Obblighi dell impresa: la formazione del personale, il consulente ADR
Gli operatori del trasporto in ADR Gli operatori del trasporto di merci pericolose possono suddividersi in: operatori principali, (speditore, trasportatore e destinatario) e in operatori secondari (caricatore, imballatore, riempitore, gestore di un contenitore cisterna o di una cisterna mobile) il consulente alla sicurezza del trasporto merci pericolose
Gli operatori del trasporto in ADR Le persone impiegate presso gli operatori principali e secondari devono avere una formazione rispondente alle esigenze che le loro attività e responsabilità comportano nel ciclo del trasporto di merci pericolose. Natura della formazione 1. Formazione di base 2. Formazione specifica 3. Formazione in materia di sicurezza
Gli operatori del trasporto in ADR Formazione di base Il personale si deve familiarizzare con le prescrizioni generali delle disposizioni concernenti il trasporto di merci pericolose.
Gli operatori del trasporto in ADR Formazione specifica Il personale deve avere una formazione direttamente proporzionale ai suoi compiti e alle sue responsabilità, sulle prescrizioni riguardanti il trasporto di merci pericolose. Nel caso in cui il trasporto di merci pericolose comporti un operazione di trasporto multimodale, il personale deve essere al corrente delle prescrizioni concernenti gli altri modi di trasporto.
Gli operatori del trasporto in ADR Formazione in materia di sicurezza Il personale deve avere una formazione sui rischi e i pericoli delle merci pericolose, in misura proporzionata alla gravità dei rischi di ferite o d esposizione derivanti dal verificarsi d incidenti durante il trasporto di merci pericolose, compreso il loro carico e scarico. La formazione deve mirare a sensibilizzare il personale sulle procedure da seguire per la movimentazione in condizioni di sicurezza e negli interventi d emergenza.
Gli operatori del trasporto in ADR Periodicità della formazione La formazione deve essere periodicamente integrata con corsi di aggiornamento per tenere conto dei cambiamenti nei regolamenti.
Gli operatori del trasporto in ADR Documentazione della formazione Delle registrazioni devono essere conservate dal datore di lavoro e rese disponibili al dipendente o all autorità competente su richiesta. La documentazione deve essere conservata dal datore di lavoro per un periodo di tempo stabilito dall autorità competente.
La figura del consulente per la sicurezza del trasporto delle merci pericolose, è prevista da tutte le norme internazionali per il trasporto di mercipericolose. Oggi si fa riferimento in particolare al D. LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 35 di Attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose.
Il consulente deve essere titolare di un certificato di formazione professionale valido, rilasciato dall autorità competente. Il candidato deve ricevere una formazione e superare un esame riconosciuto dall autorità competente. La formazione deve garantire una conoscenza sufficiente dei rischi inerenti ai trasporti di merci pericolose, delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili ai vari modi di trasporto, e dei compiti definiti.
In particolare l Art. 11 prevede: 2. Il legale rappresentante dell'impresa la cui attività comporta trasporti di merci pericolose, oppure operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, connesse a tali trasporti, nomina un consulente per la sicurezza.
L Art. 11 prevede: 3. Entro quindici giorni dalla nomina di cui al comma 2, il legale rappresentante comunica le complete generalità del consulente nominato all'ufficio periferico del Dipartimento per il trasporto, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competente in relazione al luogo in cui ha sede l'impresa.
L Art. 11 prevede: 5. Entro sessanta giorni dalla nomina di cui al comma 2, il consulente verificate le prassi e le procedure concernenti l'attività dell'impresa presso la quale opera, redige una relazione nella quale, per ciascuna operazione relativa all'attività di impresa, indica le eventuali modifiche procedurali ovvero strutturali necessarie per l'osservanza delle norme in materia di trasporto, carico e scarico di merci pericolose, nonché per lo svolgimento dell'attività dell'impresa in condizioni ottimali di sicurezza...
L Art. 11 prevede: Il consulente della sicurezza 5.... La relazione è successivamente redatta annualmente e, comunque, ogni qualvolta intervengano eventi modificativi delle prassi e procedure poste alla base della relazione stessa, ovvero delle norme in materia di trasporto, carico e scarico di merci pericolose, ed è consegnata al legale rappresentante dell'impresa.
7. La relazione di incidente redatta dal consulente ai sensi dell'adr, RID, ADN è trasmessa entro quarantacinque giorni dal verificarsi dell'incidente medesimo al legale rappresentante dell'impresa e per il tramite degli uffici periferici del Dipartimento per il trasporto, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al medesimo Dipartimento ed al Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. L Art. 11 prevede: Il consulente della sicurezza 6. Il legale rappresentante conserva le relazioni di cui al comma 5 per cinque anni.
I compiti del consulente comprendono in particolare l esame delle seguenti prassi e procedure concernenti le attività in questione dell impresa: le procedure volte a far rispettare le materia prescrizioni relative all identificazione delle merci pericolose trasportate; le prassi dell impresa per quanto concerne la valutazione, all atto dell acquisto dei mezzi di trasporto, di qualsiasi particolare requisito relativo alle merci pericolose trasportate;
le procedure di verifica delle attrezzature utilizzate per il trasporto di merci pericolose o per le operazioni di carico o scarico; il possesso, da parte del personale interessato dell impresa, di un adeguata formazione e la registrazione di tale formazione; l applicazione di procedure d emergenza adeguate agli eventuali incidenti o eventi imprevisti che possano pregiudicare la sicurezza durante il trasporto di merci pericolose o le operazioni di carico o scarico;
l analisi e, se necessario, la redazione di relazioni sugli incidenti, gli eventi imprevisti o le infrazioni gravi costatate nel corso del trasporto delle merci pericolose o durante le operazioni di carico o scarico; l attuazione di misure appropriate per evitare il ripetersi d incidenti, eventi imprevisti o infrazioni gravi;
la presa in conto delle disposizioni legislative e dei requisiti specifici relativi al trasporto di merci pericolose, per quanto concerne la scelta e l utilizzo di subfornitori o altri operatori; la verifica che il personale incaricato del trasporto di merci pericolose, oppure del carico o dello scarico di tali merci, abbia procedure operative e istruzioni dettagliate;
l introduzione di misure di sensibilizzazione ai rischi connessi al trasporto di merci pericolose o al carico o scarico di tali merci; l attuazione di procedure di verifica volte a garantire la presenza, a bordo dei mezzi di trasporto, dei documenti e delle attrezzature di sicurezza che devono accompagnare il trasporto e la loro conformità di tali documenti e attrezzature alle regolamentazioni;
l attuazione di procedure di verifica dell osservanza delle disposizioni concernenti le operazioni di carico e scarico. l esistenza del piano di security previsto al 1.10.3.2.
Il legale rappresentante dell'impresa che non conserva le Relazioni ADR per 5 anni è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro Il consulente della sicurezza: < Sanzioni > Il legale rappresentante dell'impresa che non nomina il consulente ADR è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 36.000 euro Il legale rappresentante dell'impresa che non comunica le generalità del proprio consulente entro 15 giorni dalla nomina è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro
< Sanzioni > Il consulente chenonredige la relazione ADR e la relazione di incidente di cui all'articolo 11, commi 5 e 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000euro. Il consulente che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 11, commi 5 e 7, relativi alla trasmissione delle relazioni di cui agli stessi commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da2.000euro a12.000euro.
La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni relative ai consulenti per la sicurezza è affidata agli Uffici periferici del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici territorialmente competenti