La cessione gratuita di prodotti alimentari alle ONLUS Le agevolazioni fiscali per le imprese
La nuova legge sulle cessioni gratuite di prodotti alimentari alle ONLUS Dal 14 settembre 2017, sono cambiate le regole sulle cessioni gratuite di prodotti alimentari, non più commercializzabili, per finalità di solidarietà sociale (ONLUS).
Cosa può essere ceduto Le derrate alimentari alla cui produzione o al cui scambio è diretta l attività dell impresa. In particolare, possono essere ceduti i prodotti alimentari, agricoli e agro-alimentari che sono: invenduti o non somministrati per carenza di domanda; ritirati dalla vendita in quanto non conformi ai requisiti aziendali di vendita; rimanenze di attività promozionali; prossimi al raggiungimento della data di scadenza; rimanenze di prove di immissione in commercio di nuovi prodotti;
Cosa può essere ceduto invenduti a causa di danni provocati da eventi meteorologici; invenduti a causa di errori nella programmazione della produzione; non idonei alla commercializzazione per alterazioni dell'imballaggio secondario che non inficiano le idonee condizioni di conservazione.
Chi può effettuare la cessione Gli operatori del settore alimentare che svolgono l attività economica di produzione, confezionamento, trasformazione, distribuzione e somministrazione degli alimenti.
A favore di chi può avvenire la cessione Le derrate alimentari possono essere cedute gratuitamente: agli enti pubblici, alle ONLUS e agli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità di solidarietà sociale.
Gli adempimenti amministrativi per l impresa L impresa che vuole cedere gratuitamente derrate alimentari deve effettuare una comunicazione telematica agli uffici dell Agenzia delle Entrate o alla Guardia di finanza.
Il contenuto e la tempistica della comunicazione telematica La comunicazione telematica deve contenere l indicazione: 1. della data; 2. dell ora; 3. del luogo di inizio del trasporto; 4. della destinazione finale dei beni; 5. dell ammontare complessivo, calcolato sulla base dell ultimo prezzo di vendita, dei beni ceduti gratuitamente. La comunicazione dovrà pervenire entro la fine del mese cui si riferiscono le cessioni gratuite
I casi di esonero dalla comunicazione telematica La comunicazione può non essere inviata qualora il valore dei beni stessi non sia superiore a 15.000 euro per ogni singola cessione effettuata nel corso del mese cui si riferisce la comunicazione. La comunicazione non deve essere effettuata nel caso di cessioni di beni alimentari facilmente deperibili.
I vantaggi fiscali ai fini delle imposte dirette (IRPEF) Le cessioni gratuite di derrate alimentari alle ONLUS non sono produttive di ricavi ai fini dell IRPEF, a condizione che il cedente ed il cessionario effettuino determinati adempimenti.
Le condizioni per usufruire dell esclusione da tassazione L impresa cedente, per ogni singola operazione, deve predisporre un Documento Di Trasporto (DDT), progressivamente numerato, ovvero un documento equipollente, contenente l indicazione della data, degli estremi identificativi del cedente, del cessionario e dell eventuale incaricato del trasporto, nonché della qualità, della quantità o del peso dei beni ceduti. Il soggetto beneficiario (ONLUS) deve effettuare un'apposita dichiarazione trimestrale di utilizzo dei beni ceduti, da conservare agli atti dell'impresa cedente, con l'indicazione degli estremi dei DDT, e in cui attesti «il proprio impegno a utilizzare direttamente i beni ricevuti in conformità alle finalità istituzionali, e che, a pena di decadenza dai benefìci fiscali previsti dal presente decreto, ne realizzi l'effettivo utilizzo diretto a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro».
I vantaggi fiscali ai fini dell IVA Le cessioni gratuite di derrate alimentari alle ONLUS non sono imponibili ai fini IVA e l IVA versata dall impresa per l acquisto dei prodotti alimentari, poi ceduti gratuitamente, rimane detraibile.
I vantaggi fiscali ai fini delle imposte locali I Comuni possono applicare un coefficiente di riduzione della tariffa sui rifiuti (TARI) alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l alimentazione animale. Si precisa che si tratta di una mera facoltà dei Comuni.