La Riforma del Terzo settore: i decreti attuativi

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La Riforma del Terzo settore: i decreti attuativi

Riforma del Terzo settore Via libera definitivo dal Consiglio dei Ministri ai 5 decreti essenziali: Fondazione Italia sociale, Servizio civile universale, 5 per mille, Sono stati approvati il 28 giugno in via definitiva, i decreti di attuazione della legge delega, che si vanno ad aggiungere agli altri due che hanno già ricevuto il via libera del Consiglio di Ministri: quello che costituisce la Fondazione Italia sociale e quello sul Servizio civile universale. Il Consiglio, presieduto dal premier Paolo Gentiloni, ha completato il quadro approvando i decreti sul 5 per mille, Impresa sociale e sul Codice del terzo settore. «Si tratta di un lavoro importante», ha dichiarato il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Guliano Poletti, «perché in un lavoro lungo due anni abbiamo affrontato e regolato una materia complessa, che riguarda un mondo costituito da 300mila associazioni, 1 milione di lavoratori e oltre 5 milioni di volontari. Quelle del terzo settore sono organizzazioni essenziali per la coesione sociale e la buona vita delle comunità», ha proseguito il ministro, «che impegnano molti nostri cittadini e che oggi ricevono un riconoscimento politico e normativo per cercare di superare gli elementi di frammentazione presenti nella normativa attuale, e produrre elementi di innovazione». associazioni coinvolte, che hanno offerto «un grande contributo di dialogo e suggerimenti». «Siamo ora di fronte a un passaggio importante», ha concluso Poletti, «che richiederà un ulteriore impegno per varare i decreti, le circolari e gli atti che faranno sì che questa legge diventi realtà concreta». Il sottosegretario Luigi Bobba, che ha seguito passo passo della riforma ha sottolineato come questo sia «un punto di arrivo e di partenza: di arrivo perché l iter normativo della riforma si è completato dopo tre anni, e di partenza perché inizia il percorso attuativo, che è molto importante per dare gambe alla riforma». Di seguito elenchiamo i punti essenziali dei ddl approvati.

Fondazione Italia Sociale Il nuovo ente di natura privata ha una mission chiara, come del resto scritto nella legge delega: ««La realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi da parte di enti del Terzo settore caratterizzati dalla produzione di beni e servizi con un elevato impatto sociale e occupazionale e rivolti, in particolare, ai territori e ai soggetti maggiormente svantaggiati». Il tutto nel rispetto «del principio di prevalenza dell impiego di risorse provenienti da soggetti privati». A parte quindi la dotazione iniziale di un milione di euro di fondi pubblici, la Fondazione che avrà sede a Milano, dovrà attrarre donazioni e altre risorse private. In questo quadro i lasciti testamentari avranno un ruolo cruciale. Tanto che uno dei Fondi operativi in cui si sostanzierà della Fondazione avrà come obiettivo proprio quello di raccogliere e amministrare risorse provenienti dai testamenti solidali. Più nel dettaglio dovrebbe trattarsi di un Fondo di intermediazione filantropica che opererà secondo il modello francese, offrendo ai donatori la possibilità di vedersi amministrato il patrimonio secondo le proprie indicazioni di un fondo costruito e gestito su misura in base alle indicazioni del donatore che in questo modo vedrebbe il proprio patrimonio con le garanzie di una Fondazione di genesi pubblica. Oltre che su questo versante la Fondazione Italia Sociale lavorerà su altri due fronti. 1. Il Fondo filantropico italiano si occuperà di raccogliere le donazioni secondo il principio da. Le risorse saranno destinate anche in questo caso sotto forma di donazione a realtà sociali italiane che sappiano dimostrare di poter creare occupazione e di diventare economicamente autonome entro dieci anni. 2. La terza gamba della Fondazione sarà costituita da una sgr (società di gestione del risparmio) che investirà in imprese sociali con ritorni molto contenuti, che dovranno base alle legge istitutiva) non avrà alcun obbligo di conservazione del patrimonio, né naturalmente di remunerazione degli investitori: i fondi raccolti quindi potranno essere riversati per intero sui target sociali selezionati dalla Fondazione.

Servizio Civile Nazionale Il servizio civile universale è finalizzato (art 2) alla difesa non armata e non violenta della Patria, della Costituzione. Questi i settori di intervento (art 3), gli ultimi due sono una novità introdotta da questa norma: assistenza; protezione civile; patrimonio ambientale e riqualificazione urbana; patrimonio storico, artistico, culturale; educazione e promozione culturale delle sport; agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità; sviluppo. Con gli articoli 4 e 5 si introduce la programmazione triennale del servizio civile universale modulata per Piani annuali. I Piani sono predisposti dalla Presidenza del consiglio dei «le amministrazioni pubbliche, gli enti locali, gli altri enti pubblici territoriali, gli enti del Terzo settore possono realizzare programmi di intervento di servizio civile universale, al di fuori della programmazione finanziaria di cui 24, con risorse proprie». Gli articoli 6, 7 e 8 determinano rispettivamente le funzioni dello Stato. Il secondo comma 8 valorizza il ruolo delle reti: «Al fine di garantire una maggiore efficacia ed efficienza dei programmi di intervento ed assicurare una più ampia rappresentatività, gli enti del servizio civile universale possono costituire reti con altri soggetti pubblici e privati. La Consulta nazionale per il servizio civile universale lucro). opo di Ai requisiti di partecipazione stranieri regolarmente soggiornanti in Italia». «ai cittadini

Un altra novità significativa è quella contenuta nel quarto comma 16 che introduce la modularità del servizio regolamenta i crediti formativi universitari e nel mondo del lavoro. Con la valutazione dei progetti stabilendo che gli esiti «della valutazione sono oggetto di uno specifico Rapporto annuale». Presidenza del risorse comunitarie ed eventualmente soggetti privati. Il documento di programmazione finanziaria sul servizio civile deve essere formulato entro il 31 gennaio di ogni anno. Il comma 3 24 precisa che il numero di operatori volontari dipende dalla risorse disponibili (e quindi non dal numero di richieste da parte dei ragazzi fra i 18 e i 28 anni) così come in base alle risorse disponibili sarà quantificato mensile.

Codice del terzo settore 1 La definizione di terzo settore Per la prima volta si definisce per legge cosa è terzo settore, uscendo dalle formula sociologiche e indicando chiaramente nella legge e nei decreti quali enti e soggetti lo compongono. Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi. Non fanno parte del Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche. Alle fondazioni bancarie, in quanto enti che concorrono al perseguimento delle finalità della presente legge, non si applicano le disposizioni contenute in essa e nei relativi decreti attuativi. 2 - Il Registro Unico Questa regolazione trova il suo baricentro e architrave in un unico Registro del Terzo settore, che supera le tante «situazioni non sempre trasparenti, anzi a volte opache»: avviato il Registro, avremo invece un unico punto di riferimento, monitorato e gestito da piattaforma nazionale. 3 Una dotazione finanziaria La legge ha una dotazione finanziaria di 190 milioni, per il 60% dedicati a incentivi di carattere finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, in particolare per le organizzazioni di volontariato questa detrazione sarà pari al 35%), mentre le altre risorse sono destinate a implementare il Registro nazionale, a sviluppare il Fondo per i progetti innovativi di queste organizzazioni, che nel primo anno avrà una dotazione di 65 milioni. «Andremo a incrementare i fondi per il servizio civile», ha aggiunto Bobba, «per mantenere anche per il 2018 lo standard di circa 50mila posti».

Impresa sociale «una legge particolarmente innovativa, per quattro ragioni»: 1. amplia i campi di attività delle imprese sociali, allargandole a settori come il commercio equo, 2. grazie al decreto sarà possibile la (parziale e limitata) distribuzione degli utili delle imprese sociali, a remunerazione del capitale cappata; 3. potranno partecipare a queste organizzazioni sia i soggetti del terzo settore ma anche, sia pure in forma limitata e non di controllo, i soggetti profit, imprese o amministrazioni pubbliche. 4. si è varata con questo provvedimento una misura di incentivo agli investimenti analoga a quella già sperimentata per le start up innovative: chi investe 100 in queste imprese potrà riavere - grazie a deduzione o detrazione - il 30 delle risorse investite. Importanti gli incentivi all investimento di capitale per le nuove imprese sociali: il 30% dell investimento potrà essere fiscalmente deducibile o detraibile analogamente a come avviene oggi per le startup innovative tecnologiche. Nel mese di luglio prenderà altresi' avvio il Fondo di garanzia e per il credito agevolato dedicato proprio alle imprese sociali. Il Fondo ha una dotazione di 200 milioni. 5 per mille Infine Bobba ha presentato brevemente il decreto sul 5 per mille, definendolo «il completamento della riforma avviata con la legge di Bilancio 2015, nella quale per la prima volta sono state dedicate a questa misura risorse in modo stabile: quei 500 milioni che vanno a coprire le scelte dei contribuenti a favore del non profit». Le novità della riforma stanno in un meccanismo di erogazione più veloce, che tagli di netto i due anni oggi necessari per vedere le somme destinate dai contribuenti, in una diversa ripartizione delle risorse, «per evitare le distorsioni che in questi anni si sono accumulate» e, terzo, in un meccanismo di trasparenza per il quale i beneficiari dovranno rendere conto a tutti, trasmettendo informazioni sostanziali, come impiegheranno queste risorse loro date dal cittadino. Bibliografia: www.vita.it Conferenza Stampa Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali www.aiccon.it