INTEGRAZIONE - LEGGE DI BILANCIO 2018

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INTEGRAZIONE - LEGGE DI BILANCIO 2018 Contributo a titolo di ristoro per introduzione TASI Il comma 870 della Legge di Bilancio prevede, per l'anno 2018, l attribuzione ai comuni interessati di un contributo complessivo di 300 milioni di euro a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI di cui al comma 639 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. La misura del contributo è indicata per ciascun ente nella tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2017. Incrementi degli spazi finanziari degli enti locali per investimenti Al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per l anno 2017, sono assegnati agli enti locali spazi finanziari nell ambito dei patti di solidarietà nazionali, fino a complessivi 700 milioni di euro, di cui 300 destinati all edilizia scolastica. Per gli anni successivi, sono assegnati agli enti locali spazi finanziari nell ambito dei medesimi patti, nel limite complessivo di 900 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019, di cui 400 destinati all edilizia scolastica e 100 destinati a interventi di impiantistica sportiva. È, infine, disposto un ulteriore finanziamento, pari a 700 milioni annui, per il quadriennio che va dal 2020 al 2023. I comuni facenti parte di un unione di comuni, che hanno delegato le funzioni connesse alla realizzazione di opere pubbliche, possono richiedere spazi finanziari, nell ambito delle intese regionali e dei patti nazionali, per la quota di contributi trasferita all unione stessa per investimenti in opere pubbliche riferite alla medesima delega di funzioni. Gli enti locali devono comunicare gli spazi finanziari destinati ad interventi di impiantistica sportiva di cui necessitano, entro il termine perentorio del 20 1

gennaio di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ufficio per lo sport secondo le modalità individuate e pubblicate nel sito internet http://www.sportgoverno.it/. Le richieste di spazi finanziari devono contenere le informazioni relative: a) al fondo di cassa al 31 dicembre dell anno precedente; b) all avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata del fondo crediti di dubbia esigibilità, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell anno precedente. La Presidenza del Consiglio dei ministri Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell attuazione di interventi di riqualificazione dell edilizia scolastica e la Presidenza del Consiglio dei ministri Ufficio per lo sport individuano gli enti locali beneficiari degli spazi finanziari e l importo degli stessi, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 10 febbraio di ogni anno. L ente territoriale attesta l utilizzo degli spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà previsti dall articolo 10 della Legge 24 dicembre 2012, n. 243, con l invio della certificazione di verifica del rispetto dell obiettivo di saldo. L ente territoriale non può beneficiare di spazi finanziari di competenza dell esercizio finanziario successivo a quello dell invio della certificazione qualora gli spazi finanziari concessi siano stati utilizzati per una quota inferiore al 90%. Accantonamento nel FPV di spesa dell esercizio 2016 Nella Legge di Bilancio è contenuta, al comma 880, la norma che consente di spostare al 2018 l accantonamento nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell esercizio 2016. Il comma, infatti, afferma che le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell esercizio 2016 per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, se non utilizzate, possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell esercizio 2017 purché riguardanti opere per le quali l ente abbia già avviato le procedure per 2

la scelta del contraente fatte salve dal codice dei contratti pubblici o disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa. Le risorse confluiranno nel risultato di amministrazione se entro l esercizio 2018 non saranno assunti i relativi impegni di spesa. La norma ricalca l analoga disposizione contenuta al comma 467 della Legge di Bilancio 2017 con la differenza che, lo scorso anno, tale facoltà era subordinata anche all approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 entro il 31 gennaio 2017. Obblighi di accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità Per l anno 2018 sono stati attenuati gli obblighi di accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità. L accantonamento minimo per il 2018 è fissato nella misura minima del 75% dell importo dovuto (precedentemente era l 85%), calcolato facendo riferimento al rapporto tra le riscossioni e gli accertamenti relativi al quinquennio 2012-2016. Le percentuali aumenteranno all 85% e al 95% rispettivamente per il secondo e terzo anno del bilancio 2019-2020. 3

LEGGE DI BILANCIO 2018 Si illustrano le novità di maggiore rilevanza per gli enti locali, introdotte dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2017 (cosiddetta Legge di Bilancio 2018). Fondo abusivismo edilizio È istituito, presso lo stato di previsione del MIT, un fondo finalizzato all erogazione di contributi ai comuni per l integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. La norma prevede l emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la definizione dei criteri per l'utilizzazione e la ripartizione del fondo. L'erogazione del contributo avviene sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle demolizioni da eseguire ovvero delle risultanze delle attività di accertamento tecnico e di predisposizione degli atti finalizzati all'acquisizione dei manufatti abusivi al patrimonio, da parte dei comuni e delle regioni. Al fine dell attuazione del fondo, è istituita presso il MIT la banca di dati nazionale sull abusivismo edilizio di cui si avvalgono le amministrazioni statali, regionali e comunali, nonché gli uffici giudiziari competenti, con una dotazione di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019. La norma prevede, altresì, che gli enti, le amministrazioni e gli organi a qualunque titolo competenti in materia di abusivismo edilizio, sono tenuti alla condivisione e alla trasmissione delle informazioni relative agli illeciti e ai provvedimenti emessi. È prevista inoltre l applicazione di una sanzione pecuniaria fino a 1.000 euro, a carico del dirigente o del funzionario inadempiente, nel caso in cui l inserimento dei dati all interno della banca dati avvenga tardivamente. 1

Proroga del blocco aumenti aliquote 2018 Il comma 37 proroga all anno 2018 la sospensione dell efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali, per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti. Si consente ai comuni di confermare, sempre per l anno 2018, la maggiorazione della TASI già disposta per il 2017 con delibera del consiglio comunale. È stata prevista, però, per il solo anno 2018, una deroga alla proroga del blocco degli aumenti delle aliquote regionali e comunali a favore dei comuni istituiti a seguito di fusione, al fine di consentire, a parità di gettito, l armonizzazione delle diverse aliquote. Modalità di commisurazione TARI Il comma 38 della Legge di Bilancio proroga al 2018 la modalità di commisurazione della TARI da parte dei comuni sulla base di un criterio medio-ordinario (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull effettiva quantità di rifiuti prodotti (c.d. metodo normalizzato, nel rispetto del principio chi inquina paga, sancito dall articolo 14 della direttiva 2008/98/CE). Perciò il comune, in alternativa ai criteri previsti dal metodo normalizzato, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. 2

Sperimentazione degli acquisti centralizzati Viene ridotto al biennio che va dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 il periodo di sperimentazione per le pubbliche amministrazioni riguardante l approvvigionamento di determinate categorie merceologiche (tra cui energia elettrica, gas, carburanti, telefonia ecc.) indipendentemente da Consip, a corrispettivi comunque inferiori rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni tra Consip e le centrali di committenza regionali. È quanto novellato dal comma 417 della Legge di Bilancio. Utilizzo della quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito di anticipazioni di liquidità Il comma 814 della Legge di Bilancio si riferisce agli enti locali destinatari di anticipazioni di liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, e l'utilizzo da parte degli enti stessi della quota accantonata nel risultato di amministrazione. Il comma reca infatti una interpretazione della disposizione di cui all articolo 2, comma 6, del D.L. n. 78/2015, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125, che dà facoltà agli enti locali destinatari di anticipazioni di liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui al D.L. n. 35/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64, di utilizzare la relativa quota accantonata nel risultato di amministrazione ai fini dell accantonamento al fondo crediti di dubbi esigibilità, precisando che tale facoltà poteva essere esercitata anche con effetti sulle risultanze finali esposte nell allegato 5.2 al D.lgs. n. 118/2011 (risultato di amministrazione), a seguito del riaccertamento straordinario dei residui effettuato nel 2015 ai sensi dell articolo 3, comma 7, dello stesso decreto legislativo, nonché sul ripiano del disavanzo eventualmente derivato, limitatamente ai soli enti che hanno approvato il suddetto riaccertamento straordinario a decorrere dal 20 maggio 2015. 3

Risorse per province e città metropolitane Viene destinato alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, per l esercizio delle funzioni fondamentali di cui all articolo 1 della Legge 7 aprile 2014, n. 56, un contributo complessivo di 428 milioni di euro per l anno 2018 (si rammenta che per funzioni fondamentali si intendono, a titolo di esempio, la gestione dell edilizia scolastica, la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché la tutela e valorizzazione dell ambiente). In particolare: alle città metropolitane spetta un contributo pari a 111 milioni di euro per l anno 2018; alle province spetta un contributo pari a 317 milioni di euro per il 2018 a 110 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 180 milioni annui a decorrere dall anno 2021. Le risorse in esame sono ripartite, con decreto del Ministero dell interno, di concerto con il Ministero dell economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dell Unione delle province d Italia (UPI), previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da conseguire entro il 31 gennaio 2018. Qualora l intesa non venga raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta, il decreto è comunque adottato, entro il 10 febbraio 2018, ripartendo il contributo in proporzione alla differenza per ciascuno degli enti interessati, ove positiva, tra l ammontare della riduzione della spesa corrente indicato nella tabella 1 allegata al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, al netto della riduzione della spesa di personale di cui al comma 421 dell articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e l ammontare dei contributi di cui all articolo 20 e del contributo annuale di cui alla tabella 3 del medesimo decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, nonché alle tabelle F e G allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 2017. Il successivo comma 839 è stato introdotto per prevedere che tale contributo unitamente a quelli di cui all'articolo 1, comma 754, della Legge 208/2015 e all'articolo 20, comma 1, del D.L. 50/2017 deve essere utilizzato dagli enti di 4

area vasta prioritariamente a titolo di compensazione delle risorse che gli enti sono tenuti a destinare al concorso alla finanza pubblica. Il contributo (unitamente agli altri contributi richiamati) è infatti versato dal Ministero dell interno all entrata del bilancio dello Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti, di cui all articolo 1, comma 418, della Legge 190/2014. L effetto pratico delle disposizioni di cui ai commi 839 e seguenti è una sostanziale neutralizzazione degli effetti dei contributi di finanza pubblica imposti a province e città metropolitane dal D.L. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, e dal comma 418 della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015). Ciascun ente beneficiario, non iscrive in entrata le somme relative ai contributi attribuiti, provvedendo nel contempo ad iscrivere in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al citato articolo 1, comma 418, della Legge n. 190 del 2014, al netto di un importo corrispondente alla somma dei contributi stessi. Nell'ipotesi inversa, in cui i contributi di cui al primo periodo eccedano gli importi dovuti per il concorso alla finanza pubblica, ai sensi del terzo periodo del comma in esame, il Ministero dell'interno provvede al trasferimento della differenza all'ente interessato. Contestualmente, il comma 842 sopprime per l annualità 2018 l attribuzione di un contributo di 12 milioni di euro, in precedenza previsto dall art. 20, comma 1-bis, del decreto-legge n. 50 del 2017, alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, per l esercizio delle funzioni fondamentali. Risorse per province e città metropolitane Ai sensi del comma 843 viene destinato un contributo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2020 a favore delle province che risultano essere in situazione di dissesto o che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l approvazione. Questo contributo viene ripartito, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da 5

definire, su proposta dell'unione delle province d'italia (UPI), previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Qualora l'intesa non sia raggiunta entro il 31 gennaio 2018, "ovvero non sia stata presentata alcuna proposta", il decreto ministeriale è comunque adottato, entro il 10 febbraio 2018, e il contributo è ripartito in proporzione alla spesa corrente per viabilità e scuole, come risultante dall ultimo rendiconto approvato dalla provincia interessata. Sblocco del turnover in province e città metropolitane I commi da 845 a 846 disciplinano le modalità con cui province e città metropolitane possono superare il blocco del turnover del proprio personale che da anni ormai vincolava gli enti di area vasta. A tal fine il comma 845 concede alle province la facoltà a partire dal 2018 di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di personale, nel limite della dotazione organica ridefinita dai piani di riassetto organizzativo e di un contingente di personale complessivamente corrispondente: a) ad una spesa pari al 100% di quella relativa al personale cessato nell anno precedente, se l importo delle spese complessive di personale (al lordo di oneri riflessi a carico delle amministrazioni) non supera il 20% delle entrate correnti; b) ad una spesa pari al 25% di quella relativa al personale cessato nell anno precedente se l importo delle spese complessive di personale (al lordo di oneri riflessi a carico delle amministrazioni) supera il 20% delle entrate correnti. Le assunzioni devono essere destinate, prioritariamente, alle attività in materia di viabilità ed edilizia scolastica. La disposizione in esame consente altresì l utilizzo dei resti assunzionali delle quote percentuali richiamate riferite a cessazioni verificatesi nel triennio precedente di personale non interessato da processi di mobilità verso regioni, comuni e altre pubbliche amministrazioni, a valere sulle facoltà assunzionali degli enti di destinazione (di cui all articolo 1, commi da 422 a 428, della Legge n. 190/2014). Al comma 845 si riconosce inoltre la facoltà anche alle Città Metropolitane di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel rispetto del comma 421 6

dell articolo 1, della Legge 190/2014 (che, ricordiamo, aveva sancito la riduzione del 30% delle dotazioni organiche delle città metropolitane e delle province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri e del 50% delle dotazioni organiche delle restanti province). Col comma 847 viene infine sbloccata la possibilità per le province delle regioni a statuto ordinario di avvalersi di personale con rapporti di lavoro flessibile nel limite del 25% della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009. Riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2017 da parte dei comuni I commi da 848 e 850 della Legge di Bilancio recano norme per il riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2017 da parte dei comuni. In particolare, il comma 848 concede ai comuni che non hanno deliberato il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi previsto dall'art. 3, comma 7, del D.lgs. n. 118/2011 (richiesto al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1 gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria potenziata, applicato a seguito dell armonizzazione dei principi contabili), ovvero i comuni per i quali la Corte dei conti o i Servizi Ispettivi del Ministero dell economia e finanze abbia accertato la sussistenza di residui risalenti ad esercizi precedenti il 2015, non correttamente accertati entro il 1 gennaio 2015, la possibilità di provvedere, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2017, al riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2017 provenienti dalla gestione 2014 e precedenti, secondo modalità che saranno definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 28 febbraio 2018. Il comma prevede altresì che l'eventuale maggiore disavanzo derivante dal suddetto riaccertamento straordinario sia ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044, secondo le modalità previste dal D.M. economia 2 aprile 2015. Il comma 849 consente inoltre agli enti che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione prima del suddetto riaccertamento straordinario di poter rimodulare o riformulare il predetto piano, entro il 31 luglio 2018, al fine di tenere conto di quanto disposto 7

dal comma precedente, fermi restando i tempi di pagamento dei creditori. Gli enti che intendano avvalersi di tale facoltà devono trasmettere la relativa deliberazione consiliare contenente la richiesta alla Corte dei conti e al Ministero dell interno entro 15 giorni dall entrata in vigore della legge di bilancio in esame. Il piano riformulato deve essere approvato entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di esecutività della delibera medesima. Il comma 850 dispone inoltre che, per gli enti locali per i quali la Corte dei conti ha già accertato il grave mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano originario, l ulteriore mancato rispetto degli obiettivi fissati dal piano riformulato configura l ipotesi della reiterazione e pertanto l'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, con l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Interventi a favore dei comuni Ai commi da 853 a 862 sono disposti contributi ai comuni per investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio degli enti locali. Per il triennio 2018-2020, sono assegnati a favore di determinati comuni contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l anno 2018, 300 milioni di euro per l anno 2019 e 400 milioni di euro per l anno 2020. Sono enti beneficiari di tali risorse i comuni che non risultano assegnatari delle erogazioni connesse al "Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia", istituito, per l'anno 2016, dall articolo 1, comma 974, della Legge n. 208 del 2015 (Legge di Stabilità per il 2016). I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti. Le richieste di contributo devono avere le seguenti caratteristiche: 8

devono essere presentate al Ministero dell interno entro i seguenti termini aventi natura perentoria: 20 febbraio 2018 per l anno 2018; 20 settembre 2018 per l anno 2019; 20 settembre 2019 per l anno 2020; vanno riferite a opere inserite in uno strumento di programmazione; non possono superare l'importo massimo di 5.225.000 euro complessivi per ciascun comune; per quanto riguarda i contenuti, devono recare le informazioni relative: alla tipologia dell opera; al codice unico di progetto (CUP); a eventuali contributi finanziari di altri soggetti. L ammontare del contributo riconosciuto a ciascun comune è determinato con decreto del Ministero dell interno, adottato di concerto con il Ministero dell economia e delle finanze, entro le seguenti date: 31 marzo per l anno 2018; 31 ottobre 2018 per l anno 2019; 31 ottobre 2019 per l anno 2020. L'ente che risulta beneficiario del contributo è chiamato ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche nel termine di otto mesi decorrenti dalla data di adozione del decreto interministeriale con il quale è stato determinato l ammontare del contributo riconosciuto a ciascun comune. Infine, il comma 862 assegna un ulteriore contributo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2018 ad incremento del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, istituito dall art. 3 della Legge n. 158/2017. La norma in questione è volta a tener conto delle misure introdotte dalla Legge n. 158/2017 per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni. Sblocco del turn over nei comuni fino a 5.000 abitanti Si attribuisce ai comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti la facoltà di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite del contingente di personale corrispondente ad una spesa pari a quella relativa al personale che ha cessato il proprio servizio nell'anno precedente. Tale facoltà è limitata all anno 2018, ai sensi del testo del 3 periodo del comma 228 della Legge n. 208/2015, novellata dal citato comma 863, e può essere esercitata a condizione che nei comuni interessati sia riscontrabile una spesa 9

di personale, nell anno precedente, inferiore al 24% della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell ultimo triennio. Utilizzo dei proventi da alienazioni patrimoniali per gli enti locali Il comma 866 è riferito all impiego dei proventi da alienazioni patrimoniali. È consentito agli enti locali, nel biennio 2018-2020, l utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali al fine di finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell anno o in anticipo rispetto all originario piano di ammortamento. La diposizione specifica che i proventi da alienazioni patrimoniali possono derivare anche da azioni o piani di razionalizzazione adottati dall'ente locale interessato. La facoltà è però limitata soltanto agli enti locali che: a) registrano, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2; b) in sede di bilancio di previsione non denotino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall allegato 7 al D.lgs. n. 118 del 2011; c) sono in regola con gli accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità. Utilizzo delle risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui degli enti locali Il comma 867 estende fino al 2020 la facoltà per gli enti locali di utilizzo senza vincoli di destinazione delle risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui, nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi. Incentivi a favore della fusione dei comuni I commi 868 e 869 sono volti a favorire le fusioni di comuni, incrementando a tal fine i contributi erogabili ai singoli comuni, accrescendo la dotazione finanziaria a legislazione vigente e individuando la relativa copertura. In dettaglio, il comma 868 interviene sul comma 1-bis dell'art. 20 del D.L. n. 95/2012, nel senso di incrementare il parametro sulla base del quale è commi- 10

surato il contributo straordinario per favorire la fusione dei comuni. In particolare, a partire dal 2018 il contributo dovrà essere commisurato al 60% (e non più al 50%) dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010. A fronte dell'incremento dei contributi per le fusioni di comuni, è accresciuta la dotazione finanziaria destinata a tale finalità per un importo pari a 10 milioni annui. La copertura finanziaria dei relativi oneri è assicurata attraverso corrispondente riduzione del contributo, pari a 155 milioni di euro, in favore dei comuni per il ristoro del minor gettito dell'imposta municipale propria (IMU) e del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) (a seguito della rideterminazione delle rendite catastali dei fabbricati appartenenti ai gruppi catastali D ed E per l anno 2016). Incrementi degli spazi finanziari degli enti locali per investimenti Il comma 874, al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per l anno 2017, assegna agli enti locali spazi finanziari nell ambito dei patti di solidarietà nazionali, fino a complessivi 700 milioni annui di cui 300 destinati all edilizia scolastica - ed alle regioni fino a complessivi 500 milioni annui per l effettuazione di spese di investimento. È aumentato lo stanziamento previsto per gli enti locali di 200 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019, ed è disposto un ulteriore finanziamento, pari a 700 milioni annui, per il quadriennio dal 2020 al 2023. Piano di riequilibrio finanziario Il comma 888 della Legge di Bilancio apporta modifiche alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, disciplinata dai commi 243-bis e seguenti del TUEL, per gli enti locali per i quali sussistono squilibri strutturali del bilancio tali da provocare il dissesto finanziario. Gli enti che si trovano in tale situazione devono adottare entro 90 giorni dalla delibera consiliare il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario (art. 243-bis TUEL). In particolare, viene modificato il termine di durata del piano che viene stabilita tra 4 a 20 anni (attualmente è fissato solo il termine massimo di 10 anni) e 11

viene introdotto un criterio oggettivo per determinarne la durata massima, calcolato come rapporto tra passività da ripianare e ammontare degli impegni di spesa: o o o o fino al 20% la durata del piano è di massimo 4 anni; dal 20 al 60%, 10 anni; dal 60 al 100% 15 anni; oltre il 100%, 20 anni. Il comma 889 introduce una disposizione transitoria che permette anche agli enti locali che hanno già presentato il piano di riequilibrio, di riformularlo alla luce delle nuove disposizioni con le seguenti modalità: gli enti devono farne richiesta alla sezione regionale della Corte dei conti e al Ministro dell interno entro 15 giorni dalla entrata in vigore della legge; entro 45 giorni devono approvare il nuovo piano; alla adozione del nuovo piano si applicano le medesime procedure previste dal TUEL, ad eccezione del fatto che i termini per la trasmissione del piano alla Corte dei conti, per il suo esame, per l eventuale impugnazione e quelli per il controllo dell attuazione sono dimezzati (art. 243-quater, co. 7 TUEL); per gli enti per i quali la Corte di conti ha già accertato il grave mancato rispetto degli obiettivi intermedi del piano originario, un ulteriore mancato rispetto del nuovo piano comporta l obbligo per l ente di deliberare lo stato di dissesto. Disposizioni per il contrasto all evasione fiscale: fatturazione elettronica Il comma 917, in materia di disposizioni per il contrasto all evasione, sancisce l anticipo dell introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria al 1 luglio 2018 per le fatture relative alle prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una amministrazione pubblica. 12

Per filiera di imprese è inteso l insieme di soggetti, destinatari della normativa sul Piano straordinario contro le mafie (di cui all articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136), che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l importo dei relativi contratti o dei subcontratti. Le fatture elettroniche emesse ai sensi della lettera b) riportano il Codice identificativo di gara (CIG) e il Codice unico di progetto (CUP) riportati nelle fatture emesse dall impresa capofila nei confronti dell amministrazione pubblica ai sensi dell articolo 25, comma 2, del D.L. n. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89. Finanziamento dei programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane I commi da 1076 a 1078 autorizzano una spesa di 120 milioni di euro per il 2018 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023 per la realizzazione di interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane. Nello specifico il comma 1077 prevede l emanazione di un decreto del MIT, entro il 31 gennaio 2018, previa intesa in sede Conferenza Stato Città e Autonomie locali, volto alla definizione di criteri e modalità per l assegnazione ed eventuale revoca delle predette risorse, anche sulla base della consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalità e della vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico. Con il medesimo decreto sono altresì definite le procedure di revoca delle risorse assegnate e non utilizzate. Al comma 1078 si prevede che le province e le città metropolitane sono tenute a certificare l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076 entro il 31 marzo successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. In caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, le corrispondenti risorse assegnate alle singole province o città metropolitane sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione entrata del bilancio dello Stato per es- 13

sere riassegnate al Fondo da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, istituito dal comma 140 dell articolo 1 della Legge 232/2016 (Legge di Bilancio 2017). Proroga termini di gestione associata delle funzioni fondamentali Mediante la lettera a) del comma 1120 i termini entro i quali diventa obbligatoria la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni ai sensi dell articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, vengono prorogati al 31 dicembre 2018. Proroga della tesoreria unica Il comma 877 proroga fino al 31 dicembre 2021 la sospensione (operata dall articolo 35, comma 8, del D.L. n. 1/2012, convertito dalla Legge n. 27/2012) dell applicazione del regime di tesoreria unica misto per Regioni, enti locali, enti del comparto Sanità, Autorità portuali e Università ed il conseguente mantenimento per tali enti, fino a tale data, del regime di tesoreria unica ai sensi dell articolo 1 della Legge n. 720/1984. 14