Factoring Tour: Bari
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- Floriana Pisano
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1 Factoring Tour: Bari Il factoring: la gestione professionale dei crediti al servizio dell impresa LA CESSIONE DEI CREDITI IVA E NOVITA IN TEMA DI REVOCATORIA FALLIMENTARE Intervento di Massimo Lupi, avvocato del Foro di
2 Art. 69 R.D. 18 novembre1923 n Le cessioni, ( )( ) relative a somme dovute dallo Stato, nei casi in cui sono ammesse dalle leggi,, debbono essere notificate all amministrazione amministrazione centrale ovvero all ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento.
3 Art. 1260, comma 1, codice civile Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge.
4 Cass. civ, Sez. V, 12/10/2001 n La cessione del credito IVA è pacificamente ammessa dall ordinamento al pari della cessione di qualsiasi altro credito. In caso di cessione di un credito IVA, il cessionario è attivamente legittimato quanto alla procedura di rimborso e passivamente legittimato quanto alle restituzioni, mentre gli sono opponibili gli atti dell ufficio per quanto attiene al controllo delle dichiarazioni, alle rettifiche ed alle sanzioni irrogate al cedente.
5 Art. 5, comma 4-ter, 4 D.L. 14 marzo1988, n. 70 Agli effetti dell articolo 38-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in caso di cessione del credito risultante dalla dichiarazione annuale deve intendersi che l ufficio l dell imposta sul valore aggiunto possa ripetere anche dal cessionario le somme rimborsate, salvo che questi non presti la garanzia prevista nel secondo comma del suddetto articolo fino a quando l accertamento l sia diventato definitivo. Restano ferme le disposizioni relative al controllo delle dichiarazioni, delle relative rettifiche e all irrogazione delle sanzioni nei confronti del cedente il credito.
6 La prassi ministeriale Circolare Min. Fin. 28 ottobre 1988, n. 223 Circolare Min. Fin. 12 marzo 1989, n. 84/E Circolare Min. Fin. 11 agosto 1993, n. 19 Circolare Min. Fin. 8 luglio 1997, n. 192/E Circolare Min. Fin. 30 marzo 1998, n. 71 Risoluzione 3 settembre 1998, n. 211/E Risoluzione 12 agosto 2002, n. 279/E
7 rileva che: Può essere ceduto solo il credito risultante dalla dichiarazione annuale che sia stato chiesto a rimborso; La cessione deve realizzarsi mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio; Nell atto di cessione devono essere chiaramente individuate le parti contraenti e l oggetto l del contratto; Dall atto atto deve emergere la previsione dell obbligo di notifica a mezzo ufficiale giudiziario della cessione medesima all ufficio tributario ed all ufficio concessionario della riscossione; Il contribuente-cedente cedente deve notificare all ufficio Iva competente per territorio l avvenuta l cessione del credito.
8 Associazione italiana Dottori Commercialisti Norma di comportamento n. 164 del 2006, redatta dalla Commissione norme di comportamento e di comune interpretazione in materia tributaria Il credito IVA trimestrale, chiesto a rimborso ai sensi dell art. 8 del DPR 14 ottobre 1999, n. 542 e confermato nella dichiarazione IVA annuale, può essere ceduto a terzi con le modalità previste dall art. art. 69 del RD 18 novembre 1923, n. 2440, con effetto nei confronti dell amministrazione finanziaria, quale debitore ceduto.
9 L art. 5, comma 4-ter, 4 D.L. 14 marzo 1988, n. 70, non vale a configurare alcun divieto di legge per la cessione del credito di rimborso IVA trimestrale, che è quindi valida ed opponibile anche all amministrazione amministrazione. Tribunale di Venezia, 19 febbraio 2008, n. 436
10 Tribunale di Venezia, 19 febbraio 2008, n. 436 Il credito IVA non è personale Nessuna legge vieta la cessione del credito IVA La prassi ministeriale non può derogare alla legge Non esistono crediti IVA chiesti a rimborso non risultanti dalla dichiarazione annuale, neppure se relativi a periodi inferiori all anno
11 LA REVOCABILITA DELLE CESSIONI Fattispecie di cessione di credito IVA non finanziata.
12 Tribunale di Verbania, 30 maggio 2008, n. 187 In caso di fallimento del cedente, sono opponibili al fallimento della società cedente le cessioni notificate al debitore ceduto ed aventi data certa anteriore rispetto all apertura della procedura.
13 Quale causa per il contratto di Mandato factoring? Vendita Finanziamento
14 Cass. Civ. Sez. III, 24 giugno 2003, n Il contratto di factoring è una convenzione complessa, nella quale confluiscono elementi sia di finanziamento, sia di trasferimento dei crediti, sia di gestione della totalità dei crediti, con prevalenza delle prime due funzioni.
15 RILEVANZA DELLA CAUSA Art. 78 L. Fall. Il contratto di mandato si scioglie per il fallimento del mandatario. Se il curatore del fallimento del mandante subentra nel contratto, il credito del mandatario è trattato a norma dell'articolo 111, primo comma, n. 1), per l'attività compiuta dopo il fallimento.
16 OPPONIBILITA DELLA CESSIONE AL FALLIMENTO DEL CEDENTE Art codice civile: Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell esecuzione, sebbene anteriori al pignoramento, le cessioni di crediti che siano state notificate al debitore ceduto o accettate dal medesimo successivamente al pignoramento.
17 IRRILEVANZA DEL MANCATO FINANZIAMENTO DELLA CESSIONE Non è atto a titolo gratuito Il factor diventa debitore del fallimento solo al momento dell incasso del credito ceduto Il factor ex art. 56 L. Fall. a quel punto potrà compensare tale debito con eventuali altri crediti vantati nei confronti della procedura
18 Factoring Tour: Bari Il factoring: la gestione professionale dei crediti al servizio dell impresa LA CESSIONE DEI CREDITI IVA E NOVITA IN TEMA DI REVOCATORIA FALLIMENTARE Intervento di Massimo Lupi, avvocato del Foro di
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