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premesso che a) In data 25/01/2000 Telecom Italia Mobile S.p.A., con sede legale in Torino, via Bertola, 34, codice fiscale e P.IVA 06947890015 ha stipulato con il Comune di Carpineto Romano un contratto di locazione registrato all agenzia delle entrate di. in data al numero., avente ad oggetto un locale di mq 10 (dieci) circa, sito nel Comune di Carpineto Romano (RM), Via Largo Ponces, iscritto al N.C.E.U. di Carpineto Romano, al Foglio unico di mappa urbana (MU), Particella 211 per l installazione di una stazione radio base per la rete di telefonia mobile; b) in data 01/03/2005 Tim Italia S.p.A. subentrava a Telecom Italia Mobile S.p.A.: Atto di conferimento di TIM in TIM Italia; Atto a rogito Notaio in Milano, Carlo Marchetti, del 24 Febbraio 2005 (efficacia 1/03/2005) Rep. 256, Racc. 141; c) in data 01/03/2006 Telecom Italia S.p.A. subentrava a Tim Italia S.p.A. precedentemente indicata come Conduttore : Atto di fusione stipulato il 22/02/2006 (efficacia dal 1/02/2006) a rogito Notaio in Milano, Piergaetano Marchetti Rep. 18267, Racc. 5816; d) con Delibera di Giunta Comunale n. del, è stato approvato lo schema del presente contratto ed autorizzato il Responsabile dell'ufficio Tecnico Comunale a procedere al compimento degli atti amministrativi conseguenti per stipulare il contratto di locazione per la particella di che trattasi in favore della società Telecom Italia S.p.A., stabilendo nella stessa deliberazione sia le condizioni economiche per il fitto mensile che la durata del contratto; e) l Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Carpineto Romano (RM) con Determina n. del in ottemperanza alla sopra citata Delibera di Giunta Comunale, ha statuito di procedere alla stipula del presente contratto di 2

locazione; f) con la stipula del presente atto (di seguito, il Contratto ) le Parti intendono risolvere il contratto di cui in premessa a) e, in relazione a ciò, nulla è più dovuto da parte del Conduttore. Le Parti intendono stipulare un nuovo Contratto di locazione avente sempre ad oggetto quanto stabilito al contratto di locazione di cui in premessa a), come meglio identificato al successivo art.2, il tutto con effetto dalla data di sottoscrizione come di seguito definita Tanto premesso, essendo intenzione delle Parti addivenire alla stipulazione del contratto in forma valida, le stesse CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE Art. 1 - PREMESSE Le premesse sopra riportate formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché presupposizione comune ART. 2 OGGETTO Il Locatore, concede in locazione al Conduttore, che accetta, una locale di mq 10 (dieci) circa, sito nel Comune di Carpineto Romano (RM), Largo Ponces, 00032 Carpineto Romano (RM), censito al N.C.E.U. di Carpineto Romano, Foglio unico di mappa urbana (MU), Particella 211, il tutto come risulta dalla allegata planimetria lett. a). Il Locatore, nella sua qualità di utilizzatore dell immobile, dichiara che sullo stesso non insistono diritti di terzi che possano in alcun modo limitare la piena disponibilità del bene da parte del Conduttore. Il Locatore si impegna a far rispettare il presente contratto anche in caso di alienazione o cessione dell immobile stesso e garantisce al Conduttore che i terzi acquirenti o cessionari dell immobile locato proseguiranno nel rapporto contrattuale 3

di locazione per tutta la sua durata ed alle condizioni pattuite con la presente scrittura. Il Conduttore dovrà mantenere ed usare la porzione di immobile locato con diligenza, per sé, i suoi dipendenti, fornitori e clienti e chiunque vi acceda. Gli eventuali danni che dovessero verificarsi in dipendenza di guasti o rotture o per difetto di manutenzione e prevenzione resteranno ad esclusivo carico del Conduttore nella misura, e limitatamente alle ipotesi, in cui i danni suddetti siano ascrivibili a responsabilità del Conduttore medesimo a titolo di dolo o colpa, e con espressa esclusione delle ipotesi di caso fortuito o forza maggiore. ART. 3 SCOPO DELLA LOCAZIONE L immobile sarà utilizzato dal Conduttore per l installazione di infrastrutture per reti di tele e/o videocomunicazioni. Il Conduttore potrà, quindi, a sua cura e spese: eseguire sull immobile gli occorrenti lavori di adattamento, manutenzione e gestione degli impianti, nonché quelli per la loro allocazione integrazione, modifica e sostituzione. Il Conduttore potrà mantenere e inoltre installare, integrare e modificare anche all'esterno dell'immobile cavi elettrici e telefonici, sia aerei che sotterranei, con relativi appoggi e manufatti, sistemi radianti, sostegni per antenne ed impianti di telecomunicazione in ponte radio, apporre cartelli, targhe, tabelle relativi all'attività esercitata nonché eseguire opere di protezione degli impianti tecnici e degli arredi. Il Locatore concede, inoltre al Conduttore, il diritto di posa in opera di appositi pozzetti interrati per l'impianto di messa a terra, compreso il collegamento con altra eventuale rete di terra esistente per come previsto dalle leggi vigenti in materia. La realizzazione di tali opere non comporterà per il Conduttore alcun onere aggiuntivo né maggiorazione di canone. In merito a tutti i lavori ed interventi 4

summenzionati, il Locatore riconosce al Conduttore la facoltà di richiedere alle competenti autorità le autorizzazioni necessarie e qualora fosse indispensabile, si impegna a richiedere, in via diretta, le autorizzazioni in questione. In entrambi i casi, le relative spese saranno a carico del Conduttore. Qualora il Locatore, od altri Enti Pubblici preposti, procedessero alla ristrutturazione ed al restauro delle facciate della Torre Civica, il Conduttore si impegna a modificare la pellicola di protezione e schermatura delle antenne al fine di renderla omogenea con il nuovo rivestimento che verrà adottato, qualsiasi esso sia; il Conduttore dovrà essere avvertito, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno tre mesi prima dell inizio dei lavori di restauro sopra citati onde poter procedere a tale modifica ed omogeneizzazione. Il Conduttore si impegna altresì, qualora il progresso tecnologico nel campo della telefonia mobile lo rendesse possibile, a sostituire le antenne installate con altre di minor impatto visivo, che ad insindacabile giudizio del Conduttore, soddisfino in egual modo gli obiettivi di copertura radioelettrica. Il Conduttore dichiara che l utilizzo dell immobile non comporta contatti diretti con il pubblico. Rimane inteso che il diritto di posizionare e mantenere i cavi e le strutture di cui sopra, trova titolo nel presente contratto ed è strettamente correlato alla funzionalità dell impianto. Il Conduttore dichiara che l impianto è realizzato e sarà mantenuto in piena conformità a tutte le disposizioni di legge. ART. 4 - DURATA La locazione avrà la durata di anni 9 (nove), rinnovabili tacitamente di 6 (sei) anni in 6 (sei) anni se una delle Parti non avrà inviato disdetta mediante lettera 5

raccomandata con avviso di ricevimento almeno 12 (dodici) mesi prima della scadenza contrattuale. Il Locatore rinuncia fin d ora alla facoltà di diniego della rinnovazione del contratto alla prima scadenza, prevista dall art.29 della Legge n.392/78. La locazione inizierà a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto. ART. 5 - CANONI Il canone annuo di locazione è convenuto in Euro 17.000,00 (diciassettemila/00), da corrispondersi in due rate semestrali di Euro 8.500,00 (ottomilacinquecento/00), da corrispondersi entro la prima decade di ogni anno con bonifico bancario presso l Istituto di Credito Unicredit Banca di Roma, Agenzia di Carpineto Romano, codice IBAN: IT 04 V 02008 38980 000102402398, intestato a Comune di Carpineto Romano-Servizio di Tesoreria. A partire dal secondo anno di locazione, l aggiornamento del canone decorrerà automaticamente, in misura percentuale pari al 75% delle variazioni, verificatesi nell anno precedente, dell indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, come accertato dall ISTAT e pubblicato in G.U. Gli aggiornamenti di canone dovranno essere fatturati dopo la pubblicazione dei dati ufficiali da parte dell ISTAT. In caso di ritardato pagamento del corrispettivo, superiore ai trenta giorni (30 giorni) dalla scadenza del pagamento, ove tale ritardo sia imputabile al Conduttore, sono dovuti interessi di mora, qualora superiori a euro 5,00 (euro cinque) nella misura del tasso legale di interesse, fissato ex art. 1284 del codice civile, per i primi 30 giorni di ritardo e, dal trentunesimo giorno in poi, dalla media aritmetica delle quotazioni dell Euribor a un mese calcolata sul mese solare precedente a quello in cui cade il trentunesimo giorno dalla scadenza della fattura, aumentata di due punti percentuali. 6

ART. 6 - CESSIONE DEL CONTRATTO, DEI CREDITI E SUBLOCAZIONE DELL IMMOBILE Il Locatore attribuisce al Conduttore la facoltà di cedere il presente contratto a terzi, che siano gestori del pubblico servizio o che a questi siano legati con un rapporto riguardante la stazione radio base, o che siano società del Gruppo di cui il Conduttore fa parte. La cessione dovrà essere comunicata al Locatore con lettera Raccomandata con avviso di ricevimento. Inoltre il Locatore concede al Conduttore la facoltà di sublocare, anche parzialmente, gli spazi locati esclusivamente al gestore Vodafone Omnitel B.V.. Non sono consentite altre sublocazioni, neppure parziali. ART. 7 - CONDIZIONE RISOLUTIVA E RECESSO ANTICIPATO Le Parti convengono che il Conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al Locatore mediante raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 6 (sei) mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. Le Parti stabiliscono che il Locatore, ove il Conduttore eserciti la facoltà di recesso di cui al comma, avrà diritto ad un risarcimento quantificato nella metà del canone annuo, oltre al diritto al pagamento, qualora non effettuato, dell annualità in corso. Il Locatore ha facoltà, ogni eccezione fin da ora abbandonata e rimossa, di risolvere il presente Contratto di locazione, previa lettera Raccomandata con avviso di ricevimento di diffida ad adempiere entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa, quando il Conduttore: - non paghi il canone pattuito entro 180 (centoottanta) giorni dalla scadenza convenuta o sia per qualsiasi altra causa, riferita al presente atto, debitore moroso nei confronti del Locatore per almeno una annualità; - si serva della Porzione Locata, anche parzialmente, per uso diverso da quello 7

esclusivamente convenuto; - violi l obbligo del rinnovo annuale delle polizze assicurative di cui al successivo art. 8; - non rispetti i limiti di campo elettromagnetico fissati dalle Leggi vigenti a seguito di verifiche operate dalle Autorità competenti in materia; ART. 8 - CLAUSOLA ASSICURATIVA Il Conduttore è responsabile del corretto adempimento degli obblighi contrattuali nonché dei danni involontariamente cagionati a persone o cose del Locatore e/o di qualunque Soggetto Terzo in conseguenza di fatti e/o omissioni comunque connessi - a qualsiasi titolo - alla attività aziendale svolta. Il Conduttore si impegna ad attivare idonee garanzie assicurative a copertura di quei danni materiali che involontariamente possa cagionare nell esercizio dell attività aziendale svolta e che rientrino nella propria sfera di responsabilità così come disciplinato dal codice civile e dalla normativa tutta vigente. A tal riguardo il Conduttore dichiara di avere stipulato con primaria Compagnia Assicuratrice idonea polizza, di durata annuale, del tipo Responsabilità Civile verso Terzi a garanzia dell attività aziendale svolta nei locali oggetto del presente Contratto di Locazione. Ad integrazione di quanto sopra il Conduttore dichiara altresì di avere stipulato con primaria Compagnia Assicuratrice idonea polizza, anch essa di durata annuale, del tipo All Risks a garanzia degli Assets di proprietà e comprensiva delle garanzie Ricorso Terzi e Rischio Locativo. Il Conduttore si impegna a mantenere attive - per l intera durata del presente Contratto di Locazione - le suddette polizze o comunque altre di analoga portata. Il Conduttore si impegna inoltre a consegnare al Locatore idonea Dichiarazione 8

(resa su carta intestata del Conduttore) riportante gli estremi significativi delle suddette polizze nonché la conferma dell avvenuto pagamento dei relativi premi Il Conduttore si impegna altresì a consegnare ogni anno detta Dichiarazione, senza necessità di richiesta scritta da parte del Locatore. ART. 9 MANUTENZIONE Il Conduttore provvederà, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria degli spazi locati, mentre tutti gli interventi di manutenzione straordinaria dell immobile dovranno essere eseguiti a cura e spese del Locatore. Il Locatore garantisce che l'immobile locato è a norma con le vigenti normative anche in tema di salute e sicurezza ed in particolare non risulti inquinato da rifiuti. I costi di eventuali bonifiche del terreno resesi necessarie saranno a carico del Locatore, che manleverà il Conduttore ed i suoi dipendenti e/o incaricati per ogni possibile danno indotto, anche nei confronti di terzi. Ai fini della manutenzione degli apparati installati e per ogni necessità di servizio il Locatore concede al Conduttore garanzie all accesso all immobile locato ed alle relative strutture e pertinenze in qualsiasi momento. Il Locatore si riserva di utilizzare la parte della Torre Civica, ad esclusione della sala apparati Telecom Italia Spa, compresa dall accesso della porta superiore fino all ultimo solaio calpestabile della Torre stessa, per effettuare la manutenzione del locale campane, per ispezioni di funzionari comunali o per eventuali visite guidate; sarà cura del Conduttore fornire all Amministrazione Comunale copia delle chiavi della porta superiore d accesso al termine della installazione della SRB; sarà cura invece del Locatore fornire al Conduttore copia delle chiavi del cancelletto metallico situato in Largo Ponces, che immette nell area antistante il locale sala apparati, e copia delle chiavi del cancello in legno, che immette nell area appartenente ad altro 9

proprietario (Foglio unico di mappa urbana, Particella 178) e dalla quale si accede, mediante la stessa servitù di passaggio utilizzata dal Locatore alla proprietà Comunale oggetto del presente contratto. Il Locatore garantisce al Conduttore e a Vodafone Omnitel B.V. la possibilità di accesso all immobile locato mediante l utilizzo della servitù di passaggio già in uso e si impegna, a sua cura e spese, a ratificare tale possibilità di accesso e passaggio nei confronti della proprietà del fondo servente. Resta tuttavia inteso e convenuto che qualora l accesso agli spazi che ospitano le infrastrutture locate non sia indipendente, le attività suddette, ad esclusione di quelle che rivestano il carattere d urgenza saranno espletate dalle ore 8 alle ore 17. Qualora, in assenza del Conduttore, si rendano necessarie riparazioni che non possono essere in alcun modo differite, il Locatore è autorizzato a provvedere direttamente alle opere di ripristino; l onere per tali interventi sarà sostenuto dal Conduttore qualora le opere siano tra quelle ricomprese a suo carico come stabilito al precedente capoverso. ART. 10 RIPRISTINO Il Conduttore, qualora richiesto dal Locatore, provvederà a propria cura e spese ed entro i necessari tempi tecnici, alla rimozione degli impianti installati ed al ripristino dell immobile locato. Resta inteso che il Locatore dovrà inoltrare tale richiesta al Conduttore, a pena di decadenza, per iscritto tramite Raccomandata A.R., almeno 3 (tre) mesi prima della data del termine della locazione, ovvero della data in cui diverrà efficace l eventuale recesso del Conduttore. Indipendentemente dal ripristino dell immobile, il Locatore si impegna a garantire l accesso di imprese incaricate dal Conduttore per l effettuazione degli interventi di smontaggio ed asporto delle infrastrutture installate, unitamente a qualsiasi altro 10

accessorio o bene di pertinenza. A maggior esplicitazione dell impegno sopra descritto, il Locatore dichiara e riconosce che tale accesso potrà avvenire in ogni tempo ed indipendentemente da qualsivoglia diritto vantato del Locatore ai sensi del presente contratto. Resta inteso l obbligo di corresponsione al Locatore del canone fino al completamento delle attività di ripristino. Art. 11 EMISSIONI ONDE RADIO Il Conduttore assicura che gli impianti rispettano, e rispetteranno, i limiti prescritti dalla normativa statale e regionale vigente, emanata in materia di determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana, impegnandosi a conformarsi tempestivamente ad eventuali future norme che dovesse essere emanate nel corso della locazione. Art. 12 INTERFERENZE E RUMOROSITÀ Il Conduttore garantisce che le apparecchiature installate non daranno origine ad interferenze dannose e/o moleste a tutte le altre ordinarie apparecchiature (TV, radio, telefoni, ecc. ecc.) già presenti, obbligandosi in caso contrario ad intervenire tempestivamente, a propria cura e spese, per l'eliminazione totale delle suddette interferenze, entro un tempo massimo di giorni due. Il Conduttore garantisce che l'impianto in argomento non produrrà rumori molesti, impegnandosi, in caso contrario e previa verifica strumentale, se necessario con il supporto degli organi competenti,, ad intervenire tempestivamente, a propria cura e spese, per eliminarli. ART. 13 - FORO COMPETENTE Per ogni controversia derivante dal presente Contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Velletri (RM). 11

ART. 14 - CLAUSOLE FISCALI E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO In deroga alle disposizioni di legge in materia, le spese di registrazione del presente contratto saranno sostenute dal Conduttore, mentre il Locatore si farà carico degli adempimenti di registrazione. ART. 15 DOMICILI CONTRATTUALI A tutti gli effetti del presente contratto le parti eleggono domicilio in: Il Locatore: Piazzale della Vittoria, 1 00032 Carpineto Romano (RM); Il Conduttore: al seguente indirizzo operativo: Gestione contratti SRB Viale Parco dei Medici 61 00148 Roma ART. 16 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI I dati personali forniti dalle Parti sono tutelati dal D.Lgs. 196/2003 e sue successive modificazioni ed integrazioni e pertanto saranno utilizzati al fine esclusivo dell integrale esecuzione del presente Contratto. Le Parti autorizzano altresì il trattamento dei dati da parte di soggetti terzi al solo scopo di dare esecuzione al Contratto e/o adempiere agli obblighi di legge, regolamenti, direttive comunitarie e disposizioni di cui al D.Lgs 196/03. ART. 17 OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO Il Conduttore, con riferimento all oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R., del quale il contraente dichiara completa e piena conoscenza. Il Conduttore si impegna a trasmettere copia del predetto D.P.R. ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo ed a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La 12

violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al Conduttore il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni. ART. 18 VARIAZIONI AL TESTO DEL CONTRATTO Qualsiasi modifica aggiunta o soppressione da apportare al testo del presente contratto dovrà essere concordata tra le Parti e potrà avere validità solo a seguito dell avvenuto accordo scritto tra di esse. ART. 19 DISPOSIZIONI FINALI Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rimanda alla normativa vigente in materia. Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto, unitamente a tutti i suoi allegati, è stato stipulato nell esercizio della loro libertà negoziale e previa attenta negoziazione di ciascuna clausola dello stesso e dei predetti allegati. Pertanto, le Parti dichiarano e riconoscono che non potranno trovare applicazioni nel caso di specie gli articoli 1341 e 1342 C.C. Il Locatore Il Conduttore *** L'anno duemilaquattordici il giorno del mese di, presso la Sede Comunale di Carpineto Romano, ubicata in Piazzale della Vittoria, n. 1, Io sottoscritto Dott. Pasquale Loffredo, Segretario Comunale a scavalco del Comune di Carpineto Romano autorizzato dall Agenzia dei segretari Comunali e Provinciali, autorizzato a ricevere gli atti del Comune ai sensi del Decreto Legislativo 267/00 e 13

ss.mm.ii., senza l'assistenza dei testimoni per avere i suddetti comparenti ed infrascritti firmatari, d'accordo tra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, della cui identità personale io Segretario Comunale sono personalmente certo, previa individuazione fattane a mezzo esibizione dei documenti di riconoscimento: CERTIFICO vere ed autentiche le firme apposte in mia presenza in data odierna in calce alla scrittura che precede, nonché a margine degli altri n. 12 fogli da cui è composta e su fogli allegati alla stessa. IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Pasquale Loffredo 14