contro nei confronti di ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 600 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Documenti analoghi
N /2016 REG.PROV.CAU. N /2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA. Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Seconda) SENTENZA

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento,

N /2012 REG.RIC. 1/2012/ /Provvedime... REPUBBLICA ITALIANA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA

ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale 206 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) SENTENZA

N /2014 REG.PROV.COLL. N /2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza) SENTENZA.

contro nei confronti di per la riforma

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) ORDINANZA

Comune di Valmadrera, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Anghileri, con domicilio eletto presso Ercole Romano in Milano, viale Bianca Maria 23;

N /2014 REG.RIC. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Seconda) SENTENZA

Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version) R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente ORDINANZA

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

contro ha pronunciato la presente

Tar Campania Napoli n del

contro nei confronti di per l'annullamento:

ha pronunciato la presente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA

contro ha pronunciato la presente

per l'accertamento,con contestuale istanza cautelare,

ha pronunciato la presente

per l'esecuzione del giudicato

contro nei confronti di per la riforma

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Ter) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Prima) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima) SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 98 del 2010, integrato da motivi aggiunti,

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima)

sul ricorso numero di registro generale 1686 del 2015, proposto da:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Quarta) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente

N /2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Sesta) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA


TAR di Torino: un impianto fotovoltaico è un edificio?

ha pronunciato la presente

Consiglio di Stato n del 05/12/2013

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania


ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Terza SENTENZA

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ORDINANZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Quinta) SENTENZA

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

TAR Veneto n del 16/9/2014

sul ricorso numero di registro generale 3240 del 2013, proposto da:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Prima) SENTENZA

TAR di Milano, n. 1408/11: rimozione dei rifiuti e responsabilità del proprietario

HOME REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) SENTENZA.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) SENTENZA

contro nei confronti di per l'annullamento

ha pronunciato la presente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA

contro nei confronti di

( / S e n t e n z a b r e v e ) R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

I documenti di: quotidianosanità.it. Quotidiano online di informazione sanitaria

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Prima) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) SENTENZA

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA

TAR LAZIO: LE PARAFARMACIE POSSONO USARE INSEGNE DIVERSE DALLA CROCE VERDE

sul ricorso numero di registro generale 6897 del 2015, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 1864 del 2011, proposto da:

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) SENTENZA

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

Transcript:

N. 13923/2015 REG.PROV.COLL. N. 00600/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 600 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Mercurio Vittorio Pace, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ernesto Stajano e Giampaolo Austa, con domicilio eletto presso lo studio dell Avv. Ernesto Stajano in Roma, Via Sardegna n. 14; contro la Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore, costituita in giudizio, rappresentata e difesa dall Avv. Elisa Caprio, con domicilio eletto in Roma, Via Tempio di Giove n. 21; la Regione Lazio - Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria, in persona del dirigente pro tempore; la Regione Lazio - Direzione Programmazione Economica e Sociale, in persona del dirigente pro tempore; nei confronti di

Carrella Francesco, Barbato Ilaria, D Onofrio Rosa Maria e Sabucci Giuseppina; per l annullamento, previa sospensione dell efficacia, RICORSO INTRODUTTIVO: - della determinazione della Regione Lazio Direzione Salute e Integrazione socio-sanitaria n. G15435 del 3.11.2014, di approvazione della graduatoria degli idonei al concorso pubblico regionale straordinario, per titoli, per l assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Lazio; - della determinazione della Regione Lazio Dipartimento Programmazione Economica e Sociale n. B07698 del 18.10.2012, di approvazione del bando di concorso pubblico regionale straordinario, per titoli, per l assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Lazio, unitamente all allegato bando ed all elenco delle sedi farmaceutiche poste a concorso; - dei verbali della Commissione giudicatrice dal n. 1 al n. 47; - di tutte le eventuali comunicazioni e/o atti di interpello; - di tutti gli atti preordinati, consequenziali e/o connessi alla formazione della graduatoria, in particolare di quelli recanti il criterio in forza del quale è stato attribuito il punteggio ai partecipanti in forma associata; - della declaratoria di inesistenza e/o nullità dell allegato B al bando di concorso pubblico regionale straordinario, per titoli, per l assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Lazio, contenente l elenco delle sedi farmaceutiche poste a concorso, nella parte in cui individua, quale sede della seconda farmacia nel Comune di Poggio Mirteto, l ambito territoriale di seguito specificato confine con il fiume Tevere, foce torrente Aia, via O.Caproni, via C. Parlagreco, via Belvedere, via S. Nicola, via Coste, via Spineta, via S. Maria Turano, via Provinciale Stazione, via Collesirico, confine con il Comune di Montopoli in Sabina, s.s. 313 ;

- di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso; RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI: altresì della determinazione della Regione Lazio Direzione Salute e Integrazione socio-sanitaria n. G12950 del 28.10.2015, recante la Rettifica della graduatoria degli idonei al concorso pubblico regionale straordinario, per titoli, per l assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Lazio approvata con determinazione n. G15435 del 3.11.2014, unitamente alla nuova graduatoria pubblicata in pari data. Visti il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, con i relativi allegati; Visto l atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore, nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2015, il Cons. Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Considerato che, con ordinanza n. 4257/2015, emessa nella camera di consiglio del 26.2.2015, in relazione al ricorso introduttivo è stata autorizzata l integrazione del contraddittorio mediante ricorso ai pubblici proclami, consentendosi l effettuazione di tale adempimento attraverso la pubblicazione sul sito Internet della Regione Lazio sezione Sanità; Tenuto conto: che, anche in relazione al ricorso per motivi aggiunti indicato in epigrafe, è stata presentata un istanza di autorizzazione all integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami nei medesimi modi già autorizzati per il ricorso introduttivo;

che, nel corso dell odierna camera di consiglio, il difensore del ricorrente ha presentato analoga istanza con riferimento ad un ulteriore ricorso per motivi aggiunti, concernente la nuova graduatoria pubblicata il 3.12.2015; Ritenuto di dover autorizzare, anche con riguardo ai due suindicati ricorsi per motivi aggiunti, l integrazione del contraddittorio mediante ricorso ai pubblici proclami, consentendosi l effettuazione di tale adempimento attraverso la pubblicazione, sul sito Internet della Regione Lazio sezione Sanità, della presente ordinanza, del sunto dei due ricorsi per motivi aggiunti e dell elenco nominativo dei controinteressati, ai sensi dell art. 52, comma 2, c.p.a.; Considerato, infatti, al riguardo che, tenuto conto dell elevato numero di controinteressati nei confronti dei quali deve essere disposta l integrazione del contraddittorio, sussistono i presupposti per autorizzare il ricorso ai pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell art. 41, comma 4, c.p.a., e dell art. 49, comma 3, c.p.a.; Ritenuto: che detto adempimento debba eseguirsi entro il termine di 60 giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa, eventualmente anche a mezzo PEC, della presente ordinanza; che dell avvenuta notifica nei modi suindicati debba essere depositata, a cura del ricorrente, attestazione nei successivi 30 giorni; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ordina l integrazione del contraddittorio, con autorizzazione al ricorso ai pubblici proclami nei modi indicati in motivazione, assegnando al ricorrente il termine di 60 giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, anche a mezzo PEC, e quello di ulteriori 30 giorni per il deposito dell attestazione di avvenuta notifica.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2015, con l intervento dei Magistrati: Germana Panzironi, Presidente FF Roberto Proietti, Consigliere Rita Tricarico, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 14/12/2015 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)