Formatori, le novità



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Formatori, le novità via libera ai i criteri per la qualificazione Un primo quadro sui contenuti dell Accordo raggiunto in sede di Commissione consultiva permanente, in materia di formazione del personale-docente di Gabriella Galli Responsabile Ufficio Salute e Sicurezza del Lavoro UIL La Commissione Consultiva Permanente per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro nella seduta del 18 aprile scorso ha approvato il documento relativo ai Criteri per la qualificazione dei formatori. Con le relative disposizioni, in attuazione dell art. 6, comma 8, lettera m bis) del D.Lgs. 81/2008, si perfeziona ulteriormente il quadro delle misure adottate nel corso di questo primo semestre del 2012 in merito alla formazione. I criteri definiti dalla Commissione consultiva riguardano esclusivamente la qualificazione della figura del formatore-docente in relazione ai corsi per lavoratori e per datori di lavoro RSPP (per le categorie non incluse vedi Tabella 1) in riferimento agli articoli 34 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ad integrazione di quanto indicato per i requisiti dei docenti negli Accordi Stato Regioni del 21 dicembre scorso (pubblicati sulla G.U. dell 11/1/2012). L entrata in vigore delle nuove disposizioni è prevista trascorsi dodici mesi dalla data della pubblicazione del documento in oggetto sulla Gazzetta Ufficiale. Sono inoltre previste una Misura transitoria e una Clausola di salvaguardia per salvare le situazioni in corso. In base alla Misura transitoria, il prerequisito di istruzione ed i criteri di qualificazione (vedi di seguito) non sono vincolanti per corsi di formazione già formalmente e documentalmente approvati e calendarizzati alla data di pubblicazione del documento in GU. In base alla Clausola di salvaguardia, i docenti Il 18 aprile scorso la Commissione Consultiva permanente ha approvato un documento relativo ai Criteri per la qualificazione dei formatori che svolgano corsi in materia di sicurezza sul lavoro per lavoratori e per datori di lavoro RSPP. Passiamo in rassegna i requisiti richiesti e verifichiamo in che modo il nuovo testo si integra con i precedenti Accordi in materia di formazione. 30 ambiente & sicurezza sul lavoro 5 2012

Soggetti Coordinatori per la progettazione e per l esecuzione dei lavori Riferimenti per la qualificazione D.Lgs. n. 81/2008, Art. 98 RSPP e ASPP e Altre specifiche figure D.Lgs. n. 81/2008, Art. 32 Tabella 1. Docenti-formatori di corsi non inclusi nei criteri di qualificazione approvati non in possesso del prerequisito (alla data di pubblicazione del documento sulla Gazzetta Ufficiale) possono svolgere l attività di formatore, qualora siano in grado di dimostrare di possedere almeno uno dei 6 criteri previsti. Il Prerequisito I criteri approvati prevedono un prerequisito e un ventaglio di 6 criteri individuati come livello base richiesto per la figura del formatore-docente in materia. Il prerequisito riguarda il livello minimo di istruzione richiesto, ovvero il diploma di scuola secondaria di secondo grado; tale prerequisito è richiesto per tutti ad eccezione dei datori di lavoro che intendono effettuare la formazione ai propri lavoratori. Le sei tipologie di criteri prendono in considerazione tre elementi minimi fondamentali: istruzione/formazione, esperienza e/o specifiche competenze di carattere didattico. I diversi soggetti (esterni e interni all azienda) potranno scegliere in quale delle 6 diverse tipologie collocare la propria figura di formatore/docente. Considerando come qualificato il formatore-docente che possa dimostrare di possedere il prerequisito ed uno dei 6 criteri, tale qualificazione è acquisita in modo permanente con riferimento all area tematica o alle aree tematiche per le quali il formatore-docente abbia maturato il corrispondente requisito di conoscenza/esperienza. L aggiornamento professionale È previsto l aggiornamento professionale del docente e spetta inoltre allo stesso dimostrare la qualificazione acquisita sulla base di idonea documentazione (ad esempio, attestazione del datore di lavoro, lettere ufficiali di incarico, ecc ). In particolare, l esperienza lavorativa/professionale o come RSPP/ASPP deve essere dimostrata tramite apposita attestazione del datore di lavoro o del committente. L Aggiornamento professionale del docente può essere effettuato alternativamente con la frequenza - per almeno 24 ore complessive nell area tematica di competenza - di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento, organizzati dai soggetti di cui all articolo 32, comma 4, del D.Lgs. 81/2008. Di queste 24 ore, almeno 8 ore devono essere relative a corsi di aggiornamento; in alternativa si richiede di effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell area tematica di competenza. L aggiornamento ha Cadenza triennale e per i Formatori-docenti già qualificati decorre dalla data di applicazione del documento in oggetto (12 mesi dalla sua pubblicazione); per tutti gli altri, il triennio decorre dalla data di effettivo conseguimento della qualificazione. I sei criteri per la qualificazione Il primo criterio Prende in considerazione il solo requisito della precedente esperienza in qualità di docente esterno, pertanto è ritenuto qualificato chi ha svolto almeno 90 ore di docenza negli ultimi tre anni nell area tematica oggetto della docenza ed è in grado di documentarlo. Il secondo criterio a. come requisito di partenza il possesso di una laurea coerente con le materie oggetto della docenza, ovvero l attestato di frequenza di corsi post-laurea (dottorato di ricerca, perfezionamento, master, specializzazione) nel campo della salute e sicurezza sul lavoro b. a tale requisito è necessario aggiungere al- ambiente & sicurezza sul lavoro 5 2012 31

meno una delle seguenti specifiche considerate come alternative: ; ; ; per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni in qualunque materia. Il terzo criterio a. come requisito di partenza il possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai soggetti di cui all articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008) b. tale requisito però è necessario venga integrato da almeno 12 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l area tematica oggetto della docenza c. inoltre è necessario aggiungere almeno una delle seguenti specifiche considerate come alternative: materia in qualunque materia, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni. Il quarto criterio a. come requisito di partenza il possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai soggetti di cui all articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.) b. a tale requisito vanno aggiunti almeno 18 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l area tematica oggetto della docenza c. ed è necessario inoltre possedere almeno una delle seguenti specifiche considerate come alternative: Il quinto criterio a. come requisito di partenza una esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l area tematica oggetto della docenza. 32 ambiente & sicurezza sul lavoro 5 2012

Livello di rischio Livello di rischio basso Livello di rischio medio Livello di rischio alto Ore formative 16 ore 32 ore 48 ore Tabella 2. Articolazione del monte ore formativo previsto per i diversi livelli di rischio (Accordo in Conferenza Stato, Regioni e Province autonome del 21 dicembre 2011 - (Art. 34 del D.Lgs. 81/2008) b. a tale requisito, va aggiunta almeno una delle una delle seguenti specifiche considerate come alternative: Il sesto criterio a. come requisito di partenza una esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di ASPP (tali figure possono effettuare docenze solo nell ambito del macro-settore ATECO di riferimento) b. a tale requisito va aggiunta almeno una delle seguenti specifiche considerate come alternative: Requisiti transitori Per i datori di lavoro che intendono svolgere attività formativa nei soli riguardi dei propri lavoratori non sussiste l obbligo del prerequisito richiesto; inoltre per un periodo di 24 mesi dall entrata in vigore dei criteri di qualificazione individuati, è sufficiente essere in possesso dei requisiti di svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all articolo 34 del D.Lgs. 81/2008, nel rispetto delle condizioni di cui all Accordo in Conferenza Stato, Regioni e Province autonome del 21 dicembre 2011 (vedi Tabella 2). Si ricorda che il criterio utilizzato per la definizione dei livelli di rischio con esclusivo riferimento al codice Ateco (Allegato 2 dell Accordo in Conferenza Stato, Regioni e Province autonome del 21 dicembre 2011) ha fatto molto discutere nel confronto tra le Istituzioni e le Parti sociali in fase di consultazione per la definizione dei contenuti dell Accordo stesso, poiché ne risulta una classificazione non perfettamente rispondente alle conoscenze sui livelli di frequenza e gravità del rischio dei diversi settori merceologici. Il criterio è tuttavia quello già utilizzato nella classificazione di riferimento per l individuazione delle ore relative al modulo B nella formazione dei Rspp. Si sarebbero potuti utilizzare altri criteri, o un mix di criteri (codice di tariffa Inail ad es.) per superare alcune evidenti criticità, come ad esempio la collocazione dei settori dell agricoltura, della pesca e dei trasporti, ambiente & sicurezza sul lavoro 5 2012 33

Modulo formativo Modulo 1 Modulo 2 Modulo 3 Modulo 4 Tipologia Normativo - giuridico Gestionale gestione e organizzazione della sicurezza Tecnico - individuazione e valutazione dei rischi Relazionale - formazione e consultazione dei lavoratori. Tabella 3. Accordo in Conferenza Stato, Regioni e Province autonome del 21 dicembre 2011 (Art. 34 del D.Lgs. 81/2008). magazzinaggi, comunicazioni nella fascia di rischio media, accanto alla pubblica amministrazione e all istruzione. Va evidenziato inoltre che il citato Accordo del dicembre scorso - nell articolazione del percorso formativo (richiamato nella Tabella 3) previsto per i datori di lavoro che intendono assumere lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all articolo 34 del D.Lgs. 81/2008 - non prende per nulla in considerazione la questione delle specifiche competenze di carattere didattico. Requisito quest ultimo che invece ricorre costantemente come principio cardine in tutti i sei criteri previsti dall Accordo e descritti nel paragrafo precedente. Al termine del periodo transitorio, il datore di lavoro che intenda svolgere direttamente l attività formativa dovrà dimostrare di essere in possesso di uno dei criteri di cui al documento approvato. È necessario specificare che le disposizioni appena descritte, relative ai datori di lavoro, sono state introdotte nell ambito della discussione in Commissione consultiva, dopo la chiusura dei lavori del Comitato che, per circa due anni, ha lavorato alla predisposizione del documento relativo ai criteri per la qualificazione dei docentiformatori. Il vivace confronto che ha preceduto l approvazione ha evidenziato le innegabili criticità della proposta, avanzata da molte organizzazioni datoriali con l obiettivo di salvaguardare la possibilità per il datore di lavoro delle piccole imprese di formare i propri dipendenti. Criticità tuttavia che, per la necessità di porre fine all iter sin troppo lungo del provvedimento, sono state di fatto messe da parte anche dai rappresentanti di quelle organizzazioni e istituzioni (ad esempio le regioni) che avevano inizialmente espresso il proprio dissenso in merito alla proposta datoriale. La UIL, dopo aver ripetutamente espresso la propria contrarietà alla eccezione prevista per i datori di lavoro-formatori, ha espresso il proprio voto contrario al documento richiedendo che la seguente dichiarazione venisse messa a verbale: La UIL, condividendo l opportunità data ai datori di lavoro di svolgere la formazione ai propri lavoratori avendo acquisito le competenze necessarie, ritiene che i datori di lavoro debbano essere inseriti nell ambito del criterio n. 6 del documento proposto, eventualmente rimodulato specificamente. per saperne di più La redazione della rivista consiglia, per approfondire l argomento trattato in questo articolo, di consultare anche: Ambiente & Sicurezza sul Lavoro Marzo 2012 Accordi formazione, i primi chiarimenti ufficiali sul documento L. Fantini Ambiente & Sicurezza sul Lavoro Gennaio 2012 Formazione, si parte, pubblicati in Gazzetta i testi degli Accordi G. Galli Gli articoli di Ambiente & Sicurezza sul Lavoro dal 2004 al 2012 sono consultabili in formato pdf e sfogliabile su www.epc.it/homeperiodici.aspx nella sezione Archivio online. Il servizio è riservato agli abbonati alla Rivista con formula Standard e/o Online. 34 ambiente & sicurezza sul lavoro 5 2012