LA DIRETTIVA CANTIERI

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1. COSA E' LA E' LA DIRETTIVA CANTIERI? La "Direttiva Cantieri" - 92/57/CEE - è la normativa europea che riguarda la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei "Cantieri temporanei e mobili" ed è stata recepita dallo Stato italiano con il D.Lgs. 494/96 e modificata successivamente con il D.Lgs. 528/99 entrato in vigore il 18 aprile 2000. E' UNA NORMA CHE HA L'OBIETTIVO DI ORGANIZZARE LE ATTIVITÀ DEL CANTIERE PER RIDURRE I RISCHI DI INFORTUNI SUL LAVORO, CONSIDERANDO CHE LA SICUREZZA SI POSSA PROGETTARE A MONTE, PREVEDENDO I RISCHI PRESENTI E LE RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE DA APPLICARSI IN QUEL DETERMINATO CANTIERE 2. QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA CANTIERI? La direttiva si applica a tutti quei lavori edili e di genio civile che comportino un "cantiere temporaneo e mobile". Riguarda quindi le nuove costruzioni, ma anche lavori di manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di qualsiasi tipo di opere, fisse, mobili o temporanee. Per opere si intende anche le linee e gli impianti elettrici, le opere stradali e ferroviarie, quelle idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica e di sistemazione forestale e di sterro. In particolare le norme della direttiva si applicano anche negli scavi e nelle fasi di montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati, e in tutte le operazioni possibili (ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento, la riparazione, lo smantellamento, il consolidamento, il ripristino, il montaggio e lo smontaggio) che riguardino gli impianti e che comportino lavorazioni a rischio. 3. QUALI SONO LE FIGURE RESPONSABILI SECONDO LA DIRETTIVA CANTIERI? Le figure della sicurezza sul cantiere sono: Committente Responsabile dei Lavori Coordinatore per la Progettazione Coordinatore per l'esecuzione Datore di lavoro della ditta appaltatrice RSPP Lavoratore autonomo 4. CHI E' IL COMMITTENTE E QUALI SONO I SUOI OBBLIGHI? Il committente è il soggetto per conto del quale vengono realizzati lavori edili o di ingegneria civile: si tratta in generale di lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, il rinnovamento di opere fisse, permanenti o temporanee. Per interventi privati in genere il Committente è lo stesso proprietario, in caso invece di lavori condominiali in genere è l'amministratore di condominio, in caso di aziende invece sarà il titolare della azienda o il legale rappresentante. In caso il Committente volesse delegare altra persona agli obblighi e responsabilità di legge, potrà farlo avvalendosi di una delega ad un Responsabile dei Lavori. Gli obblighi principali del Committente (o Responsabile dei Lavori) sono i seguenti: Prevedere sempre la durata dei lavori, cosa che può risolversi nel determinare l'impresa che eseguirà i lavori o il tecnico incaricato della progettazione. Pagina 1 di 8

Inviare la notifica preliminare quando l'entità dei lavori supera i 200 uominigiorno Inviare la notifica preliminare e nominare anche i coordinatori per la sicurezza, quando inizialmente o per varianti intervenute in corso d'opera si prevede la presenza anche non contemporanea di più imprese e si verifica una delle seguenti condizioni: l'entità dei lavori supera i 200 uomini-giorno OPPURE sono presenti rischi particolarmente aggravati (es. caduta dall'alto, sprofondamento, elettrocuzione, rischio chimico - biologico) Verificare che i coordinatori adempiano agli obblighi di redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Fascicolo Tecnico prima di richiedere i preventivi alle ditte esecutrici ed applichino il piano durante l'esecuzione dei lavori Inviare il piano di sicurezza e coordinamento a tutte le imprese con la richiesta di preventivo; il preventivo dovrà comprendere i costi per la sicurezza Verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi a cui si affidano i lavori chiedendo copia recente del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio ed alle imprese esecutrici di produrre il Piano Operativo della Sicurezza. Anche in caso non vi sia l'obbligo della nomina dei Coordinatori, il Committente dovrà comunque attenersi comunque ai seguenti obblighi: verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate ad INPS, INAIL e alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti richiedere il Piano Operativo di Sicurezza (POS). 5. CHI E' IL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E QUALI SONO I SUOI OBBLIGHI? Il Coordinatore per la Progettazione è designato dal committente o dal responsabile dei lavori contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva dell'opera, nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea: con entità presunta di almeno 200 uomini-giorno i cui lavori comportano i rischi particolari elencati nell'allegato II del D.L: 528/99. Il Coordinatore per la Progettazione durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte: redige il piano di sicurezza e di coordinamento Pagina 2 di 8

predispone il fascicolo tecnico dell'opera Anche il committente o il responsabile dei lavori, se in possesso dei requisiti necessari, possono svolgere le funzioni di coordinatore per la progettazione e sostituirlo in ogni momento. 6. CHI E' IL COORDINATORE PER LA ESECUZIONE E QUALI SONO I SUOI OBBLIGHI? Il Coordinatore per l'esecuzione è designato dal committente o dal responsabile dei lavori prima dell'affidamento dei lavori, nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea: con entità presunta di almeno 200 uomini-giorno i cui lavori comportano i rischi particolari elencati nell'allegato II del D.L. 528/99. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede a: verificare l'applicazione del piano di sicurezza e di coordinamento da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi verificare il Piano Operativo di Sicurezza (POS) complementare del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) con eventuali proposte di modifica da parte delle imprese appaltatrici organizzare la cooperazione, il coordinamento e l'informazione reciproca tra datori di lavoro e lavoratori autonomi segnalare al committente o al responsabile dei lavori le inosservanze alle disposizioni di sicurezza, proponendo la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto eventuale comunicazione dell'inadempienza ad ASL e Direzione Provinciale del Lavoro in caso di mancato intervento di committente/responsabile dei lavori sospendere i lavori in caso di pericolo grave ed imminente, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti. 7. DURATA DEI LAVORI E "UOMINI GIORNO" La durata dei lavori viene definita in "uomini giorno", cioè la somma delle giornate di lavoro prestate dai lavoratori per la realizzazione dei lavori (presunte giornate complessive); la quantità degli uomini/giorni (U/gg) si ottiene sommando il numero di lavoratori presenti in cantiere ogni giorno. Esempio: 10 lavoratori per 6 giorni e 3 lavoratori per 8 giorni danno: 10x6 + 3x8 = 84 U/gg Conoscendo il preventivo dei lavori ed il genere di lavorazioni previste (nuova costruzione, ristrutturazione, finiture medie o di pregio) è possibile fare una valutazione degli Uomini/Giorno. Pagina 3 di 8

8. COSA SI DEVE FARE SE INIZIALMENTE UN CANTIERE NON RIENTRA NELLA DIRETTIVA, A SEGUITO DI VARIANTI SUPERA LA SOGLIA DEI 200 UOMINI GIORNO? Se un cantiere non supera la soglia dei 200 uomini-giorno, l'impresa esecutrice redige il Piano Operativo di Sicurezza (POS) ed ha la piena responsabilità della sicurezza. Se invece il cantiere, a causa di modifiche successive, supera la soglia dei 200 uomini-giorno oppure le lavorazioni rientrano tra quelle a rischio previste nell'allegato II del D.L. 528/99, il Committente sarà obbligato ad inviare la Notifica preliminare ad ASL e Direzione Provinciale del Lavoro. 9. PUO' IL TITOLARE DI UNA IMPRESA ESSERE NEL CONTEMPO ANCHE COORDINATORE PER LA SICUREZZA NEL LAVORO APPALTATO? Questa situazione è stata esclusa con le modifiche apportate dal D.L. 528/99: era invece permessa dalla prima versione del D. Lgs. 494/96, creando numerose situazioni di conflitto di interessi, in cui controllore e controllato andavano a confluire nella stessa persona. Le nuove modifiche non lasciano spazio ad interpretazioni alternative. Nel nuovo testo infatti viene esplicitamente negata la possibilità che il Datore di Lavoro delle imprese che intervengono nel cantiere (e quindi anche i suoi subordinati) possa essere nominato nelle funzioni e nel ruolo di Coordinatore. 10. COSA E' LA NOTIFICA PRELIMINARE? E' un documento che il committente deve trasmettere ad ASL competente e a Direzione Provinciale del lavoro prima dell'inizio dei lavori per consentire all'organo di vigilanza di pianificare le proprie attività di controllo. Il documento contiene tutti i dati relativi all'identificazione del cantiere e delle figure a tutela dei lavoratori. L'adempimento è obbligatorio nei casi seguenti: entità non inferiore a 200 uomini/giorno anche se in presenza di un'impresa cantiere con rischi particolari e vi operano più imprese anche se non contemporaneamente I contenuti sono definiti nell' Allegato III del D. Lgs. 494/96. 11. CHI E' IN SINTESI IL LAVORATORE AUTONOMO E CHE OBBLIGHI HA IN MATERIA DI SICUREZZA? E' il soggetto che concorre con la propria attività professionale alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione. E' obbligato ad utilizzare le attrezzature di lavoro secondo le disposizioni sulla sicurezza, ad usare i dispositivi di protezione individuale e ad adeguarsi alle indicazioni fornite in tema di sicurezza dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori e/o dal responsabile dell'impresa appaltatrice, qualora lavori in subappalto. I lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e sono in condizioni di rischio sono tenuti ai seguenti obblighi: si devono adeguare alle disposizioni di sicurezza fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori sono soggetti come i lavoratori subordinati, alle disposizioni relative all'uso delle attrezzature di lavoro ed all'uso dei dispositivi di protezione individuale. Pagina 4 di 8

Il committente o il responsabile dei lavori deve verificare l'idoneità tecnico-professionale dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato. 12. LE NOVITA DIRETTIVA CANTIERI La Direttiva Cantieri ha introdotto, nei processi edilizi che rientrano nella medesima, due importanti strumenti operativi di pianificazione della sicurezza che il Committente già in fase di progettazione dell'opera ed in ogni caso prima delle richieste di offerte deve far redigere dal Coordinatore alla Progettazione : Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) Il Fascicolo tecnico dell'opera 13. IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO Il Piano va redatto per i cantieri in cui è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese se: L'entità presunta del cantiere è pari o superiore a 200 uomini-giorno I lavori comportano rischi particolari rientranti nell'allegato II del D.L. 528/99 Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) è lo strumento operativo sul quale viene impostata la cooperazione ed il coordinamento, con la sequenza temporale delle fasi di lavoro, l'utilizzazione degli impianti comuni, mezzi logistici, e di protezione collettiva. Il committente trasmette il PSC alle imprese invitate a presentare le offerte e l'impresa aggiudicataria lo deve trasmettere alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi. Il coordinatore per l'esecuzione ha il compito di verificarne l'applicazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi, di mettere in atto opportune azioni di coordinamento. A loro volta ciascuna impresa esecutrice deve trasmettere il proprio POS al coordinatore che ne valuta la congruità con il PSC. Oltre agli atti formali è opportuno che siano previste riunioni con tutte le imprese in ogni fase di lavoro nuova e che siano formalizzate le procedure di coordinamento. In sostanza il PSC deve essere costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle fasi critiche del processo di costruzione. Il piano dovrà analizzare in particolare, in relazione alla tipologia del cantiere interessato, i seguenti elementi: Misure relative all'impatto ambientale del cantiere; Apprestamenti, infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva necessari, in relazione alla specificità dell'opera ed alla sua localizzazione; Misure di prevenzione dei rischi derivanti dalla presenza simultanea e successiva di più imprese e/o lavoratori autonomi; Prescrizioni operative specifiche, correlate alla complessità dell'opera ed alle eventuali fasi critiche; Gestione del rapporto temporale tra le varie fasi di lavoro; Disciplina dell'utilizzo comune di infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva da parte di vari soggetti; Modalità di cooperazione e coordinamento delle attività e reciproca Pagina 5 di 8

informazione tra le varie imprese e/o lavoratori autonomi. 14. IL FASCICOLO TECNICO DELL'OPERA Il Fascicolo Tecnico dell'opera viene elaborato dal Coordinatore per la progettazione contestualmente alla redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento principalmente per due scopi: identificare e descrivere i rischi che, ad opera conclusa, si presenteranno nelle eventuali successive manutenzioni raccogliere tutta la documentazione tecnica riguardante l'opera stessa al fine di costituire il "dossier" dell'opera Per le opere di piccola entità può essere sufficiente raccogliere la documentazione sulla struttura (calcoli statici, nominativi di progettisti, costruttori, ecc.) sugli impianti (elettrico, idraulico, riscaldamento, gas, ecc.), sull'area in cui è presente il sito, sulle eventuali opere destinate ad essere utilizzate dai manutentori per la loro sicurezza. Il fascicolo viene definito compiutamente nella fase di pianificazione ed eventualmente modificato nella fase esecutiva in funzione dell'evoluzione del cantiere, mentre dopo la consegna dell'opera è aggiornato dal committente. 15. IL PIANO OPERATIVI DI SICUREZZA Il Piano Operativo di Sicurezza (POS) è' un documento, redatto dal datore di lavoro, in cui devono essere riportate le informazioni relative a quello specifico cantiere e valutati i rischi a cui sono sottoposti gli addetti dell'impresa. Il POS non deve quindi costituire unicamente un adempimento amministrativo, in mancanza del quale la ditta operatrice viene sanzionata, ma soprattutto un documento essenziale ed indispensabile al fine di prevenire, limitare e ridurre al minimo i rischi ed in grado di fornire una serie di elementi indicativi di comportamento e indirizzo sulla sicurezza. Il POS, contrariamente al piano di sicurezza e coordinamento, che in alcuni casi non è obbligatorio redigere, deve essere sempre redatto da tutte le imprese che entrano in un cantiere temporaneo o mobile per svolgere il proprio lavoro. Quindi il POS deve essere sempre presente in cantiere. Si parla di piano operativo (POS) in presenza del piano di sicurezza e coordinamento (PSC) di cui è un'integrazione; quando non c'è il Piano di Sicurezza e Coordinamento il Piano Operativo viene definito Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS). Tutte le ditte che abbiano lavoratori dipendenti sono tenute alla redazione del POS Imprese edili in genere Impiantisti Lattonieri Fabbri Falegnami Vetrai Imbianchini e tinteggiatori Giardinieri Il Piano Operativo di Sicurezza deve presentare i seguenti contenuti secondo In conformità al D.P.R. 3 Luglio 2003, n. 222, art. 6: Sezione 1 Copertina ed intestazione del piano operativo Pagina 6 di 8

Sezione 2 Sezione 3 Sezione 4 Sezione 5 Sezione 6 Sezione 7 Sezione 8 Sezione 9 Sezione 10 Sezione 11 Sezione 12 Sezione 13 Sommario Dati identificativi dell impresa esecutrice Mansioni svolte in cantiere Attività di cantiere Opere provvisionali e macchine Sostanze e preparati pericolosi Rumore Misure preventive e protettive integrative Procedure complementari o di dettaglio Dpi in dotazione Informazione e formazione dei lavoratori Allegati In sostanza possiamo dire che mentre il PSC è l'unico piano di sicurezza di competenza del Committente e comprende le disposizioni che permettono di orientare le imprese ed i lavoratori autonomi nel completamento e nell'integrazione del processo lavorativo e costruttivo, il POS predisposto dalle imprese dovrà contenere, come strumento di pianificazione complementare e di dettaglio del piano di coordinamento, le misure di prevenzione dei rischi specifici relativi ai lavori svolti nel cantiere, integrando con le informazioni che il PSC lascia alle scelte autonome delle imprese (tecnologiche, organizzative e/o gestionali). I Datori di lavoro delle Imprese esecutrici dovranno quindi attuare quanto previsto nel POS da loro stessi prodotto. 16. I PRINCIPALI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) Vengono definiti "dispositivi di protezione individuale" tutti i dispositivi finalizzati a salvaguardare la persona che li indossa dai rischi per la salute nell'ambito di qualsiasi situazione lavorativa che metta in contatto i lavoratori con agenti fisici, chimici, biologici o eventi che possono produrre effetti dannosi. Si parla quindi di DPI quando la difesa si esercita nei riguardi dell'uomo per impedire o attenuare gli effetti dell'evento dannoso. NON SONO DA CONSIDERARSI DPI tutti i mezzi di seguito riportati: Tutti gli indumenti di lavoro ordinari o le uniformi che non assicurino una protezione specifica ai fini della sicurezza e la salute dei lavoratori. Inoltre tutti i mezzi personali di protezione progettati e costruiti esclusivamente per uso privato(cioè di uso civile) atti a proteggere contro le condizioni atmosferiche, l'umidità, l'acqua e il calore,quali ad esempio:copricapo,indumenti per la stagione, scarpe e stivali, ombrelli ecc. ; Dispositivi atti a proteggere o salvare persone imbarcate a bordo di navi o aeromobili, che vengono indossati in modo non continuativo; Attrezzature e mezzi utilizzate dai servizi di soccorso e salvataggio; Mezzi di protezione personale utilizzati dalle forze armate, di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico ad esempio : caschi, scudi, ecc. ; Tutte le attrezzature per l'autodifesa o la dissuasione in caso di aggressione quali : generatori di aerosol,armi personali ecc.; Attrezzature individuali specifiche dei mezzi di trasporto stradali; Apparecchiature portatili per l'individuazione e la segnalazione di fattori nocivi e rischi quali i rilevatori di gas. 17. ALTRI RIFERIMENTI NORMATIVI» D. Lgs. 2 febbraio 2002, n 25 Attuazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro. (Supplemento n. 40/L alla G. U. n. 57 dell'8 marzo 2002) Pagina 7 di 8

» D. Lgs. 626/94 Sicurezza e salute dei lavoratori. Scelta e utilizzo dei DPI» D. Lgs. 475/ 92 (aggiornato al 2 gennaio 1997) D.P.I. - produzione e la commercializzazione - norme di buona tecnica» D.Lgs 277/91 Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro.» D.P.R. 303/56 Norme generali per l'igiene del lavoro» D.P.R. 547/55 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro 18 DOCUMENTI DA ESIBIRE IN CASO DI CONTROLLO AGLI ORGANI PREPOSTI 1)POS MASTER (in accordo con i contenuti minimi del DPR 222/03) 2) Contratto d opera (in accordo con Scrittura privata valida ad ogni effetto di legge Art. 2222 C.C - Art. 7 D.Lgs 626/94 - D.Lgs 494/96) ALLEGATI 1) POS TIPO 2) Contratto d opera (predisposto per la firma) Pagina 8 di 8