I documenti di: quotidianosanità.it. Quotidiano online di informazione sanitaria

Documenti analoghi
sul ricorso numero di registro generale 1686 del 2015, proposto da:

Consiglio di Stato: saturazione virtuale delle reti

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) ORDINANZA

- Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale ISSN:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ORDINANZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sul ricorso numero di registro generale 6897 del 2015, proposto da:

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha DECISIONE

contro nei confronti di per la riforma

N /2014 REG.RIC. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

contro ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da

ha pronunciato la presente

per l'esecuzione del giudicato

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

sul ricorso numero di registro generale 3130 del 2016, proposto da:

per l'accertamento,con contestuale istanza cautelare,

sul ricorso numero di registro generale 3240 del 2013, proposto da:

ha pronunciato la presente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 1997

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.


Comune di Valmadrera, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Anghileri, con domicilio eletto presso Ercole Romano in Milano, viale Bianca Maria 23;

Consiglio di Stato n del 05/12/2013

- Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale ISSN:

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Quater) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Seconda) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato

contro nei confronti di per l'annullamento,

N /2012 REG.RIC. 1/2012/ /Provvedime... REPUBBLICA ITALIANA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

N /2012REG.PROV.COLL. N /2001 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

TAR di Milano, n. 1408/11: rimozione dei rifiuti e responsabilità del proprietario

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE


Tar Milano n. 288/11 su bonifica acustica

contro nei confronti di

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

TAR Veneto n del 16/9/2014

contro nei confronti di per l'annullamento

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale 206 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

ha pronunciato la presente

RPS Raggruppamento Professionalità Specifiche

HOME REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) SENTENZA.

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE II n /2011, resa tra le parti, concernente SILENZIO P.A. -

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di e con l'intervento di

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) DECISIONE

Comune di Vieste Provincia di Foggia

Consiglio di Stato, n. 11/2010 Incentivi alle fonti di energia rinnovabile

ha pronunciato la presente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA. contro

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. (Sezione Seconda) ORDINANZA

Consiglio di Stato n. 3887/2012 del 03/07/2012

N /2014 REG.PROV.CAU. N /2014 REG.RIC. N /2014 REG.RIC. N /2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA. Il Consiglio di Stato

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Prima) Il Presidente DECRETO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria. (Sezione Seconda) ORDINANZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 3092 del 2014, proposto da:

sul ricorso in appello n del 2017, proposto da:

Prot. n 6 Salerno, lì 8 Gennaio 2016

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

contro nei confronti di per l'annullamento

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA

ha pronunciato la presente

Tar Campania Napoli n del

N /2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.

DELIBERAZIONE N. 1154/2015 ADOTTATA IN DATA 30/07/2015 IL DIRETTORE GENERALE

contro per l'ottemperanza

Ordine di demolizione di opere abusive del giudice penale

Transcript:

I documenti di: quotidianosanità.it Quotidiano online di informazione sanitaria Dossier Documentazione legislativa Studi e ricerche Interventi e relazioni

N. 01486/2015 REG.PROV.CAU. N. 01686/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 1686 del 2015, proposto da: Associazione SOS Infertilità onlus, rappresentata e difesa dagli avv. Massimo Clara, Lorenzo Carmelo Platania e Cinzia Ammirati, con domicilio eletto presso l avv. Cinzia Ammirati in Roma, via F. Paulucci de' Calboli n. 60; contro Regione Lombardia, rappresentata e difesa dagli avv. Pio Dario Vivone e Maria Emilia Moretti, con domicilio eletto presso l avv. Sebastiana Dore in Roma, via Principessa Clotilde n. 2; per la riforma dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE III n. 01718/2014, resa tra le parti, concernente applicazione tecniche di fecondazione assistita di tipo eterologo Visto l'art. 62 cod. proc. amm; https://www.giustizia amministrativa.it/cdsavvocati/ucmproxy 1/4

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lombardia; Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado; Viste le memorie difensive; Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2015 il Cons. Angelica Dell'Utri e uditi per le parti gli avvocati Cinzia Ammirati, anche su delega degli avv.ti Lorenzo Carmelo Platania e Massimo Clara, e Sebastiana Dore su delega dell'avv. Pio Dario Vivone; Considerato che, pur nell ambito della complessità e della delicatezza proprie delle questioni proposte, allo stato sembra condivisibile la censura di disparità di trattamento sotto il profilo economico tra la PMA omologa e quella eterologa, stante l incontestata assunzione a carico del s.s.r. lombardo salvo il pagamento di ticket della prima, nonché tenuto conto che, da un lato, quanto al diritto alla salute inteso come comprensivo anche della salute psichica oltre che fisica, non sono dirimenti le differenze tra PMA di tipo omologo ed eterologo e, dall altro lato, quanto agli aspetti normativi ed organizzativi, l art. 7 della legge n. 40 del 2004, il quale offre base giuridica alle Linee guida emanate dal Ministro della salute, «contenenti l indicazione delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita», avendo ad oggetto le direttive che devono essere emanate per l esecuzione della disciplina e concernendo il genus PMA, di cui quella di tipo eterologo costituisce una species, è, all evidenza, riferibile anche a questa, come lo sono altresì gli artt. 10 ed 11, in tema di individuazione delle strutture autorizzate a praticare la procreazione medicalmente https://www.giustizia amministrativa.it/cdsavvocati/ucmproxy 2/4

assistita e di documentazione dei relativi interventi (cfr. Corte cost. 10 giugno 2014 n. 162); Rilevato che il pregiudizio lamentato, il quale non può essere ragionevolmente limitato ad aspetti puramente patrimoniali in sé risarcibili, deve ritenersi dotato dei prescritti caratteri di gravità ed irreparabilità poiché l esecuzione dei provvedimenti impugnati è suscettibile di produrre l effetto della perdita, da parte di coloro che non sono in grado di sostenere l onere economico ivi previsto, della possibilità di accedere alle tecniche in parola dovuta al superamento dell età potenzialmente fertile durante il tempo occorrente per la definizione del giudizio nel merito; Ritenuto, pertanto, che ricorrono i presupposti per l accoglimento dell appello ai fini della sollecita fissazione da parte del TAR dell udienza pubblica di trattazione. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) Accoglie l'appello (Ricorso numero: 1686/2015) nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado negli stessi sensi e limiti. Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm. Spese della presente fase cautelare compensate. La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati: https://www.giustizia amministrativa.it/cdsavvocati/ucmproxy 3/4

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente Carlo Deodato, Consigliere Bruno Rosario Polito, Consigliere Angelica Dell'Utri, Consigliere, Estensore Dante D'Alessio, Consigliere L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 09/04/2015 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) https://www.giustizia amministrativa.it/cdsavvocati/ucmproxy 4/4