OGGETTO: Iva di cassa : Richiesta di chiarimenti sulle modalità di incasso/pagamento e sui termini in cui considerare esigibile/detraibile l imposta



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Confederazione Nazionale dell Artigianato e della Piccola e Media Impresa Sede Nazionale Via G. A.. Guattani, 13 00161 Roma Tel. 06/44188461 Fax. 06/44188465 E-Mail: polfis@cna.it Sede di Bruxelles B - 1000 Bruxelles - Rue du Commerce, 124 Tel. 322 2307442-429 Fa 322 2307219 e-mail bruxelles@cna.it Divisione Economica e Sociale Ufficio politiche fiscali Roma, 25 settembre 2009 Prot. n. 59/2009 Egr. Avv. Vincenzo Busa Direttore Centrale Normativa e Contenzioso Agenzia delle Entrate Via Cristoforo Colombo, 426 C/D 00145 Roma Trasmissione esclusivamente a mezzo fax: 06 50545555 OGGETTO: Iva di cassa : Richiesta di chiarimenti sulle modalità di incasso/pagamento e sui termini in cui considerare esigibile/detraibile l imposta Egregio Direttore, alla luce delle disposizioni sulla cosiddetta Iva di cassa, (prevista dall art. 7 del DL 185/2008), e delle precisazioni fornite con la CM 20 del 30/4/2009, sarebbe auspicabile un ulteriore intervento dell Amministrazione Finanziaria teso a chiarire il momento in cui l Iva deve essere considerata esigibile/detraibile a fronte di incassi/pagamenti effettuati con sistemi diversi dallo scambio di denaro contante. 1. I sistemi di incasso/pagamento sono infatti molto differenziati e solo marginalmente, nella prassi commerciale, gli operatori economici si affidano al semplice scambio di denaro contante. Nella CM 20 del 30/4/2009, (punto 4.1), è previsto che...per individuare il momento del pagamento non effettuato per contanti, al verificarsi del quale l imposta diventa esigibile, il cedente o prestatore farà riferimento alle risultanze dei propri conti dai quali risulta l accreditamento del corrispettivo (es. assegni bancari, RIBA, RID, bonifico bancario). Operativamente il criterio dell accreditamento, indicato dall Amministrazione Finanziaria, crea però qualche difficoltà di applicazione nel momento in cui devono essere gestiti casi in cui i mezzi di pagamento sono, ad esempio, gli assegni e le ricevute bancarie.

Nella logica di semplificare il più possibile la gestione della cosiddetta Iva di cassa, e quindi di agevolare la diffusione di tale provvedimento, sarebbe auspicabile fornire indicazioni chiare ed univoche sulle modalità di gestione dell Iva di cassa nei casi di incassi/pagamenti effettuati mediante assegno bancario, cambiale, carta di credito, RIBA, ecc. Di seguito si elencano una serie di ipotesi di individuazione di momenti di incasso e/o di pagamento, in riferimento alle varie tipologie di incassi/pagamento utilizzati, da proporre all Amministrazione Finanziaria. A tal fine è utile prima fare un excursus di quelli che sono stati i pronunciamenti più o meno recenti dell Amministrazione Finanziaria su temi simili quali, ad esempio, il criterio di cassa da applicare alla determinazione del reddito dei lavoratori autonomi (ex art. 54 TUIR) e l Iva ad esigibilità differita per le operazioni eseguite nei confronti degli enti pubblici ex art. 6, comma 5, DPR 633/72. 2. Pronunciamenti significativi dell Amministrazione Finanziaria con riferimento ad altri ambiti In ordine temporale deve per prima essere ricordata la risoluzione n. 363519 del 25/1/1978, (il cui contenuto è stato poi ribadito con successiva CM 134 del 5/8/1994), in cui l Amministrazione Finanziaria sostiene che, nei casi di pagamenti effettuati tramite accreditamenti, a fronte di operazioni effettuate con Iva ad esigibilità differita ex art. 6, comma 5, DPR 633/72, i pagamenti devono ritenersi eseguiti il giorno in cui il creditore riceve la comunicazione dell avvenuto accreditamento delle somme a lui dovute. Il pronunciamento, seppure datato, non è mai stato smentito dall Amministrazione Finanziaria, tanté che, ad oggi, gran parte della dottrina considera la RM 363519/1978 ancora risolutiva nella gestione dell Iva ad esigibilità differita per operazioni eseguite nei confronti degli enti pubblici. Poiché, nella sostanza, l Iva di cassa di cui all art. 7 del DL 185/2008 è simile al meccanismo dell Iva ad esigibilità differita di cui all art. 6, c. 5, DPR 633/72, si nota una diversità di orientamento tra quanto affermato con la RM 363519/1978 citata, (che dà rilevanza al momento della comunicazione dell avvenuto accreditamento) e quanto recentemente affermato con CM 20/2009, (che riporta solo il concetto dell accreditamento ); se non chiarita, tale discordanza potrebbe originare comportamenti diversi tra i vari operatori che comporterebbero, inevitabilmente, difficoltà nell utilizzo e nella gestione dell Iva di cassa. In tema di momento rilevante in caso di incasso di assegni, con la recentissima RM 138 del 29/5/2009 l Amministrazione Finanziaria, in riposta ad un quesito specifico che chiedeva di chiarire il momento in cui considerare rilevante un compenso incassato con assegno circolare da parte di un professionista, si è così espressa: [ ] il momento in cui il titolo di credito (e quindi le somme in esso rappresentate) entra nella disponibilità del professionista si verifica all atto della materiale consegna del titolo dall emittente al ricevente, mentre non può essere attribuita alcuna rilevanza alla circostanza che il versamento sul conto corrente del prenditore intervenga in un momento successivo. L interpretazione è in linea con quanto affermato dalla stessa Amministrazione Finanziaria in occasione del Forum Fiscale di Italia oggi del 19/5/2007 in cui veniva affermato che [ ] i compensi percepiti dal professionista mediante assegno bancario non trasferibile si debbano considerare riscossi al momento della ricezione materiale dell assegno, risultando irrilevante, al fine di individuare quando il compenso debba considerarsi percepiti, il momento dell effettivo incasso. 3. Individuazione di momenti per cui si ritiene avvenuto il pagamento e/o l incasso ai fini dell applicazione dell articolo 7 del DL 185/2008. Anche alla luce dei pronunciamenti dell Amministrazione Finanziaria sopra riportati, si ritiene che il criterio dell accreditamento, citato nella CM 20/2009, debba essere letto nel senso di annotazione sui conti del contribuente dell incasso percepito, senza che, necessariamente, tale criterio debba essere legato all accredito sui conti correnti bancari. In questa ottica, ai fini dell individuazione del momento in cui considerare rilevante l incasso delle operazioni effettuate con Iva di cassa, assume dunque unicamente rilevanza il momento in cui il credito verso il cliente, contabilmente, si considera chiuso.

Di seguito si riportano le nostre tesi interpretative su come gestire l Iva di cassa in relazione alle forme di incasso/pagamento più utilizzate, con riferimento alle quali si chiede una condivisione da parte dell Agenzia delle entrate. Nelle varie casistiche si è anche analizzata la posizione del cessionario/committente, di cui la CM 20 del 30/4/2009 nulla dice. E infatti fondamentale non solo capire quale è il momento dell accredito per il cedente/prestatore, ma anche quale è il momento in cui colui che materialmente paga il corrispettivo può detrarre l Iva. 3.1. Incasso e pagamento con bonifico bancario In questo caso il criterio dell accreditamento si ritiene debba coincidere con il momento dell accredito sul conto corrente bancario. Si ritiene non debba essere data rilevanza alla data di valuta indicata sul conto corrente, se diversa dalla data dell accredito. Nei casi di incassi/pagamenti a mezzo di bonifico bancario, la gestione si ritiene debba dunque essere la seguente: - per il cedente/prestatore, che ha emesso la fattura con Iva di cassa, il momento in cui l Iva può essere considerata esigibile è l accredito sul conto corrente (non è influente la data di valuta). L imposta sul valore aggiunto relativa all operazione dovrà dunque confluire nella liquidazione relativa al periodo, (mese o trimestre), in cui l accredito è avvenuto. - per il cessionario/committente, che ha materialmente pagato il corrispettivo, a fronte di un operazione effettuata in regime di Iva di cassa, il momento in cui l Iva può essere considerata detraibile è l addebito sul conto corrente (non è influente la data di valuta). L imposta sul valore aggiunto relativa all operazione dovrà dunque confluire nella liquidazione relativa al periodo, (mese o trimestre), in cui il bonifico viene addebitato sul conto corrente. 3.2. Incasso e pagamento con RI,BA Nei casi di incassi/pagamenti effettuati con presentazione di ricevute bancarie il momento dell accredito sul conto corrente degli effetti può essere diverso a seconda degli accordi con le banche. La presentazione di effetti alle banche, essendo una sorta di finanziamento che il cedente/prestatore ottiene dagli istituti di credito, si ritiene non possa essere confuso né identificato con l incasso del corrispettivo nel rapporto cliente-fornitore. A supporto di tale affermazione si evidenzia che esistono varie forme di presentazione degli effetti alle banche e il momento in cui sul conto corrente viene accreditata la disponibilità delle somme derivante dalle varie ricevute bancarie non sempre coincide con il momento in cui il cliente effettivamente paga il corrispettivo. Esistono, infatti, le c.d. RI.BA all incasso e RI.BA allo sconto (queste ultime possono essere prosoluto o prosolvendo). Con riferimento alle RI.BA all incasso, la banca assume l impegno di riscuotere la somma indicate nella RI.BA alla data sopra indicata. In questo, caso, quindi, il momento del pagamento è quello nel quale il cliente onora la ricevuta bancaria, e quello dell incasso sarà costituito dal conseguente accredito della somma nel c/c del fornitore. Con riferimento alle RI.BA allo sconto prosoluto, il fornitore ottiene la soddisfazione credito nel momento stesso nel quale ottiene il corrispettivo dalla banca. Sarà questo il momento nel quale l Iva indicata nella fattura diviene esigibile. Il momento della detraibilità, al contrario potrebbe essere visto nel momento nel quale il cliente onora la RI.BA. Quando, invece, la RI.BA allo sconto è prosolvendo, non si ha più la certezza dell incasso del corrispettivo. Infatti, il versamento della somma effettuato dalla banca al fornitore, ha la natura di un mero anticipo che verrà recuperato dalla medesima qualora il cliente non onorasse il debito.

In questo caso si ritiene che, al fine di seguire l effettivo momento dell incasso da parte della banca occorre istituire un sistema di comunicazione da parte della banca volto a seguire il momento del pagamento ovvero del mancato pagamento del cliente. Nelle more del sistema di comunicazione, in un ottica di semplificazione, potrebbe essere opportuno, in modo convenzionale al fine di semplificare l accessibilità al regime, individuare il momento dell accreditamento nella data di scadenza degli effetti. 3.3. Incasso e pagamento con assegno bancario Anche in base ai recenti pronunciamenti dell Amministrazione Finanziaria si ritiene che: - per il cedente/prestatore che incassa il corrispettivo con assegno (trasferibile o non trasferibile) il momento da considerare rilevante ai fini dell esigibilità dell Iva di cassa sarebbe quello in cui materialmente il soggetto riceve l assegno dal soggetto debitore. - per il cessionario/committente che paga il corrispettivo con assegno, (trasferibile o non trasferibile), il momento da considerare rilevante ai fini della detrazione dell Iva sarebbe quello in cui materialmente stacca l assegno. Il versamento dell assegno in banca rileva solo come movimento finanziario. Una lettura diversa della CM 20/2009 tesa a dare rilevanza al momento dell accredito dell assegno sul conto corrente bancario, oltre ad essere contraria a quanto indicato dalla stessa agenzia delle entrate nella ricordata RM 138 del 29/5/2009, comporterebbe notevoli difficoltà di gestione nei casi di modalità di pagamento con assegni trasferibili. In tali circostanze l accredito sul conto corrente bancario dell assegno non coincide materialmente con l estinzione del credito originario, posto che, di per sé, l assegno trasferibile può essere a sua volta utilizzato come modalità di pagamento verso terzi mediante girata. 3.4. Incasso e pagamento con carta di credito o di debito Per risolvere la casistica è utile prendere a riferimento la RM 77/2007, nella quale è stato fornito un parere in merito al momento in cui considerare pagati i contributi previdenziali da parte di un professionista che effettua il versamento con carta di credito. Nel caso, l Amministrazione Finanziaria ha affermato che il pagamento mediante l utilizzo di carte di credito è caratterizzato dalla differenziazione tra il momento in cui il percipiente si vede accreditate le somme e quello in cui il titolare della carta si trova addebitato la somma sul proprio conto corrente. [ ]..civilisticamente il pagamento con carta di credito integra una delegazione passiva di pagamento allo scoperto, disciplinata dagli articoli 1269 e ss del c.c e quindi il momento maggiormente rilevante è quello in cui viene utilizzata la carta di credito. [ ] il momento, diverso e successivo, in cui avviene l addebito sul conto corrente attiene ad un rapporto interno che coinvolge esclusivamente il delegante ed il delegato, irrilevante ai fini fiscali. Si ritiene quindi che il momento rilevante per l emersione dell esigibilità dell imposta e la speculare detraibilità è proprio il momento stesso dell utilizzo della medesima, essendo fiscalmente irrilevante il diverso momento di accredito ed addebito sul conti correnti dei soggetti che compiono la transazione commerciale. 3.5. Incasso e pagamento con cambiale Nel caso di incassi/pagamenti effettuati mediante cambiali si ritiene che il momento da considerare rilevante ai fini dell esigibilità dell Iva di cassa sempre a livello convenzionale al solo fine di rendere più semplice la gestione del regime, sia quello della scadenza del titolo, sia per il cedente/prestatore che per il cessionario/committente. A nulla rileva il momento del rilascio della cambiale. In questa direzione si muovono alcuni orientamenti della Cassazione. Si cita, ad esempio, la sentenza della Cassazione civile n. 6487 del 19/3/2007, in cui è stato affermato che il rilascio di pagherò cambiario può essere equiparato al pagamento ai fini Iva

unicamente nell ipotesi in cui l obbligazione di pagare sia già scaduta, in quanto solo in tale caso può ritenersi intervenuto un evento giuridicamente rilevante equiparabile al pagamento per la sostanziale identità, ai fini pratici, dei due fenomeni. Diversamente, se la cambiale non è ancora scaduta, il solo rilascio non autorizza alcuna equiparazione al pagamento, posto che la sua natura di mera obbligazione di un futuro pagamenti ne impedisce l assimilazione alla consegna di denaro immediatamente spendibile. L Amministrazione Finanziaria, con RM 352856 del 29/3/1983, datata ma mai smentita, ha inoltre affermato che il momento del rilascio della cambiale non può essere considerato quale momento impositivo Iva (ai fini dell effettuazione delle operazioni). Nella risoluzione viene infatti affermato che non potendo la cambiale, con clausola non cedibile ex art. 1260, secondo comma, costituire un legittimo strumento per ottenere un realizzo anticipato del credito, attraverso l operazione dello sconto, si ritiene che con il suo rilascio non si realizzi il momento impositivo agli effetti Iva che invece va individuato al momento del pagamento Egregio Direttore, Distinti saluti. Claudio Carpentieri Resp.le Ufficio Politiche Fiscali