DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1128

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Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 1128 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore CONSIGLIO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 2013 Disposizioni in materia di trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato cessato dal servizio tra il 1º gennaio 1981 e il 31 dicembre 1995 TIPOGRAFIA DEL SENATO

Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica N. 1128 ONOREVOLI SENATORI. Il presente disegno di legge intende riconoscere al personale ex dipendente delle Ferrovie dello Stato dal 1981 al 1995, ora in quiescenza o agli eredi dei dipendenti deceduti, il diritto ad avere conteggiati, sia sul trattamento pensionistico che sulla liquidazione dell indennità di buonuscita, gli aumenti derivanti dal contratto triennale durante il quale si è andati in pensione. Si tratta dell annosa questione relativa alla cosiddetta «unicità dei contratti triennali del pubblico impiego», sorta in conseguenza della distinzione tra le date di decorrenza dei contratti medesimi ai fini giuridici ed economici, che ha dato origine a un vasto contenzioso giudiziario e a una consolidata giurisprudenza che sta contribuendo ad «affollare» le aule dei tribunali. In conseguenza di sentenze dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e della magistratura ordinaria, il legislatore ha emanato norme che, riconoscendo tale diritto solo a taluni comparti della pubblica amministrazione, hanno, di fatto, acutizzato i motivi del contendere tra le categorie nelle quali tale riconoscimento è stato ingiustificatamente precluso. Infatti, sebbene la Corte di cassazione, con sentenza n. 2249 del 2 giugno 1977, stabiliva che: «le parti contraenti degli accordi triennali per il personale del pubblico impiego non hanno la disponibilità di escludere dai miglioramenti i soggetti in servizio alla data iniziale dell accordo e collocati in quiescenza nel triennio di validità contrattuale», con il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, il suddetto diritto veniva riconosciuto solo a talune categorie di pubblici dipendenti. Nel frattempo, però, interveniva la legge 29 marzo 1983, n. 93, che garantiva una qualche omogeneità di trattamento economico a tutti i destinatari degli accordi contrattuali. Tale principio di uniformità veniva prontamente applicato con la sentenza n. 622 del 10 maggio 1985, del tribunale amministrativo regionale del Lazio, III sezione, che così disponeva: «Destinatari degli accordi sono tutti quelli in servizio alla data di inizio di validità dei contratti, sia che rimangano in servizio nell intero triennio sia che vengano collocati in quiescenza; l eventuale scaglionamento nel tempo dei benefìci riguarda solo gli effetti e la decorrenza degli stessi». Il riconoscimento di tale diritto giungeva, sia pur con decorrenze diverse, con il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, per il comparto scuola e, a breve distanza, con il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, relativo al comparto dei Ministeri, delle aziende autonome e delle amministrazioni autonome dello Stato, in pratica a tutto il settore del pubblico impiego, con la sola eccezione dei dipendenti dell allora Ente Ferrovie dello Stato. L ingiustificata preclusione dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato deriva da un banale errore di disattenzione del legislatore che, in presenza della privatizzazione delle ferrovie dello Stato e del rapporto di impiego dei ferrovieri in servizio, non ha considerato che i pensionati delle stesse Ferrovie dello Stato, per effetto dell articolo 21 della legge 17 maggio 1985, n. 210, ai sensi del quale l ordinamento previdenziale e assistenziale del personale dipendente continua ad essere regolato dalle leggi in vigore, continuavano a essere «pensionati pubblici» gestiti dall allora Ministero del tesoro e, come

Atti parlamentari 3 Senato della Repubblica N. 1128 tali, titolari di quel diritto che due anni dopo sarebbe stato riconosciuto a tutti gli altri pensionati pubblici. Solo con il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per il triennio 1990-1992 tale diritto veniva espressamente esteso anche al personale dell allora Ente Ferrovie dello Stato, senza peraltro alcun riferimento al periodo pregresso, per cui i lavoratori andati in quiescenza negli anni precedenti, ovvero in vigenza dei contratti 1981-1983, 1984-1986 e 1987-1989, risultavano ingiustamente penalizzati. Sennonché questo riconoscimento, sia pure limitato al solo contratto 1990-1992, veniva nuovamente negato in occasione del rinnovo del contratto di lavoro 1993-1995, sottoscritto il 18 novembre 1994, non più soggetto alla legge, bensì a un intesa tra le parti, essendo stato nel frattempo l Ente Ferrovie dello Stato trasformato in Ferrovie dello Stato spa. A incidere negativamente sulla già controversa vicenda interviene la circolare n. 72 del 15 febbraio 1987, del Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato che stabiliva: «ai fini corretta applicazione provvedimenti riguardanti personale statale collocato a riposo periodo vigenza contrattuale triennio 1985-1987 et avente titolo at riliquidazione trattamento di quiescenza, importi pensione decorrenti dal 1º gennaio 1987 e dal 1º gennaio 1988, in quanto commisurati at nuove e più elevate basi pensionabili, dovranno essere attribuiti in sostituzione importi pensione in godimento rispettivamente al 31 dicembre 1986 e 31 dicembre 1987 comprensivi aumenti perequativi nel frattempo concessi che resteranno pertanto assorbiti». La citata disposizione veniva subito applicata a tutto il comparto pubblico, inclusi i ferrovieri, ma solo nel periodo di riconoscimento dell unicità contrattuale, ovvero nel contratto 1990-1992. Peraltro i suddetti diritti, quand anche riconosciuti, subivano una nuova limitazione dalla circolare n. 12954 del 7 luglio 1989 del Ministero del tesoro, che disponeva che l unicità dei contratti nell arco del triennio doveva intendersi limitata ai soli fini pensionistici e non anche a quelli della buonuscita. Affermazione, questa, subito contestata in sede giudiziaria e che ha prodotto decine di sentenze in favore dei lavoratori per il riconoscimento del diritto al ricalcolo della buonuscita comprensiva degli aumenti contrattuali concessi nel triennio. Il presente disegno di legge non è finalizzato, dunque, al riconoscimento di un diritto «corporativo», bensì all eliminazione di un ingiustificata disparità di «trattamento economico previdenziale» tra ex dipendenti pubblici in pensione. L articolo 1 prevede che il personale già dipendente dell Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, poi Ferrovie dello Stato, quindi Ferrovie dello Stato Spa, cessato dal servizio nella vigenza di uno dei contratti triennali succedutisi dal 1981 al 1995, ha diritto al trattamento di pensione calcolato sull importo effettivamente corrisposto alla data di cessazione dal servizio e nelle misure e con le decorrenze stabilite dalle disposizioni emanate per il personale in servizio nell arco del triennio. L articolo 2 dispone che gli aumenti stipendiali concessi dopo la data della messa in quiescenza, ma durante la vigenza contrattuale triennale, sono validi sia per il ricalcolo della pensione che della buonuscita. L articolo 3 stabilisce che gli aumenti stipendiali concessi dopo la messa in quiescenza e durante la vigenza contrattuale sono cumulabili con gli aumenti perequativi delle pensioni e non sono riassorbiti, contrariamente a quanto stabilito dalla citata circolare n. 72 del 15 febbraio 1987 della Ragioneria generale dello Stato. Infine, l articolo 4 statuisce l estinzione d ufficio alla data di entrata in vigore della legge dei giudizi pendenti aventi per oggetto l applicazione dei benefìci previsti, dato l avvenuto riconoscimento per legge del diritto petito.

Atti parlamentari 4 Senato della Repubblica N. 1128 Si ricorda che è da molte legislature che si tenta di risolvere l annosa questione del personale ex dipendente delle Ferrovie dello Stato dal 1981 al 1995, ora in quiescenza, e che nella XIV legislatura la Camera dei deputati aveva approvato un testo unificato, poi arenatosi al Senato della Repubblica per motivi di copertura finanziaria (atto Senato n. 2905). Ben consci di essere in un periodo di crisi economica-sociale che richiede a tutti qualche sacrificio, si ritiene, tuttavia, che la soluzione per via legislativa della problematica oggetto del presente disegno di legge sia meno onerosa rispetto all alternativa di risolverla tramite pronunce giurisprudenziali.

Atti parlamentari 5 Senato della Repubblica N. 1128 DISEGNO DI LEGGE Art. 1. 1. Per il personale già dipendente dall Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, e successivamente dall Ente Ferrovie dello Stato nonché dalle Ferrovie dello Stato Spa, comunque cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1º gennaio 1981 e il 31 dicembre 1995, con diritto al trattamento di quiescenza, gli aumenti stipendiali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1982, n. 804, dalla legge 10 luglio 1984, n. 292, e dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati per i trienni 1987-1989, 1990-1992 e 1993-1995, hanno effetto per il periodo di vigenza del contratto, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, negli importi effettivamente corrisposti alla data di cessazione dal servizio e nelle misure e con le decorrenze previste dagli aumenti dilazionati nell arco del triennio per il personale in servizio, ai sensi delle disposizioni citate nel presente articolo. Art. 2. 1. I benefìci di cui all articolo 1 della presente legge sono validi sia per il trattamento di quiescenza sia per la liquidazione dell indennità di buonuscita di cui all articolo 14 della legge 14 dicembre 1973, n. 829. Art. 3. 1. Gli aumenti stipendiali di cui all articolo 1 della presente legge si sommano agli incrementi perequativi delle pensioni previsti dall articolo 21 della legge 27 di-

Atti parlamentari 6 Senato della Repubblica N. 1128 cembre 1983, n. 730, nel frattempo concessi e che non vengono riassorbiti. Art. 4. 1. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge aventi per oggetto l applicazione dei benefìci previsti dalla medesima legge sono dichiarati estinti d ufficio.

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