Riforma del Terzo settore

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1 Riforma del Terzo settore Le principali novità introdotte al Senato Il disegno di legge approvato lo scorso anno alla Camera, a seguito della prima proposta del Governo, ha definito le fondamenta e costruito le mura del provvedimento. Alcune questioni erano tuttavia rimaste aperte, altre incerte, altre non considerate, altre giunte a proposta solo in questi ultimi mesi. Con il secondo passaggio al Senato abbiamo, d intesa con il Governo e i colleghi della Camera, ancora migliorato il testo. Ecco di seguito le principali novità. A cura del Senatore Stefano Lepri

2 La definizione di terzo settore è più completa Art. 1 Rispetto ai modi con cui realizzare le attività di interesse generale, il testo prevedeva che ciò avvenisse anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità. Le organizzazioni di terzo settore «promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi» La definizione di cos è terzo settore risultava un po incerta, con parole come anche e nonché che non aiutavano la comprensione. Non si faceva poi cenno all azione volontaria ispirata al dono. La nuova definizione è lineare e riconosce a pari grado e di seguito i tre codici con cui operano gli enti di terzo settore: la gratuità, la mutualità, lo scambio economico, anche compresenti nella stessa organizzazione

3 Informazioni obbligatorie e trasformazioni più semplici per associazioni e fondazioni La norma della Camera delega il Governo a semplificare il procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica di associazioni e fondazioni Art. 3, comma 1, lettera a Il Senato rende la delega più stringente, esplicitando la necessità che essa specifichi «le informazioni obbligatorie da inserire negli statuti e negli atti costitutivi» e delega il Governo a «disciplinare il procedimento per ottenere la trasformazione diretta e la fusione fra associazioni e fondazioni» La possibilità di svolgere attività d impresa per associazioni e fondazioni, pur senza necessariamente assumere la qualifica di impresa sociale, richiederà una maggiore definizione delle informazioni obbligatorie da inserire negli statuti e negli atti costitutivi. Ciò al fine di tutelare al meglio i soggetti terzi e in particolare i creditori. Inoltre, si introduce il principio della trasformazione diretta e della fusione fra associazioni e fondazioni

4 Terzo settore più esplicitamente public benefit Delega il Governo ad individuare le attività di interesse generale in cui opera il terzo settore Art. 4, comma 1 lettera b «individuare le attività di interesse generale che caratterizzano gli enti del Terzo settore, il cui svolgimento, in coerenza con le previsioni statutarie e attraverso modalità che prevedano le più ampie condizioni di accesso da parte dei soggetti beneficiari, costituisce requisito per l accesso alle agevolazioni previste dalla normativa» Non si tratta solo di individuare dei settori. Si può operare senza fini di lucro in sanità e avere prezzi solo per ricchi. La nuova formulazione richiama la necessità che siano adottate modalità che favoriscono l accesso dei beneficiari, al fine di escludere discriminazioni su base economica o di altro genere. E richiede che tutto ciò non sia occasionale e contingente, ma «statutario» e quindi costitutivo per l organizzazione di terzo settore

5 Le attività del terzo settore: un unico contenitore Non vi erano indicazioni specifiche nella delega. La norma conviveva con la prescrizione, relativa all impresa sociale, di definire un distinto elenco delle attività ad esito della modifica del D.Lgs 155/2006 Art. 4, comma 1 lettera b b bis «Le attività di interesse generale sono individuate secondo criteri che tengano conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nonché sulla base dei settori di attività già previsti dal D.Lgs 460/1997 e dal D.Lgs 155/2006» e sono periodicamente aggiornate. Si individuano «criteri e condizioni in base ai quali differenziare lo svolgimento delle attività di interesse generale tra i diversi enti del Terzo settore» Non vi sono più due contenitori paralleli, uno per il terzo settore e uno per l impresa sociale, ma un contenitore unico, fatta salva la possibilità di riconoscere le specificità di particolari forme di terzo settore. Si introducono meccanismi di flessibilità per aggiornare l elenco alle evoluzioni dei bisogni sociali.

6 Contabilità, distinguere la natura delle entrate Rispetto agli aspetti fiscali, la Camera prevedeva di definire criteri e vincoli di strumentalità dell'attività d'impresa eventualmente esercitata dall'ente e di distinguere tra gestione istituzionale e imprenditoriale Art. 4, comma 1 lettera e «individuare criteri che consentano di distinguere, nella tenuta della contabilità e dei rendiconti, la diversa natura delle poste contabili in relazione al perseguimento dell oggetto sociale e definire criteri e vincoli in base ai quali l attività d impresa svolta dall ente in forma non prevalente e non stabile risulta finalizzata alla realizzazione degli scopi istituzionali» Si introduce un principio di chiarezza utile ad identificare la diversa natura delle entrate, anche in relazione al possibile diverso grado di interesse generale

7 Più informazione e tutele verso i lavoratori «disciplinare gli obblighi di controllo interno, di rendicontazione, di trasparenza e d'informazione nei confronti degli associati e dei terzi, differenziati anche in ragione della dimensione economica dell'attività svolta e dell'impiego di risorse pubbliche» Il Senato allarga gli obblighi di trasparenza e informazione verso i lavoratori introduce la previsione di «garantire, negli appalti pubblici, condizioni economiche non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro adottati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative» Si tratta di due importanti misure a favore dei lavoratori, in un settore che talvolta ha sofferto per trattamenti non equi per chi vi opera. Sarà più facile mettere mano all annoso problema del dumping contrattuale Art. 4, comma 1, lettera f f bis

8 Valorizzate le organizzazioni di volontariato Il testo della Camera evidenziava la necessità di riconoscere «la specificità e le tutele dello status di volontario all'interno degli enti del Terzo settore» Si modifica il testo al Senato in questo modo: «riconoscendo e favorendo le tutele dello status di volontario e la specificità delle organizzazioni di volontariato;» L intento è quello di creare le condizioni per un favor verso le organizzazioni di volontariato, a riconoscimento del particolare valore sociale di questa espressione di partecipazione civica. Art. 5, comma 1, lettera a

9 Centri di servizio per il volontariato CC La norma disciplina i Centri di servizio per il volontariato Art. 5, comma 1 lettera e Il Senato interviene con una riscrittura; i punti salienti sono: i CSV sono costituiti solo da soggetti del Libro primo del codice civile; promuovono e sostengono il volontariato in tutti gli enti di terzo settore; accreditamento dei CSV da parte dei CO.GE. (comitati di di gestione) introdotto il principio della porta aperta, che garantisce una maggiore democraticità; forme di incompatibilità nei ruoli apicali con altri incarichi; i CSV non possono elargire denaro o beni, per riaffermare il loro ruolo proprio nell erogazioni di servizi; costi di funzionamento dei CO.GE. a carico del fondo complessivo, salvo gli eventuali emolumenti degli amministratori, che restano a carico della fondazioni bancarie

10 Il Consiglio nazionale per il Terzo settore Revisione e razionalizzazione del sistema degli Osservatori nazionali per il volontariato e per l'associazionismo di promozione sociale Art. 5, comma 1, lettera f Il testo del Senato prevede «il superamento del sistema degli Osservatori nazionali per il volontariato e per l'associazionismo di promozione sociale» l istituzione del «Consiglio nazionale del Terzo settore, quale organismo unitario di consultazione degli enti di Terzo settore a livello nazionale, la cui composizione valorizzi il ruolo delle reti associative di secondo livello» Si va a costituire un sistema coerente con una visione unitaria del terzo settore. Si istituisce un luogo specifico di consultazione permanente di rilievo istituzionale, ferma restando l autonomia e l importanza delle forme di rappresentanza del terzo settore.

11 Definizione di impresa sociale, senza equivoci Impresa sociale definita a cavallo tra terzo settore e imprese tradizionali Art. 6, comma 1, lettera a) Qualificazione dell'impresa sociale quale organizzazione privata che svolge attività d'impresa finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che destina i propri utili prioritariamente allo svolgimento delle attività statutarie, adotta modalità di gestione responsabili e trasparenti, favorisce il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di tutti i soggetti interessati alle sue attività e quindi rientra nel complesso degli enti del Terzo settore Si chiarisce senza dubbio la collocazione dell impresa sociale come ente di terzo settore

12 Le attività dell impresa sociale non sono altre Recepimento e ampliamento dei settori previsti dal D.Lgs 155/2006 «Individuazione dei settori in cui può essere svolta l'attività d'impresa all'interno delle attività di interesse generale» Le attività dell impresa sociale non sono un corpo a sé, definite da una distinta normativa, ma sono individuate nell elenco generale delle attività di terzo settore, pur prevedendo che alcune attività possano essere precluse alle imprese sociali Art. 6, comma 1, lettera b)

13 Impresa sociale, resta lo spirito nonprofit il testo della Camera prevedeva una distribuzione di utili differenziabile secondo la forma giuridica Art. 6, comma 1, lettera b «previsione di forme di remunerazione del capitale sociale che assicurino la prevalente destinazione degli utili allo svolgimento delle attività statutarie, da assoggettare a condizioni e comunque nei limiti massimi previsti per le cooperative a mutualità prevalente e previsione del divieto di ripartire eventuali avanzi di gestione per gli enti per i quali tale possibilità è esclusa per legge, anche qualora assumano la qualificazione di impresa sociale» L impresa sociale non può distribuire utili in modo diverso a seconda della forma giuridica, ma al massimo nei limiti della mutualità prevalente. Quindi si impone una regola uguale per tutte le forme giuridiche e si limita la capacità di eventuale distribuzione di dividendi, mantenendo così lo spirito nonprofit dell impresa sociale

14 Trasparenza delle imprese sociali: il bilancio «previsione per l'organizzazione che esercita l'impresa sociale dell'obbligo di redigere il bilancio ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile» Viene aggiunto l obbligo di redigere il bilancio secondo le norme civilistiche vigenti per le imprese. La specificazione è positiva perché chiarisce che laddove un ente del libro primo del codice civile assuma la qualifica di impresa sociale si sottopone agli stessi obblighi fondamentali di trasparenza contabile propri delle imprese Art. 6, comma 1 lettera d bis)

15 Inserimento lavorativo: dei più svantaggiati Richiede la ridefinizione dei lavoratori svantaggiati considerando le nuove forme di esclusione sociale e il principio di pari opportunità Art. 6, comma f «ridefinizione delle categorie di lavoratori svantaggiati tenendo conto delle nuove forme di esclusione sociale, anche con riferimento ai principi di pari opportunità e non discriminazione di cui alla vigente normativa nazionale e dell'unione europea, prevedendo una graduazione dei benefici finalizzata a favorire le categorie maggiormente svantaggiate e in coerenza con la definizione di lavoratore svantaggiato» Viene trovato quindi il giusto equilibrio tra le due esigenze contrapposte di adeguare le categorie dello svantaggio lavorativo e il rischio di spiazzare i più svantaggiati tra gli svantaggiati

16 Servizio civile e difesa non armata della patria «istituzione del servizio civile universale finalizzato, ai sensi degli articoli 52, primo comma, e 11 della Costituzione, alla difesa dei valori fondativi della patria, attraverso la realizzazione di esperienze di cittadinanza attiva, di solidarietà e di inclusione sociale» «istituzione del servizio civile universale finalizzato, ai sensi degli articoli 52, primo comma, e 11 della Costituzione, alla difesa non armata della patria e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica» Il Senato (re)introduce dopo tanti anni il concetto di difesa non armata della patria, caro ad una generazione di obiettori di coscienza Art. 8, comma 1, lettera a

17 Il Servizio civile per gli stranieri «previsione di un meccanismo di programmazione, di norma triennale, dei contingenti di giovani di età compresa tra 18 e 28 anni» «previsione di un meccanismo di programmazione, di norma triennale, dei contingenti di giovani italiani e stranieri regolarmente soggiornanti di età compresa tra 18 e 28 anni» Il Senato risolve positivamente il problema, più volte oggetto di sentenze in tal senso, dell apertura del servizio civile agli stranieri regolarmente soggiornanti Art. 8, comma 1, lettera b

18 Servizio civile e livelli territoriali di governo «coinvolgimento degli enti territoriali e degli enti pubblici e privati senza scopo di lucro nella programmazione e nell'organizzazione del servizio civile universale» Art. 8, comma 1, lettera d attribuzione allo Stato della funzione di programmazione, organizzazione, accreditamento e controllo del servizio civile universale; realizzazione, con il coinvolgimento delle Regioni, dei programmi da parte di enti locali, altri enti pubblici territoriali ed enti di Terzo settore; possibilità per le Regioni, gli enti locali, gli altri enti pubblici territoriali e gli enti di Terzo settore di attivare autonomamente progetti di servizio civile con risorse proprie, da realizzare presso soggetti accreditati La Camera si limitava a prevedere il generico coinvolgimento degli enti territoriali e degli enti pubblici; il Senato specifica in modo analitico compiti e prerogative dello Stato e delle Regioni

19 Revisione complessiva della giungla fiscale definizione di ente non commerciale ai fini fiscali connessa alle finalità di interesse generale perseguite dall'ente e introduzione di un regime tributario di vantaggio che tenga conto delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'ente, del divieto di ripartizione, anche in forma indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e dell'impatto sociale delle attività svolte dall'ente revisione complessiva della definizione di ente non commerciale ai fini fiscali connessa alle finalità di interesse generale perseguite dall'ente e introduzione di un regime tributario di vantaggio che tenga conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'ente, del divieto di ripartizione, anche in forma indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e dell'impatto sociale delle attività svolte dall'ente A fronte della difficoltà di rimettere mano entro la delega agli aspetti fiscali, l equilibrio raggiunto prevede comunque la messa in discussione di uno dei (discutibili) pilastri dell attuale trattamento fiscale degli enti di terzo settore, nonché la possibilità di un intervento di revisione complessiva dell attuale giungla fiscale, attraverso i decreti legislativi

20 Istituita la Fondazione Italia Sociale «È istituita la Fondazione Italia Sociale con lo scopo di sostenere, mediante l apporto di risorse finanziarie e di competenze gestionali, la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi da parte degli enti di terzo settore, caratterizzati dalla produzione di beni e servizi idonei a conseguire un elevato impatto sociale e occupazionale.» Idea proposta dal Governo, per promuovere interventi innovativi ad alto impatto sociale e occupazionale utilizzando il capitale pubblico iniziale come leva per raccogliere risorse filantropiche. Viene specificato che opera «per lo sviluppo di interventi innovativi da parte degli enti di terzo settore»

21 Un nuovo fondo per i soggetti del Libro primo Non era previsto un fondo dedicato per finanziare gli investimenti dei soggetti del libro primo del codice civile: organizzazioni di volontariato, fondazioni, associazioni di promozione sociale istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un fondo destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale attraverso il finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni rientranti negli enti del Terzo settore. Accanto al fondo rotativo per le imprese sociali, ora si prevede un fondo per gli investimenti degli enti di terzo settore che hanno investimenti ma non sono impresa sociale.

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