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FONDO DI GARANZIA PER L IMPIANTISTICA SPORTIVA EX LEGE 289/2002, ARTICOLO 90, COMMA 12 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI CRITERI DI GESTIONE

Definizioni Ai fini di quanto disciplinato dai presenti Criteri di gestione, si definiscono: a. Banche richiedenti : le banche finanziatrici, iscritte all Albo di cui all articolo 13, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che richiedono la Garanzia diretta del Fondo (di seguito Banche); b. Comitato di Gestione dei Fondi Speciali : è l Organo del Gestore del Fondo competente a deliberare in materia di concessione della garanzia e di gestione del Fondo, ai sensi all articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni e integrazioni, e dello Statuto dell Istituto per il Credito Sportivo (di seguito Comitato); c. Enti apportanti : gli Enti pubblici che hanno conferito direttamente o indirettamente apporti al Fondo, ai sensi dell articolo 90, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni e integrazioni; d. Enti del settore pubblico : gli Enti pubblici, diversi dallo Stato e dagli Enti territoriali, che svolgono in via principale attività amministrativa o di erogazione di servizi senza scopo di lucro, altri organismi pubblici nazionali o locali privi di personalità giuridica. Non rientrano tra gli Enti del settore pubblico gli organismi con personalità giuridica pubblica che svolgono attività di produzione di beni e servizi destinati alla vendita o alla commercializzazione, sia pure per obbligo di legge o a condizioni non remunerative; tali soggetti, se rispettano le condizioni di cui alla lettera j), rientrano nella definizione di PMI. e. Fondo di Garanzia : è il Fondo che è stato istituito con la legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni e integrazioni per la fornitura di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all ampliamento, all attrezzatura, al miglioramento o all acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l acquisizione delle relative aree (di seguito Fondo); f. Fondo di Dotazione netto : è costituito dai conferimenti effettivi modificati dagli utili/perdite di gestione (di seguito Fondo di Dotazione); g. Garanzia diretta : la garanzia prestata dal Fondo a favore delle Banche richiedenti; h. Gestore del Fondo : l Istituto per il Credito Sportivo, con sede legale in Roma, via Giambattista Vico, n. 5 (di seguito Gestore); i. Investimenti : gli investimenti materiali relativi alla costruzione, all ampliamento, all attrezzatura, al miglioramento o all acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l acquisizione delle relative aree da effettuare successivamente alla data di presentazione della richiesta di finanziamento al soggetto richiedente nel territorio nazionale. Tali investimenti non devono essere alienati, ceduti o distratti dalla loro destinazione sportiva 1

dalla data di ammissione all intervento del Fondo e per tutta la durata dell ammortamento del finanziamento; j. PMI : le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro ai sensi dell articolo 2, comma 1, della Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003 (2003/361/CE, GU L. 124 del 20 maggio 2003); l. Soggetti beneficiari finali : sono i soggetti che hanno i requisiti per essere beneficiari della garanzia del Fondo di Garanzia (di seguito Soggetti beneficiari). Articolo 1 Finalità del Fondo 1. Il Fondo fornisce garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all ampliamento, all attrezzatura, al miglioramento o all acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l acquisizione delle relative aree, richiesti da società o associazioni sportive, nonché da ogni altro soggetto pubblico e privato che persegua anche indirettamente finalità sportive, ai sensi dall articolo 90, comma 12, della legge n. 289/2002 e successive modifiche e integrazioni. Articolo 2 Apporti nel Fondo Rappresentano apporti nel Fondo: 1. le somme già conferite dallo Stato pari, al 30 giugno 2014, a 18,334 milioni di euro; 2. le risorse dello Stato, previste ai sensi dell articolo 1, comma 303, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ossia 10 milioni di euro per l anno 2014, 15 milioni di euro per l anno 2015 e 20 milioni di euro per l anno 2016; 3. gli eventuali nuovi conferimenti dello Stato o di Enti pubblici, ai sensi dell articolo 90, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni e integrazioni. Articolo 3 Finanziamenti ammissibili 1. Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i mutui a medio-lungo termine, di durata non superiore a 15 anni, a fronte di Investimenti. 2

Articolo 4 Soggetti beneficiari Sono soggetti beneficiari: 1. le società sportive e ogni altro soggetto che persegua anche indirettamente finalità sportive che non si trovino in condizioni di difficoltà finanziaria e rientrino nella definizione di PMI, secondo quanto disposto alle lettere d) e j); 2. gli Enti del settore pubblico che perseguano anche indirettamente finalità sportive; 3. le associazioni, le fondazioni e gli enti morali senza scopo di lucro che perseguano, anche indirettamente, finalità sportive. Articolo 5 Impegno massimo del Fondo 1. L impegno massimo del Fondo è pari a 4 (quattro) volte il Fondo di Dotazione, impegnabile per il rilascio di Garanzie dirette a favore delle Banche per i finanziamenti concessi ai Soggetti beneficiari considerati ammissibili dal Comitato. 2. L impegno massimo del Fondo può essere aumentato fino a 8 (otto) volte il Fondo di Dotazione, in presenza della garanzia di ultima istanza dello Stato sul Fondo. Articolo 6 Sezioni dedicate 1. Nell ambito del Fondo possono essere costituite sezioni dedicate con apporti al Fondo di singoli Enti apportanti. 2. Gli apporti complessivi di ogni singolo Ente apportante generano un plafond disponibile impegnabile per il rilascio di Garanzie dirette esclusivamente nell interesse di Soggetti beneficiari considerati ammissibili dallo stesso Ente apportante. 3. L impegno massimo di ogni singola sezione dedicata è calcolato con le stesse modalità di cui all articolo 5. Articolo 7 Caratteristiche e copertura massima della Garanzia diretta 1. La Garanzia diretta può essere concessa in misura non superiore al 60% dell ammontare del finanziamento ammesso ai benefici del Fondo. 2. Nel caso di finanziamenti relativi a interventi su impianti e/o aree in concessione di 3

costruzione e gestione ai sensi degli articoli 143 e 153, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. (impianti in partenariato pubblico-privato) la Garanzia diretta può essere concessa sino all 80% dell ammontare dell operazione ammessa ai benefici del Fondo purché siano presenti i requisiti previsti dal successivo articolo 8, comma 4. 3. I Soggetti beneficiari possono essere ammessi all intervento del Fondo per un importo massimo garantito complessivo per soggetto che non sia superiore a un milione e cinquecentomila euro (1.500.000,00 euro). Articolo 8 Requisiti per l ammissione ai benefici del Fondo e istruttoria 1. Le Banche che chiedono l ammissione ai benefici del Fondo inviano la relativa domanda con le informazioni e la documentazione che consentiranno al Gestore di verificare i requisiti soggettivi dei beneficiari finali, nonché l ammissibilità della garanzia richiesta. Considerate le finalità del Fondo, destinato a sostenere iniziative per l impiantistica sportiva, saranno acquisiti, oltre al progetto definitivo degli Investimenti oggetto di finanziamento da garantire, completo dei permessi e autorizzazioni in materia urbanistica, anche il titolo di disponibilità dell impianto o dell area sulla quale gli Investimenti saranno realizzati, per tutta la durata del finanziamento, e il parere favorevole in linea tecnico-sportiva del competente Organo tecnico del CONI sull Investimento stesso. 2. Nella domanda di ammissione ai benefici del Fondo sono indicati in modo aggregato i principali dati di bilancio sulla base dei quali è effettuata una valutazione dei Soggetti beneficiari della Garanzia diretta basata su elaborazione di indici. Gli indici sono individuati coerentemente con le caratteristiche dei soggetti che operano nel settore dello sport e dell impiantistica sportiva. 3. Per i soggetti neocostituiti la valutazione è effettuata caso per caso. Il modello per indici mette a disposizione delle Banche che intendono richiedere la garanzia del Fondo per i finanziamenti concessi uno strumento per una prima verifica dei requisiti di ammissibilità e garantisce trasparenza al procedimento di ammissione. 4. Per i finanziamenti relativi a interventi su impianti e/o aree in concessione di costruzione e gestione ai sensi degli articoli 143 e 153, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. (impianti in partenariato pubblico-privato) è richiesta per l ammissione al Fondo copia della convenzione stipulata tra l Ente locale proprietario degli impianti e/o aree in concessione di costruzione e gestione e i Soggetti beneficiari nella quale sia espressamente prevista la risoluzione della Convenzione nel caso questi risulti inadempiente agli obblighi di cui al 4

contratto di finanziamento, assistito da agevolazioni pubbliche di cui all articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, successivamente perfezionato per la realizzazione degli Investimenti oggetto della concessione della costruzione e gestione. La Convenzione dovrà prevedere il preventivo assenso da parte dei Soggetti beneficiari al subentro nel contratto di finanziamento da parte del nuovo concessionario individuato con il procedimento di subentro di cui all articolo 159, del decreto legislativo n. 163/2006, impedendo ai Soggetti beneficiari concessionari dell impianto/area, interessato dal finanziamento garantito, che non ottemperino alle obbligazioni derivanti dal finanziamento garantito dal Fondo, di conservarne la disponibilità e comportando la risoluzione del rapporto concessorio che possa condurre poi alla sostituzione del concessionario su iniziativa delle Banche. La sostituzione del concessionario e il subentro di un nuovo concessionario nel finanziamento in essere garantito dal Fondo, manterranno in essere il finanziamento stesso e ridurranno la possibilità di escussione del Fondo da parte delle Banche preservandone la dotazione. Per rendere più efficace la sostituzione, in fase di richiesta di ammissione al Fondo viene acquisita copia della delibera di Giunta con la quale l Ente locale proprietario degli impianti e/o aree in concessione si impegna, nel caso il concessionario risulti inadempiente agli obblighi di cui al finanziamento assistito da agevolazioni pubbliche di cui all articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a indicare alle Banche una rosa di soggetti potenziali concessionari per la sostituzione del concessionario originario inadempiente e il subentro del nuovo nel finanziamento ai sensi dell articolo 159, del decreto legislativo n. 163/2006. Articolo 9 Erogazione dei finanziamenti 1. Gli importi dei finanziamenti ammessi alla garanzia del Fondo devono essere erogati ai Soggetti beneficiari entro il termine di 24 mesi dalla delibera di ammissione al Fondo, derogabili dal Comitato con motivazione, previo accertamento dell effettiva realizzazione degli Investimenti finanziati e della relativa spesa, in base alle norme di legge e ai regolamenti vigenti. Gli accertamenti prevedono l invio della documentazione che ne comprova l effettuazione nonché la verifica finale dei lavori del competente Organo tecnico del CONI, attestante la conformità delle opere realizzate al progetto approvato con parere in linea tecnico-sportiva, acquisito in fase di richiesta di ammissione al Fondo. 5

Articolo 10 Controlli 1. I Soggetti beneficiari devono assicurare la diligente manutenzione dell impianto, la destinazione dello stesso ad uso sportivo e conservarne la disponibilità per tutta la durata dell ammortamento del finanziamento ammesso al Fondo. Al fine di accertare l effettiva destinazione dei fondi per le finalità previste all articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il Gestore si riserva di compiere in qualunque momento verifiche su quanto sopra mediante richiesta di idonea documentazione o, anche, attraverso ispezioni all impianto sportivo oggetto dell operazione ammessa a beneficio. 2. Il Gestore potrà chiedere alle Banche, per tutta la durata dell ammortamento del finanziamento ammesso al Fondo, l aggiornamento delle informazioni e dei dati relativi ai Soggetti beneficiari forniti con la domanda di ammissione al Fondo. Articolo 11 Escussione del Fondo e Procedure di recupero 1. L escussione del Fondo può essere richiesta dalle Banche solo dopo avere avviato le procedure di recupero del credito nei confronti dei Soggetti beneficiari inadempienti e dopo che sia infruttuosamente trascorso il termine di sessanta (60) giorni dalla data di intimazione ad adempiere senza che sia intervenuto il pagamento degli importi dovuti. 2. Per gli Investimenti relativi a interventi su impianti e/o aree in concessione di costruzione e gestione ai sensi degli articoli 143 e 153, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., le Banche possono richiedere l escussione del Fondo trascorsi duecentoquaranta (240) giorni dalla data di invio della intimazione ad adempiere, senza che sia intervenuto il pagamento e dopo che il procedimento di subentro di cui all articolo 159, del decreto legislativo n. 163/2006, attivato dalle Banche con la partecipazione degli Enti locali concessionari, non abbia avuto esito positivo. Tale maggiore termine ha la finalità di consentire tempi tecnici per la eventuale sostituzione dei concessionari e il subentro nei finanziamenti. 3. Al fine di mantenere in essere i finanziamenti garantiti e limitare al massimo le escussioni, sono consentiti accordi transattivi che devono essere condivisi con il Gestore. 4. Le eventuali proposte transattive formulate dai Soggetti beneficiari devono essere sottoposte preventivamente dalle Banche al Gestore per l assenso del Comitato e devono prevedere una percentuale di pagamento pari o superiore al 30% del debito complessivo (rate insolute, capitale residuo e interessi di mora). 5. In caso di presentazione di richieste con una percentuale di pagamento inferiore al 30% del 6

debito complessivo ovvero di espresso rigetto da parte del Comitato delle proposte transattive, le Banche, ai fini della conferma dell efficacia delle garanzie del Fondo, sono tenute a non dar corso alle proposte e a proseguire le azioni di recupero nei confronti dei Soggetti beneficiari per l intero ammontare dell esposizione debitoria. 6. L importo ricavato in sede di accordi transattivi è ripartito tra la Banca e il Gestore in proporzione alla originaria percentuale tra finanziamento totale e finanziamento ammesso al Fondo. 7. Ai fini della liquidazione della perdita relativa alla percentuale garantita dal Fondo, le Banche devono trasmettere al Gestore idonea documentazione comprovante l avvenuto perfezionamento dell accordo transattivo. 8. Per le sole operazioni relative a interventi su impianti e/o aree in concessione di costruzione e gestione ai sensi degli articoli 143 e 153, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., la Garanzia è inefficace qualora le Banche non si siano attivate, nei confronti dell Ente locale proprietario degli impianti e/o aree in concessione di costruzione e gestione, per l adempimento dell obbligo assunto in sede di contratto di finanziamento di attivazione del procedimento per l individuazione di un nuovo concessionario e il conseguente subentro di questi nel contratto di finanziamento e non abbiano operato con la dovuta diligenza professionale. Articolo 12 Surrogazione legale e recupero del credito 1. Ai sensi dell articolo 1203 del codice civile, a seguito della liquidazione della perdita relativa alla percentuale garantita dal Fondo alla Banche, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sui Soggetti beneficiari per le somme pagate e, proporzionalmente all ammontare di queste ultime, è surrogato in tutti i diritti spettanti alle Banche in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite. Il Gestore, con l ammissione al Fondo, conferisce mandato alle Banche, che hanno ottenuto la liquidazione delle perdite relative alle percentuali garantite, di attivare e coltivare le azioni di recupero in nome e per conto del Fondo. 2. Il Gestore ha anche la facoltà di procedere direttamente nei confronti dei Soggetti beneficiari; in tal caso, le Banche che hanno ottenuto la liquidazione delle perdite relative alle percentuali garantite dal Fondo dovranno fornire al Gestore la documentazione necessaria a consentire l esercizio delle azioni nei confronti dei debitori insolventi. 7