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Transcript:

News per i Clienti dello studio N. 64 del 29 Aprile 2015 Ai gentili clienti Loro sedi Responsabilità solidale negli appalti e deroghe della contrattazione collettiva: quale disciplina applicare? Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che recentemente il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con l interpello n. 9 del 17.04.2015 - ha fornito alcune precisazioni circa le modalità di applicazione della responsabilità solidale negli appalti. Sull argomento si deve ricordare che il D.Lgs. n. 175 del 21.11.2014 (c.d. D.Lgs semplificazioni fiscali ) ha riformato la disciplina della responsabilità solidale negli appalti, razionalizzandone l ambito di applicazione. Nonostante alcune profonde modifiche (le quali hanno inciso, in particolare, sulle ritenute fiscali), è rimasta intatta la disposizione che dispone la derogabilità dei controlli a favore delle modalità di verifica degli adempimenti disposti dalla contrattazione collettiva. In occasione dell interpello n. 9/2015 viene chiesto al Ministero del Lavoro di chiarire se, in presenza di deroghe da parte della contrattazione collettiva, si debba applicare le disposizioni previste dall accordo del committente o dell appaltante. Secondo la soluzione prospettata dal Ministero del Lavoro, nelle lavorazioni svolte con contratto di appalto devono essere rispettati i seguenti principi: i) nel caso di previsioni contrattuali ad hoc, si devono applicare le disposizioni del contratto collettivo applicabile ai lavoratori dell appalto; ii) se non viene disposto nulla dall accordo collettivo, si applicano le disposizioni previste dalla legge. 1

Premessa Con l interpello n. 9 del 17.04.2015 il Ministero del Lavoro è intervenuto per fornire chiarimenti circa l applicazione delle deroga alla disciplina in materia di regolarità degli appalti prevista dall articolo 29, comma 2 del D.Lgs. n. 276/03. E disciplinato, infatti, che la contrattazione collettiva possa individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità degli appalti, per effetto dei quali può essere disapplicata la responsabilità solidale tra committente ed appaltatore. Nonostante la legge preveda specificamente questa deroga, non sono chiari alcuni particolari applicativi ed, in particolare, se si debbano applicare le deroghe previste dalla contrattazione collettiva del committente o dell appaltante. Il Ministero, risolvendo il quesito, ha precisato che nell ipotesi di appalto devono essere applicate, se esistenti, le disposizioni previste dal CCNL dell appaltatore. Osserva Si deve in ogni caso ricordare che la deroga prevista dalla contrattazione collettiva riguarda, secondo giurisprudenza dominante, solamente i trattamenti retributivi: l adozione di metodi e verifiche alternative a quelle stabilite per legge, quindi, ha effetti solo ai fini retributivi. Con la presente trattazione analizziamo, dunque, quale disciplina si debba applicare nel caso in cui committente ed appaltatore decidano di stipulare un contratto di appalto in presenza di deroghe alla responsabilità da parte della contrattazione collettiva. Il contenuto della responsabilità. Entro quali limiti sono legato all appaltatore? Secondo quanto previsto dall art. 29 comma 2 del D.Lgs. n. 276/2003 in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni: a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto; a corrispondere i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto; per effetto della modifica apportata dal D.Lgs. n. 175/2014, a corrispondere le ritenute fiscali sulle retribuzioni (in qualità di sostituto d imposta). 2

Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori: in tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. - Committente - Appaltatore - Subappaltatori Disposizione di legge ordinarie Sono solidalmente convenuti in giudizio per il pagamento di retribuzioni, contributi, premi assicurativi e ritenute Beneficio di escussione da parte del committente: le azioni esecutive vengono prima intraprese nei confronti di appaltatori e subappaltatori. Il regime appena descritto si applica salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti. Bisogna però segnalare che l intervento delle parti sociali si ferma ai trattamenti retributivi: secondo giurisprudenza dominante, infatti, la previsione di una disposizione ad hoc da parte della contrattazione collettiva non può intaccare la responsabilità in materia di ritenute e contributi (così come si evince dal successivo intervento del DL n. 76/2013). Quindi, le disposizioni in materia di responsabilità solidale negli appalti possono essere riassunte come segue: - Committente - Appaltatore - Subappaltatori Disposizione di legge ordinarie Disposizione del CCNL: non si applica la responsabilità solidale solo in riferimento ai trattamenti retributivi. Sono solidalmente convenuti in giudizio per il pagamento di retribuzioni (salvo previsioni del CCNL), contributi, premi assicurativi e ritenute (sempre, anche in previsione di disposizioni in deroga). Beneficio di escussione da parte del committente: le azioni esecutive vengono prima intraprese nei confronti di appaltatori e subappaltatori. 3

Cenni sulle recenti modifiche Quanto abbiamo appena illustrato rappresenta la disciplina della responsabilità solidale negli appalti attualmente applicabile. Si deve segnalare, però, che fino allo scorso 12.12.2014 risultava applicabile una diversa disciplina, che scindeva la responsabilità per ritenute fiscali da quella per gli elementi retributivi ed i contributi. Il contesto della disciplina sulla responsabilità solidale negli appalti, infatti, era caratterizzata dalla previsione di due distinte obbligazioni in riferimento: agli elementi retributivi, contributivi ed assicurativi del rapporto di lavoro dipendente, regolata dal menzionato D.Lgs. n. 276/2003; alle ritenute fiscali che interessano tali rapporti, regolamentata dal DL n. 223/2006. Per effetto di quanto previsto dall articolo 28 D.Lgs. n. 175 del 21.11.2014, infatti: è stata abrogata la disciplina contenuta nel DL n. 223/2006, in materia di responsabilità per ritenute fiscali; viene integrata la disciplina del D.Lgs. n. 276/2003, che ora prevede l obbligo per il committente responsabile solidale, di provvedere agli adempimenti a cui sono tenuti i sostituti d imposta. Il tenore vago della disposizione potrebbe indurre a pensare che la responsabilità solidale negli appalti è stata abrogata in materia di ritenute fiscali, mentre invece l introduzione dell obbligo di effettuare gli adempimenti a carico dei sostituti d imposta ha sostanzialmente traslato la responsabilità per ritenute nell ambito del D.Lgs. n. 276/2003. RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI Retribuzioni, contributi e premi assicurativi dei lavoratori dipendenti Ritenute fiscali sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti (DL n. 223/2006) La responsabilità solidale si applica a committenti ed appaltatori (D.LGS. n.276/2003) Ritenute fiscali 4

Considerato che l Agenzia delle Entrate non si è esplicitamente pronunciata sull argomento, si deve fare riferimento a quanto chiarito dalla relazione illustrativa del decreto, secondo cui: il comma 2 della presente disposizione [il comma 2 dell articolo 28 D.Lgs. semplificazioni fiscali nda] interviene proprio sulla previsione di cui al periodo precedente, prevedendo che il committente convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori, qualora abbia eseguito il pagamento ai lavoratori dei trattamenti retributivi, sia tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1973, n. 600, compreso il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente. Tale previsione, evita, da una parte, qualunque intromissione nell autonomia contrattuale delle parti e, dall altra, si pone a presidio, nelle suddette ipotesi, dell evasione fiscale connessa all utilizzo di lavoratori in nero. Sulla base di quanto appena illustrato, nel caso in cui il giudice condanni al pagamento il committente - nell ambito di tale responsabilità - questo dovrà assolvere agli obblighi del sostituto d imposta, compreso il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente. I chiarimenti Come anticipato sopra, la disciplina della responsabilità solidale negli appalti fa salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti. Osserva In proposito, l art. 9, comma 1, D.L. n. 76/2013 (conv. da L. n. 99/2013), ha poi specificato che le eventuali diverse disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali possano esplicare i propri effetti solo con riferimento ai trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori impiegati nell'appalto/subappalto, con esclusione di qualsiasi effetto in relazione ai contributi previdenziali e assicurativi. Ciò premesso, nel rispondere al quesito avanzato, il Ministero del Lavoro ha evidenziato che l istituto della responsabilità solidale costituisce una garanzia per i lavoratori impiegati nell appalto evidentemente dipendenti dell appaltatore/subappaltatore e pertanto appare conforme alla ratio della disposizione ritenere che eventuali regimi derogatori possano essere disciplinati dai contratti collettivi applicati ai lavoratori in questione. Nell ambito di tali contratti, pertanto, le organizzazioni datoriali e sindacali potranno individuare metodi e procedure 5

di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, adeguatamente utili a garantire l assolvimento, da parte dell appaltatore, degli obblighi retributivi nei confronti dei propri lavoratori, senza limitarsi a prevedere l acquisizione delle relative autodichiarazioni rilasciate dai datori di lavori. Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti 6