1)) Il G.N.G. ha lo scopo di riunire giovani campeggiatori che si propongono di praticare



Documenti analoghi
REGOLAMENTO CLUB GIOVANI SOCI BCC CENTROMARCA BANCA

REGOLAMENTO CONSULTA DELLE PERSONE CON DISABILITA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Vds Voglia di stupire

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA ANZIANI

Associazione Nazionale tra Imprenditori di Piattaforme di Distribuzione STATUTO SOCIALE. Roma, 22 giugno 2012 INDICE

DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale

Regolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè. Adozione testo definitivo del 02/05/2014

Regolamento interno del Coordinamento delle associazioni di volontariato della provincia di Treviso Testo approvato dall Assemblea del 28 aprile 2007

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

COMUNE DI TREVISO BRESCIANO Provincia di Brescia STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE DEL COMUNE DI TREVISO BRESCIANO

Art. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SEZIONI TERRITORIALI

STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO

STATUTO. Associazione Il Larice Club

REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica

Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CASA DELLA CITTÀ LEOPOLDA

STATUTO. <<Moramora, destinazione Madagascar>>

statuto Testo approvato dalla XXXI Assemblea Generale congressuale Roma, 1 dicembre 2004

REGOLAMENTO PER LA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi

STATUTO DEL CIRCOLO FOTOGRAFICO DALMINE

Comune di Montagnareale Provincia di Messina

STATUTO. Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE. E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale. Art.

COMITATO METODOLOGIE di ASSICURAZIONE della QUALITA' REGOLAMENTO

REGOLAMENTO. della CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI. Sociali, Culturali, Sportive e Ricreative

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata

ASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA. Articolo 1

ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE

1) E costituita in Trieste, Via S. Francesco n. 16, una Associazione. sportiva, ai sensi degli artt. 36 e ss. Codice Civile, denominata Amici

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA FEMMINILE DEL COMUNE DI SOLARINO

STATUTO GENOA CLUB DIPENDENTI GRUPPO BANCA CARIGE. (Modificato dall Assemblea Straordinaria in seduta del )

L Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE PRO-LOCO AIRUNO. Costituzione e scopi. Art.1

COMUNE DI LONDA Provincia di Firenze REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

UNIONE POPOLARE CRISTIANA STATUTO

Consulta Regionale Volontariato di Protezione Civile

1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO

Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno

COMUNE DI ESCALAPLANO

STATUTO COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI FERRARA

Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

Gruppo Albergatori della provincia di Monza e Brianza REGOLAMENTO

STATUTO CONSORZIO PRO LOCO DELLA CARNIA

REGOLAMENTO CONSULTA COMUNALE DEL VOLONTARIATO

REGOLAMENTO Settore Giovanile, Minibasket e Scuola (SGMS) COSTITUZIONE, SCOPI E COMPITI

REGOLAMENTO PER L ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI ANCI LOMBARDIA

REGOLAMENTO COMUNALE DELLA CONSULTA DEGLI STRANIERI. Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del

ASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO. Art.1- DENOMINAZIONE

STATUTO DELLA S.I.A.

Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE. 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL

******************* Regolamento per la costituzione ed il funzionamento della Consulta Comunale per il Volontariato **************************

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

STATUTO ASSOCIAZIONE ITALIANA PAZIENTI ANTICOAGULATI A.I.P.A. ****** Art.1 Ragione Sociale e Sede Premesso che è costituita in Parma, con sede in

STATUTO UNIONE APPENNINO E VERDE TITOLO I DENOMINAZIONE SEDE- OGGETTO

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA "FURIO DEL FURIA"

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE GRUPPO FESTEGGIAMENTI BASEDO

STATUTO FeBAF Articolo 1 (Natura, soci e sede) Articolo 2 (Scopo) Articolo 3 (Competenze)

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER IL COLLOCAMENTO MIRATO DEI DIVERSAMENTE ABILI

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

REGOLAMENTO DEL FORUM COMUNALE DEI GIOVANI (Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 88 del 28/9/04)

STATUTO ASSOCIAZIONE MAKIN SUD

STATUTO Associazione di promozione sociale << SOLIDARIETA PER IL LAVORO >>

STATUTO. Dell Associazione INTERNATIONAL MILITARY VEHICLE COLLECTORS CLUB

ART. 1 - COSTITUZIONE E costituita l ASSOCIAZIONE DELLE SEZIONI VICENTINE DEL C.A.I. L Associazione, che non ha scopo

L Associazione ha sede legale in Mantova - Piazza Sordello 43 - l Amministrazione Provinciale di Mantova.

Statuto dell Associazione LAUS Vol. LAUS Volontariato della Provincia di Lodi

COMUNE DI IGLESIAS REGOLAMENTO SULLA CONSULTA DEI GIOVANI

ASSOCIAZIONE ITALIANA ROMA CLUB REGOLAMENTO

ART. 1. (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa

Statuto dell Associazione Culturale-Sportiva Scolastica-Franco Formato

Statuto Associazione Culturale MirAttiva

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO denominata Lande d Abruzzo

REGOLAMENTO. PER L ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL FORUM DELLE ASSOCIAZIONI e FONDAZIONI (APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N.

CITTA DI TORREMAGGIORE SETTORE SERVIZI SOCIALI CULTURALI SCOLASTICI TURIMO REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS

Art. 5 Il patrimonio del Club deve essere destinato esclusivamente alle finalità per le quali il Club è stato costituito.

Statuto dell Associazione Dalmazio Mongillo (A.DA.MO.)

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CANTARE SUONANDO TRENTO. Associazione Cantare Suonando - Onlus

REGOLAMENTO PER LA ISTITUZIONE DELL 'OSSERVATORIO PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO E DELLA CONFERENZA ANNUALE DEL TERZO SETTORE

STATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER IL COORDINAMENTO E LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA SPORTIVE E RICREATIVE

Statuto SOCIETÀ ITALIANA DI DIRITTO ED ECONOMIA

A.R.I. ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI COMITATO REGIONALE TRENTINO-ALTO ADIGE REGOLAMENTO

S T A T U T O D E L L A CONFSAL Federazione SNALS Università CISAPUNI

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it

STATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012)

STATUTO CONSORTILE ART. 1 - SCOPO DEL CONSORZIO. di azioni volte a migliorare l accesso delle PMI al mercato del credito e ai mercati finanziari,

Regolamento gruppo giovani

STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE

COMUNE DI LATERINA REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

Transcript:

R E G O L A M E N T O DELLA CONFEDERCAMPEGGIIO PARTE 1^ -- PREMESSA GENERALE ART.. 1 DENOMIINAZIIONE e SEDE All interno della Confederazione Italiana Campeggiatori (Confedercampeggio) è costituito il Gruppo Nazionale Giovani (G.N.G. in breve). Esso è apartitico, ha durata illimitata e non ha scopo di lucro. Ha sede legale presso la Confedercampeggio; quella operativa presso il presidente pro tempore. ART.. 2 L attività del G.N.G. e i rapporti tra gli associati sono regolati dal presente regolamento, dalle norme dello statuto della Confedercampeggio in conformità con quanto prescritto dal codice civile, dalla L. n. 383/2000 e dalla l.r. n. 01/2008. ART.. 3 Per il raggiungimento dei propri obbiettivi e scopi, qualora sussistano le condizioni, gruppi di giovani possono dar vita a gruppi territoriali nel rispetto dello Statuto e Regolamento della Confedercampeggio e del presente regolamento previo parere del CdA Confedercampeggio. ART.. 4 Il G.N.G. riunisce tutti i soci in età compresa tra i 14 ed i 30 anni, iscritti alla Confedercampeggio direttamente o tramite le associazioni, definite all art. 8) dello Statuto della Confederazione Italiana Campeggiatori, purché in regola con l iscrizione annuale. Arrtt.. 5 GRUPPII GIIOVANII In seno alle Associazioni Campeggistiche possono essere presenti Gruppi Giovani, che, in ambito della stessa regione di residenza, riuniscono quei giovani che praticano campeggio, sia individuale sia collettivo, in ogni sua forma e veicolo. Arrtt.. 6 SCOPII 1)) Il G.N.G. ha lo scopo di riunire giovani campeggiatori che si propongono di praticare l attività all aria aperta con tende, caravan, mobilhome o veicoli ricreazionali secondo quanto previsto dallo Statuto nazionale della Confedercampeggio.

ART.. 7 ATTIIVIITA Il G.N.G., per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali, intende a) Promuovere attività culturali e ricreative in ambito locale, nazionale e internazionale. b) Cooperare con gli organi direttivi delle associazioni dei campeggiatori locali, nazionali e internazionali per il raggiungimento dei propri obbiettivi; c) Instaurare forme di collaborazione e partenariato con le associazioni giovanili che condividono scopi e finalità; d) Partecipare a manifestazioni di carattere campeggistico, locali, nazionali e internazionali. e) Curare, d intesa con la Presidenza nazionale di Confedercampeggio, le relazioni con le Organizzazioni giovanili europee ed extraeuropee; f) Partecipare in ambito nazionale e internazionale ai Rallies Internazionali dei Giovani promossi dalla F.I.C.C. (Federazione Internazionale del Campeggio e del Caravanning), della quale la Confedercampeggio fa parte, oltre che ai vari Raduni locali organizzati per i giovani; g) Proporre lo svolgimento di Rally internazionali e/o di altre analoghe manifestazioni riservate ai Giovani; h) Cooperare con la Sede Nazionale e con le Federazioni Regionali A.R.C. per la relativa organizzazione e realizzazione delle proprie iniziative, adoperandosi per far conoscere il Paese a tutti i giovani che hanno in comune la passione del campeggio e dell avventura. Il G.N.G. si avvale in modo decisivo e prevalente delle prestazioni personali libere, spontanee e gratuite dei propri associati. PARTE 2^ ORGANIIZZAZIIONE CENTRALE DEL G.. N.. G.. ART.. 8 SOCII 1)) Il G.N.G. è aperto a tutti quelli che sono interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali e ne condividono lo spirito e gli ideali. 2)) I Soci Giovani minorenni non hanno diritto di voto nel proprio Club, ma hanno diritto a essere rappresentati in seno all Assemblea dei Soci del Club, se il relativo statuto lo prevede. ART.. 9 Cessssazi ione dii apparrttenenza I Soci del G.N.G. cessano di appartenervi al raggiungimento del 30 anno di età, salvo quando posseggano cariche elettive, nel qual caso continuano a far parte del G.N.G. fino ad esaurimento del mandato. ART.. 10 Rissorrsse Economiche

Il G.N.G. non gode di alcuna risorsa economica; per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività dipende dagli interventi economici che la Confedercampeggio prevede negli appositi capitoli del proprio bilancio. L importo della quota associativa e le modalità di iscrizione vengono stabilite annualmente dalla Assemblea nazionale della Confedercampeggio, in uno a quelle inerenti tutti gli iscritti. L aderente non ha alcun diritto sulla quota o sui contributi versati, né può chiederne la restituzione in caso di proprio recesso o di esclusione o in caso di scioglimento del G.N.G. ART.. 11 Orrgani i isstti i ittuzi ionalii Gli organi istituzionali del GNG sono: A. Assemblea dei soci B. Coordinatore nazionale C. C.d.A. Tutte le cariche sono elettive e gratuite. Hanno la durata di tre anni a decorrere dalla data di elezione del Consiglio. Ciascuno dei membri dell Assemblea ha diritto a un voto e non può essere sostituito, nell arco del proprio mandato, se non perché assente ingiustificato per due assemblee consecutive o per decesso o per presentazione di lettera scritta di dimissioni. ART.. 12 Assssembl lea Nazionale Compossi izione I)-E composta: A. Dal Coordinatore nazionale del G.N.G.; B. Dal Presidente nazionale di Confedercampeggio C. Dai rappresentanti dei Soci Giovani di cui all art.17 D. Dal Consigliere nazionale delegato per i problemi dei giovani Gli iscritti al G.N.G. possono chiedere al Coordinatore di poter assistere alla seduta di assemblea, ma senza diritto di voto. ART.. 13 Assssembl lea Nazionale Compitti i e Potterri i 1)-L Assemblea si riunisce almeno una volta l anno in sede ordinaria, normalmente in concomitanza del Raduno Nazionale dei Giovani, per: A. Individuare gli obbiettivi programmatici da segnalare alla Confedercampeggio; B. Sottoporre alle decisioni del CdA Confedercampeggio o all Assemblea nazionale di Confedercampeggio i provvedimenti utili al conseguimento degli obbiettivi e che possono essere raggiunti a mezzo investimenti finanziari; C. Suggerire all Assemblea nazionale Confedercampeggio le modifiche o integrazioni al presente regolamento, a seguito di apposita delibera approvata alla presenza del 50%+1 degli aventi diritto; D. Eleggere a scrutinio segreto, fra i suoi membri, il Coordinatore e non più di quattro membri il Consiglio di Amministrazione; E. Approvare la relazione morale del Coordinatore.

F. Esaminare l attività svolta dal G.N.G. nell anno precedente e decidere sulle direttive ed i programmi dell attività successiva. G. Eleggere il Coordinatore e il Consiglio Direttivo. H. Nominare, su proposta del Coordinatore, il vice Coordinatore e il Segretario tra i membri effettivi del Consiglio. I. Proporre alla Confedercampeggio le modifiche al presente regolamento o all importo della quota sociale. J. Dare indirizzi per l attività del Gruppo. K. Affrontare e discutere gli argomenti all OdG. L. Decidere con il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto - l eventuale scioglimento del Gruppo, sottoponendo la proposta alla Presidenza nazionale di Confedercampeggio. 2)-L Assemblea è: a) Presieduta da un membro di diritto; b) Convocata dal Coordinatore, con preavviso di almeno trenta gg, anche per via telematica, almeno una volta l anno o a richiesta di almeno un quarto dei soci; delle riunioni è redatto verbale. L avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all Ordine del Giorno, l ora, il giorno ed il mese nonché il luogo della riunione, per la prima e la seconda convocazione da tenersi almeno un ora dopo la prima. c) Deputata ad assumere decisioni a maggioranza dei presenti, ciascuno dei quali ha diritto a un solo voto, non essendo ammesso il voto per delega. d) Validamente costituita in prima convocazione con la maggioranza dei suoi membri; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto. ART.. 14 Conssi iglio dii Amminissttrrazi ione Potterri i e Compossi izione I membri il Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni, salvo i casi di cui all articolo 9) e fermo restando che tutti debbano essere soci giovani maggiorenni. Esso è composto: A. Dal Coordinatore B. Dal Consigliere Segretario C. Da altri tre consiglieri, di cui uno è nominato Vice Coordinatore. E presieduto dal Coordinatore il quale ha la rappresentanza del G.N.G. nei confronti di terzi. In caso di breve impedimento del Coordinatore, il vice di cui al comma C) del presente articolo, ne assume le funzioni. Tutti i membri hanno diritto a un voto ciascuno. La qualifica di Consigliere del G.N.G. non può essere delegata. Il CdA del G.N.G. è validamente costituito se è presente la maggioranza dei suoi membri. ART.. 15 Conssi iglio dii Amminissttrrazi ione Compitti i Il Consiglio di Amministrazione è l organo esecutivo delle deliberazioni dell Assemblea del G.N.G. e decide su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza dell Assemblea. In particolare: 1)) Convoca l assemblea dei Soci.

2)) Propone all Assemblea i provvedimenti e le attività, anche di quelle da sottoporre all approvazione da parte degli Organi istituzionali di Confedercampeggio sia per motivi economici, sia per motivi inerenti l uniformità delle azioni da svolgersi nell interesse del Socio in senso lato. 3)) Cura la direzione, l amministrazione e lo svolgimento delle iniziative deliberate dall assemblea. 4)) Discute eventuali altri argomenti inerenti all attività sociale a richiesta del Presidente Nazionale Confedercampeggio e/o del Consigliere nazionale delegato dalla Confedercampeggio. 5)) Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei presenti. ART.. 16 Coorrdi inattorre Nazionale 1)) Il Coordinatore Nazionale ha la rappresentanza ufficiale del G.N.G. a livello nazionale e opera di concerto con il Presidente Nazionale della Confedercampeggio. 2)) Cura il regolare funzionamento dell organizzazione, svolge i compiti che gli sono attribuiti dallo Statuto e dall assemblea. 3)) In caso d urgenza, sentito il CdA, adotta i provvedimenti che ritiene necessari sottoponendoli successivamente agli Organi competenti. 4)) Partecipa alle riunioni degli Organi della Confedercampeggio ai quali è invitato, facendosi portavoce delle esigenze e dei problemi del G.N.G.. 5)) Partecipa all Assemblea Internazionale dei Rappresentanti dei Giovani durante i Rallies Internazionali dei Giovani. 6)) È eletto direttamente dall Assemblea del G.N.G. a seguito di presentazione di apposita candidatura con allegata la lista dei nominativi di sei candidati al Consiglio. 7)) Le candidature per l'elezione del Coordinatore devono essere presentate per iscritto al Segretario Generale della Confederazione a mezzo raccomandata a.r., almeno 30 giorni prima della naturale scadenza (31 dicembre) dalla carica di Coordinatore. 8)) Nel caso di una sola lista di Coordinatore sono ammessi sino a 6 (sei) Candidati al CdA e risulteranno eletti i primi 4 (quattro) con più preferenze. 9)) Nel caso di più liste saranno eletti: a) i primi 3 (tre) Candidati con più preferenze della lista del Coordinatore vincente; b) per l altro (uno) posto, il Candidato Coordinatore, se avrà ottenuto preferenze superiori al 15 % dei votanti, o il Candidato al CdA che abbia ottenuto più preferenze tra le liste non vincenti. Arrtt.. 17 RAPPRESENTANTII TERRIITORIIALII Al fine di comprendere meglio le esigenze delle diverse regioni italiane, sono individuate le seguenti figure con il compito di: 1)) fare da tramite fra le proprie realtà e l Assemblea Nazionale G.N.G. 2)) curare i rapporti fra i diversi Gruppi Giovani regionali tenendosi informati sulle diverse manifestazioni organizzate dagli stessi e coordinando l organizzazione dei vari Raduni. 3)) partecipare all Assemblea Nazionale G.N.G. A. Rappresentante del club. A livello locale (club) ogni organizzazione, in occasione del rinnovo delle cariche sociali nomina all interno del proprio club un rappresentante giovanile (da uno a 10 Soci Giovani un rappresentante e da undici a quindici un

secondo rappresentante; un rappresentante per ogni ulteriori venti Soci Giovani) che farà, poi, parte dell Assemblea nazionale del G.N.G. B. Rappresentante territoriale. Nelle aree in cui non è presente un rappresentante, è data facoltà a più club (almeno cinque per un minimo di complessivi venti soci giovani iscritti in tutta l area) attivi in più regioni confinanti, di consorziarsi e nominare un rappresentante territoriale. Un delegato della Presidenza nazionale di Confedercampeggio sovraintende allo svolgimento delle operazioni di nomina. C. Rappresentante soci diretti. I soci iscritti direttamente alla Confederazione hanno diritto a essere rappresentati nella misura di un rappresentante che è eletto a seguito di apposita candidatura da inviarsi alla Sede nazionale e d idonea riunione elettiva. PARTE 3^ CONCLUSIIONII ART..18 Modiffi iche dell Regolamentto Eventuali modifiche e integrazioni al presente Regolamento devono essere sottoposte all esame del CdA di Confedercampeggio su proposta dell Assemblea del G.N.G. ed alla definitiva approvazione da parte della competente Assemblea Nazionale Confedercampeggio. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente regolamento potranno essere eventualmente disposte con delibere interne adottate dal C.d.A. e sottoposte ad approvazione dell assemblea, nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia. Per ogni controversia in merito ad interpretazioni o applicazioni del presente Regolamento, è competente il CdA di Confedercampeggio all uopo interpellata dal Consiglio di Amministrazione del G.N.G. ART..19 Enttrratta in i vigorre Il presente Regolamento, che sostituisce in toto quello approvato a Calenzano il 16/11/1996, entra in vigore a seguito dell approvazione, se dovuta, da parte degli Organi statali (Prefettura di Firenze) competenti in materia; la Presidenza nazionale curerà, solo inizialmente, le prime comunicazioni e diramazioni degli avvisi di convocazione per la prima Assemblea nazionale del G.N.G. (APPROVATO DALL ASSEMBLEA NAZIONALE DELLA CONFEDERCAMPEGGIO IN DATA 14 dicembre 2013, con la raccomandazione di fare appello alle singole Federazioni Campeggiatori di voler invitare alle rispettive assemblee federali il Coordinatore del G.N.G. o suo delegato, pur senza diritto al voto) F.to Pierantonio Bevilacqua Presidente Assemblea Nazionale Gianni Picilli Presidente Nazionale Irene Vai Segretario Generale