Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica



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Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica Atto di indirizzo all'aran per il rinnovo del CCNL per il comparto Scuola ai sensi dell'art.51 del d.lgs. n.29 del 1993 e successive modifiche e integrazioni Il Presidente del Consiglio dei Ministri, per il tramite del Ministro per la Funzione Pubblica, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e con il Ministro della Pubblica Istruzione, nell'esercizio delle competenze inerenti alla contrattazione collettiva dei dipendenti delle amministrazioni e delle aziende autonome dello Stato di cui all'art.46 del d.lgs. n.29 del 1993 e successive modifiche e integrazioni, impartisce all'aran i seguenti indirizzi per le trattative dirette al rinnovo del CCNL per il comparto Scuola relativo al quadriennio 1998-2001 e al biennio economico 1998-1999: 1. L'organismo di coordinamento dei Comitati di settore, al quale partecipa il Governo per il tramite del Ministro per la Funzione Pubblica che lo presiede, ha deliberato nella sessione del 10 giugno 1998 un "Documento sulle linee generali e sulle priorità dei rinnovi contrattuali 1998-2001". Nelle trattative per il rinnovo del CCNL per il comparto Scuola l'aran si atterrà agli indirizzi generali contenuti in tale documento, che si allega, e alle ulteriori istruzioni contenute nel presente atto di indirizzo, che tiene conto delle condizioni particolari del compatto Scuola, determinate soprattutto dal fatto che, nell'arco della vigenza contrattuale, si realizzerà l'autonomia delle istituzioni scolastiche e educative sulla base della delega contenuta nell'art.21 legge n.59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione. In relazione all' andamento delle trattative, l'aran potrà richiedere che gli indirizzi vengano ulteriormente precisati. 2. Il rinnovo contrattuale per il comparto Scuola si colloca all'interno del più generale processo di riforma e ammodernamento delle amministrazioni dello Stato, che tende a raggiungere gli standard qualitativi delle amministrazioni europee più avanzate. L'innovazione e la modernizzazione del nostro sistema amministrativo, ai diversi livelli, è considerato dal Governo come un investimento strategico per lo sviluppo del Paese, e in questa prospettiva strategica dovranno essere considerate le spese per il personale e per il funzionamento delle amministrazioni pubbliche. In tale più ampio contesto, il rinnovamento della Scuola presenta caratteristiche particolari, coinvolge e valorizza direttamente le figure professionali del sistema scolastico, che sono chiamate a realizzarlo. Esso si realizza infatti principalmente attraverso l'ampliamento dell'autonomia scolastica in base alla delega contenuta nell'art.21 della legge n.59 del 1997 e ai successivi provvedimenti di attuazione. La piena attuazione dell'autonomia scolastica, in particolare, comporterà: - la necessità di sviluppare una cultura dell'organizzazione che consolidi la dimensione collegiale delineando nuovi equilibri tra funzioni collegiali e funzioni individuali del personale; - il consolidamento della consapevolezza che la nuova organizzazione del lavoro richiede profili professionali più articolati rispetto sia alla didattica (ricerca, progettazione, gestione del curricolo, supporto all'organizzazione, alla didattica, alle persone, rapporti interistituzionali sul territorio), sia alla gestione amministrativa-contabile; - l'esigenza di un arricchimento professionale che riguarda tutto il personale della scuola; - la necessità di una nuova definizione dei profili professionali del personale in modo tale da comprendervi tutte le attività legate alla funzione e finalizzate all'esito positivo del processo di insegnamento/apprendimento ed alla efficacia dell'aspetto organizzativo; 1

- l'ampliamento dell'offerta formativa mediante l'indicazione di iniziative formative rispondenti alle esigenze della comunità. - il potenziamento degli interventi di istruzione-formazione nelle sedi a rischio socioculturale, che registrano particolari situazioni di insuccesso scolastico collegate a forme di devianza. 3. La sequenza negoziale del quadriennio 1998-2001 dovrà pertanto essere adeguata ai tempi di attuazione dell'autonomia scolastica e dovrà tener conto dei riflessi di tale processo sulla condizione professionale del personale della Scuola. La sequenza prevista in linea generale dal Protocollo 23 luglio 1993 prevede un rinnovo di durata quadriennale per la parte normativa del CCNL e due rinnovi biennali per la parte economica. In considerazione dei processi di riorganizzazione in atto nell'arco di vigenza contrattuale, nel settore della scuola l'aran si atterrà ai criteri seguenti : a) in sede di primo rinnovo del contratto collettivo nazionale, attribuirà miglioramenti compatibili con le risorse complessivamente destinate alla contrattazione collettiva nazionale del settore dello Stato, e introdurrà le innovazioni di carattere normativo richieste per l'avvio del processo di riforma; b) in sede di contrattazione collettiva a livello di Ministero, la parte pubblica sarà assistita dall'aran con l'obiettivo di promuovere l'integrazione professionale del personale nel nuovo modello del sistema formativo, avvalendosi anche delle ulteriori risorse che saranno destinate a tal fine, in coerenza con quanto prevede il Dpef 1999-2001 per il sistema formativo; c) infine, in sede di rinnovo per il secondo biennio economico (2000-2001), oltre a concordare gli adeguamenti retributivi in linea con i tassi di incremento delle retribuzioni dei dipendenti pubblici, l'aran potrà aggiornare definitivamente la normativa contrattuale del personale della scuola, limitatamente a quanto richiesto dalle modificazioni organizzative e professionali determinate dall'attuazione dell'autonomia scolastica. 4. Tra gli adeguamenti normativi che si renderanno necessari con l'avvio dell'autonomia scolastica, vi è l'istituzione, nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica, della qualifica dirigenziale per i capi di istituto che verranno preposti alle istituzioni scolastiche e educative alle quali sarà attribuita personalità giuridica e autonomia, secondo quanto disposto dall'art.21 legge n.59 del 1997 e 25bis del d.lgs. n.29 del 1993, così modificato dal d.lgs. Nell'atto di indirizzo all'aran per la definizione di un accordo quadro sulle aree contrattuali dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni (verbale n. 1 del 2 aprile 1998) l'organismo di coordinamento dei comitati di settore, presieduto dal Ministro per la Funzione Pubblica, ha demandato all'aran la valutazione delle modalità di costituzione di un'area contrattuale per i capi di istituto di cui all'art.25bis del d.lgs. n.29 del 1993 nell'ambito del comparto scuola, dando atto che i capi di istituto di cui all'art.25bis del d.lgs. n.29 del 1993 costituiscono una figura dirigenziale specifica del nuovo sistema scolastico e educativo, distinta - dal punto di vista delle modalità di reclutamento, dei requisiti professionali e delle funzioni - dai dirigenti delle amministrazioni dello Stato, e pertanto destinata ad essere disciplinata in un'apposita area contrattuale nell'ambito del compatto scuola (in tal senso dispone testualmente l'art.21, comma 17, della legge n.59 del 1997). Considerati i tempi di attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche - da realizzare entro il 31 dicembre 2000 - la preposizione degli attuali capi di istituto 2

alla direzione di tali istituzioni sarà operante nel secondo biennio contrattuale. Solo a partire dal secondo biennio contrattuale potrà essere quindi istituita, nell'ambito del compatto della Scuola, l'area contrattuale dei dirigenti delle istituzioni scolastiche. Per il primo biennio, ferma restando la necessità di prevedere una distinta disciplina per gli attuali capi di istituto nel contratto collettivo di comparto, l'aran potrà avviare la definizione di alcuni aspetti concernenti il futuro assetto contrattuale autonomo dei dirigenti scolastici. Limitatamente a tali specifici aspetti, l'aran valuterà l'opportunità di far partecipare alle relative sessioni negoziali le associazioni sindacali dei capi di istituto che risultino largamente rappresentative della categoria e che pertanto avrebbero la rappresentatività richiesta dall'art.47bis nell'area contrattuale della dirigenza scolastica, se vi fossero le condizioni per istituirla nel primo biennio, pur non raggiungendo attualmente tale rappresentatività minima nel comparto e non avendo di conseguenza titolo a sottoscrivere il contratto collettivo del comparto a fruire nel comparto medesimo degli altri effetti connessi alla rappresentatività dagli artt.47 e 47bis del d.lgs. n.29 del 1993. 5. Nel "Documento sulle linee generali e sulle priorità dei rinnovi contrattuali 1998-2001" sono indicati i parametri finanziari delle politiche retributive in tutti i comparti pubblici, statali e non statali. La manovra di finanza pubblica per il 1998, nel definire la politica dei redditi e la crescita delle retribuzioni nella pubblica amministrazione, segue gli indirizzi fissati dal Governo nel Documento di programmazione economico-finanziario per gli anni 1998/2000. Tali indirizzi sono confermati sia nella relazione introduttiva al disegno di legge riguardante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1998)" sia nella "Relazione sulla stima del fabbisogno di cassa del settore pubblico per il 1998 e situazione di cassa al 31 dicembre 1997". In relazione ai tassi di incremento indicati nei richiamati documenti di programmazione, le disponibilità per i miglioramenti economici per il settore Stato sono state determinate sulla base delle unità desunte dal conto annuale 1996 e dalle retribuzioni aggiornate al 31/12/1997. Le disponibilità al netto degli oneri riflessi sono: SETTORE 1998 1999 2000 Stato 246 1141 2048 Il settore Stato comprende i compatti: Ministeri, Scuola, Aziende Autonome. Nel "Documento sulle linee generali e sulle priorità dei rinnovi contrattuali 1998-2001" si ricorda anche che il Dpef per gli anni 1999/2001 indica una previsione tendenziale di incremento della spesa globale per il personale delle pubbliche amministrazioni, in tutte le sue componenti, del 2,3% medio nel triennio 1999-2001 al netto della contribuzione aggiuntiva. 6. Oltre alle risorse risultanti dalla legge finanziaria 1998, in coerenza con i documenti di programmazione ricordati, alla contrattazione collettiva della scuola potranno essere destinate, nell' arco della vigenza contrattuale, le ulteriori risorse da determinare nella legge finanziaria 1999, attraverso la quale, come indicato nel Dpef 1999-2001 e nelle risoluzioni di finanza pubblica, "il Governo intende assolvere gli impegni assunti, anche di natura finanziaria, volti ad attivare le politiche dell' istruzione e della formazione, come definite negli Accordi sottoscritti il 10.12.1997 con le tre Confederazioni". Tali specifiche risorse potranno aggiungersi alle risorse "storiche" da destinare alla contrattazione collettiva integrativa a livello di Ministero o periferico, e a quelle ulteriori che potranno essere ricavate da economie di gestione, secondo quanto precisato nel "Documento sulle linee generali e sulle priorità dei rinnovi contrattuali 1998-2001". 3

7. Gli obiettivi generali della missione negoziale dell'aran sono quelli indicati nel "Documento sulle linee generali e sulle priorità dei rinnovi contrattuali 1998-2001" e in particolare nel paragrafo 4 ("Obiettivi prioritari dei rinnovi contrattuali"). Per il comparto della scuola, l'aran si atterrà a tali indirizzi generali, alla luce delle caratteristiche normative e funzionali del sistema scolastico e, soprattutto, dell'incidenza della riforma della Scuola sulla condizione professionale di tutto il personale. L'Aran terrà nella massima considerazione il fatto che l'attuazione del progetto dell'autonomia scolastica comporterà, come si è evidenziato, un impegno personale specifico, a partire dal personale docente, impegno personale al quale dovrà corrispondere, nella contrattazione collettiva del quadriennio, un adeguato riconoscimento sia sul piano retributivo sia su quello dello sviluppo professionale. In particolare, il nuovo assetto del sistema formativo comporterà, per il personale docente, il passaggio da una funzione docente a carattere prevalentemente individuale, ad una nella quale crescerà il peso dei momenti collegiali; e per tutto il personale, l'esigenza di una più arricchita professionalità, in relazione alla maggiore complessità e flessibilità dei compiti richiesti dalla nuova organizzazione dell'offerta didattica e formativa. In funzione dell'attuazione dell'autonomia scolastica, il contratto collettivo nazionale dovrà ridefinire e/o rivisitare gli istituti normativi riferiti al personale della Scuola, in modo da pervenire, nell'unicità del comparto, ad una nuova identità dei soggetti che in essa operano ed al fine di assicurare efficienza ed efficacia all'azione formativa. Conseguentemente, completando il processo di delegificazione previsto dal d.lgs. n.29 del 1993, come modificato dai d.lgs. n.396 del 1997 e n.80 del 1998, il contratto collettivo nazionale procederà a ridefinire in via prioritaria, tra le altre, le materie dell'orario di servizio, del sistema delle assenze, della mobilità - a domanda e d'ufficio - compartimentale ed intercompartimentale, delle ferie, dei permessi per motivi di studio. 8. Per quanto riguarda la contrattazione collettiva a livello di Ministero, con l'assistenza dell'aran, come indicato al paragrafo 3, sarà ridefinito la materia del trattamento accessorio, con particolare riguardo agli elementi retributivi da attribuire al personale in funzione dell'assunzione di nuovi compiti e responsabilità connessi all'attuazione dell'autonomia scolastica. In tale contesto, in sede di contrattazione collettiva a livello di Ministero e di quella in sede periferica si terrà conto altresì, in relazione all'ampliamento dell'impegno professionale nelle scuole, che dovrà realizzarsi come opportunità per tutti, della disponibilità individuale ad un apporto caratterizzato, rispetto a quello normalmente dovuto, sotto il profilo qualitativo e quantitativo. Tale disponibilità, da connettere ove necessario alla promozione di opportunità formative in servizio, potrà essere riferita, a titolo esemplificativo per i docenti, alla disponibilità ad insegnare anche materie affini, allo sviluppo della mobilità professionale, alla partecipazione alla riconversione professionale, alla qualificata formazione in servizio, all'arricchimento del profilo professionale attraverso la progettazione, la ricerca, il supporto alla didattica e simili, alla stabilità nelle sedi ed alla disponibilità per le sedi a rischio, alla disponibilità all'uso delle tecnologie didattiche, nonché a regimi di orario adeguati a sviluppare il profilo qualitativo e a sopperire ad esigenze organizzative e didattiche della scuola, incluse le supplenze, nell'articolazione dei quali potrà assumere particolare rilevanza l'utilizzo flessibile dell'orario con riferimento, comunque, agli obblighi annui di servizio. 8 LUGLIO 1998 IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA 4

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