Atto n. 23 Comparsa di costituzione e risposta. Cessione del credito Concordato preventivo



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476 Atto n. 23 Comparsa di costituzione e risposta. Cessione del credito Concordato preventivo di Claudia Mariani Traccia La società Alfa s.r.l., in data 10 novembre 2014, ha ceduto alla Gamma s.r.l. il credito di 40.000 Euro che vantava nei confronti della Beta s.p.a., portando la circostanza immediatamente a conoscenza del debitore ceduto, tramite una telefonata all amministratore della società medesima. La formale notifica al debitore ceduto si è perfezionata, tuttavia, solo il 20 novembre 2014, dopo che il 18 novembre, la società Alfa era stata sottoposta alla procedura di concordato preventivo. Il 2 febbraio 2015, l amministratore della Beta s.p.a., a seguito di formale richiesta del Commissario giudiziale, eseguiva il pagamento del dovuto in favore della procedura. Successivamente, il 30 marzo 2015, la società Gamma ha citato in giudizio la Società Beta, richiedendo il pagamento del succitato credito sul presupposto della conoscenza della cessione. Assunte le vesti del legale della Società Beta si rediga l atto più idoneo a difendere la posizione della stessa. Normativa di riferimento Art. 1260 c.c. - Cedibilità dei crediti «Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge. Le parti possono escludere la cedibilità del credito, ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione». Art. 1264 c.c. - Efficacia della cessione riguardo il debitore ceduto «La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l ha accettata o quando gli è stata notificata. Tuttavia anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell avvenuta cessione». Art. 45 L. fall. - Formalità eseguite dopo la dichiarazione di fallimento «Le formalità necessarie per rendere gli atti opponibili ai terzi, se compiute dopo la data della dichiarazione di fallimento, sono senza effetto rispetto ai creditori».

Pareri e atti svolti di diritto civile 477 Art. 169 L. fall. - Norme applicabili «Si applicano, con riferimento alla data di presentazione del concordato, le disposizioni degli articoli 45, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63». Art. 167 c.p.c. - Comparsa di risposta «Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall attore a fondamento della domanda, indicare le proprie generalità e il codice fiscale, i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d ufficio. Se è omesso o risulta assolutamente incerto l oggetto o il titolo della domanda riconvenzionale, il giudice, rilevata la nullità, fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti acquisiti anteriormente alla integrazione. Se intende chiamare un terzo in causa, deve farne dichiarazione nella stessa comparsa e provvedere ai sensi dell articolo 269». Giurisprudenza di riferimento Cass. Civ., sez. I, 11 settembre 2014, n. 19199 Ove la cessione del credito non sia stata, alla data di dichiarazione di fallimento del cedente, notificata al debitore ceduto o accettata dal medesimo, questi, ancorché sia a conoscenza dell avvenuta cessione, è tenuto ad eseguire il pagamento al curatore del fallimento e non al cessionario. Cass. Civ., sez. III, 25 gennaio 2012, n. 1012 La cessione di credito produce pieni effetti, nei confronti del debitore ceduto, dal momento in cui gli sia stata notificata, a norma dell art. 1264 c.c., sicché la sopravvenienza del fallimento del cedente, dopo detta notificazione, come non legittima il curatore, ancorché erroneamente autorizzato dal giudice delegato, a riscuotere il credito, salvo il preventivo e vittorioso esperimento dell azione revocatoria dell atto di cessione, così non comporta l efficacia liberatoria del pagamento che il debitore stesso abbia effettuato a detto curatore, restando preclusa ogni possibilità di applicazione delle norme in tema di pagamento al creditore apparente. Brevi indicazioni per lo svolgimento dell atto Il candidato è chiamato a redigere una comparsa di costituzione e risposta. L atto deve essere fondato su un interpretazione sistematica degli artt. 1264 c.c., 45 e 169 L. fall. A seguito di una breve esposizione delle circostanze fattuali richiamate in traccia, il candidato dovrà evidenziare come nell ambito delle procedure concorsuali vige il principio per cui le formalità necessarie per rendere gli atti opponibili ai terzi sono senza effetto rispetto ai creditori, qualora compiute dopo la data di apertura della procedura.

478 Atti GLOSSARIO Cessione del credito: La cessione del credito è un accordo tramite cui un soggetto, detto cedente, trasferisce a un altro (cessionario) il suo credito verso un debitore (ceduto). Notificazione della cessione: è la comunicazione formale del trasferimento del diritto di credito, fatta al debitore dal cedente o dal cessionario. Per quanto riguarda il contenuto della notificazione, occorre distinguere se la stessa sia posta in essere dal cedente o dal cessionario. La notificazione compiuta dal cedente deve contenere la notizia dell avvenuta cessione, con l indicazione degli elementi essenziali ed identificativi dell accordo traslativo del diritto di credito. Viceversa, non è necessario notificare una copia integrale dell accordo raggiunto fra cedente e cessionario. Invece, se la notificazione è effettuata dal cessionario, occorre che contenga, oltre alla comunicazione della cessione, anche la prova certa del trasferimento del diritto di credito. Svolgimento dell atto TRIBUNALE DI ILL.MO G.U. DOTT. COMPARSA DI RISPOSTA Per la società Beta s.r.l., con sede in C.F., PI, in persona del proprio rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in, alla via,, presso lo studio dell Avv., C.F. che la rappresenta e difende giusta mandato in calce all atto di citazione, con dichiarazione di voler ricevere, ai sensi dell art. 125, co. 1 c.p.c., nonché dell art. 136, co. 3 c.p.c., ogni comunicazione al numero di fax, oppure tramite l indirizzo di posta elettronica certificata ; - convenuto -

Pareri e atti svolti di diritto civile 479 contro La Società Gamma, con sede in C.F., PI, in persona del proprio rappresentante pro tempore, con l Avv. ; - attore - ***** Con atto di citazione regolarmente notificato alla società Beta, la società Gamma ha adito il Tribunale di domandando la condanna della società Beta al pagamento del credito di 40.000 Euro ceduto dalla società Alfa alla società Gamma. Con il presente atto si costituisce la società Beta s.p.a., in persona del rappresentante pro tempore, il quale impugna e contesta la domanda avversa in ragione dei seguenti motivi. FATTO 1. La società Beta s.p.a. in data contraeva un debito con la società Alfa s.r.l. per una somma pari a 40.000 Euro. 2. Successivamente in data 10 novembre 2014, la Società Alfa cedeva alla Gamma s.r.l. il summenzionato credito, portando la circostanza immediatamente a conoscenza del debitore ceduto, tramite una telefonata all amministratore della società Beta. 3. La formale notifica al debitore ceduto si perfezionava tuttavia, solo il 20 novembre 2014, dopo che il 18 novembre la società Alfa era stata sottoposta alla procedura di concordato preventivo. 4. In data 2 febbraio 2015, l amministratore della Beta s.p.a., a seguito di formale richiesta del Commissario giudiziale, eseguiva il pagamento del dovuto in favore della procedura. 5. Successivamente, il 30 marzo 2015, la società Gamma ha citato in giudizio la Società Beta richiedendo il pagamento della

480 Atti somma di 40.000 Euro sul presupposto della conoscenza della cessione. DIRITTO Sulla applicazione dell art. 1264 c.c. nel corso di una procedura fallimentare La società Gamma fonda la propria pretesa su un errata interpretazione dell art. 1264 c.c. Ed invero, la norma ora citata nel disciplinare l efficacia della cessione del credito nei confronti del debitore ceduto prevede, per un verso, che la cessione sia efficace nei confronti del debitore solo se accettata o notificata al medesimo, e, per altro verso, che, anche prima della notificazione, il debitore non sia liberato ove, paghi al cedente pur essendo a conoscenza dell avvenuta cessione. La disposizione di cui all art. 1264 c.c., come rilevato da unanime giurisprudenza (da ultimo Cass. Civ. n. 19199/2014), nel momento nel quale il cedente è soggetto ad una procedura concorsuale deve essere interpretata in combinato disposto con la normativa fallimentare ed, in particolare, con l art. 45 L. fall., secondo cui le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data della dichiarazione di fallimento, sono senza effetto rispetto ai creditori. Dal combinato disposto degli artt. 1264 c.c. e 45 L. fall., emerge che nel caso di cessione notificata successivamente alla apertura di una procedura concorsuale, la cessione non è efficace neppure per il debitore ceduto ed informato: diversamente il curatore non sarebbe, paradossalmente, legittimato a pretendere da lui il pagamento che, pure, gli spetta a preferenza del cessionario. In proposito, la Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: ove la cessione del credito non sia stata, alla data di dichiarazione di fallimento del cedente, notificata al debitore ceduto o accettata dal medesimo, questi, ancorché sia a conoscenza dell avvenuta cessione, è tenuto ad eseguire il pagamento al

Pareri e atti svolti di diritto civile 481 curatore del fallimento e non al cessionario (Cass. Civ. n. 19199/2014). La Suprema Corte attribuisce, quindi, rilievo fondamentale al perfezionamento della formalità della notifica al debitore ceduto che, per tutelare il cessionario, deve necessariamente realizzarsi prima della data di dichiarazione di fallimento del cedente. La sentenza richiamata, sebbene riferisca al caso di fallimento del cedente, enuncia un principio applicabile indubbiamente anche nell ambito della procedura di concordato preventivo. Ciò in quanto l art. 169 L. fall., include tra le norme che disciplinano la procedura fallimentare applicabili anche al concordato preventivo anche il succitato art. 45. Ne consegue che, sulla scorta del principio di diritto sopra enunciato e nell ottica di una lettura sistematica delle norme codicistiche e della legge fallimentare, la società Gamma nulla può richiedere alla società Beta che ha già correttamente adempiuto al proprio debito, pagando la società Alfa. Pertanto la domanda della società Gamma è totalmente infondata in fatto ed in diritto. Tanto esposto, la Società Beta s.p.a., ut supra selettivamente domiciliata, rappresentata e difesa, così conclude: Voglia l Ecc.mo Tribunale di, ogni contraria istanza disattesa; IN VIA PRINCIPALE: respingere la domanda attrice in quanto infondata in fatto e in diritto. In via istruttoria si produce: copia dell atto di cessione del credito; copia lettera raccomandata di notifica cessione. Con riserva di produrre ulteriore documentazione ed articolare ogni ulteriore richiesta istruttoria nei modi e tempi di rito. Fatto salvo ogni altro diritto. Data Avv.

482 Atti Mandato Io sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante pro tempore della Società Beta s.p.a., informato - ai sensi delle norme vigenti - della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione, do mandato di rappresentanza e difesa nel presente giudizio all Avv. del Foro di con studio in alla via n., C.F., P.E.C., fax di studio n., conferendo ogni più ampia facoltà di legge. Eleggo domicilio nello studio dell Avv. sito in Via. Dichiaro altresì, di aver preso visione dell informativa resa ai sensi dell art. 13, D.Lgs. n. 196/2003 ed autorizzo il trattamento dei relativi dati per le finalità di cui al presente mandato. Firma Visto: è autentica Firma Avv.