COMUNE DI LANCIANO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE

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COMUNE DI LANCIANO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE (approvato con delibera di G.C. n.611 del 21.12.2012 e parzialmente modificato con delibera di G.C. n.484 del 19.12.2014)

Art.1 Principi generali 1. Il presente Regolamento disciplina le modalita di erogazione del servizio di mensa secondo quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per l area delle categorie dei dipendenti degli enti locali e per l area della dirigenza (art.45 e 46 del C.C.N.L. Enti Locali del 14.09.2000). 2. Il Comune, in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle vigenti disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale a tempo indeterminato, determinato, a tempo pieno e tempo parziale, il servizio di mensa aziendale. 3. In mancanza del servizio mensa, viene garantito il servizio sostitutivo mediante erogazione di ticket restaurant (buoni pasto). Il servizio non puo essere sostituito da indennita. I buoni pasto non sono cedibili a terzi e non possono essere monetizzati. 4. Dopo la consegna all avente diritto i buoni pasto entrano nella sua piena disponibilita e qualsiasi evento che non ne consenta l utillizzo impedisce altra erogazione, salvo quanto previsto al successivo art.6. 5. Per poter fruire del servizio di mensa occorre che ricorrano i seguenti presupposti: a) il lavoratore deve essere in servizio; b) il lavoratore deve aver prestato attivita lavorativa in una delle modalita previste al successivo art.3, con una pausa pasto non inferiore a trenta minuti e non superiore a due ore; c) il pasto va consumato al di fuori dell orario di lavoro. Art.2 Definizione del servizio sostitutivo di mensa 1. Per servizio sostitutivo di mensa si intende quello fruibile in pubblici esercizi appositamente convenzionati con l appaltatore e dislocati sul territorio che svolgono le seguenti attivita : a) somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di somministrazione di cui alla legge 25 agosto 1991 n.287 ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio nonche da mense aziendali ed interaziendali; b) le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato, effettuate, oltre che dagli stessi esercizi di somministrazione, mense aziendali ed interaziendali, da rosticcerie e gastronomie artigianali i cui titolari siano iscritti all albo, nonche dagli esercizi di vendita legittimati a vendere i prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare.

Art.3 Diritto al servizio sostitutivo di mensa 1. Ha diritto al servizio sostitutivo di mensa attraverso l attribuzione di un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata, il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, sia a tempo pieno che a tempo parziale. 2. Il diritto ad usufruire dei buoni pasto spetta ai dipendenti che sono tenuti al rientro pomeridiano (orario di lavoro articolato su cinque giorni settimanali), purche siano prestate almeno 7 ore complessive di lavoro, di cui almeno 2 prestate durante il rientro pomeridiano, con una pausa non inferiore a 30 minuti e non superiore a 2 ore, usufruendo dell istituto della flessibilita. 3. Il diritto ad usufruire dei buoni pasto spetta anche in caso di inversione del rientro pomeridiano connesso ad esigenze straordinarie, sempre che sia stato prestato servizio complessivamente nella giornata per almeno 7 ore di lavoro e nel rispetto delle limitazioni di spesa previste dall art.9, comma 1, del D.L. n.78/2010, convertito in Legge n.122/2010. 4. Il buono pasto spetta anche ai dipendenti che prestano servizio a tempo parziale limitatamente ai giorni in cui svolgono un orario non inferiore a 7 ore complessive nella giornata, di cui almeno 2 prestate durante il rientro pomeridiano e rispettano la pausa di almeno mezz ora e massimo due ore. 5. Il diritto di mensa e connesso alla prestazione del servizio ed al rispetto della pausa, certificati da idonei sistemi di rilevazione. 6. Concorrono al raggiungimento delle sette ore utili per avere diritto al buono pasto i permessi retribuiti qui di seguito esaustivamente elencati: permessi per allattamento e per testimonianza nell interesse dell Amministrazione, purche la prestazione lavorativa effettivamente resa sia distribuita tra la mattina ed il pomeriggio. Art.4 Esclusione dal servizio di mensa 1. Non si ha diritto al buono pasto nei giorni di assenza dal servizio per l intera giornata, comunque l assenza sia giustificata o nei giorni in cui non si effettua il rientro. 2. Per i dipendenti in missione vale il relativo trattamento per cui non va erogato il buono pasto, tranne nell ipotesi in cui gli stessi non richiedono il rimborso spese per il pasto e l orario di missione sia pari ad almeno sette ore.

Art.5 Valore ed utilizzo del buono pasto 1. Il buono pasto deve avere un valore nominale sufficiente a coprire i 2/3 del costo di un pasto. Il rimanente terzo e a carico del lavoratore. 2. Il valore nominale del buono pasto e di euro 5,20. Futuri adeguamenti saranno possibili, con delibera di Giunta Comunale. 3. Il buono pasto: - deve essere firmato dal dipendente al momento dell utilizzo; - non e cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro, - può essere utilizzato solo per usufruire del servizio sostitutivo di mensa aziendale, presso gli esercizi convenzionati; - è assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali per il dipendente e agli oneri previdenziali e all I.R.A.P. per l Amministrazione qualora il suo valore superi l importo di euro 5,29, limitatamente alla parte eccedente. Art.6 Furto smarrimento e deterioramento 1. In caso di furto o smarrimento dei buoni pasto il dipendente non ha diritto a richiedere la sostituzione dei buoni smarriti o rubati. 2. In caso di deterioramento dei buoni pasto l Amministrazione puo procedere alla relativa sostituzione solo qualora il dipendente consegni i buoni deteriorati ma comunque interi e riferibili alla gestione in corso. Art.7 Procedura di erogazione dei buoni pasto 1. L erogazione dei buoni pasto ai dipendenti viene effettuata entro il mese successivo a quello di riferimento. 2. I buoni pasto vengono conteggiati da un incaricato del Settore competente sulla base dei rientri effettuati nel mese di riferimento, come risulta dalle marcature del badge del dipendente e, comunque, in base a quanto previsto dal precedente art.3, comma 6. La consegna viene effettuata direttamente ad ogni dipendente avente diritto. 3. I buoni sono spendibili fino alla data di scadenza prevista su ciascun buono.

Art.8 Segretario Comunale e personale di qualifica dirigenziale 1. Il Segretario Comunale ed il personale di qualifica dirigenziale hanno diritto alla erogazione dei buoni pasto secondo i criteri previsti dal precedente art.3. 2. L effettiva prestazione dell attivita lavorativa dovra essere documentata mediante i sistemi di rilevazione adottati dall Ente per il personale dipendente o mediante sottoscrizione di apposita attestazione. Art.9 Disposizioni finali 1. In sede di contrattazione collettiva integrativa si procedera, ai sensi dell art.13 del C.C.N.L. 09.05.2006, alla individuazione dei profili professionali che, pur non rientrando nei requisiti previsti dal precedente art.3, in quanto svolgenti un articolazione diversa dell ordinario orario di lavoro, possa, comunque, avere diritto a percepire il buono pasto e possa fruire di una pausa per la consumazione dei pasti, per una durata determinata dal Contratto Decentrato. 2. Al personale dipendente svolgente attivita di vigilanza ed assistenza minori presso gli Asili Nido comunali, in attesa che venga loro garantito il servizio di mensa gratuito presso le dette strutture, viene corrisposto il buono pasto per ogni giornata lavorativa nell ambito della quale si siano svolte almeno 7 ore di servizio. 3. In caso di consultazioni elettorali, ai dipendenti debitamente autorizzati a svolgere lavoro straordinario, saranno erogati i buoni pasto, ai sensi della vigente normativa in materia elettorale, secondo le modalita previste dal presente regolamento. 4. Al fine di rispettare le limitazioni di spesa del personale previste dalle regole di finanza pubblica, l attribuzione del buono pasto resta limitata ai soli casi del dovuto rientro pomeridiano, secondo le modalita previste dal precedente art.3. L attribuzione del buono pasto nei giorni in cui si effettua lavoro straordinario o recupero dei permessi resta subordinata a successivo specifico provvedimento della Giunta Comunale da adottarsi a seguito della verifica in sede di redazione del bilancio annuale e pluriennale della copertura finanziaria della relativa spesa e del rispetto del limite di cui all articolo 1, comma 557 della Legge n.296/2006 (Legge Finanziaria anno 2007) e dell articolo 76, comma 6, del D.L. n.78/2010 convertito con modificazioni in Legge n.122/2010. ------------------------------------