CAPITOLO QUINTO GLI ENTI ECCLESIASTICI Sommario: 1. Le fonti. - 2. Nozione di ente ecclesiastico. - 3. Presupposti per il riconoscimento dell ente ecclesiastico. - 4. Il procedimento di riconoscimento. - 5. Revoca, trasformazione ed estinzione degli enti ecclesiastici. - 6. I singoli enti ecclesiastici. - 7. Il regime tributario degli enti ecclesiastici e la disciplina delle imprese sociali. 1. LE FONTI La materia degli enti ecclesiastici è regolata dalle seguenti disposizioni: art. 20 Cost.; art. 7, n. 1 e 2 Nuovo Concordato; L. 20-5-1985, n. 222 sulla disciplina degli enti e beni ecclesiastici, che ha attuato il protocollo approvato il 15-11-1984 dalla Commissione paritetica abrogando la precedente L. 27-5-1929 n. 848; D.P.R. 13-2-1987 n. 33, contenente il regolamento di attuazione della legge suddetta. La norma fondamentale in materia è costituita dal combinato disposto degli artt. 20 Cost. e 7 Nuovo Concordato, che stabiliscono che il carattere ecclesiastico o il fine di religione o di culto di un associazione o istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica ed ogni forma di attività; lo Stato si impegna a riconoscere, su domanda dell autorità ecclesiastica, la personalità giuridica degli enti ecclesiastici con sede in Italia aventi fine di religione o di culto che siano stati eretti o approvati secondo le norme del diritto canonico. Vanno, inoltre, ricordate le norme pattizie previste per le confessioni acattoliche che hanno sottoscritto intese con lo Stato italiano: artt. 12-13 della legge n. 449 del 1984 per la Tavola Valdese; artt. 19-27 della legge n. 516 del 1988 per l Unione italiana delle Chiese Avventiste del settimo giorno;
Gli enti ecclesiastici artt. 13-19 della legge n. 517 del 1988 per le Assemblee di Dio in Italia; artt. 18-27 della legge n. 101 del 1989 per l Unione delle Comunità ebraiche; artt. 11-15 della legge n. 116 del 1995 per la Chiesa Cristiana Evangelica Battista d Italia; artt. 17-25 della legge n. 520 del 1995 per la Chiesa Evangelica Luterana in Italia. Per le confessioni acattoliche che non hanno stipulato intese recepite in leggi, valgono le disposizioni dell art. 2 della legge sui culti ammessi del 1929 e degli artt. 10-19 del R.D. n. 289 del 1930. 2. NOZIONE DI ENTE ECCLESIASTICO La legge non dà una definizione precisa di ente ecclesiastico. Sono due i criteri adottati per identificare tale ente: criterio finalistico, ritenendo cioè ecclesiastici quegli enti che abbiano un fine di culto o di religione; criterio genetico, considerando ecclesiastici gli enti che siano sorti in base ad un provvedimento canonico. Sono quindi tali gli enti che sono posti in essere dalla Chiesa o che vengono da quest ultima assorbiti in quanto inerenti al suo funzionamento, siano essi associazioni di persone o complessi di cose, purchè vengano regolati, sia per quanto riguarda la loro creazione che per quanto riguarda la loro attività, dal diritto canonico (dottrina prevalente). Non tutti gli enti che fanno parte della Chiesa ottengono, però, il riconoscimento dello Stato e, quindi, la personalità giuridica. Questo può avvenire perchè l ente è per natura non riconoscibile, oppure perchè il riconoscimento non è stato chiesto o non è stato concesso; in questi casi, si parla di enti ecclesiastici di fatto. 3. PRESUPPOSTI PER IL RICONOSCIMENTO DELL ENTE EC- CLESIASTICO Gli enti ecclesiastici, identificati con i criteri sopra indicati, possono essere riconosciuti dallo Stato italiano acquisendo, in tal modo, personalità giuridica. 43
44 Capitolo Quinto Per poter ottenere tale riconoscimento, l art. 1 L. 222/1985 richiede i seguenti presupposti: a) riconoscimento canonico: possono essere riconosciuti solo gli enti costituiti o approvati dall autorità ecclesiastica. In tal senso, possono essere riconosciuti come persone giuridiche gli enti per i quali vi sia stato il preventivo assenso dell autorità ecclesiastica, ovvero su domanda di questa. Analogo principio vige anche per gli enti delle confessioni acattoliche, come si evince dalle leggi che hanno recepito le intese (ad esempio, il riconoscimento degli enti è subordinato, per la confessione valdese, alla richiesta della Tavola valdese a seguito della delibera sinodale con cui l ente è stato eretto in istituto autonomo nell ambito dell ordinamento valdese; per il riconoscimento di nuove comunità ebraiche, alla domanda congiunta delle Comunità e dell Unione delle Comunità ebraiche). Una eccezione è rappresentata dalle Assemblee di Dio in Italia, che hanno optato per il riconoscimento di un numero chiuso di enti fissato nella stessa legge recettiva dell intesa con lo Stato; b) sede in Italia: possono essere riconosciuti solo gli enti che abbiano sede in Italia. Anche questo principio si estende agli enti delle confessioni acattoliche; c) fine di religione o di culto: possono essere riconosciuti solo gli enti che abbiano fine di religione o di culto; tale fine è presunto per gli enti che fanno parte dell organizzazione gerarchica della Chiesa (es. diocesi, parrocchie), per gli istituti religiosi e per i seminari. Per tutti gli altri enti, invece, il fine di religione o di culto non si presume e va accertato caso per caso. A tale scopo, l art. 16 della legge n. 222 del 1985 individua come attività religiose o di culto quelle dirette all esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all educazione cristiana, e come attività diverse quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro. Il fine di religione o di culto deve essere costitutivo ed essenziale dell ente, anche se connesso a finalità di carattere caritativo. Previsioni analoghe sono contenute anche nelle leggi che recepiscono le intese con le confessioni acattoliche, anche se il fine di religione o di culto in questi casi può essere declinato in maniera diversa (ad esempio gli enti della confessio-
Gli enti ecclesiastici ne valdese devono avere congiuntamente finalità di culto, istruzione e beneficenza, quelli luterani fine di culto solo o congiunto a quelli di istruzione e beneficenza). Per talune categorie di enti sono richiesti particolari presupposti. Gli artt. 8, 11 e 12 L. 222/1985 prevedono, rispettivamente per gli istituti religiosi di diritto diocesano, le chiese aperte al culto pubblico e le fondazioni di culto, l ulteriore presupposto della sussistenza di garanzie di stabilità, nel primo caso, e della sufficienza dei mezzi per il raggiungimento dei propri fini, negli altri due casi. L art. 12 L. 222/1985 richiede poi, per le sole fondazioni di culto, la necessità ed evidente utilità dell ente, cioè la sua rispondenza alle esigenze religiose della popolazione. 4. IL PROCEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO Il riconoscimento della personalità giuridica civile agli enti ecclesiastici si ottiene principalmente attraverso un procedimento amministrativo regolamentato dalla L. 222/1985, che si conclude con decreto del Ministro dell Interno (originariamente si trattava di decreto del Presidente della Repubblica, ma la legge 12 gennaio 1991, n. 13 ha sottratto tali atti alla competenza del Capo dello Stato). L atto iniziale o introduttivo del procedimento è rappresentato dalla esplicita e formale domanda di riconoscimento diretta al Ministro dell Interno che, secondo il disposto dell art. 3 della L. 222/1985, deve essere proposta: da chi rappresenta l ente secondo il diritto canonico, previo assenso dell autorità ecclesiastica competente; direttamente da quest ultima. Il riconoscimento della personalità giuridica degli enti ecclesiastici è concesso con decreto del Ministro dell Interno, previa istruttoria amministrativa (facente capo alle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo ed al Ministero dell Interno). La procedura si avvia con la domanda inoltrata dal rappresentante canonico dell ente o dall autorità ecclesiastica competente. La domanda deve contenere i dati essenziali caratterizzanti l ente: la denominazione, la natura, i fini, la sede e l indicazione del legale rappresentante. Ad essa vanno allegati tutti i documenti necessari per dimostrare la sus- 45
46 Capitolo Quinto sistenza dei requisiti generali e specifici richiesti dalla legge per ciascun tipo di ente. La fase istruttoria svolta dalle Prefetture-UTG si conclude con la trasmissione degli atti, unitamente al parere prefettizio, al Ministero dell Interno e con l invio di notizia di avvenuta trasmissione agli interessati. L istruttoria ministeriale si fonda sulla documentazione ricevuta dalle sedi periferiche. In caso di accoglimento dell istanza, è predisposto formale decreto del Ministero dell Interno con l indicazione degli elementi atti ad individuare la natura, la struttura e le finalità dell ente. Dell adozione del decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, è data comunicazione al rappresentante dell ente e alla autorità ecclesiastica che ha chiesto il riconoscimento, ha espresso il suo assenso. Comunicazione agli interessati viene inviata anche in caso di diniego di riconoscimento. Avverso questo è ammesso ricorso agli organi di giustizia amministrativa. La procedura di riconoscimento giuridico è stata semplificata a seguito della legge 127/1997 che, all art. 17 comma 26, ha abrogato ogni disposizione che preveda l acquisizione del parere del Consiglio di Stato in via obbligatoria. La Santa Sede ha ritenuto di aderire al disegno di semplificazione della procedura. L art. 5 della L. 222/1985, con disposizione innovativa rispetto alla normativa anteriore al nuovo Concordato, prescrive che gli enti ecclesiastici, una volta ottenuto il decreto di riconoscimento, debbano iscriversi nel registro delle persone giuridiche previsto dall art. 33 c.c. e istituito presso le Prefetture. A tale iscrizione si applicano le disposizioni degli artt. 3 e 4 del D.P.R. n. 361 del 2000 in tema di semplificazione dei procedimenti di riconoscimento delle persone giuridiche private. Alla conclusione di tale procedimento, l ente ecclesiastico acquista la personalità giuridica. Sono, tuttavia, previste dall ordinamento anche altre tre tipologie di riconoscimento: il riconoscimento per legge, previsto ad esempio per la Conferenza Episcopale Italiana dall art. 13 della legge n. 222 del 1985; il riconoscimento per antico possesso di stato. L art. 15, comma 5 del D.P.R. del 1987 prevede, infatti, che l iscrizione nel registro delle persone giuridiche possa essere ottenuta allegando alla domanda, in luogo del
Gli enti ecclesiastici decreto del Ministro dell Interno, un attestato dello stesso Ministro da cui risulti che l ente aveva il possesso della personalità giuridica civile in epoca anteriore alla data del Concordato del 1929; il riconoscimento per procedimento abbreviato, disciplinato dagli artt. 22 e 29 della legge n. 222, che ha interessato l Istituto centrale e gli altri Istituti per il sostentamento del clero, le diocesi e le parrocchie. Tali enti hanno ottenuto la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell Interno che conferisce a tali enti la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto. Il decreto è emanato entro 60 giorni dalla data di recezione dei relativi provvedimenti canonici di istituzione. Per quanto concerne il riconoscimento degli enti delle confessioni acattoliche, l art. 2 della legge sui culti ammessi del 1929 stabilisce, per tutte le confessioni che non abbiano regolato i loro rapporti con lo Stato italiano tramite intesa, che gli istituti di culto possano essere eretti in ente morale con decreto del presidente della Repubblica, udito il Consiglio dei Ministri (ma non il Consiglio di Stato ai sensi della semplificazione introdotta nel 1997 dalle leggi Bassanini). Per le confessioni per le quali l intesa è stata sottoscritta il riconoscimento avviene per decreto del Ministro dell Interno, oppure per legge (ad esempio tutti gli enti delle Assemblee di Dio in Italia) o per antico possesso di Stato (ad esempio la Tavola Valdese e i quindici Concistori delle chiese delle Valli valdesi). Santa Sede ENTI ECCLESIASTICI (CATTOLICI) CIVILMENTE RICONOSCIUTI Sacre Congregazioni Collegio dei Cardinali art. 7, n. 2, Nuovo Concordato 1984 Enti riconosciuti anteriormente al Concordato del 1929 Tribunali ecclesiastici presso la S. Sede (Rota Romana, Segnatura Apostolica, Penitenziaria Apostolica) Capitoli (cattedrali e collegiali) Seminari di ogni ordine e grado Le mense vescovili e i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati sono stati soppressi dall art. 28 della L. 222/1985 47
48 Diocesi Parrocchie Capitolo Quinto Enti riconosciuti o riconoscibili dopo i Concordati del 1929 e del 1984 Istituti universitari, accademie, collegi e altri istituti per ecclesiastici e religiosi o per la formazione nelle discipline ecclesiastiche Chiese aperte al culto pubblico Santuari Fabbricerie Associazioni religiose (istituti religiosi e società di vita apostolica) Confraternite Associazioni pubbliche di fedeli Fondazioni di culto Istituto centrale per il sostentamento del clero Istituti diocesani e interdiocesani per il sostentamento del clero 5. REVOCA, TRASFORMAZIONE ED ESTINZIONE DEGLI ENTI ECCLESIASTICI L art. 19 L. 222/1985 prevede che il riconoscimento così ottenuto possa essere revocato quando vi sia un mutamento sostanziale delle condizioni in base alle quali il riconoscimento era stato concesso (fine, destinazione dei beni, modo di esistenza) che faccia perdere all ente uno dei requisiti prescritti per il riconoscimento; la revoca viene effettuata con decreto del Ministro dell Interno, sentita l autorità ecclesiastica. Nel caso in cui un ente riconosciuto subisca delle trasformazioni, queste, per essere giuridicamente rilevanti, devono ottenere il riconoscimento e devono essere tali che l ente non perda uno dei requisiti prescritti dalla legge per l acquisto della personalità giuridica. Il riconoscimento viene concesso con decreto del Ministro dell Interno; tale decreto viene iscritto d ufficio nel registro delle persone giuridiche. L ente ecclesiastico può estinguersi: a) naturalmente, quando abbia cessato di agire per lo spazio di cento anni (can. 120 cod. dir. can.); b) con un provvedimento di soppressione da parte della competente autorità ecclesiastica.
Gli enti ecclesiastici Se l ente ha ottenuto il riconoscimento, l art. 20, comma 1, L. 222/1985 stabilisce che, perchè la sua estinzione sia valida agli effetti civili, occorre l iscrizione nel registro delle persone giuridiche del provvedimento dell autorità ecclesiastica che ne dispone la soppressione o ne dichiara l estinzione. Tale provvedimento va trasmesso dall autorità ecclesiastica emanante al Ministro dell Interno, che dispone, con proprio decreto, l iscrizione del provvedimento stesso nel registro delle persone giuridiche e provvede alla devoluzione dei beni dell ente estinto. Tale devoluzione, secondo il comma 3 del citato art. 20, avviene secondo quanto prevede il provvedimento ecclesiastico, salvi in ogni caso la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie ed osservate, in ogni caso, le leggi civili relative agli acquisti delle persone giuridiche. Disposizioni sostanzialmente analoghe sono previste nelle leggi che recepiscono le intese con alcune confessioni acattoliche. Ad esempio, la legge n. 516 del 1988 prevede che in caso di mutamento che faccia perdere all ente ecclesiastico avventista uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, quest ultimo è revocato con decreto del Ministro dell Interno. Il mutamento dei fini dell ente ecclesiastico valdese comporta, invece, automaticamente la revoca del riconoscimento della personalità giuridica dell ente medesimo. 6. I SINGOLI ENTI ECCLESIASTICI Illustriamo ora, brevemente, i vari tipi di enti ecclesiastici. a) enti centrali. Ad essi è stata attribuita personalità giuridica già col Concordato del 1929; essi sono: la Santa Sede; le Congregazioni ed il Collegio dei Cardinali; i Tribunali ecclesiastici; b) enti locali. Ne fanno parte: i capitoli: coadiuvano il vescovo nel governo della diocesi; la L. 222/ 1985 ne ha fissato il numero massimo; i seminari: il riconoscimento della personalità giuridica di tali enti di istruzione è stato confermato dall art. 10 del Nuovo Concordato; c) chiese. La L. 222/1985, all art. 11, prevede che possano essere riconosciute solo quelle aperte al culto pubblico che siano dotate di mezzi sufficienti per la loro attività e che non siano annesse ad altro ente ecclesiastico; 49
50 Capitolo Quinto d) fabbricerie. Provvedono all amministrazione dei beni delle chiese ed alla loro manutenzione; non possono ingerirsi nei servizi di culto e sono sottoposti alla vigilanza del Ministro dell Interno; possono ottenere il riconoscimento con la procedura ordinaria; e) santuari. Luoghi sacri particolarmente venerati dai fedeli; la personalità giuridica gli è stata riconosciuta già col Vecchio Concordato. f) associazioni religiose. Ordini monastici e simili; per l art. 7 L. 222/ 1985 non possono essere riconosciuti se non abbiano la sede principale in Italia; g) associazioni pubbliche di fedeli: vi partecipano laici che si prefiggono scopi di carità o di culto; l art. 9 L. 222/1985 prevede che possano essere riconosciute previo assenso della Santa Sede e se non hanno carattere esclusivamente locale. L art. 71 della legge suddetta prevede, in particolare, che le confraternite che non abbiano scopo esclusivo o prevalente di culto siano soggette alla legge ordinaria, fatta salva la competenza dell autorità ecclesiastica per quanto riguarda le attività dirette a scopi di culto; h) fondazioni di culto. Possono essere riconosciute alle condizioni indicate dall art. 12 (sufficienza dei mezzi e rispondenza alle esigenze religiose della popolazione). i) istituti per il sostentamento del clero. la personalità giuridica gli è riconosciuta con il procedimento abbreviato disciplinato dall art. 22 della legge 222/1985. 7. IL REGIME TRIBUTARIO DEGLI ENTI ECCLESIASTICI E LA DISCIPLINA DELLE IMPRESE SOCIALI L art. 20 della Costituzione esclude che lo Stato possa attuare interventi tributari peggiorativi a carico degli enti ecclesiastici per il solo fatto che essi perseguono fini di religione o di culto. Ciò non esclude che possano essere concessi, invece, trattamenti di favore. Innanzitutto, gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fini di beneficenza e di istruzione. Tale equiparazione, ad esempio, comporta la riduzione alla metà dell Imposta sul Reddito delle Persone Giuridiche, ai sensi del D.P.R. n. 601 del 1973. I fabbricati destinati esclusivamente all esercizio del culto e le loro pertinenze sono, invece, esenti dall Imposta Comunale sugli Immobili.
Gli enti ecclesiastici Gli enti ecclesiastici che svolgono attività diverse da quelle di religione e di culto sono, poi, assoggettati alle leggi dello Stato e al relativo trattamento tributario. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, possono, ad esempio, essere considerati Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS), ai fini delle agevolazioni fiscali previste dal D.Lgs. n. 460 del 1997, limitatamente all esercizio di determinate attività indicate dall art. 10, comma 1, lettera a) dello stesso D.Lgs. (ad esempio, assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione ecc.). Le attività diverse da quelle di religione e di culto che gli enti ecclesiastici possono svolgere hanno assunto nel tempo un rilievo sempre maggiore. La legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali n. 328 del 2000, ad esempio, attribuisce agli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore un ruolo significativo nella programmazione, organizzazione e gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. In conformità ai principi generali di tale legge, la legge n. 206 del 2003 riconosce e incentiva la funzione educativa e sociale svolta nella comunità locale, mediante le attività di oratorio o similari, dalle parrocchie e dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica nonchè dagli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato intese. Infine, il D.Lgs. n. 155 del 2006 attribuisce la possibilità di acquisire la qualifica di impresa sociale agli enti ecclesiastici e agli enti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi ed intese, limitatamente allo svolgimento delle attività elencate all art. 2 dello stesso decreto (assistenza sociale, assistenza sanitaria e socio-sanitaria, educazione, istruzione e formazione, tutela dell ambiente, valorizzazione del patrimonio culturale, turismo sociale, formazione universitaria e post-universitaria, ricerca ed erogazione di servizi culturali, formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo, servizi strumentali alle imprese sociali). Glossario Personalità giuridica: consiste nell idoneità a divenire titolare di diritti e obblighi o più in generale di situazioni giuridiche soggettive. 51