STATUTI EUROPA DONNA SVIZZERA (EDS) Coalizione europea contro il cancro del seno

Documenti analoghi
STATUTI. Associazione Svizzera del Brillamento ASB. Sezione Svizzera Italiana

Statuti del Ramo amministrazione pubblica

STATUTI DELL'ASSOCIAZIONE COALIZIONE SVIZZERA DEI PAZIENTI

Statuto IG B2B for Insurers + Brokers Marzo 2014

Statuto. Servizio Cure a Domicilio del Luganese

S T A T U T I. La stessa riunisce, aiuta e sostiene i suoi membri nella loro attività professionale.

ASSOCIAZIONE DEGLI AMICI del CONSERVATORIO della SVIZZERA ITALIANA STATUTO

MEMORIAV ASSOCIAZIONE PER LA SALVAGUARDIA DELLA MEMORIA AUDIOVISIVA SVIZZERA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICO ALBERO DISPOSIZIONI TITOLO GENERALI ART. 1. (Denominazione e Sede)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE dei DIRETTORI LAVORI della Svizzera Italiana(ADL)

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

Art. 1. Ragione sociale

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO

STATUTI DELLA SEZIONE BELLINZONA E VALLI DEL CLUB ALPINO SVIZZERO

Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna

Statuti Società svizzera sclerosi multipla

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA "FURIO DEL FURIA"

STATUTI. - l obbligo alla formazione e all aggiornamento delle persone attive in questi settori

STATUTO. Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE. E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale. Art.

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica

STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE PRO RESTAURO DEL SACRO MONTE DELLA MADONNA DEL SASSO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS

Statuti Società Svizzera di Psichiatria Forense (SSPF)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Vds Voglia di stupire

Art. 3 Disposizioni generali Visarte-Ticino riconosce quattro categorie di soci: soci attivi, soci sostenitori, soci promotori e soci onorari.

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELL ARCHIVIO DONETTA

STATUTO. dell Association Romande de Médecins (Associazione Romanda di Medici) (AROMED)

STATUTI Società svizzera sclerosi multipla

ASSOCIAZIONE ARTINSCENA STATUTO

STATUTO. Amici d Italia Associazione italiana a Ratisbona.

Statuti della SGfB. I. Disposizioni generali

Statuti. Associazione ticinese di lotta svizzera (ATLS)

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE " "

STATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015

ART. 1. (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa

COMUNE DI TREVISO BRESCIANO Provincia di Brescia STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE DEL COMUNE DI TREVISO BRESCIANO

REGOLAMENTO. PER L ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL FORUM DELLE ASSOCIAZIONI e FONDAZIONI (APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N.

Associazione Case & Appartamenti di Vacanza Ticino (ACAV Ticino) STATUTI

ASSOCIAZIONE CULTURA INFORMATICA

REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.

Regolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè. Adozione testo definitivo del 02/05/2014

Statuto Associazione Culturale MirAttiva

STATUTO. <<Moramora, destinazione Madagascar>>

Associazione Nazionale tra Imprenditori di Piattaforme di Distribuzione STATUTO SOCIALE. Roma, 22 giugno 2012 INDICE

STATUTO CONSULTA GIOVANILE COMUNALE COMUNE DI ORISTANO. Comuni de Aristanis

STATUTO Associazione di promozione sociale << SOLIDARIETA PER IL LAVORO >>

UNIVERSITA del MOLISE per la TERZA ETA e del TEMPO LIBERO S T A T U T O DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE

ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8

STATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO

$662&,$=,21(()$ (WLFD)LQDQ]DH$PELHQWH 67$7872

Associazione GREST-TICINO

COMITATO METODOLOGIE di ASSICURAZIONE della QUALITA' REGOLAMENTO

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DELLE ISTITUZIONI SUPERIORI DI CONTROLLO DELLE FINANZE PUBBLICHE (INTOSAI)

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

STATUTO CONSORZIO PRO LOCO DELLA CARNIA

Associazione Culturale Enrico De Stefani

BOZZA DI STATUTO DEL COMITATO ORGANIZZATORE 1, 2

SOCIETÀ DI ULTRASONOLOGIA MEDICA DELLA SVIZZERA ITALIANA SUMSI

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ONLUS IL ROMPIGHIACCIO. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI ECONOMIA DEI TRASPORTI E DELLA LOGISTICA (versione )

Regolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento

Aggiornato: 7 aprile 2013 STATUTO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO «AMICI DEL TESORO» TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO DELLA FONDAZIONE R.E TE. IMPRESE ITALIA

STATUTO PER ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO. ART. 1 (Denominazione e sede)

REGOLAMENTO PER LA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DONO E SERVIZIO

DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SEZIONI TERRITORIALI

STATUTO COMITATO DEI GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO MARIA MONTESSORI CARDANO AL CAMPO

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO E DELL ASSOCIAZIONISMO

COMUNE DI ESCALAPLANO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA. Articolo 1

STATUTO DELLA S.I.A.

Istituto Galileo. CRFF (Centro di Ricerca e Formazione Frosinone) STATUTO

Accordo per l informazione e la consultazione a livello sovranazionale dei dipendenti

Statuto d associazione Analfabeti

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it

ProMuseo Associazione Amici Sostenitori. del Museo Cantonale d Arte. Statuti dell Associazione ProMuseo Amici Sostenitori

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DELL ETIOPIA

ZEROCONFINI associazione culturale umanitaria. Via Dell Annunciata Milano. Codice fiscale

1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di

STATUTO SOCIETÀ ITALIANA PER L ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE SIOI PALAZZETTO DI VENEZIA PIAZZA DI SAN MARCO ROMA

Statuto Associazione Ludica Fuori Gioco

A.I.C.S. - Solidarietà

S T A T U T O. Art. 1 COSTITUZIONE ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata

Consulta Regionale Volontariato di Protezione Civile

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE

ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI - AIFOR

STATUTO. Art.1 - Denominazione, sede e durata

STATUTO. Associazione Il Larice Club

Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE. 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA FEMMINILE DEL COMUNE DI SOLARINO

ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TREVISO

S T A T U T I. della ASSOCIAZIONE ENO GASTRONOMICA I GIGLIATI. con sede a Novazzano

Transcript:

STATUTI EUROPA DONNA SVIZZERA (EDS) Coalizione europea contro il cancro del seno Preambolo Il cancro del seno è il tipo di cancro più frequente nelle donne in Europa. È una malattia alla quale è necessario rivolgere particolare attenzione, poiché rappresenta la prima causa di morte tra le donne in alcune fasce d'età. È generalmente riconosciuta la necessità di richiamare maggior attenzione sul cancro del seno a livello globale, al fine di migliorare efficacemente i metodi di cura nonché l'informazione, la diagnosi precoce e la ricerca. I. Nome, sede e finalità Art. 1 Nome e sede 1 Europa Donna Schweiz Europa Donna Suisse Europa Donna Svizzera Europa Donna Switzerland è un associazione ai sensi dell art. 60 e segg. del Codice civile svizzero. È apartitica e aconfessionale. 2 Ha sede a Berna. 3 L associazione è membro della federazione EUROPA DONNA European Coalition against Breast Cancer con sede a Milano. Art. 2 Finalità Conformemente alla federazione europea EUROPA DONNA, l associazione persegue i dieci obiettivi elencati di seguito: (1) promuovere in tutta Europa la divulgazione e lo scambio di informazioni aggiornate sul cancro del seno; (2) fare in modo che l opinione pubblica prenda coscienza della realtà del cancro del seno; (3) far comprendere la necessità di esami adeguati e della diagnosi precoce dei tumori al seno; (4) assicurarsi che gli esami per la diagnosi precoce e i trattamenti ottimali siano accessibili in tutto il territorio; (5) vigilare affinché le pazienti ricevano il miglior sostegno possibile durante e dopo il trattamento; (6) promuovere una formazione ottimale del personale medico che si occupa delle pazienti affette da cancro del seno; (7) divulgare la conoscenza e l applicazione dei migliori metodi di cura; (8) assicurare che gli apparecchi medici vengano controllati regolarmente; Europa Donna Forum svizzero sul cancro del seno, Segreteria, Effingerstrasse 40, CH-3008 Berna Telefono +41 (0)31 389 92 62, Fax +41 (0)31 389 91 60, sekretariat@europadonna.ch, www.europadonna.ch UBS: 0240-463100.01T, CCP: 17-192062-4

(9) assicurare che tutte le donne siano informate sugli esami e sui metodi di cura disponibili e che abbiano il diritto di chiedere un secondo parere medico; (10) assicurare che vengano stanziati più fondi per la ricerca sul cancro del seno. L associazione si procura i fondi necessari per finanziare i suoi bisogni. L associazione persegue i suoi obiettivi in tutta la Svizzera. EUROPA DONNA SVIZZERA è indipendente e ha libertà di collaborare con tutte le organizzazioni attive nello stesso campo. II. Art. 3 Soci Soci 1 L associazione ha soci attivi donatori onorari 2 Possono diventare soci attivi tutte le persone fisiche e giuridiche che si adoperano attivamente per perseguire gli obiettivi di EUROPA DONNA SVIZZERA. 3 Possono essere considerati soci donatori tutte le persone fisiche e giuridiche disposte a sostenere concretamente gli ideali di EUROPA DONNA SVIZZERA. 4 Su richiesta del comitato, l assemblea delle delegate può nominare soci onorari le persone che si sono particolarmente distinte con il loro contributo e/o per una lunga appartenenza all'associazione. Tali soci hanno gli stessi diritti dei soci ordinari, tuttavia sono esentati dal versamento della quota sociale. Art. 4 Ammissione, dimissioni ed esclusioni 1 L'ammissione viene fatta presentando domanda scritta al comitato, al quale compete la decisione. 2 La condizione di socio termina a seguito di decesso, o presentazione di una dichiarazione scritta di recesso, del socio al comitato alla fine dell anno civile, esclusione o scioglimento dell associazione. 3 Un socio può essere escluso dall associazione nel caso in cui il suo comportamento arrechi danno agli interessi dell associazione. La decisione di escludere un socio viene presa dall assemblea dei delegati su proposta del comitato, a maggioranza semplice dei membri presenti degli aventi diritto di voto. III. Organizzazione A) Struttura Art. 5 Gli organi dell associazione Gli organi di EUROPA DONNA SVIZZERA sono: - l assemblea delle delegate - il comitato - l organo di revisione Pagina 2 / 6

B) Assemblea delle delegate (AD) Art. 6 Composizione L assemblea delle delegate è costituita dalle delegate dei gruppi regionali e dal comitato. Ogni gruppo regionale mette a disposizione una delegata. Le delegate e le socie del comitato devono conoscere almeno due lingue nazionali. Ogni partecipante all'ad ha diritto a un voto. Una delegata che non può partecipare dovrebbe trasmettere il suo diritto di voto a un altra socia del proprio gruppo regionale tramite una procura scritta, controfirmata dalla responsabile del gruppo regionale. Art. 7 Competenze L assemblea delle delegate è l autorità suprema dell associazione. In particolare ha le seguenti competenze: 1 Approva il rapporto annuale e dei conti annuali in base al rapporto dell organo di revisione. 2 Approva il preventivo 3 Approva gli obiettivi strategici. 4 Elegge la presidente, le socie del comitato e i revisori. 5 Fissa la quota delle socie. 6 Fissa la quota sociale minima per i soci donatori. 7 Decide nei seguenti ambiti: a) richieste delle regioni; b) revisione degli statuti; c) nomina dei soci onorari d) esclusione dei soci; e) scioglimento dell'associazione; Art. 8 Convocazione 1 L assemblea delle delegate ha luogo due volte l'anno. 2 Viene convocata dal comitato. L invito viene presentato per iscritto, almeno 10 giorni prima della data dell'assemblea con l'indicazione delle trattande. 3 Le richieste delle delegate devono essere inviate per iscritto alla presidente, al più tardi 30 giorni prima dell'assemblea delle delegate. 4 Il comitato informa le delegate del loro diritto di presentare tali proposte come pure della data, ora e luogo dell assemblea stessa, al più tardi 2 mesi prima. 5 Il comitato può convocare assemblee straordinarie delle delegate in qualsiasi momento. Inoltre, l assemblea straordinaria deve essere convocata qualora i 2/3 dei delegati lo richiedano al comitato. Pagina 3 / 6

Art. 9 Deliberazioni 1 L assemblea delle delegate è diretta dalla presidente; in caso di impedimento della stessa, dalla vicepresidente. Le elezioni e le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei voti delle socie presenti. Le elezioni e le decisioni sono prese per alzata di mano, a meno che la metà delle socie richieda il voto segreto. 2 In caso di parità è determinante il voto della presidente. 3 Sulle trattande che non figurano all'ordine del giorno, una decisione può essere presa unicamente se l'assemblea delle delegate lo decide senza opposizione. 4 È possibile consultare per corrispondenza la base. 2 C) Comitato Il comitato è l'organo direttivo dell'associazione, ed è responsabile di stabilire e condurre gli obiettivi strategici. Esso rappresenta EUROPA DONNA Svizzera verso l'esterno e tratta gli affari correnti. Art. 10 Composizione e durata del mandato 1 Il comitato è composto da un minimo di 3 socie, si autocostituisce, ad eccezione della presidenza. Idealmente la sua composizione è la seguente: - presidente - vicepresidente - altre socie 2 La presidente viene eletta per 2 anni e può essere rieletta. Anche le altre socie del comitato vengono elette per 2 anni e possono essere rielette. 3 Nel caso di abbandono di una socia del comitato il voto per sostituirla fino alla fine del suo mandato ha luogo nel corso della seguente assemblea delle delegate. 4 Le socie del comitato esercitano la loro attività a titolo di volontariato e hanno diritto al rimborso dei costi effettivi e delle spese correnti che vengono fatte per l'associazione. La segretaria centrale può essere assunta a tempo parziale e compensata. Art. 11 Convocazione e deliberazioni 1 Il comitato si riunisce ogni qualvolta sia necessario. Viene convocato dalla presidente o su richiesta di una socia del comitato. 2 Il comitato è atto a deliberare allorché, previo invito scritto, sia presente almeno la metà delle socie. La segretaria centrale di EUROPA DONNA SVIZZERA partecipa alle sedute del comitato con voto consultivo. 3 Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei voti delle socie presenti. In caso di parità dei voti è determinate quello della presidente. 4 Le decisioni possono essere prese per mezzo di lettera circolare a meno che una socio del comitato non richieda una seduta dello stesso. Art. 12 Competenze Il comitato ha tutte le competenze decisionali che non sono contrarie agli statuti o alla legge e che non sono riservati all'assemblea delle delegate. Pagina 4 / 6

Le competenze sono: 1. Pianificazione strategica dei programmi di lavoro su più anni, così come il quadro finanziario. 2. Preparazione e convocazione dell'assemblea delle delegate. 3. Nomina e revoca della segretaria centrale e simultanea definizione del suo cahier del charges (mansionario). 4. Sostegno alla segretaria centrale. 5. Designazione della delegata e della rappresentante nazionale alla coalizione europea contro il cancro al seno Europa Donna International. 6. Nomina di rappresentanti in altre organizzazioni. D) Organo di revisione Art. 13 L assemblea delle delegate elegge l organo di revisione, che comprende due revisori dei conti che non devono far parte del comitato e che non devono necessariamente essere soci dell associazione, con un mandato di due anni. I revisori dei conti possono essere rieletti. L organo di revisione presenta ogni anno all assemblea delle delegate un rapporto scritto con la richiesta di approvazione. E) Organizzazione Art. 14 1 L organizzazione dell associazione comprende inoltre: - la segreteria centrale (amministrativa) - dei consiglieri specializzati e delle commissioni d'esperti - i gruppi regionali. 2 L organizzazione dell associazione viene definita dal comitato. IV. Finanze e gestione Art. 15 Finanze dell associazione e responsabilità 1. Le risorse finanziarie dell associazione sono le seguenti: a) Quote sociali delle socie. b) Contributi dei benefattori, donazioni e legati. c) Ricavati da raccolte fondi e iniziative analoghe. d) Contributi degli sponsor, e le indennità ricavate da accordi di fornitura di prestazioni e) Redditi da capitale 2 Per l'accettazione e l'utilizzo dei fondi, è necessario conformarsi alle regole di sponsorizzazione di Europa Donna Internazionale (regola d'indipendenza). 3 La responsabilità finanziaria è garantita dall'associazione esclusivamente con i suoi beni 4 Fondi raccolti dai Gruppi regionali, vincolati a progetti specifici e definiti non fanno parte della garanzia finanziaria dell'associazione, in quanto costituiscono delle obbligazioni e non sono patrimonio dell'associazione medesima. Art. 16 Facoltà di firma Pagina 5 / 6

1 Affinché la firma dell associazione sia legalmente valida sono necessarie due firme tra quelle della presidente, della vicepresidente e della segretaria centrale. 2 La designazione di altre persone con facoltà di firma è di competenza del comitato, con la stessa modalità di cui sopra (firma collettiva a due) Art. 17 Anno contabile L anno contabile corrisponde all'anno solare. V. Revisione degli statuti Art. 18 Revisione degli statuti Per essere valide, le decisioni dell assemblea delle delegate relative a una revisione totale o parziale degli statuti necessitano della maggioranza di due terzi dei votanti. VI. Scioglimento Art. 19 1 L associazione può essere sciolta soltanto da un assemblea straordinaria delle delegate, convocata espressamente ed esclusivamente a tale scopo. Per essere valida, la decisione di scioglimento richiede una maggioranza dei due terzi dei voti dei presenti. 2 Il beneficio della liquidazione deve essere destinato a fini il più possibile corrispondenti a quelli di EUROPA DONNA SVIZZERA. L'organizzazione, rispettivamente l'istituzione, avente degli scopi simili deve avere la sua sede in Svizzera, essere d'interesse pubblico, esonerata d'imposte e non deve avere fini lucrativi. Rimborsi a membri dell'associazione o a donatori sono esplicitamente esclusi. VII. Disposizioni finali Art. 20 Iscrizione nel registro di commercio Il comitato è autorizzato a iscrivere l associazione nel registro di commercio. Art. 21 Entrata in vigore I presenti statuti sono stati accettati dall assemblea straordinaria in data 31 marzo 2012. Gli stessi sostituiscono gli statuti precedenti ed entrano immediatamente in vigore. Fa stato la versione in tedesco. Berna, il 31.03.2012/CD Pagina 6 / 6