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Attenzione alla scadenza del Febbraio 2011 MANGLIONI ANTIPANICO, marcatura CE cogente Un po di storia Il 3 novembre 2004 il Ministero dell Interno ha emanato un Decreto Ministeriale riguardante le Disposizioni relative all installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso di incendio. In aggiunta al Decreto Ministeriale del 3 novembre 2004, è stata emanata, al 15 giugno 2005, una circolare del Ministero degli Interni che fa chiarezza anche su come comportarsi nei casi di sostituzione di componenti installati su porte tagliafuoco già omologate, con componenti equivalenti marcati CE. Il Decreto Il Decreto si riferisce ai dispositivi per le uscite di emergenza conformi alle norme UNI EN 179 (ancora poco usati in Italia) ed ai dispositivi per le uscite antipanico conformi alle UNI EN 1125 (classico antipanico cross bar o push-bar abbondantemente usato sul mercato italiano per le vie di fuga, di esodo e tagliafuoco in generale). Il Decreto stabilisce in particolare attraverso l articolo 5, termini attuativi e disposizioni transitorie che: I dispositivi non muniti di marcatura CE, già installati nelle attività di cui all art. 3 del presente Decreto, sono sostituiti a cura del titolale in caso di rottura del dispositivo o sostituzione della porta o modifiche dell attività che comportino un alterazione peggiorativa delle vie di esodo, o entro 6 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In pratica il decreto afferma che dal febbraio 2011 non potranno esistere sul mercato porte per vie di fuga, vie di esodo e tagliafuoco che non abbiano installato maniglioni antipanico marcati CE. Il periodo di coesistenza di sei anni, per quella data, risulta esperito e tutti i maniglioni ancora esistenti sul mercato non marcati CE andranno sostituiti o saranno fuori legge. 1 di 6

Materia molto seria a seguito dei recenti incidenti (vedi caso Thyssen) per cui anche gli enti preposti al controllo ed i periti delle assicurazioni sono molto sensibili. La responsabilità di richiedere la sostituzione ricade sul conduttore dell edificio o dello stabile, ed in caso di incidente ne risponde in solido. Ciò non toglie che le professionalità della filiera relative alle costruzioni, dal distributore all installatore e manutentore, si facciano parte diligente a diffondere sul mercato le regole di buon uso applicabili. Per completezza di informazione gli articoli 2 e 3 del Decreto si riferiscono alle definizioni (art. 1) dove vengono chiaramente definite: vie di emergenza, uscite di emergenza, uscite di piano, luogo sicuro e percorso protetto; ed ai criteri di installazione (art. 3) che definiscono le tipologie della attività che ricadono sotto questo decreto in particolare segnaliamo: - le attività aperte al pubblico e la porta è utilizzata da più di 9 persone (edifici pubblici, cinema, teatri, discoteche, uffici, alberghi, ospedali,.) - le attività non aperte al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 25 persone - i locali con lavorazioni e materiali che comportino pericoli di esplosioni e specifici rischi di incendio con più di 5 lavoratori addetti Il Decreto stabilisce anche la corretta catena di responsabilità civile e penale che ricade in capo di ogni attore delle filiera di offerta al mercato di prodotti conformi: il costruttore di prodotti, il progettista o lo specificatore, il rivenditore/commerciante, l installatore, il manutentore e il conduttore dello stabile o il titolare. La Circolare del 15 giugno 2005 La Circolare in oggetto, che si riferisce agli accessori installati su serramenti ad uso per la resistenza al fuoco o per vie di esodo e di fuga, chiarisce come ci si deve comportare per porte esistenti, omologate a suo tempo, dove possono essere stati impiegati componenti non marcati CE per i quali, la successiva entrata in vigore del decreto, comporta la necessità di attuare la sostituzione degli stessi con altrettanti equivalenti marcati CE. La Circolare prende atto che l utilizzo dei nuovi prodotti marcati CE potrebbe influire sulle prestazioni della porta stessa e far decadere le conformità e certificazioni ottenute. In questi casi, per non intervenire maldestramente sulla porta, che ne comprometterebbe la sua integrità di prestazioni, garantite dalla certificazione della stessa, la Circolare chiarisce che si può procedere in due modi: 1) Il produttore della porta, interpellato o di sua iniziativa, redige una autocertificazione attestante sotto la sua responsabilità, civile e penale, che la sostituzione dei componenti presenti nel certificato di prova originale con equivalenti marcati CE, non diminuisce le caratteristiche / prestazioni del manufatto nell ambiente e nelle prestazioni richieste dove inserito, in base alla precedente omologazione. Effettua una nuova prova di resistenza al fuoco su una porta equivalente dove vengono installati i componenti marcati CE con le stesse modalità di omologazione del prototipo originario, e ne attesta la omologazione 2 di 6

Riferimenti normativi Si ricorda per completezza di informazione che le porte devono essere omologate secondo le normative EN 1634-1 (prove di resistenza al fuoco di componenti di porte e chiusure, parte 1: porte e chiusure resistenti al fuoco); ed EN 1634-2 (porte resistenti al fuoco dei complessivi di porte e chiusure, parte 2: accessori per complessivi di porte e finestre apribili). Inoltre sono già da tempo in vigore norme che definiscono le caratteristiche di altri componenti, dove è vigente la marcatura CE, per applicazioni su porte tagliafuoco, vie di esodo e vie di fuga. Tali norme regolano: Dispositivi per la chiusura controllata delle porte (chiudiporta) EN 1154 Dispositivi di fermo a giorno alimentati elettricamente (elettromagneti) EN 1155 Dispositivi per il coordinamento delle chiusure delle porte EN 1158 Serrature meccaniche EN 12209 Cerniere ad asse singolo EN 1935 Conclusioni Le Normative, i Decreti e le Circolari parlano chiaro e da tempo rappresentano lo stato dell arte della conoscenza e formano il corpo di leggi presenti nella legislazione Europea ed Italiana. La loro ignoranza è perseguibile civilmente e penalmente. Lo Stato Italiano nella loro adozione si è impegnato ad elevare il grado di cultura paese e professionalità nella direzione della protezione e salvaguardia delle persone, degli ambienti e dei beni in esso presenti. Il non rispetto delle normative costituisce reato. Il caso di dubbi, incertezze o domante sul proprio operare è sempre meglio andare a chiedere e ricevere informazioni dai produttori che per serietà, qualità e reputazione risultano affidabili e presenti nel settore specifico di mercato da anni. PAGANOTTO Serramenti srl 3 di 6

MINISTERO DELL'INTERNO (Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 271 del 18-11-2004) DECRETO 3 novembre 2004 Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio. IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, recante «Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, recante «Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendio»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, recante «Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione»; Visto il decreto legislativo del 19 settembre 1994, n. 626, recante «Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro»; Visto il decreto legislativo del 19 marzo 1996, n. 242, recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, recante «Regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto interministeriale 10 marzo 1998, recante «Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro»; Visto il proprio decreto 4 maggio 1998, recante «Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità' dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei Vigili del fuoco»; Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, nella riunione n. 261 del 9 aprile 2003; Considerato che i dispositivi di apertura manuale posti sulle porte installate lungo le vie di esodo delle opere soggette al rispetto del requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso di incendio» devono essere conformi a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246; Ritenuta la necessità di provvedere all'emanazione di norme e criteri per l'installazione e la manutenzione dei dispositivi antipanico e dei dispositivi per le uscite di emergenza; Espletata, con notifica 2003/186/I la procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE; 4 di 6

Decreta: Art. 1. Oggetto - Campo di applicazione Il presente decreto stabilisce i criteri da seguire per la scelta dei dispositivi di apertura manuale, di seguito denominati «dispositivi», delle porte installate lungo le vie di esodo nelle attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, quando ne sia prevista l'installazione. I dispositivi di cui al comma precedente devono essere conformi alle norme UNI EN 179 o UNI EN 1125 o ad altre a queste equivalenti, secondo quanto disposto nel successivo art. 3. Art. 2. Definizioni Ai fini del presente decreto, si riportano le definizioni di cui ai riferimenti in premessa, come segue : a) via di emergenza (o via di esodo, o di uscita, o di fuga): percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro; b) uscita di emergenza: passaggio che immette in un luogo sicuro; c) uscita di piano: uscita che consente alle persone di non essere ulteriormente esposte al rischio diretto degli effetti di un incendio e che può configurarsi come segue: c.1) uscita che immette direttamente in un luogo sicuro; c.2) uscita che immette in un percorso protetto attraverso il quale può essere raggiunta l'uscita che immette in un luogo sicuro; c.3) uscita che immette su di una scala esterna; d) luogo sicuro: luogo dove le persone possono ritenersi al sicuro dagli effetti di un incendio; e) percorso protetto: percorso caratterizzato da una adeguata protezione contro gli effetti di un incendio che può svilupparsi nella restante parte dell'edificio. Esso può essere costituito da un corridoio protetto, da una scala protetta o da una scala esterna. Art. 3. Criteri di installazione Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, i dispositivi di cui all'art. 1 devono essere muniti di marcatura CE. In particolare, fatti salvi gli adempimenti previsti da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, l'installazione dei dispositivi di cui all'art. 1 e' prevista nei seguenti casi: a) sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l'installazione di dispositivi e fatto salvo il disposto di cui all'art. 5, devono essere installati dispositivi almeno conformi alla norma UNI EN 179 o ad altra a questa equivalente, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: a.1) l'attività' e' aperta al pubblico e la porta e' utilizzabile da meno di 10 persone; a.2) l'attività' non e' aperta al pubblico e la porta e' utilizzabile da un numero di persone superiore a 9 ed inferiore a 26; b) sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l'installazione di dispositivi e fatto salvo il disposto di cui all'art. 5, devono essere installati dispositivi conformi alla 5 di 6

norma UNI EN 1125 o ad altra a questa equivalente, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni: b.1) l'attività' e' aperta al pubblico e la porta e' utilizzabile da più di 9 persone; b.2) l'attività' non e' aperta al pubblico e la porta e' utilizzabile da più di 25 persone; b.3) i locali con lavorazioni e materiali che comportino pericoli di esplosione e specifici rischi d'incendio con più di 5 lavoratori addetti; Art. 4. Commercializzazione, installazione e manutenzione dei dispositivi La commercializzazione, l'installazione e la manutenzione dei dispositivi deve essere realizzata attraverso l'osservanza dei seguenti adempimenti: a) per il produttore: a.1) fornire le istruzioni per la scelta in relazione all'impiego per l'installazione e la manutenzione; b) per l'installatore: b.1) eseguire l'installazione osservando tutte le indicazioni per il montaggio fornite dal produttore del dispositivo; b.2) redigere, sottoscrivere e consegnare all'utilizzatore una dichiarazione di corretta installazione con esplicito riferimento alle indicazioni di cui al precedente punto b.1); c) per il titolare dell'attività': c.1) conservare la dichiarazione di corretta installazione; c.2) effettuare la corretta manutenzione del dispositivo osservando tutte le istruzioni per la manutenzione fornite dal produttore del dispositivo stesso; c.3) annotare le operazioni di manutenzione e controllo sul registro di cui all'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37. Art. 5. Termini attuativi e disposizioni transitorie I dispositivi non muniti di marcatura CE, già installati nelle attività di cui all'art. 3 del presente decreto, sono sostituiti a cura del titolare in caso di rottura del dispositivo o sostituzione della porta o modifiche dell'attività' che comportino un'alterazione peggiorativa delle vie di esodo o entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La manutenzione dei dispositivi di cui al comma precedente dovrà comunque garantire il mantenimento della loro funzionalità originaria e dovrà essere effettuato quanto prescritto al punto c.3) dell'art. 4. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore novanta giorni dopo la pubblicazione. Roma, 3 novembre 2004 Il Ministro: Pisanu 6 di 6