a cura di : Maurizio de Stefano avvocato in Roma



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IL FORMULARIO DI RICORSO DAVANTI ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL UOMO A STRASBURGO, PER DENUNCIARE IL RITARDO NEL PAGAMENTO E COMUNQUE L IMPOSSIBILITA DI PORRE IN ESECUZIONE IL DECRETO DI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL AVVOCATO CHE ABBIA GIÀ ADEMPIUTO AL PATROCINIO DEI NON ABBIENTI A SPESE DELLO STATO a cura di : Maurizio de Stefano avvocato in Roma Una serie di leggi e circolari amministrative impediscono ormai mettere in esecuzione, nei confronti del Ministero della Giustizia, i decreti di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato e gli avvocati che hanno prestato la loro opera professionale a favore dei non abbienti, si trovano in una condizione di pregiudizio economico e morale. Anche coloro che hanno tentato di mettere in esecuzione tali crediti hanno trovato una fiera opposizione da parte dell Avvocatura dello Stato, che ha ottenuto quasi sempre dal Giudice dell esecuzione la sospensione della procedura esecutiva e poi la sentenza che ha dichiarato la assoluta impignorabilità dei fondi del Ministero della Giustizia. E indispensabile reagire in maniera molto forte e massiccia seguendo tutte le strade a disposizione e, pertanto, il singolo avvocato (defraudato dei suoi diritti) può denunciare tale situazione mediante un proprio ricorso individuale alla Corte Europea dei Diritti dell Uomo a Strasburgo. Ritengo opportuno mettere a disposizione di tutti i Colleghi, attraverso questo sito Internet un modello di ricorso cortesemente offerto dal collega Maurizio de Stefano (del foro di Roma). Non è da sottovalutare o tralasciare la notevole pressione politica che migliaia di ricorsi eserciteranno sulla Corte di Strasburgo che non rimarrà certo insensibile alla problematica posta alla sua attenzione e che potrà intervenire sugli organismi Nazionali, anche se i ricorsi dovessero essere dichiarati irricevibili (ma non c'è soccombenza alle spese a Strasburgo ed il ricorso è totalmente gratuito e privo di spese, bolli o contributi unificati ). La notifica del ricorso al Governo italiano, verrà effettuata dalla Corte europea. Il ricorso deve essere compilato in un originale e tre fotocopie. I documenti allegati (decreto di liquidazione e fattura da cui desumere il patrocinio della causa di cui si lamenta il mancato pagamento), devono essere in semplice fotostatica(duplice copia). L indirizzo postale a cui spedire la raccomandata con avviso di ricevimento è il seguente: Corte Europea dei Diritti dell Uomo Consiglio d Europa - F-67075 STRASBOURG-CEDEX FRANCIA. Roma, 02 dicembre 2009 Avv. Stefano RUBEO

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO presso il Consiglio d'europa STRASBURGO - 67075- FRANCIA Ricorso ex art. 34 della Convenzione Europea dei Diritti dell Uomo nell interesse di Avv. CICERONE (cognome) Marco Tullio (nome) nato in Italia a (città)..il.., cittadino italiano (sesso maschile), di professione avvocato libero professionista del foro di residente in Italia, a (città), via.., che si difende personalmente, domiciliato, ai fini della procedura in oggetto, nel proprio studio legale in Italia (città) via. n. (telefono 0039..telefax 0039.., e- mail avv.cicerone@studiolegale.it ) il GOVERNO ITALIANO. OGGETTO DEL RICORSO: contro Convenuto UNICO MOTIVO) Violazione dell art. 6 paragrafo 1 e dell art. 13 della Convenzione Europea, ex latere dell avvocato, combinati con l articolo 1 del Protocollo n. 1, in conseguenza del ritardo nel pagamento e comunque dell impossibilità di porre in esecuzione la condanna emessa a carico dello Stato italiano per i crediti degli avvocati che hanno già adempiuto al patrocinio dei non abbienti a spese dello Stato. L odierno ricorrente, Avvocato Marco Tullio CICERONE, espone e chiede quanto segue. II - ESPOSIZIONE DEI FATTI 1. Il ricorrente nella sua qualità di avvocato del foro di ha prestato assistenza alla Sig.ra G. M., ammessa al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito, del Procedimento Penale R.G. n che la vedeva imputata davanti alla Sezione penale della Corte d'appello di Cicerone c. ITALIA 1

. 2. All esito del predetto procedimento penale, il ricorrente ha chiesto ed ottenuto la liquidazione dei suoi onorari, giusto decreto di liquidazione della stessa Corte d'appello di., Sezione III Sezione penale emesso il nei confronti del Ministero della Giustizia per la complessiva somma di euro (..) (EUR) oltre interessi legali. 3. Per tale importo il ricorrente, in data. emetteva la fattura n.. nei confronti del Ministero della Giustizia. 4. Malgrado i numerosi, ma vani, solleciti verbali e scritti nonché formale atto di messa in mora a mezzo raccomandata a/r del non è stato possibile ottenerne bonariamente il pagamento ed anzi, la Corte d'appello di.. comunicava per le vie brevi al ricorrente che il pagamento della predetta fattura non era stato effettuato per insufficienza fondi. 5. Gli interessi legali maturati sino ad oggi sulla somma liquidata dalla Corte d'appello di Roma ammontano ad ulteriori euro (.) (EUR), per complessivi euro (..) (EUR). 6. Il ricorrente non ha potuto mettere in esecuzione il suo credito nei confronti del Ministero della Giustizia perché una serie di leggi e circolari amministrative lo hanno impedito. IL DIRITTO E LA PRASSI INTERNI PERTINENTI SUL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 7. Il diritto al patrocinio a spese dello Stato attualmente in Italia è disciplinato in base alla legge 29 marzo 2001 n. 134 che introduce Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti" 1. Quest ultima legge ha fissato, quale condizione per esservi ammessi, il limite di reddito in lire diciotto milioni (ITL) all anno, a decorrere dal 1 luglio 2002. 1 la legge 29.03.2001 n.134 all art. 23, dispone testualmente 1. L articolo 152 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato. 2. Il testo della legge sul gratuito patrocinio, approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, l articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, come sostituito dall articolo 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533, e gli articoli da 11 a 16 della medesima legge n. 533 del 1973 sono abrogati a decorrere dal 1º luglio 2002 Cicerone c. ITALIA 2

8. Tale importo viene periodicamente aggiornato. Attualmente il limite di reddito annuale per essere considerati non abbienti, ammonta ad euro 10.628,16. (diecimila seicentoventotto) (EUR) 2. 9. I soggetti ammessi a fruire del patrocinio a spese dello Stato possono scegliere il loro avvocato di fiducia (ma un solo difensore) che però deve essere iscritto in uno speciale elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, consultabile presso il Consiglio dell'ordine degli Avvocati. Se l avvocato non è iscritto presso l'albo degli avvocati della regione in cui si tiene il processo non gli verranno liquidate le spese di trasferta. 10. Gli onorari dei difensori di ufficio e dei soggetti ammessi a fruire del patrocinio a spese dello Stato vengono liquidati dall'autorità Giudiziaria davanti alla quale si è svolto il processo. 11. Il Testo Unico (T.U.) sulle spese di giustizia n.115/2002 3 all art. 82 4 stabilisce, in primo luogo, il tipo di provvedimento adottabile, cioè il decreto di pagamento ed indica le regole da seguire per giungere alla compiuta liquidazione. 2 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, DECRETO 20 gennaio 2009, Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. (Gazz. Uff. n. 72 del 27-3-2009) 3 Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 ( Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A) Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 giugno 2002, n. 139, S.O. Il presente testo unico raccoglie le disposizioni legislative e regolamentari contenute nel D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113 e nel D.P.R. 30 maggio 2002, n. 114. 4 Articolo 82. (L) Onorario e spese del difensore. 1. L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa (Comma così modificato dal comma 322 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311. ). 2. Nel caso in cui il difensore nominato dall'interessato sia iscritto in un elenco degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale. 3. Il decreto di pagamento è comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero. Cicerone c. ITALIA 3

12. In forza di tali regole, è richiesta l'osservanza delle tariffe professionali vigenti al momento di celebrazione del procedimento, non potendo superare però il valore medio, ricavabile tra il minimo e massimo della tariffa. Vedi TARIFFA degli Avvocati, approvata con Decreto Ministeriale (D.M.) n. 585/1994 5. I presupposti della liquidazione, cioè le tariffe professionali devono essere rapportati alla natura dell'impegno professionale in relazione all'incidenza degli atti assunti relativamente alla posizione processuale della persona difesa. 13. In riferimento all'art. 85 del (T.U.) sulle spese di giustizia n.115/2002 è fatto divieto al difensore di percepire, dal proprio assistito, compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dal Testo Unico. L'art. 85 codifica un grave illecito disciplinare in quanto, oltre a vietare e considerare nullo ogni patto contrario al divieto, inserisce la necessità della sanzione al difensore. 14. Finita la fase della liquidazione con l emissione del decreto da parte del giudice, viene introdotto il controllo del funzionario delegato dal Ministero dell Economia in forza della cosiddetta <<legge Bersani>> 6 legge n.248/2006. 15. La predetta <<legge Bersani>> specifica infatti all art. 21. Spese di giustizia. <<1. Per il pagamento delle spese di giustizia non è ammesso il ricorso all'anticipazione da parte degli uffici postali, tranne che per gli atti di notifiche nei procedimenti penali e per gli atti di notifiche e di espropriazione forzata nei procedimenti civili quando i relativi oneri sono a 5 DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1994, n. 585. Regolamento recante approvazione della delibera del Consiglio nazionale forense in data 12 giugno 1993, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati ed ai procuratori legali per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali. Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 ottobre 1994, n. 247. Aggiornato per gli onorari, i diritti e le indennità dal DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 2004, n. 127 ( (Regolamento recante determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali, in materia civile, amministrativa, tributaria, penale e stragiudiziali) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 2004, n. 115, S.O. 6 DECRETO LEGGE 4 luglio 2006, n. 223, Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 luglio 2006, n. 153., Convertito in legge, con modificazioni, dall art. 1, Legge 4 agosto 2006, n. 248 (Gazz. Uff. 11 agosto 2006, n. 186, S.O.). Cicerone c. ITALIA 4

carico dell'erario. 2. Al pagamento delle spese di giustizia si provvede secondo le ordinarie procedure stabilite dalla vigente normativa di contabilità generale dello Stato.>>. 16. In pratica, dopo l emissione del decreto liquidazione che avviene a fine processo con un iter che mediamente dura anche 6 mesi, è stato introdotto il vaglio e l autorizzazione alla emissione della fattura effettuato dal funzionario delegato dal Ministero dell Economia. 17. Vaglio che avrebbe dovuto garantire la sussistenza della copertura finanziaria alla fattura emessa dal professionista. 18. Dopo questa autorizzazione all emissione di fattura la pratica viene infatti inviata all Ufficio modello 12 dell organo giudiziario competente che, ricevuta la fattura da parte dell avvocato, chiede alla Banca d Italia di effettuare il pagamento al difensore. IL DIRITTO E LA PRASSI INTERNI PERTINENTI SULLA IMPOSSIBILITA DELL ESECUZIONE FORZATA DEI CREDITI NEI CONFRONTI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. 19. L art. 1 comma 294-bis LEGGE 23 dicembre 2005, n. 266( Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) Comma aggiunto dal comma 1348 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.) 7, ha disposto la assoluta impignorabilità dei fondi del Ministero della Giustizia e della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 20. Inoltre con il decreto-legge n. 143 del 16 settembre 2008, convertito in legge n. 181 del 13 novembre 2008 sono state rese impignorabili, all'articolo 2, tutte le somme del Ministero della giustizia depositate presso le Poste Italiane S.p.A e presso la Banca d'italia, pur precisando che in detto articolo vi è la possibilità di ricorrere al fondo depositato presso Equitalia Giustizia S.p.A con sede in Roma; con la legge n. 14 del 27 febbraio 2009 all'articolo 42, nei commi da 7-octies a 7-decies, il Governo è intervenuto 7 art. 1 comma 294-bis LEGGE 23 dicembre 2005, n. 266( Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) Comma aggiunto dal comma 1348 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.: << Non sono soggetti ad esecuzione forzata i fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziaria, nonché gli emolumenti di qualsiasi tipo dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, accreditati mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia e della Presidenza del Consiglio dei Ministri>>. Cicerone c. ITALIA 5

sul Fondo unico giustizia rendendo di fatto impignorabili tutte le somme appartenenti al Ministero della Giustizia. 21..Inoltre, molti avvocati creditori che avevano tentato di avviare l esecuzione forzata nei confronti del Ministero di Giustizia, in forza dei decreti di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato, hanno trovato una fiera opposizione da parte dell Avvocatura dello Stato, che ha ottenuto quasi sempre dal Giudice dell esecuzione la sospensione della procedura esecutiva e poi la sentenza che ha dichiarato la assoluta impignorabilità dei fondi del Ministero della Giustizia. 22. Infatti, la nota del Ministero della Giustizia del 28 gennaio 2009 ha trasmesso a tutti Presidenti delle Corti d Appello la circolare dell Avvocatura Generale dello Stato n. 54 /2008 del 01 dicembre 2008, secondo cui sarebbero impignorabili i fondi destinati a spese di giustizia e comunque mai pignorabili presso terzi (Banca d Italia) tutti gli altri fondi esistenti nella contabilità ordinaria del Ministero della Giustizia. 23.. Ritenendo tale situazione processuale di stallo e di vanificazione del proprio credito (vantato nei confronti del Ministero della Giustizia) incompatibile con la Convenzione europea, lo stesso ricorrente, con il presente ricorso, intende quivi adire la Corte Europea. III) ESPOSIZIONE DELLE VIOLAZIONI DELLA CONVENZIONE E/O DEI PROTOCOLLI, NONCHE DELLE RELATIVE ARGOMENTAZIONI. EXPOSÉ DES VIOLATIONS DE LA CONVENTION ET/OU DES PROTOCOLES, AINSI QUE DES ARGUMENTS A L APPUI. STATEMENT OF ALLEGED VIOLATION OF THE CONVENTION AND/OR PROTOCOLS, AND OF RELEVANT ARGUMENTS. UNICO MOTIVO) Violazione dell art. 6 paragrafo 1 e dell art. 13 della Convenzione Europea, ex latere dell avvocato, combinati con l articolo 1 del Protocollo n. 1, in conseguenza del ritardo nel pagamento e comunque dell impossibilità di porre in esecuzione la condanna emessa a carico dello Stato italiano per i crediti degli avvocati che hanno già adempiuto al patrocinio dei non abbienti a spese dello Stato. Cicerone c. ITALIA 6

24. Il ricorrente ricorda che il credito dei suoi onorari, sia pure verso lo Stato anziché verso il cliente rappresenta un bene tutelato dall art. 1 del Protocolo n. 1. 25. La Corte europea ha affermato nella sua giurisprudenza che l articolo 1 del Protocollo n o 1 può applicarsi agli studi degli avvocati ed alla loro clientela, perché si tratta di entità che hanno un certo valore. Rivestendo sotto molti profili il carattere di un diritto privato, essi si concretano in un valore patrimoniale, dunque un bene ai sensi della prima frase dell articolo 1 del Protocollo n. 1 (Olbertz c. Allemagne (decisione), n o 37592/97, CEDH 1999-V ; Döring c. Allemagne (decisione), n o 37595/97, CEDH 1999-VIII ; Van Marle et autres c. Pays-Bas, sentenza del 26 giugno 1986, serie A n o 101, p. 13, 41 ; Wendenburg et autres c. Allemagne (decisione), n o 71630/01, CEDH 2003-II). 26. Inoltre, nel caso di specie, il credito è stato già guadagnato ed esiste un decreto di liquidazione emesso da un giudice, quindi pienamente esigibile nei confronti dello Stato (confronta Batelaan et Huiges c. Pays-Bas, (decisione), n o 10438/83, D.R. 41, p. 176). 27. Il Ricorrente lamenta di non poter disporre di un ricorso effettivo suscettibile di ottenere il pagamento delle somme di cui al decreto di liquidazione emesso dal Giudice a proprio favore entro il termine dei sei mesi e ricorda che tale termine semestrale, mutatis mutandis, è stato ritenuto come limite massimo nel caso di condanna dello Stato nel quadro della procedura di cui alla legge Pinto (n.89/2001) vedi Corte europea (Grande Camera) nel caso Scordino n. 1 c. Italia (Ricorso n o 36813/97), sentenza del 39/03/2006, paragrafo 240 in fine (La Corte invita lo Stato convenuto ad adottare tutte le misure necessarie per fare in modo che le decisioni nazionali siano anche eseguite entro i sei mesi che seguono il loro deposito in cancelleria.). 28. Questo termine di sei mesi è stato recentemente confermato dalla stessa Corte europea con la sentenza caso SIMALDONE c. ITALIA (Ricorso n o 22644/03) del 31/03/2009, paragrafo 54. 29. In quest ultima sentenza la Corte ha ravvisato pacificamente la violazione dell art. 6 paragrafo 1 della Convenzione Europea, combinato con l articolo Cicerone c. ITALIA 7

1 del Protocollo n. 1, in conseguenza del ritardo nel pagamento oltre il termine dei sei mesi. 30. Tale sentenza (paragrafo 84) ha escluso la violazione dell art. 13 della Convenzione, ritenendo che un ritardo di dodici mesi nel pagamento delle indennità non fosse così grave da mettere in discussione l efficacia strutturale del rimedio di cui alla legge Pinto. (que le retard de douze mois dans le paiement de l indemnisation «Pinto» constaté en l espèce, bien qu entraînant la violation des articles 6 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1, n est pas suffisamment important pour remettre en cause l effectivité du remède «Pinto».). 31. Ma nel caso di specie che riguarda l odierno ricorrente, a parte il ritardo ben superiore ai dodici mesi nel pagamento, vi è l impossibilità per il ricorrente di ottenere il pagamento mediante l esecuzione forzata, di talché il ricorrente deve restare sine die in attesa della benevolenza dello Stato nel provvedere al pagamento. Pertanto, sussiste anche la violazione dell art. 13 della Convenzione, per la mancanza di un ricorso effettivo idoneo a rimediare alla violazione dell art. 1 del Protocollo n.1. 32. A corollario delle predette violazioni ed a titolo meramente illustrativo, si ricorda infine che poiché i soggetti ammessi a fruire del patrocinio a spese dello Stato in Italia possono scegliere il loro avvocato di fiducia esclusivamente tra quelli siano iscritti in uno speciale elenco presso il Consiglio dell'ordine degli avvocati, il mancato pagamento degli onorari disincentiva in via generale la classe forense a tale patrocinio, in quanto divenuto assolutamente in perdita per l assenza di remunerazione del singolo avvocato. Quindi, la prospettiva di non poter ottenere entro un tempo ragionevole tale remunerazione, disincentiva molti avvocati ad offrire le proprie prestazioni ai non abbienti, e ciò riduce la platea di quegli avvocati tra i quali poter scegliere quello ritenuto migliore (da parte dell imputato o del soggetto che necessita della difesa in un processo civile). La limitazione della libertà di scelta del proprio avvocato di fiducia, in quanto non inserito nell elenco dei volontari difensori dei non abbienti, abbassa anche la soglia minima di Cicerone c. ITALIA 8

qualità della prestazione difensiva nell interesse del cliente davanti al giudice e di fatto riporta la condizione dei non abbienti in Italia al sistema di cui alla legge sul gratuito patrocinio, approvato con Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, che onerava gli avvocati a difendere gratuitamente i poveri e che la Corte Europea, con la sentenza 13.05.1980 (caso Artico c. Italia, (Ricorso n o 6694/74) ben conosce per averla stigmatizzata siccome inadeguata ad una effettiva difesa per i non abbienti. 33. Tutto ciò si riverbera sulla negazione del diritto del cliente all accesso alla giustizia ed il rispetto dei suoi inviolabili diritti alla difesa, quali esigenze inderogabili di interesse pubblico per una buona amministrazione della giustizia e si ricorda infine per giurisprudenza consolidata della Corte europea che << la Convenzione ha per scopo di «proteggere dei diritti non teorici o illusori, ma concreti ed effettivi». IV) ESPOSIZIONE RELATIVA ALL ART. 35 1 DELLA CONVENZIONE. EXPOSÉ RELATIF AUX PRESCRIPTIONS DE L ARTICLE 35 1 DE LA CONVENTION. STATEMENT RELATIVE TO ARTICLE 35 1 OF THE CONVENTION. 34.. Quanto al termine dei sei mesi dalla decisione interna definitiva di cui all'art. 35 della Convenzione, al fine del vaglio di ricevibilità del presente ricorso, il ricorrente precisa tale termine è inapplicabile alla fattispecie, stante l impossibilità dell esecuzione forzata della decisione (pur esecutiva) che ha liquidato i suoi onorari nel quadro della legge sul patrocinio a spese dello Stato. 35.. Quanto all esaurimento delle vie di ricorso interne, relativamente al ritardo nel pagamento dei suoi onorari e spese non si pone alcun problema come lo ha ritenuto (mutatis mutandis) la Corte nella sentenza SIMALDONE c. ITALIA (Ricorso n o 22644/03) del 31/03/2009, paragrafo 73, che ha sempre ritenuto non necessaria l esecuzione forzata per ottenere il pagamento dell equa riparazione all esito della procedura di cui alla legge Pinto. 36. Ma neppure si pone il problema dell esaurimento delle vie di ricorso interne sotto il profilo dell art. 13 della Convenzione, stante l impossibilità dell esecuzione forzata della decisione (pur esecutiva) che Cicerone c. ITALIA 9

ha liquidato i suoi onorari e spese nel quadro della legge sul patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell art. 1 comma 294-bis LEGGE 23 dicembre 2005, n. 266( Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) Comma aggiunto dal comma 1348 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.) e norme consequenziali. V) ESPOSIZIONE RELATIVA ALL'OGGETTO DEL RICORSO E DOMANDE PROVVISORIE PER UN EQUA SODDISFAZIONE. EXPOSÉ DE L'OBJET DE LA REQUETE ET PRÉTENTIONS PROVISOIRES POUR UNE SATISFACTION EQUITABLE. STATEMENT OF THE OBJECT OF THE APPLICATION AND PROVISIONAL CLAIMS FOR JUST SATISFACTION. 37... Il ricorrente chiede alla Corte europea l accertamento delle violazioni denunciate. 38.. Il ricorrente, in considerazione della situazione di carattere strutturale, in grado di coinvolgere un largo numero di persone, chiede a Codesta Corte di imporre al Governo convenuto misure generali. 39.. A titolo di equa soddisfazione ex art. 41 della Convenzione il ricorrente chiede che la Corte condanni il Governo al pagamento immediato della somma di cui al decreto della Corte d appello di Roma, Sezione III Sezione penale emesso il 25/09/2008(duemilaotto) nei confronti del Ministero della Giustizia per la complessiva somma di euro 4.608,00(quattromila seicento otto) (EUR) oltre interessi legali dal 25/09/2008(duemilaotto) al saldo, nonché in aggiunta a titolo di risarcimento per la frustrazione supplementare derivante dal ritardo nel pagamento e per l impossibilità di dar corso all esecuzione forzata, la somma di euro 100,00(cento) (EUR) per ogni mese di ritardo nel pagamento delle predette somme, a decorrere dal 25/09/2008(duemilaotto) fino al soddisfo (vedi (mutatis mutandis) sentenza Grande Camera 29/03/2006 nel caso COCCHIARELLA C. ITALIA (Ricorso n o 64886/01). 40. Infine ed inoltre, il ricorrente chiede il rimborso delle spese della presente procedura davanti agli organi della Convenzione, per la cui misura si rimette fin d ora alla saggezza della Corte Europea. Cicerone c. ITALIA 10

VI ALTRE ISTANZE INTERNAZIONALI INVESTITE DELLA CAUSA. AUTRES INSTANCES INTERNATIONALES TRAITANT OU AYANT TRAITÉ L CASO. STATEMENT CONCERNING OTHER INTERNATIONAL PROCEDINGS. 41. Il ricorrente non ha sottoposto il suo caso ad alcuna altra autorità internazionale. VII ELENCO DEI DOCUMENTI ALLEGATI. in semplice copia fotostatica: 1) decreto di liquidazione degli onorari del.. della Corte d'appello di.a favore del ricorrente; 2) fattura n. del.. emessa dal ricorrente nei confronti del Ministero della Giustizia; 3) lettera raccomandata A.R di diffida e messa in mora inviata dal ricorrente in data ; VIII) LINGUA DELLA PROCEDURA DAVANTI ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL UOMO. Il ricorrente ritiene di aver diritto all uso della sua lingua italiana in tutti i suoi scritti difensivi e nell eventuale dibattimento davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo, nonché di avere gratuitamente la traduzione in lingua italiana della corrispondenza a lui inviata dalla Cancelleria della Corte Europea dei Diritti dell'uomo, degli scritti difensivi e delle difese orali del Governo italiano (durante l eventuale dibattimento) e delle domande che dovessero essere rivolte dai giudici al ricorrente. All uopo chiede fin d ora l autorizzazione. In via subordinata, la lingua sussidiaria di lavoro può essere il francese (oppure l inglese). IX) DICHIARAZIONE: Dichiaro in fede e con lealtà che i dati che figurano nel presente ricorso sono esatti. Roma, 02 dicembre 2009 Avv. Marco Tullio Cicerone Cicerone c. ITALIA 11