciplina ambientale, solo quando un soggetto (art. 183 D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006) si disfi o abbia l intenzione o abbia l`obbligo di disfarsi del rottame ferroso. La nozione di rifiuto del D.Lgs. n. 152/2006 ha subito, negli anni, delle modifiche. Ad oggi, grazie al recepimento della nuova nozione comunitaria, la nuova lett. a) dell art.183 definisce: 1) rifiuto : qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l intenzione o abbia l`obbligo di disfarsi. Ai fini della ricerca è indispensabile esporre il preciso contenuto delle singole asserzioni che identificano la condotta di chi detiene il rifiuto: 1) si disfi : il materiale è avviato allo smaltimento; 2) abbia deciso di disfarsi indica la precisa volontà del produttore del rifiuti di disfarsi del medesimo; 3) abbia l obbligo di disfarsi : il rifiuto non può essere recuperato ed è quindi destinato allo smaltimento. L inciso abbia deciso di disfarsi genera perplessità interpretative, come illustrato dalla Corte di Giustizia Europea nella famosa sentenza Niselli (2004), la direttiva non determina alcun criterio per individuare quando e con che modalità il detentore o produttore abbia deciso di servirsi delle operazioni di smaltimento o recupero. Si fa riferimento alla condotta del detentore ed al significato da attribuire al termine disfarsi. In base alla teoria soggettiva, alla nozione di rifiuto viene assegnata prevalenza alla volontà del detentore del medesimo. E rifiuto il materiale che non è più di nessuna utilità per il detentore, successivamente una sua scelta personale. La nozione oggettiva si incentra su una stima obiettiva della condotta del detentore o di un obbligo cui lo stesso è tenuto, infatti l individuazione di una sostanza come rifiuto esclude la volontà del singolo e si deve desumere da dati obiettivi. Il verbo «disfarsi» deve essere interpretato considerando le finalità della normativa comunitaria e, segnatamente, la tutela della salute umana e dell ambiente contro gli effetti nocivi della raccolta, del trasporto, del trattamento, dell ammasso e del deposito dei rifiuti; un elevato livello di tutela e l applicazione dei principi di precauzione e di azione preventiva (Corte Giustizia 18 aprile 2002, Palin Granit). Il fatto che una sostanza o un oggetto siano suscettibili di riutilizzazione economica non esclude necessariamente la loro natura di rifiuto (Corte Giustizia 28 marzo 1990, Vessoso ed altro). L applicazione delle direttive in tema di rifiuti non può dipendere dall intenzione del detentore di escludere o meno una riutilizzazione economica da parte di altre persone delle sostanze o degli oggetti di cui si disfa (Corte Giustizia 28 marzo 1990 cit.). Stando all'interpretazione della nozione di rifiuto esposta, la destinazione ad operazioni di smaltimento e di recupero di una sostanza o di un materiale è considerata la manifestazione dell'atto, dell'intento o dell'obbligo di "disfarsene" (Corte Giustizia 11 novembre 2004, Niselli). - 1

L inciso abbia deciso di disfarsi genera perplessità interpretative, come illustrato dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza Niselli (2004), la direttiva non determina alcun criterio per individuare quando e con che modalità il detentore o produttore abbia deciso di servirsi delle operazioni di smaltimento o recupero. La nozione di rifiuto trova i limiti nelle nei due istituti di Sottoprodotto (art.184-bis) e Cessazione della qualifica di rifiuto (art.184-ter). Il Regolamento n. 333/2011/UE recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti è la innovazione che aveva previsto la possibilità di recuperare i rifiuti metallici, trasformandoli in materie prime secondarie. La norma è in vigore a partire dal 9 ottobre 2011. Tale regolamento definisce la cessazione della qualifica di rifiuto per i rottami metallici di ferro, limitando quali possono essere sottoposti ad operazioni di recupero, le modalità di recupero di tali rifiuti affinché i materiali ottenuti possano cessare di essere rifiuti e le caratteristiche che devono avere i materiali ottenuti dalle operazioni di recupero per poter uscire dalla disciplina dei rifiuti. I rottami metallici, successivamente la cessazione della qualifica di rifiuto ottenuta attraverso operazioni di recupero, non sono più soggetti alla disciplina dei rifiuti, per cui il produttore è tenuto a cederli compilando una dichiarazione di conformità a quanto previsto dal regolamento comunitario. La dichiarazione di conformità va compilata per ogni quantitativo di materiale, seguendo in base all allegato III al regolamento citato. All interno degli allegati I e II si trovano i criteri per i rottami di ferro e acciaio e per i rottami di alluminio. Se uno scarto non conserva tali criteri viene meno la cessazione della qualifica di rifiuto e durano gli obblighi relativi alla disciplina sui rifiuti (formulario, registro di carico e scarico, eventualmente SISTRI). Le procedure autorizzatorie previste della vigente disciplina di cui alla parte IV del D.Lgs, n. 152/2006 e s.m.i. sono valide per chi effettua operazioni di recupero. In materia di rottami ferrosi, negli ultimi tempi, si sono pronunciate anche diverse Procure italiane, indicando, così, gli indirizzi operativi alle Forze di Polizia operanti, impartendo direttive sugli adempimenti relativi al trasporto abusivo di rifiuti, in particolare i materiale ferrosi, allo scopo di garantire la complessiva visione di insieme del fenomeno e la univoca modalità di trattazione. Le Procure sono tutte quante ferme su di un punto : qualora un veicolo trasporti materiali ferrosi, in assenza di documentazione inequivocabilmente relativa alla qualificazione come sottoprodotto, questi devono ritenersi rifiuti, con la conseguenza che trovano applicazione le disposizioni di cui all art. 212/152 relativo alla iscrizione all apposito Albo previsto, e, in mancanza, si integrano gli estremi del reato di cui all art. 256, comma 1, del Testo Unico Ambientale, D.L.vo 152/2006. Opera, di conseguenza, l obbligo del sequestro del veicolo, senza alcuna facoltà discrezionale della Forza di Polizia operante. Si potrà richiedere l intervento dell ARPA per le analisi del materiale trasportato. Sono sempre irrilevanti le licenze comunali rilasciate. LE PROCEDURE OPERATIVE DA SEGUIRE Se, ad esempio, la Polizia Locale intima l alt ad un veicolo che sta trasportando frigoriferi, congelatori ed il conducente sostiene che, a seguito delle norme entrate in vigore 9 ottobre 2011 gli stessi sono rottami ferrosi, l elemento soggettivo del proprietario degli elettrodomestici era quello di disfarsi. Esso è, pertanto, da classificare come rifiuto (speciali pericolosi, se ancora presenti le parti pericolose, es: refrigeranti, il motore). Adempimenti obbligatori: 1) Art. 212 D.Lgs. n. 152/2006 : l iscrizione all Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. La Sezione regionale dell Albo procede, in sede di prima applicazione entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla sospensione d ufficio dall Albo degli autoveicoli per i quali non e` stato adempiuto l obbligo di iscrizione del mezzo. Trascorsi tre mesi dalla - 2

sospensione senza che l obbligo di cui sopra sia stato adempiuto, l autoveicolo e` di diritto e con effetto immediato cancellato dall Albo. 2) art. 190 D.Lgs. 152/2006, il quale definisce i c.d. Registri di carico e scarico. I soggetti che gestiscono i rifiuti hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Le annotazioni devono essere effettuate almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo. Tali registri di carico e scarico sono tenuti presso ogni impianto di produzione o, nel caso in cui ciò risulti eccessivamente oneroso, nel sito di produzione, e integrati con i formulari di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativi al trasporto dei rifiuti. La disciplina relativa ai registri di carico e scarico e' quella di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 1 aprile 1998, n. 148. Si precisa che i produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o impresa, sono soggetti all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico. 3) art. 193 D.Lgs. 152/2006 rubricato Trasporto dei rifiuti. Gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi devono accompagnare tali rifiuti da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati: a) nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti e del detentore; b) origine, tipologia e quantità del rifiuto; c) impianto di destinazione; d) data e percorso dell'istradamento; e) nome ed indirizzo del destinatario. Il formulario di identificazione deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmate dal trasportatore che in tal modo da' atto di aver ricevuto i rifiuti. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al predetto produttore dei rifiuti. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni. Le disposizioni,sopra indicate, non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico, ne' ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantita' di trenta chilogrammi o di trenta litri, ne' al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore degli stessi ai centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lett. mm). Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non piu' di quattro volte l'anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l'anno. 4) art. 208 D.Lgs. 152/2006 disciplina l Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti. I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione competente per territorio. L autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie : a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati; b) per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalità di verifica, monitoraggio e controllo della conformità dell'impianto al progetto approvato; c) le misure precauzionali e di sicurezza da adottare; d) la localizzazione dell'impianto autorizzato; e) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione; f) le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa successivi che si rivelino necessarie; g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto; le garanzie finanziarie per la gestione della discarica, anche per la fase successiva alla sua chiusura, dovranno essere prestate - 3

conformemente a quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36; h) la data di scadenza dell'autorizzazione, in conformità con quanto previsto al comma 12; i) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità' competente procede, secondo la gravità dell'infrazione: a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze; b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente; c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente. La inottemperanza a tali adempimenti è sanzionata: art. 256 D.Lgs. 152/2006 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione e' punito: d) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; e) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. Le pene si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica e' destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. art. 258 D.Lgs. 152/2006 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari. I soggetti che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al medesimo articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. I produttori di rifiuti pericolosi sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. Nel caso specifico, relativamente al trasporto di rifiuti speciali pericolosi, ad oggi la norma sanzionatoria continua ad essere quella di cui all art. 483 c.p., sino alla data di entrata in vigore del SISTRI. art. 259 D.Lgs. 152/2006 Traffico illecito di rifiuti. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1 febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso e' punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena e' aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi. - 4

I rottami ferrosi, non riutilizzati in maniera certa e senza previa trasformazione nel corso di un medesimo processo di produzione o di utilizzazione, sono sostanze o materiali di cui i detentori si sono disfatti. Essi conservano la qualifica di rifiuti finché non siano effettivamente riciclati in prodotti siderurgici, finché cioè non costituiscano i prodotti finiti del processo di trasformazione cui sono destinati. Nelle fasi precedenti, essi non possono ancora essere considerati riciclati, poiché il detto processo di trasformazione non è terminato. Viceversa, fatto salvo il caso in cui i prodotti ottenuti siano a loro volta abbandonati, il momento in cui i materiali in questione perdono la qualifica di rifiuto non può essere fissato ad uno stadio industriale o commerciale successivo alla loro trasformazione in prodotti siderurgici poiché, a partire da tale momento, essi non possono più essere distinti da altri prodotti siderurgici scaturiti da materie prime primarie. (Corte di Giutizia delle Comunità Europee, - Sentenza 11 novembre 2004, causa C-457/02). I rottami ferrosi conservano la qualifica di rifiuto sino alla conclusione dell'intero processo di trasformazione che ne determina la trasformazione in veri e propri prodotti siderurgici. (Tribunale Brescia sez. riesame, sentenza n. 1198 del 22 dicembre 2009). La Corte di Giustizia nella causa C-457/02(4) aveva escluso i rottami metallici dalla categoria di sottoprodotti e materie prime secondarie nel caso in cui gli stessi necessitassero di preventive trasformazioni per il loro riutilizzo, "i rottami ferrosi effettivamente potrebbero perdere la qualificazione di rifiuto, per assumere quella di "materie prime secondarie" in presenza di determinate circostanze la cui dimostrata (si chiarirà oltre da chi) sussistenza conduce all'applicazione di quello che, a tutti gli effetti, può essere definito un regime derogatorio rispetto a quello "base-standard" che, al contrario, condurrebbe a qualificare i rottami ferrosi come rifiuti". LO STOCCAGGIO DI ROTTAMI FERROSI E UNO STOCCAGGIO DI RIFIUTI L'attività di stoccaggio di rottami ferrosi in attesa dell'avviamento alle operazioni di recupero senza l'osservanza delle prescrizioni di legge (d.m. ambiente 5 febbraio 1998), anche dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, integra il reato d'inosservanza delle prescrizioni, in quanto i predetti materiali non si sottraggono alla qualificazione di rifiuto, non rilevando la loro riutilizzazione da parte dei terzi acquirenti, né gli stessi sono classificabili come materie prime secondarie ovvero sottoprodotti, essendosi il detentore disfatto di tali materiali avviandoli alle operazioni di recupero CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez III, del 25 giugno 2008, Sentenza n. 35911 Vedi anche: Cass. pen. n. 47904 del 2003. Conseguentemente si deve procedere ad effettuare la comunicazione di notizia di reato nei confronti del soggetto identificato quale trasgressore degli adempimenti ambientali. - 5