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N. 00791/2010 REG.DEC. N. 01632/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) Il Presidente ff ha pronunciato il presente DECRETO sul ricorso numero di registro generale 1632 del 2010, proposto da [omissis], rappresentato e difeso dall'avv. [omissis], con domicilio eletto presso l Avv. [omissis]; contro Istituto Tecnico Industriale [omissis] di [omissis], Ministero dell'istruzione dell'universita' e della Ricerca Scientifica; per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del verbale della riunione del consiglio di classe del 15.6.2010 nella parte in cui non ha ammesso il ricorrente agli esami di Stato; del provvedimento di attribuzione dei voti nella materia impianti elettrici e tecnologia elettrotecnica, disegno e progettazione ; della eventuale comunicazione di non ammissione nonché di ogni altro provvedimento endo-procedimentale, presupposto e/o consequenziale; Visto il ricorso con i relativi allegati; Vista l'istanza di misure cautelari provvisorie proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 3, legge 21 luglio 2000, n. 205, in data 21 giugno 2010; rilevato che, ad un primo e sommario esame, non sembrano sussistere i presupposti per l accoglimento della chiesta misura cautelare provvisoria (ex art. 21, comma 9, l. TAR) sia perché, seppure in modo succinto, il provvedimento impugnato indica la ragione della non ammissione facendo riferimento alle insufficienze gravi riportate dal ricorrente (insufficienze queste rilevabili dal c.d. tabellone; allegato n. 2 al ricorso introduttivo) sia perché non emergono elementi tali da ritenere adeguatamente comprovata l eccepita disparità di trattamento (Consiglio Stato, sez. VI, 29 luglio 2009, n. 4732; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 04 maggio 2009, n. 4486); P.Q.M. Rigetta la domanda di misure cautelari provvisorie ex art. 21, comma 9, l. 1034/1971. Fissa la Camera di Consiglio del 7 luglio 2010 per la trattazione collegiale della domanda cautelare. Il presente decreto sarà eseguito dall'amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del 1

Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Catania il giorno 21 giugno 2010. Il Presidente ff Vincenzo Neri DEPOSITATO IN SEGRETERIA Il 21/06/2010 2

N. 02694/2010 REG.DEC. N. 05370/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) Il Presidente ha pronunciato il presente DECRETO sul ricorso numero di registro generale 5370 del 2010, proposto da: [omissis], rappresentata e difesa dall'avv. [omissis], con domicilio eletto presso il suo studio in [omissis]; contro Ministero dell'istruzione dell'universita' e della Ricerca e Istituto Tecnico Statale [omissis]; per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di non ammissione agli esami di maturita' per l'anno 2009-2010; Visto il ricorso con i relativi allegati; Vista l'istanza di misure cautelari provvisorie proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 3, legge 21 luglio 2000, n. 205; Visti gli atti ed i documenti depositati con il ricorso; Vista la domanda di emanazione di misure cautelari provvisorie, presentata dalla parte ricorrente ai sensi dell art. 21, ottavo comma, della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 aggiunto dall art. 3, primo comma, della L. 21 luglio 2000 n. 205; Considerato che, ad un primo sommario esame, appaiono sussistenti l estrema gravità e l urgenza tali da non consentire la dilazione della decisione sulla domanda cautelare proposta con il ricorso, fino alla data della Camera di Consiglio utile ai sensi dell art. 36, quarto comma, del R.D. 17 agosto 1907 n. 642; Visto l art.21, VII comma, della L. 6 dicembre 1971 n.1034, come sostituito dall art.3 della L. 21 luglio 2000 n. 205; P.Q.M. Accoglie ai fini dell ammissione con riserva all esame di maturità. Il ricorrente è autorizzato a notificare il presente decreto anche mediante fax; Il presente decreto sarà eseguito dall Autorità amministrativa ed è efficace sino alla pronuncia del Collegio nella Camera di Consiglio del 5 luglio 2010. 3

Il presente decreto è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma il giorno 21 giugno 2010. Il Presidente Evasio Speranza DEPOSITATO IN SEGRETERIA Il 21/06/2010 4

N. 00586/2010 REG.DEC. N. 01371/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) Il Presidente ha pronunciato il presente DECRETO Sul ricorso numero di registro generale 1371 del 2010, proposto da: [omissis], rappresentata e difesa dall'avv. [omissis], con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, [omissis]; contro Ministero dell'istruzione dell'università e della Ricerca, Istituto Paritario Liceo Linguistico [omissis] con sede in [omissis]- Consiglio Classe V; per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del giudizio espresso dal Consiglio della classe V Linguistico del Liceo [omissis] nella seduta del 24/05/2010, di cui al verbale n. 09 in pari data in esito alle operazioni di scrutinio degli esami preliminari per i candidati esterni agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore dell a.s. 2009/2010 e delle valutazioni attribuite all odierna ricorrente in ciascuna materia, in particolare nelle seguenti discipline: filosofia (4); spagnolo (5); scienze della terra (5); matematica (3); fisica (2), per effetto delle quali è stata deliberata la non ammissione all esame di maturità, avendo il Consiglio di classe ritenuto che l alunna non ha maturato conoscenze e competenze adeguate per affrontare gli Esami di Stato conclusivi, avendo riportato diverse insufficienze, particolarmente gravi nell area scientifica ; di tutti gli atti connessi, tra cui i verbali delle sottocommissioni d esame con le votazioni attribuite alla ricorrente nelle prove scritte e orali sostenute nel corso degli esami preliminari e i relativi giudizi. Visto il ricorso, presentato per le notifiche e depositato in data odierna, con i relativi allegati; Vista l'istanza di misure cautelari provvisorie proposta dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 3, legge 21 luglio 2000, n. 205; considerato che: il ricorso è stato presentato per le notifiche in data odierna e non risulta ancora pervenuto alle amministrazioni intimate; gli esami di maturità, alla cui ammissione aspira la ricorrente, avranno inizio nella sessione ordinaria in data 22 giugno e nella sessione suppletiva in data 7 luglio 2010; 5

l unica camera di consiglio utile per l esame collegiale della domanda cautelare è quella prevista per il 24 giugno 2010 avente data anteriore alle prove suppletive degli esami di maturità che, secondo il calendario previsto all art. 12, comma 13, dell O.M. n. 44 del 5 maggio 2010, avranno inizio in data 7 luglio 2010; ai sensi dell art. 36 r.d. n. 642/1907, il Presidente ha facoltà di disporre, anche d ufficio, l abbreviazione del termine di dieci giorni per la fissazione della camera di consiglio; ritenuto di doversi avvalere di tale facoltà al fine di consentire l esame in sede collegiale della domanda cautelare, alla camera di consiglio utile; considerato, alla stregua di quanto testé disposto, che non sussistono i presupposti dell estrema gravità ed urgenza previsti dalla disposizione suindicata, tenuto conto che, in caso di favorevole esito della domanda cautelare, alla ricorrente sarà data la facoltà di sostenere le prove d esame nella sessione suppletiva ; ritenuta altresì la necessità, ai fini della pronuncia sull istanza cautelare, di acquisire: a) verbali integrali degli scrutini finali; b) verbale recante i criteri di valutazione adottati dal Consiglio di classe; c) ogni altro atto o documento utile ai fini della decisione. RESPINGE l istanza in premessa. P.Q.M. FISSA la camera di consiglio del 24 giugno 2010 per l esame collegiale della domanda cautelare. ORDINA al Preside del Liceo Linguistico Paritario [omissis] di [omissis] di depositare presso la segreteria della Sezione o trasmettere via fax (al n. 02784229) la documentazione indicata in premessa entro il termine del 23 giugno 2010. ORDINA alla parte ricorrente di notificare a mezzo fax il ricorso e il presente decreto al suindicato Istituto scolastico e agli uffici dell Avvocatura distrettuale dello Stato entro le ore 12 del 21 giugno 2010. Il presente decreto sarà eseguito dall'amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne immediata comunicazione alle parti, anche a mezzo fax. Così deciso in Milano il giorno 18 giugno 2010. Il Presidente Domenico Giordano DEPOSITATO IN SEGRETERIA Il 18/06/2010 6

N. 00472/2010 REG.ORD.SOSP. N. 01014/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 1014 del 2010, proposto da: [omissis], rappresentato e difeso dagli avv.ti [omissis], con domicilio eletto presso [omissis]; contro Ministero dell'istruzione dell'universita' e della Ricerca, Liceo Scientifico Statale [omissis] di [omissis], Consiglio di Classe della 5 B del Liceo Scientifico Statale [omissis] di [omissis], rappresentata e difesa dall Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliata per legge in Firenze via degli Arazzieri n. 4; per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del giudizio e provvedimento di mancata ammissione all'esame di maturità scientifica dell'anno scolastico 2009/2010 adottato a verbale del 10.06.2010 dal Consiglio della Classe 5^ Sezione B del Liceo Scientifico "[omissis]" di [omissis] e di tutti gli atti presupposti (ed in specie la votazione in ordine a singole materie come proposta dagli insegnanti e condivisa, in parte qua, dal Consiglio di Classe) e consequenziali, tra i quali il risultato di scrutinio finale, affisso nella bacheca dell'istituto, nella parte relativa al giudizio, di "non ammissione" di [omissis]. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Vista la costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate; Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034; Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2010 il dott. Riccardo Giani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Rilevato che il ricorso non appare assistito dal necessario fumus boni iuris, dal momento che il ricorrente risulta aver riportato tre insufficienze in sede di scrutinio per l ammissione agli esami di Stato, condizione ostativa ai sensi dell ordinanza ministeriale n. 44 del 2010 che richiede la sufficienza in tutte le materie; P.Q.M. 7

Respinge la domanda incidentale di sospensione. La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2010 con l'intervento dei Magistrati: Luigi Papiano, Presidente Riccardo Giani, Primo Referendario, Estensore Alessio Liberati, Primo Referendario DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 21/06/2010 8

N. 00377/2010 REG.DEC. N. 00672/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) Il Presidente ff ha pronunciato il presente DECRETO Sul ricorso numero di registro generale 672 del 2010, proposto da: [omissis], rappresentato e difeso dagli avv. [omissis], ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest ultimo in Bologna, via [omissis]; contro Ministero dell'istruzione dell'università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per L'Emilia Romagna Usp Ravenna, Consiglio di Classe 5b Liceo Scientifico Statale [omissis]; nei confronti di Liceo Scientifico Statale [omissis]; per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1) del provvedimento prot. 2888 pos. F1, emesso dal Consiglio di classe del Scientifico Statale "[omissis]" di [omissis] in data 7 giugno 2010 comunicato per estratto con telegramma il 8 giugno 2010, di non ammissione del ricorrente all'esame di Stato; 2) del verbale del Consiglio di classe relativo alla classe 5 B relativamente alla non ammissione del ricorrente all'esame di maturità a.s 2009/2010; 3) di ogni altro atto preliminare o presupposto anche non noto comunque preordinato, connesso e consequenziale nella parte in cui si esclude il ricorrente dalla possibilità di sostenere l'esame di maturità a.s 2009/2010. Visto il ricorso con i relativi allegati; Vista l'istanza di misure cautelari provvisorie proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 3, legge 21 luglio 2000, n. 205; Considerato - che le prove scritte relative all esame di Stato per l anno scolastico 2009/2010 avranno inizio il 22 giugno 2010; - che la prima Camera di Consiglio utile alla trattazione collegiale dell istanza cautelare, pur con provvedimento di abbreviazione dei termini, è quella del 24 giugno p.v.; 9

Ritenuto che nelle more, appare opportuno ammettere con riserva il ricorrente a sostenere le prove scritte dell esame di Stato, in considerazione del pregiudizio grave e irreparabile che potrebbe derivargli, ove dall esame collegiale dei registri di classe, dei verbali di scrutinio e della ulteriore documentazione che l Amministrazione scolastica riterrà opportuno produrre giudizio, dovessero emergere apprezzabili profili di legittimità del ricorso; P.Q.M. Ammette con riserva il ricorrente a sostenere le prove scritte dell esame di Stato. Dispone l abbreviazione dei termini e conseguentemente fissa per la trattazione collegiale dell istanza cautelare la Camera di Consiglio del 24 giugno 2010. Autorizza la notificazione del presente decreto a mezzo fax. Il presente decreto sarà eseguito dall'amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Bologna il giorno 16 giugno 2010. Il Presidente ff Rosaria Trizzino DEPOSITATO IN SEGRETERIA Il 17/06/2010 10

N. 00391/2010 REG.DEC. N. 01102/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) Il Presidente ha pronunciato il presente DECRETO Sul ricorso numero di registro generale 1102 del 2010, proposto da: [omissis], rappresentato e difeso dall'avv. [omissis], con domicilio presso la Segreteria del T.AR., ai sensi dell art. 35 R.D. 26 giugno 1924, n. 1054; contro il Ministero dell'istruzione dell'universita' e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio; il Consiglio di Classe 3^ C dell'istituto di Istruzione Superiore [omissis] (PD), in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio; l Istituto di Istruzione Superiore [omissis] (PD), in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio; per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della deliberazione del Consiglio di Classe della 3^ C. A.S. 2009/10 dell Istituto di Istruzione Superiore [omissis] in data 4.6.2010, contenuta nel verbale relativo alle operazioni di scrutinio finale in pari data, di non ammissione del ricorrente all esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado; nonché degli atti comunque presupposti, connessi e conseguenti, in particolare di voti e giudizi di insufficienza espressi dai docenti della 3^ C. Visto il ricorso con i relativi allegati; Vista l'istanza di misure cautelari provvisorie proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 3, legge 21 luglio 2000, n. 205; Ritenuto, prima facie e inaudita altera parte, che l impugnato provvedimento di non ammissione agli esami di Stato sia sufficientemente motivato, tenuto conto del richiamo anche alle valutazioni quadrimestrali e infraquadrimestrali; Osservato in particolare come vi siano almeno cinque materie con punteggi medi di insufficienza, mentre solo per lingua e lettere italiane parrebbe errato, per una frazione di punto, il punteggio indicato; che, quindi, non sussistono i presupposti di particolare gravità ed urgenza, previsti dalla succitata normativa, tali da non consentire di attendere la discussione nella prima camera di consiglio, che 11

verrà fissata ad avvenuto deposito delle cartoline notifica; RESPINGE P.Q.M. l istanza di emissione di provvedimento cautelare urgente. Il presente decreto sarà eseguito dall'amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Venezia il giorno 21 giugno 2010. Il Presidente Giuseppe Di Nunzio DEPOSITATO IN SEGRETERIA Il 21/06/2010 12

N. 00426/2010 REG.DEC. N. 00900/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda Il Presidente ff ha pronunciato il presente DECRETO sul ricorso numero di registro generale 900 del 2010, proposto da: [omissis], rappresentato e difeso dall'avv. [omissis], con domicilio eletto presso [omissis]; contro Istituto Tecnico Commerciale [omissis], Ministero Pubblica Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia Sede di Lecce; per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento prot. n. 3980/c27 dell 11.6.2010, notificato in data 17.6.2010, recante la decisione di non ammettere il ricorrente all esame di stato per l a.s. 2009/2010, nonché del verbale del consiglio di classe relativo alla classe V IE Igea, nonché di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale. Visto il ricorso con i relativi allegati; Vista l'istanza di misure cautelari provvisorie proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 3, legge 21 luglio 2000, n. 205; Considerato che, ad una prima delibazione, le censure formulate dal ricorrente non sembrano assistite dal necessario fumus boni iuris, apparendo i provvedimenti impugnati (implicanti la non ammissione dello stesso all esame di stato per l a.s. 2009/2010) immuni dai vizi denunciati; P.Q.M. Respinge la richiesta di misure cautelari provvisorie presidenziali. Fissa la Camera di Consiglio dell 8 luglio 2010 (rel. Dott. E. D Arpe) per l esame da parte del Collegio dell istanza cautelare. Il presente decreto sarà eseguito dall'amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Lecce il giorno 21/06/2010. 13

Il Presidente ff Enrico D'arpe DEPOSITATO IN SEGRETERIA Il 21/06/2010 14