Ordinanza sull esecuzione di procedure di sicurezza relative alle aziende nel quadro dei programmi europei di navigazione satellitare Galileo ed EGNOS



Documenti analoghi
Ordinanza del DDPS concernente il servizio di volo dell Aggruppamento dell armamento

Legge federale sull accesso alle professioni di trasportatore su strada

Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Ordinanza concernente la formazione e l esame delle persone preposte all esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari

dell 11 dicembre 2003 (Stato 13 gennaio 2004) Oggetto e campo d applicazione

Ordinanza sul collocamento in vista d adozione

Ordinanza sulla geologia nazionale (OGN) Sezione 1: Disposizioni generali. del 21 maggio 2008 (Stato 1 luglio 2008)

Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera

Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera

del 25 novembre 1996 (Stato 5 dicembre 2006)

Ordinanza sulla traduzione nell amministrazione generale della Confederazione

Ordinanza sugli addetti alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile

Ordinanza sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione

Legge federale sulle finanze della Confederazione

Ordinanza sull organizzazione del Consiglio federale (OOrg-CF)

Regolamento per l esame di specialista della sicurezza sul lavoro

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

Ordinanza sull impiego di società di sicurezza private da parte della Confederazione

Legge sui consulenti in brevetti

Regolamento sull organizzazione dell Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni

Istruzioni del Consiglio federale sulla sicurezza TIC nell Amministrazione federale

Ordinanza sulle prestazioni di sicurezza private fornite all estero

Ordinanza sul controllo della circolazione stradale

Regolamento del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell Istituto universitario federale per la formazione professionale

Legge federale sulle istituzioni che promuovono l integrazione degli invalidi

Legge federale concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero

Ordinanza sugli addetti alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Pubblicato nel BU 2008, 212. Oggetto. Scopo. Organi. Competenza. serie I/2008 1

Regolamento del personale

Ordinanza sull assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra

Ordinanza sull organizzazione della Cancelleria federale

Regolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

Ordinanza concernente i provvedimenti atti a promuovere il mutuo riconoscimento degli studi e la mobilità in Svizzera

Accreditamento delle società di revisione LRD esterne

Ordinanza concernente il controllo dei movimenti transfrontalieri di liquidità

Ordinanza sulla promozione del design e della fotografia

Regolamento concernente il personale del Museo nazionale svizzero

Regolamento interno della Società svizzera di credito alberghiero

Regolamento d esame. Patrocinio: veb.ch, Società svizzera degli impiegati del commercio. Valido dall esame di ottobre 2016

Ordinanza sul sistema informatico per il Servizio veterinario pubblico (OSISVet)

Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 96 della legge federale del 18 marzo sull assicurazione malattie (legge), 3 ordina:

Ordinanza sulle procedure di certificazione della protezione dei dati (OCPD)

Legge federale sull attuazione dell Accordo FATCA tra la Svizzera e gli Stati Uniti (Legge FATCA)

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Ordinanza concernente gli elementi d indirizzo nel settore delle telecomunicazioni

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico

Commissione federale delle case da gioco

Legge federale sull informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese

Ordinanza del DFI

Rapporto esplicativo concernente l ordinanza sull organizzazione del Consiglio federale (OOrg-CF)

del 2 dicembre 1996 (Stato 1 gennaio 2011) Capitolo 1: Organi Sezione 1: Consiglio d amministrazione

Ordinanza del DATEC concernente le imprese di costruzione di aeromobili (OICA) Capitolo 1: In generale

Legge federale sull organizzazione della Posta svizzera

Ordinanza sull assicurazione malattie

Ordinanza sull assicurazione per l invalidità

del 20 ottobre 2010 (Stato 1 gennaio 2013)

Ordinanza del DATEC concernente le imprese di costruzione di aeromobili (OICA) Capitolo 1: In generale

Ordinanza concernente il sistema AUPER automatizzato di registrazione delle persone

Ordinanza sulla tessera d assicurato per l assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

Disposizioni d esecuzione Economia e società (E&S) per

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari

REGOLAMENTO RIGUARDANTE LA LIQUIDAZIONE PARZIALE O TOTALE DI ISTITUTI DI PRVIDENZA

Ordinanza sulla compensazione dei rischi nell assicurazione malattie

COMUNE DI VENTOTENE PROVINCIA DI LATINA REGOLAMENTO SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale

Regolamento CFSL. Nr Edizione ottobre Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra

Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per la medicina dentaria

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (

Legge federale sul commercio ambulante

Ordinanza sul registro delle carte per l odocronografo

del 25 ottobre 2006 (Stato 1 gennaio 2013)

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Specialista in fotografia con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani

Statuto della Società svizzera di credito alberghiero (SCA)

Convenzione tra Confederazione e Cantoni sullo sviluppo dei cicli di studio master delle scuole universitarie professionali

Legge federale sui giuristi d impresa (LGIm)

Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base

Ordinanza sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico

Postulato Lehmann del 5 dicembre 2013 Continuazione del rapporto di lavoro dopo il raggiungimento dell età di pensionamento

Ordinanza concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero

Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari

4.06 Stato al 1 gennaio 2013

Ordinanza sui servizi di telecomunicazione

Ordinanza sul sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Ordinanza concernente la costituzione di scorte obbligatorie di gas naturale

Legge federale sui consulenti in brevetti

Codice civile svizzero (Atti pubblici)

852.1 Legge federale sull aiuto sociale e i prestiti ai cittadini svizzeri all estero

Legge federale sulla sicurezza delle informazioni

Ordinanza del DDPS concernente i cavalli dell esercito

Ordinanza del DFI

Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari

Istruzioni del Consiglio federale sulla sicurezza TIC nell Amministrazione federale

Transcript:

Ordinanza sull esecuzione di procedure di sicurezza relative alle aziende nel quadro dei programmi europei di navigazione satellitare Galileo ed EGNOS 510.661 del 6 giugno 2014 (Stato 1 luglio 2014) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale 1, ordina: Art. 1 Oggetto e campo d applicazione 1 La presente ordinanza disciplina l esecuzione di procedure di sicurezza relative alle aziende nel quadro dei programmi di navigazione satellitare Galileo ed European Geostationary Navigation Overlay Service (EGNOS). 2 Si applica alle imprese di diritto pubblico o privato (aziende) con sede in Svizzera che desiderano candidarsi per un mandato sensibile sotto il profilo della sicurezza nel quadro dei programmi di cui al capoverso 1 e che, a tal proposito, necessitano di una dichiarazione di sicurezza aziendale nazionale. Art. 2 Servizio specializzato competente La procedura di sicurezza relativa alle aziende è eseguita dal servizio competente per l esecuzione della procedura in materia di tutela del segreto (servizio specializzato PTS) in seno al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS). Art. 3 Avvio e consenso 1 La procedura di sicurezza relativa alle aziende è avviata su domanda del servizio o dell organizzazione competente per l assegnazione di mandati sensibili sotto il profilo della sicurezza nel quadro dei programmi Galileo ed EGNOS (mandante). 2 Può essere eseguita soltanto con il consenso dell azienda. Art. 4 Abbandono della procedura di sicurezza relativa alle aziende 1 La procedura di sicurezza è abbandonata se l azienda: a. revoca il suo consenso o non collabora alla procedura; b. non entra più in considerazione per il mandato sensibile sotto il profilo della sicurezza. RU 2014 1457 1 RS 101 1

510.661 Organizzazione e amministrazione militare 2 In caso di abbandono della procedura sono distrutti tutti i dati e gli atti ad essa relativi. Art. 5 Idoneità dell azienda relativamente alla sicurezza 1 Il servizio specializzato PTS valuta se, relativamente alla sicurezza, l azienda è idonea a eseguire il mandato sensibile sotto il profilo della sicurezza o se sussiste un rischio per la sicurezza. 2 Può acquisire dati rilevanti per la valutazione dell idoneità: a. presso l azienda; b. presso il Servizio delle attività informative della Confederazione; c. da fonti accessibili al pubblico. 3 Può chiedere dati rilevanti per la valutazione dell idoneità ad autorità estere. Art. 6 Rischio per la sicurezza 1 Sussiste un rischio per la sicurezza se, sulla base dei dati acquisiti, vi sono indizi concreti che, con elevata probabilità, l azienda eseguirà in maniera contraria alle prescrizioni o non appropriata il mandato sensibile sotto il profilo della sicurezza. 2 La probabilità di un esecuzione contraria alle prescrizioni o non appropriata del mandato sensibile sotto il profilo della sicurezza può essere considerata elevata in particolare se: a. a causa di infrazioni o altri eventi sussistono dubbi giustificati in merito all affidabilità dell azienda; b. l azienda è controllata o influenzata da un altro Stato o da un organizzazione estera di diritto pubblico o privato e tale controllo o influsso è incompatibile con gli interessi in materia di sicurezza della Confederazione o dei programmi Galileo ed EGNOS; c. nei confronti di persone che lavorano per l azienda e indispensabili all esecuzione del mandato sensibile sotto il profilo della sicurezza è stata emanata una decisione secondo l articolo 22 capoverso 1 lettere b d dell ordinanza del 4 marzo 2011 2 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP). 3 Il rischio per la sicurezza deve risultare dalle circostanze e situazioni effettive relative all azienda, a prescindere da una colpa. Art. 7 Piano in materia di sicurezza 1 Se dalla valutazione secondo l articolo 5 risulta che l azienda è idonea, il servizio specializzato PTS allestisce un piano in materia di sicurezza. 2 Al riguardo, il servizio specializzato PTS tiene conto dei requisiti di sicurezza del mandante specifici al progetto. 2 RS 120.4 2

Esecuzione di procedure di sicurezza relative alle aziende nel quadro dei programmi europei di navigazione satellitare Galileo ed EGNOS. O 510.661 3 Può acquisire i dati necessari all allestimento del piano per scritto oppure mediante una visita all azienda. Art. 8 Controlli di sicurezza relativi alle persone 1 Le persone che lavorano per l azienda e che sono chiamate a partecipare all esecuzione del mandato sensibile sotto il profilo della sicurezza sono sottoposte a un controllo di sicurezza relativo alle persone secondo l OCSP 3. 2 Per i controlli di sicurezza relativi alle persone eseguiti in applicazione della presente ordinanza, il servizio specializzato PTS è considerato autorità decisionale secondo l articolo 24 capoverso 1 OCSP. Art. 9 Dichiarazione di sicurezza aziendale 1 Il servizio specializzato PTS rilascia all azienda una dichiarazione di sicurezza aziendale sotto forma di decisione non appena l azienda ha applicato in maniera comprovata il piano in materia di sicurezza. 2 Se l azienda non applica il piano in materia di sicurezza, il servizio specializzato PTS abbandona la procedura ed emana una corrispondente decisione. 3 Il servizio specializzato PTS comunica il contenuto della decisione al mandante. 4 Le dichiarazioni di sicurezza aziendale sono valevoli fino al 31 dicembre 2017. Art. 10 Obblighi dell azienda 1 Le aziende titolari di una dichiarazione di sicurezza aziendale devono applicare in permanenza le misure del piano in materia di sicurezza. 2 Annunciano senza indugio al servizio specializzato PTS e al mandante tutti i cambiamenti e gli incidenti rilevanti sotto il profilo della sicurezza. Art. 11 Controlli e misure di protezione 1 Il servizio specializzato PTS, senza preavviso, è autorizzato a: a. ispezionare i settori nei quali è eseguito il mandato sensibile sotto il profilo della sicurezza; b. consultare documenti rilevanti per il mandato. 2 Se sussistono indizi concreti che nell azienda la sicurezza delle informazioni è minacciata, il servizio specializzato PTS può adottare immediatamente le misure di protezione necessarie e in particolare mettere al sicuro documenti e materiali rilevanti per il mandato. 3 RS 120.4 3

510.661 Organizzazione e amministrazione militare Art. 12 Ripetizione della procedura La procedura di sicurezza relativa alle aziende è ripetuta se vi è un motivo concreto per presumere che in seguito a cambiamenti sostanziali in seno all azienda sono emersi nuovi rischi per la sicurezza. Art. 13 Revoca della dichiarazione di sicurezza aziendale 1 Il servizio specializzato PTS revoca la dichiarazione di sicurezza aziendale se: a. l azienda non adempie i propri obblighi secondo l articolo 10; b. nel quadro di una ripetizione della procedura viene constatato un rischio per la sicurezza. 2 Emana una corrispondente decisione e ne comunica il contenuto al mandante. Art. 14 Tutela giurisdizionale Contro le decisioni del servizio specializzato PTS è ammesso il ricorso al Tribunale amministrativo federale. Art. 15 Trattamento dei dati personali Il trattamento dei dati personali da parte del servizio specializzato PTS è retto dagli articoli 150 155 della legge federale del 3 ottobre 2008 4 sui sistemi d informazione militari. Art. 16 Costi ed emolumenti 1 I costi della procedura di sicurezza relativa alle aziende sono assunti dall azienda stessa. 2 La riscossione di emolumenti è retta dall ordinanza dell 8 novembre 2006 5 sugli emolumenti del DDPS. Art. 17 Esecuzione 1 Il DDPS è incaricato dell esecuzione della presente ordinanza. 2 Se necessario può emanare disposizioni esecutive. 3 Se non emana disposizioni esecutive, si applicano per analogia le disposizioni dell ordinanza del 29 agosto 1990 6 sulla tutela del segreto. 4 RS 510.91 5 RS 172.045.103 6 RS 510.413 4

Esecuzione di procedure di sicurezza relative alle aziende nel quadro dei programmi europei di navigazione satellitare Galileo ed EGNOS. O 510.661 Art. 18 Entrata in vigore e durata di validità La presente ordinanza entra in vigore il 1 luglio 2014 con effetto sino al 31 dicembre 2017. 5

510.661 Organizzazione e amministrazione militare 6