CITTÀ di CASALNUOVO di NAPOLI. Regolamento sull Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi. L Avvocatura Municipale



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CITTÀ di CASALNUOVO di NAPOLI Regolamento sull Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi. L Avvocatura Municipale -Adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 238 del 29-10-2010 - Modificato con deliberazione di G.C. n. 66 del 16/02/2012 - Modificato con deliberazione di G.C. n. 361 del 15/11/2012 - Modificato con deliberazione di G.C. n. 64 del 21/03/2013 -Modificato con deliberazione di G.C. n. 81 del 03/04/2015 1

INDICE Art. 1 - Costituzione e struttura. Art. 2 - Composizione. Art. 2 bis - Assegnazione degli affari contenziosi e consultivi Art. 3 Compiti. Art. 4 - Altre attività dell Avvocatura Municipale. Art. 5 - Rapporti con le altre strutture dell Ente. Art. 6 - Compensi dell Avvocatura Municipale. Art. 7 Presupposti per i compensi. Art. 8 - Fondo. Art. 9 Ammontare e modalità di liquidazione dei compensi. Art. 9 bis - Ripartizione delle spese di giustizia recuperate. Art. 10 Recupero spese di giustizia. Art. 11 Pratica forense presso l Avvocatura Comunale. Art. 12 - Interruzione del rapporto di praticantato. Art. 13 - Borsa di studio. Art. 14 Sostituti d udienza. Art. 15 - Diritto di accesso. Art. 16 Incompatibilità. Art. 17 Incarichi ad avvocati esterni. Art. 18 Elenco degli avvocati esterni. Art. 19 Requisiti per l iscrizione nell elenco. Art. 20 Cancellazione dall elenco. Art. 21 Pubblicità. Art. 22 Convenzioni. Art. 23 Registro degli incarichi. Art. 24 Norma finale e di rinvio. 2

Art. 1 Costituzione e struttura È istituita l Avvocatura Municipale, giusta deliberazione di G.M. n. 238 del 29-10- 2010. L Avvocatura Municipale è collocata in posizione di Staff, organizzata in struttura autonoma, con sostanziale estraneità all apparato amministrativo, in posizione di totale indipendenza da tutti i settori previsti in organico, nel rispetto dell autonomia professionale forense. La stessa risponde, nell espletamento del mandato professionale, direttamente ed unicamente al Sindaco. La procura alle liti è conferita, per ogni singolo grado di giudizio, dal Sindaco o, in caso di assenza o impedimento del Sindaco, dal Vice Sindaco. L Avvocatura normalmente si domicilia presso la sede dell Ente. Art. 2 Composizione L Avvocatura Municipale consta: - di un Area Legale, composta da un funzionario avvocato responsabile e da altri dipendenti assegnati all Ufficio, inquadrati col profilo di Avvocato, in possesso dell abilitazione all esercizio della professione ed iscritti nell elenco speciale dell Albo degli Avvocati, di cui all'art. 15 comma 1 lett. b Legge 247/2012; - di un Area Amministrativa, composta da un responsabile amministrativo e dal personale amministrativo di supporto per lo svolgimento dell attività non professionale di competenza dell Avvocatura. Al responsabile dell Area Amministrativa sono attribuite le funzioni previste dall art. 107 D.Lgs. 267/2000. In applicazione del Regolamento per la formazione permanente, approvato dal Consiglio Nazionale Forense in data 13 luglio 2007, tutti gli avvocati che compongono l Avvocatura hanno l obbligo di conseguire crediti formativi partecipando agli eventi previsti dal citato regolamento. Le spese di partecipazione sono a carico del Comune. In virtù della peculiarità dello status degli avvocati dipendenti dell Ente, impegnati in delicati compiti ed in attività in gran parte svolti all esterno degli uffici comunali, gli stessi vengono esonerati dall obbligo di registrare l inizio e la fine del servizio attraverso il sistema di rilevazione automatica delle presenze. L attestazione della presenza in ufficio da parte dei legali dell Ente avviene attraverso l apposizione della firma su un registro, all uopo predisposto dal Settore Organizzazione e Gestione Risorse Umane. Art. 2 bis Assegnazione degli affari contenziosi e consultivi Nel rispetto di quanto previsto dall art. 9 co. 5 legge 11.08.2014 n. 114, l assegnazione degli affari consultivi e contenziosi avviene a cura dell avvocato Responsabile dell Area Legale secondo criteri di parità di trattamento e di specializzazione professionale. Con adeguata motivazione l avvocato Responsabile dell Area Legale, primus inter pares, può procedere ad assegnare direttamente specifiche fattispecie ovvero avocarne a sé la cura. 3

In via generale, è comunque preferibile che tutti i legali in servizio presso l Avvocatura Municipale assumano contemporaneamente la difesa dell Ente, congiuntamente e disgiuntamente tra loro. L avvocato coordinatore può comunque co-firmare tutti gli atti dei legali dell Ente. Art. 3 Compiti L Avvocatura provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi del Comune, secondo le norme contenute nel presente regolamento. Spettano all Avvocatura la rappresentanza, il patrocinio e l assistenza in giudizio nelle controversie civili, amministrative e speciali, in cui è parte il Comune, ivi comprese le costituzioni di parte civile nell ambito dei procedimenti penali. Gli avvocati esercitano le loro funzioni innanzi alle autorità giudiziarie secondo le regole proprie della rappresentanza in giudizio, previo conferimento d incarico mediante deliberazione di Giunta. L Avvocatura cura, altresì, l istruttoria e la gestione delle controversie stragiudiziali e degli arbitrati. L Avvocatura provvede al recupero dei crediti maturati dall Ente accordando, ove opportuno, eventuali dilazioni e rateizzazioni. L Avvocatura, oltre alla tutela legale dei diritti e degli interessi dell Amministrazione, collabora, su richiesta: - con il Segretario Comunale nell espletamento dei compiti di cui al comma 2, art. 97 del T.U. EE. LL.; - con i Dirigenti dell Ente in ordine alla conformità dell azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti. - con il Sindaco, ai fini del supporto legale all azione politico amministrativa. Art. 4 Altre attività dell Avvocatura Municipale Oltre ai compiti di cui all art. 3, l Avvocatura Municipale fornisce, su richiesta scritta degli Organi di indirizzo politico, del Segretario Generale e dei Dirigenti, consulenza giuridica e pareri legali su questioni di diritto di particolare complessità. Inoltre esprime il proprio parere in merito alla promozione, abbandono, rinuncia e transazione dei giudizi. L Avvocatura predispone transazioni giudiziali e stragiudiziali, d accordo con gli uffici interessati, ovvero esprime pareri sugli atti di transazione redatti dagli uffici. I pareri sono resi, di norma, entro trenta giorni dalla richiesta, salvo termini più brevi per motivi di urgenza o più lunghi per questioni di particolare complessità. Art. 5 Rapporti con le altre strutture dell Ente Ogni articolazione della struttura dell Ente è tenuta a trasmettere all Avvocatura tempestivamente, e comunque nei tempi dalla stessa indicati, tutte le comunicazioni e notificazioni ricevute in relazione ai giudizi in cui il Comune è parte. A tal fine, mediante apposito ordine di servizio, ciascun Responsabile individua nel Settore di competenza un dipendente responsabile dei rapporti con l Avvocatura, cui la stessa si rivolgerà per richiedere quanto previsto nel presente articolo. 4

Le singole strutture dell Ente sono tenute a fornire all Avvocatura tutti i chiarimenti, le notizie ed i documenti necessari per l adempimento dei suoi compiti, con particolare riguardo alla costituzione in giudizio, al fine di consentire il più proficuo svolgimento del mandato difensivo e scongiurare decadenze e prescrizioni che potrebbero ledere gli interessi dell Ente. Gli uffici sono anche tenuti a fornire, a richiesta, gli eventuali supporti tecnici e professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell avvocato interno e/o esterno incaricato di seguire i giudizi. Art. 6 Compensi dell Avvocatura Municipale Sono corrisposti i compensi professionali, nella misura e secondo le modalità di seguito individuate, agli Avvocati in servizio presso l Avvocatura Municipale, iscritti nell elenco speciale annesso all Albo degli Avvocati con esercizio limitato agli affari del Comune di Casalnuovo di Napoli, che assumono in modo continuativo incarichi di rappresentanza e difesa dell Ente, innanzi a tutti gli organi di giurisdizione ordinaria, amministrativa e speciale nonché nei procedimenti arbitrali e stragiudiziali. Art. 7 Presupposti per i compensi Ai sensi e per gli effetti dell art. 27 del CCNL del 14.09.2000 Personale non dirigente, i compensi di natura professionale sono dovuti a seguito di pronuncia favorevole all Ente. Si considera favorevole al Comune la decisione emessa da Giudice Ordinario, Amministrativo o Speciale, che in ogni fase e procedimento - cautelare, di cognizione, di esecuzione ed eventuale opposizione ed in ogni grado, anche di appello, lascia sostanzialmente intatto il provvedimento di cui si contende, ossia: a) la sentenza che contenga il rigetto delle pretese di controparte o l accoglimento della domanda dell Amministrazione, con espressa condanna della controparte al pagamento in favore del Comune delle spese di giudizio nonché dei diritti e degli onorari di avvocato; b) la sentenza con spese compensate, o che non contenga il regolamento delle spese di giudizio, non di soccombenza, anche interlocutoria. Rientra, quindi, in tale categoria anche la sentenza che dichiara l improcedibilità, l estinzione, la perenzione, l inammissibilità, il difetto di legittimazione ad agire, la carenza di interesse ed altre formule analoghe, o in cui siano sostanzialmente respinte le domande formulate da controparte, lasciando intatto il provvedimento impugnato; c) la sentenza nella quale controparte abbia rinunciato alla domanda o agli atti del giudizio; d) i provvedimenti giudiziari di natura decisoria che definiscono una fase del procedimento (ad esempio procedimenti speciali, ordinanze ex art. 700 cod. proc. civ., ordinanze cautelari dei Giudici Amministrativi, ecc). Alle sentenze favorevoli sono equiparati i decreti ingiuntivi non opposti, i lodi arbitrali e gli altri provvedimenti nei quali sono sostanzialmente accolte le domande dell Ente (solo a titolo meramente esemplificativo: domanda di insinuazione al passivo ex art. 93 L.F., dichiarazione tardiva di credito ex art. 101 L.F., opposizione allo stato passivo ex art. 98 L.F., azioni possessorie, azioni petitorie, richieste di provvedimenti cautelari), le sentenze penali di condanna al risarcimento del danno 5

in favore dell Ente costituito parte civile, nonché le transazioni giudiziali comunque favorevoli all Amministrazione in relazione alle pretese di controparte, ossia quando l importo corrisposto alla controparte sia inferiore alla metà della domanda, nonché le transazioni stipulate a seguito di sentenze favorevoli appellate dalla controparte. Art. 8 Fondo Il fondo dei compensi professionali dell Avvocatura Municipale, denominato Fondo speciale avvocatura comunale, è costituito da: 1. l importo, ridotto delle spese generali riconosciute in sentenza, degli onorari e delle competenze, liquidate dall Organo Giudiziario a seguito di decisioni favorevoli all Ente; 2. l importo dei compensi professionali calcolati ai sensi del 2 comma dell art.9, ove sia intervenuta la compensazione delle spese fra le parti o laddove non siano state regolate le spese di giudizio. I compensi di cui al punto 2 del precedente comma dovranno essere approvati con determina dal Responsabile dell Area Amministrativa dell Avvocatura Comunale. Una quota pari al 10% dell importo dei compensi professionali spettanti agli Avvocati Municipali, di cui al punto 1 dell art. 9, quantificata a consuntivo dell esercizio finanziario, confluirà nel fondo risorse accessorie per la incentivazione della produttività e sarà destinata a finanziare progetti di produttività in favore del personale amministrativo dell Avvocatura, con esclusione del personale titolare di posizione organizzativa. La liquidazione degli incentivi a favore del personale amministrativo verrà disposta annualmente con determina del responsabile dell Area Amministrativa, entro il I trimestre dell anno successivo, fra i dipendenti non avvocati, sulla base del grado di raggiungimento dei risultati stabiliti nel progetto/obiettivo. Art. 9 Ammontare e modalità di liquidazione dei compensi In applicazione delle vigenti norme in materia di corresponsione dei compensi professionali dovuti a seguito di sentenza favorevole per l Ente, di cui all art. 27 del vigente C.C.N.L., nonché in ossequio ai principi di cui all'art. 23 legge n. 247/12 nonché di cui all art. 9, commi 1 e ss., legge 11.08.2014 n. 114, ai legali vanno riconosciuti i compensi professionali, ai sensi dell art. 6 e 7 del presente regolamento, con le seguenti modalità: 1) Per i giudizi conclusi con sentenza favorevole per l Ente e condanna di parte avversa, agli avvocati dell Ente vanno corrisposti i compensi di natura professionale recuperati dalla controparte, anche parzialmente, detratte le spese generali; 2) per i giudizi conclusi con sentenza favorevole all Ente, o con uno dei provvedimenti equiparati secondo la specificazione di cui all articolo 7, che disponga la compensazione delle spese, ovvero per gli atti transattivi che comportino la cancellazione della causa dal ruolo, la rinunzia al giudizio pendente o la rinunzia ad intraprendere azione giudiziaria, con relativa compensazione delle spese legali, all avvocato dell Ente spettano i compensi professionali, così come stabilito all art. 9 legge 11.08.2014 n. 114 nonché dalle norme del presente Regolamento. 6

Ai fini della quantificazione dei compensi maturati al verificarsi di una delle condizioni di cui al n. 2 del comma che precede, l Avvocatura redigerà, all esito di ogni giudizio, la notula relativa ai diritti ed onorari maturati in relazione all attività svolta, prevedendo un compenso commisurato al valore medio di liquidazione, come indicato nelle Tabelle A-B allegate al D.M. n. 140/12, decurtato della diminuzione massima prevista dallo stesso D.M. per ogni fase ed in riferimento al giudice adito, al valore della causa e alle prestazioni svolte, ed in ogni caso non superiore all importo massimo di 3.000,00 per ciascun incarico. In caso di controversie di cui sia quantificabile il valore, l importo dei compensi professionali dovuti non potrà in ogni caso superare il 30% di tale valore. Ai sensi dell art. 9 legge 11.08.2014 n. 114, l importo massimo dei compensi da corrispondere ai singoli avvocati dell ente non potrà superare il rispettivo trattamento economico complessivo in godimento. La liquidazione dei compensi avrà luogo con cadenza trimestrale con apposita determina del Responsabile dell Area Amministrativa della Avvocatura. Il Servizio Finanziario provvederà a decurtare dai compensi riconosciuti agli avvocati gli oneri riflessi a carico dell Ente, nonché ad assoggettare i detti compensi alle ritenute di legge ed al loro pagamento. I detti compensi gravano sul capitolo di spesa del bilancio comunale appositamente istituito dal Responsabile del Servizio Finanziario. Analoga attività il Servizio Finanziario provvederà a svolgere in relazione ai compensi riconosciuti al personale dell Area amministrativa. Art. 9 bis Ripartizione delle spese di giustizia recuperate Nel rispetto di quanto previsto dall art. 9 commi 3 e 5 legge 11.08.2014 n. 114, nelle ipotesi di pronuncia (ordinanza/sentenza) favorevole con recupero, anche parziale, delle spese a carico delle controparti, le somme recuperate che, come disposto all art. 8, devono confluire nel Fondo speciale avvocatura, sono ripartite tra gli avvocati in servizio presso l Avvocatura Municipale secondo i seguenti criteri: - 80% a favore del legale che ha curato la lite conclusa con sentenza favorevole; - 20% a favore dei funzionari avvocati in ragione del rendimento individuale valutato dall avvocato Responsabile dell Area Legale e, per quest ultimo, dal Sindaco, seguendo i parametri: Eccellente (quota intera); Buono (quota ridotta del 20%); Accettabile (quota ridotta del 30%); Limitato (quota ridotta del 50%). Nel caso in cui il recupero delle somme liquidate in sentenza dovesse risultare inesigibile nei confronti della controparte, compete agli avvocati la minor somma tra quella derivante dalla previsione di cui all art. 9 che precede, e quella stabilita nel provvedimento giurisdizionale. La parte rimanente delle suddette somme è acquisita al bilancio dell Ente. 7

Art. 10 Recupero delle spese di giustizia E fatto carico all Avvocatura di avviare le necessarie azioni tese al recupero delle somme liquidate, a qualsiasi titolo, da sentenze favorevoli al Comune. Art. 11 Pratica forense presso l Avvocatura Comunale Presso l Avvocatura può essere compiuta la pratica forense per l esercizio dell attività professionale di Avvocato anche da soggetti non dipendenti del Comune. La pratica non dà alcun titolo per l ammissione all impiego presso l Amministrazione comunale e neppure dà diritto ad oneri economici diretti o indiretti; la stessa cessa al momento del conferimento dell abilitazione professionale, fatto salvo quanto stabilito all art. 12. L effettuazione della pratica forense da parte di dipendenti del Comune è consentita, previa intesa fra i dirigenti delle strutture interessate e formale atto di assegnazione alla struttura da parte del Dirigente alle Risorse Umane, al fine di assicurare equità di trattamento, la salvaguardia dei carichi di lavoro e il funzionamento delle strutture. La selezione dei praticanti avvocati avviene mediante avviso pubblico, redatto secondo lo schema approvato con determina dell Ufficio Avvocatura. La medesima selezione avverrà previa valutazione dei curricula degli aspiranti e previo colloquio. Il rapporto tra l Ente e il praticante sarà disciplinato con apposita convenzione concordata col Consiglio dell Ordine di Nola. I praticanti selezionati si iscriveranno nel registro tenuto dall Ordine degli Avvocati, quali esercenti la pratica forense presso uno degli avvocati interni dell Ufficio Avvocatura. Art. 12 Interruzione del rapporto di praticantato In caso di attività del praticante contraria al decoro e agli interessi dell Ente ovvero per esigenze dovute a motivi di riorganizzazione degli uffici, ovvero in caso di violazione da parte del praticante delle previsioni della convenzione di cui all art. 12, l Ente ha la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, con preavviso di quindici giorni, il rapporto di praticantato. Art. 13 Borsa di studio La Giunta Comunale, compatibilmente con le risorse finanziarie dell Ente, potrà prevedere la corresponsione di una borsa di studio in favore dei praticanti, a titolo di rimborso spese. I praticanti sono coperti da assicurazione in caso di infortunio connesso allo svolgimento della pratica. 8

Art. 14 Sostituti d udienza E istituito presso l Ente l Elenco degli avvocati esterni sostituti di udienza, a cui ricorrere, in caso di necessità, per il contenzioso del Comune di Casalnuovo di Napoli presso gli uffici giudiziari. L Elenco è distinto nelle seguenti categorie, secondo le materie di specializzazione dell avvocato: a) civile; b) amministrativo; c) penale; d) lavoro; f) tributario. L iscrizione in tale elenco, di validità annuale, avviene su dichiarazione di disponibilità presentata da professionisti singoli o associati a seguito di pubblicazione di apposito avviso. Ai fini dell inserimento nell Elenco, il professionista dovrà dichiarare una sola materia di specializzazione. La revisione dell Albo avviene entro il 31 dicembre di ogni anno. Ai fini dell iscrizione nel detto elenco, sono richiesti i seguenti requisiti: a) Anzianità d iscrizione all Albo Professionale non superiore a dodici anni dalla data di presentazione della domanda; b) Iscrizione, al momento della domanda, al Consiglio dell Ordine di Nola o di Napoli; c) Competenza per trattare le questioni proprie dell Ente nella materia dichiarata nell istanza. Art. 15 Diritto di accesso Ai sensi dell art. 24, comma 1, della L. 7.8.1990 n. 241 ss.mm.ii., in virtù del segreto professionale già previsto dall ordinamento, nonché al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e difesa, sono sottratti all accesso i seguenti documenti: - Pareri legali; - Atti difensivi e relative consulenze tecniche; - Corrispondenza relativa agli affari sub 1) e 2); - Rapporti ed atti di promozione di azioni di responsabilità davanti alle competenti Autorità giudiziarie e contabile. Art. 16 Incompatibilità Oltre alle incompatibilità previste per i dipendenti degli enti locali ex art. 53 L. n. 165/2001, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.P.R. 31.12.1993, n. 584, recante norme sugli incarichi consentiti e vietati agli avvocati dello Stato. 9

Art. 17 Incarichi ad avvocati esterni L Avvocatura del Comune, nell ambito delle proprie specifiche competenze, assicurerà l assistenza e la difesa dell Ente dinanzi a tutte le Autorità giudiziarie ed in ogni fase del giudizio. Per le controversie di particolare delicatezza, complessità e/o specialità, in fattispecie in cui sia necessaria una particolare specializzazione non presente all interno dell Avvocatura, ovvero in caso di eccessivo aggravio del lavoro e di impossibilità da parte dell Ufficio di garantire la difesa dell Ente, oppure in fattispecie in cui sia inopportuna o incompatibile la difesa da parte dell avvocato o degli avvocati dell Ente, ovvero qualora si ravvisino conflitti d interessi, o comunque in relazione ad altra situazione eccezionale congruamente motivata, la rappresentanza, il patrocinio e l assistenza in giudizio del Comune possono essere conferiti dal Sindaco, autorizzato dalla Giunta Comunale ad avvocati esterni di fiducia dell Ente. Il conferimento di incarichi ad avvocati esterni riveste carattere fiduciario secondo quanto stabilito nello Statuto Comunale. Art. 18 Elenco degli avvocati esterni Per l affidamento degli incarichi professionali esterni è istituito apposito elenco aperto dei professionisti, singoli o associati, esercenti l attività di consulenza, di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature. L iscrizione ha luogo su domanda del professionista interessato o del rappresentante dello studio associato, alla quale deve essere unita la seguente documentazione: 1) autocertificazione con le modalità di cui al DPR 445/2000 di iscrizione all Albo Professionale e che non sussistono cause ostative a norma di legge a contrattare con la Pubblica Amministrazione. 2) curriculum di studio, degli incarichi assolti e delle attività svolte, con l indicazione delle specializzazioni e delle pubblicazioni. La domanda deve contenere l espressa dichiarazione di presa conoscenza e di accettazione del presente regolamento. L iscrizione nell elenco o il suo diniego è disposta dal Responsabile dell Area Amministrativa dell Avvocatura e avviene nell ordine di presentazione delle domande. I professionisti e gli studi professionali iscritti potranno presentare in ogni tempo aggiornamento dei loro curricula. L elenco verrà aggiornato con cadenza mensile dal Responsabile dell Area Amministrativa con proprio provvedimento, mediante l iscrizione dei nuovi professionisti. Art. 19 Requisiti per l iscrizione nell elenco Possono essere inseriti nell elenco gli avvocati, singoli o associati, iscritti all Albo Professionale. Non possono essere inseriti professionisti che non si trovino nelle condizioni di contrattare con la Pubblica Amministrazione a norma di legge. 1 0

Art. 20 Cancellazione dall elenco Il Responsabile dell Area Amministrativa dell Avvocatura dispone la cancellazione dall elenco dei professionisti o degli studi associati che: - abbiano perso i requisiti per l iscrizione; - abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico; - non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati; - siano, comunque, responsabili di gravi inadempienze. Art. 21 Pubblicità L elenco dei professionisti è pubblico ed è aggiornato ogni mese con provvedimento del Responsabile dell Area Amministrativa. Art. 22 Convenzioni Gli incarichi devono essere regolati da apposite convenzioni predisposte dal Responsabile dell Area Amministrativa, che le approva con propria determina ai fini del conferimento dell incarico, nel rispetto dei seguenti criteri. - Riconoscimento ai professionisti esterni dei compensi professionali, come di seguito specificato: a) Per i giudizi nei quali l Ente è parte convenuta o resistente (contenzioso passivo), nonché per quelli azionati dall Ente non aventi a oggetto richieste di pagamento di somme di denaro: a.1) in caso di soccombenza, il compenso professionale è commisurato al valore medio di liquidazione, come indicato nelle tabelle A-B allegate al DM 20/07/2012 n. 140, decurtato nella misura massima ivi prevista per ogni fase del giudizio; a.2) in caso di esito vittorioso o parzialmente vittorioso del giudizio, o comunque di definizione transattiva favorevole all Ente, il compenso sarà commisurato al valore medio di liquidazione, come indicato nelle tabelle A-B allegate al DM 20/07/2012 n. 140, secondo il valore della causa determinato nella sentenza favorevole. In ogni caso il compenso non potrà essere superiore all importo massimo previsto, tenendo conto del valore e della complessità della causa, nella convenzione di cui al comma 1, stipulata all atto del conferimento dell incarico. b) Per i giudizi nei quali l Ente è parte attrice o ricorrente (contenzioso attivo), aventi ad oggetto pretese azionate nei confronti di terzi per il pagamento di somme di denaro, il compenso professionale è calcolato secondo i seguenti criteri: b.1) in caso di soccombenza, verrà corrisposto al professionista un compenso determinato sulla base dei valori medi di liquidazione di cui al D.M. 140/2012, decurtato nella misura massima ivi prevista per ogni fase del giudizio, secondo il valore della causa determinato nella sentenza sfavorevole; in ogni caso il compenso non potrà essere superiore all importo massimo previsto, tenendo conto del valore e della complessità della causa, nella convenzione di cui al comma 1, stipulata all atto del conferimento dell incarico; 1 1

b2) In caso di esito vittorioso o parzialmente vittorioso del giudizio, o comunque di definizione transattiva favorevole all Ente, il compenso sarà commisurato al valore medio di liquidazione, come indicato nelle tabelle A-B allegate al DM 20/07/2012 n. 140, secondo il valore della causa determinato nella sentenza favorevole o nell accordo transattivo; la differenza tra l importo massimo di cui al punto b.1) e quello risultante dalla applicazione dei criteri di cui al presente punto sarà corrisposta solo all esito dell effettivo incasso da parte dell Ente delle somme liquidate in sentenza e/o indicate nell atto transattivo; - In ogni caso, in caso di controversie di cui sia quantificabile il valore, l importo complessivo del compenso professionale non potrà superare il 30% di tale valore. - In caso di condanna alle spese in favore dell Ente, all avvocato incaricato spetterà l intera somma liquidata dal Giudice, fermo restando l obbligo del Comune di corrispondere la eventuale differenza rispetto a quanto pattuito in convenzione. - Previsione dell obbligo per il legale incaricato: 1) di aggiornare costantemente l Ente sulle attività inerenti l incarico, allegando la relativa documentazione; 2) di rigorosa osservanza del codice deontologico forense; 3) di stipulare una polizza assicurativa per i rischi professionali. Una copia di detta polizza dovrà essere consegnata all Avvocatura municipale. - Divieto per il legale incaricato di assumere altri rapporti professionali che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con l incarico affidato. Art. 23 Registro degli incarichi Presso l Avvocatura Municipale è istituito un registro degli incarichi, nel quale devono essere annotati tutti gli incarichi conferiti, i corrispondenti oneri finanziari, nonché tutti i dati di ciascun incarico. I detti dati verranno resi pubblici nelle forme di legge. Art. 24 Norma finale e di rinvio Con l entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate le disposizioni previgenti con lo stesso contrastanti. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla disciplina dell ordinamento della professione forense, introdotta da ultimo con legge n. 31/12/2012 n. 247, nonché al codice deontologico forense e al D.lgs. n. 267/2000. 1 2