0.232.142.202. Accordo relativo all applicazione dell articolo 65 della Convenzione sul brevetto europeo. (Accordo sulle lingue) Traduzione 1



Documenti analoghi
Accordo europeo sul mantenimento delle borse di studio versate a studenti che proseguono i loro studi all estero

Convenzione europea sull equivalenza dei periodi di studi universitari

Accordo sulla soppressione dei visti per i rifugiati

Convenzione europea sul riconoscimento della personalità giuridica delle organizzazioni internazionali non governative

Convenzione europea relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti

Convenzione europea sulla soppressione della legalizzazione di atti compilati dagli agenti diplomatici o consolari.

Traduzione 1. (Stato 1 ottobre 2012)

Convenzione europea sullo statuto giuridico dei figli nati fuori matrimonio

Accordo sulla soppressione dei visti per i rifugiati

Convenzione europea sul computo dei termini. Traduzione 1. (Stato 1 gennaio 2011)

Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR)

PROTOCOLLO DI ADESIONE DEL PRINCIPATO DI MONACO ALLA CONVENZIONE SULLA TUTELA DELLE ALPI

Convenzione europea sulla soppressione delia legalizzazione di atti compilati dagli agenti diplomatici o consolari

Convenzione sulla legge applicabile in materia di incidenti della circolazione stradale

Accordo multilaterale concernente i diritti commerciali per i trasporti aerei non regolari in Europa

Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari

Articolo 1 Nuovo tenore della Convenzione

Traduzione 1. (Stato 19 giugno 2001)

Protocollo concernente l Ufficio internazionale dell Igiene Pubblica

Convenzione sui conflitti di legge relativi alla forma delle disposizioni testamentarie

Accordo sulla traslazione delle salme. Traduzione 1. (Stato 7 aprile 2011)

Convenzione Internazionale per la marcatura delle uova nel commercio internazionale. Traduzione 1. (Stato 10 giugno 1997)

Convenzione Internazionale per la marcatura delle uova nel commercio internazionale. Traduzione 1

PROTOCOLLO RELATIVO ALLA CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI (CONVENZIONE DELLE ALPI) SULLA COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari verso i figli 2

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Trattato

Protocollo della Convenzione internazionale del 1969 sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi 2

Traduzione 1 Convenzione istitutiva dell Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economici

1 Traduzione1 Convenzione sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni

VII CONVENZIONE AJA concernente la trasformazione delle navi di commercio. in bastimenti da guerra

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Convenzione per risolvere certi conflitti di leggi in materia di cambiali e di vaglia cambiari

Preambolo. Articolo 1 Articolo 2. Disposizioni Finali

Convenzione europea sull esercizio dei diritti dei fanciulli

I. Disposizioni generali. II. Trasporti di persone Trasporti gratuiti con autovetture

Traduzione 1. (Stato 9 gennaio 1952)

Testo originale. Art. 1

Convenzione n. 172 concernente le condizioni di lavoro negli alberghi, ristoranti e esercizi pubblici affini

Accordo. Traduzione 1

CONVENZIONE SULL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA CECA, DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA, DELLA REPUBBLICA DI CIPRO, DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA, DELLA

ACCORDO EUROPEO RELATIVO AL TRASPORTO INTERNAZIONALE DELLE MERCI PERICOLOSE SU STRADA (ADR)

Regolamento di esecuzione del 7 dicembre 2006 della Convenzione sul brevetto europeo

Convenzione sull istituzione di un controllo di sicurezza nel campo dell energia nucleare

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato 9 maggio 2000)

Risoluzione 2198 (XXI) dell'assemblea Generale. Protocollo Relativo allo Status dei Rifugiati

Convenzione

Approfondimento su Schengen

1162 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - italienischer Übereinkommenstext (Normativer Teil) 1 von 10

Traduzione 1. Conchiuso il 30 luglio 1973 Entrato in vigore con scambio di note il 30 aprile 1974

Brevetto unitario: aspetti procedurali

Tre diversi sistemi per proteggere l innovazione in Europa. Quale adottare?

Convenzione tra la Svizzera e l Italia relativa alle assicurazioni sociali

Convenzione relativa alla distribuzione dei segnali portatori di programmi trasmessi via satellite.

Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale

Convenzione per la costituzione di «Eurofima», Società europea per il finanziamento di materiale ferroviario

Convenzione d assicurazione-disoccupazione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica francese

Preambolo LA CAMERA DEI DEPUTATI ED IL SENATO DELLA REPUBBLICA HANNO APPROVATO; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico (LONDRA,1969)

L. 29 novembre 1990, n. 387

PROTOCOLLO FACOLTATIVO ALLA CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL INFANZIA RIGUARDANTE IL

MECCANISMO EUROPEO DI STABILITÀ: CHI ERA COSTUI?

Convenzione concernente certe restrizioni all esercizio del diritto di cattura nella guerra marittima Conchiusa all Aja il 18 ottobre 1907

Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e l Italia

Luciano Camagni. Condirettore Generale Credito Valtellinese

Accordo

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1

Protocollo aggiuntivo alla Convenzione sui diritti dell uomo e la biomedicina, relativo al trapianto di organi e di tessuti di origine umana

Bando Erasmus+ Mobilità per Studio 2015/2016

Accordo di commercio e di pagamenti fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Argentina

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato 1 aprile 2015)

CONVENZIONE SULLA LIBERTÀ SINDACALE E LA PROTEZIONE DEL DIRITTO SINDACALE,

Accordo

Traduzione 1. (Seguono i nomi dei plenipotenziari) Art. 1

ATTENZIONE: LA PRESENTE SCHEDA RIGUARDA LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

Traduzione 1 Convenzione Commerciale tra la Svizzera e la Lettonia

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di reciprocità tra l'italia e l Australia in materia di assistenza sanitaria, firmato a Roma il 9 gennaio 1986.

1. Cittadino europeo soggiornante per motivi di lavoro (artt.7, 9 e 19) :

Accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica indiana concernente un credito di trasferimento e un dono 2

Obiettivi. Priorità permanenti. Priorità annuali 2011

La Confederazione Svizzera, di seguito denominata «la Svizzera», da una parte, l Unione europea,

Dall'1 gennaio 2006 ricevere cure sanitarie mentre ci si trova in un paese europeo diverso dal proprio,

UNIDROIT CONVENZIONE UNIDROIT. sul FACTORING INTERNAZIONALE. (Ottawa, 26 maggio 1988)

CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE DEI MINORI E SULLA COOPERAZIONE IN MATERIA DI ADOZIONE INTERNAZIONALE

Erasmus per giovani imprenditori

Accordo-quadro di cooperazione scientifica e tecnica tra la Confederazione svizzera e la Repubblica del Cile

CONVENZIONE SUL QUADRO PROMOZIONALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO,

Sesto Protocollo addizionale all Accordo generale concernente i privilegi e le immunità del Consiglio d Europa

Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea relativa all equipollenza dei diplomi per l ammissione alle università

CONVENZIONE SUI SERVIZI SANITARI SUL LAVORO 1

Traduzione 1. (Stato 30 aprile 2002)

Comunicato stampa. Focus sulle strutture dell'istruzione superiore in Europa 2004/05. La struttura in due cicli: una realtà in Europa

Brevetto Europeo, cosa cambia.

Accordo europeo sul mantenimento delle borse di studio versate a studenti che proseguono i loro studi all estero

LEGGE 18 maggio 1973, n. 304

Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento dei condannati

Accordo europeo sul mantenimento delle borse di studio versate a studenti che proseguono i loro studi all estero

Convenzione sul riconoscimento degli studi e dei diplomi relativi all insegnamento superiore negli Stati della Regione Europa

Conchiuso il 22 luglio 1957 Approvato dall Assemblea federale il 2 ottobre Data dell entrata in vigore: 21 ottobre 1957

Transcript:

Traduzione 1 0.232.142.202 Accordo relativo all applicazione dell articolo 65 della Convenzione sul brevetto europeo (Accordo sulle lingue) Concluso a Londra il 17 ottobre 2000 Approvato dall Assemblea federale il 16 dicembre 2005 2 Ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il 12 giugno 2006 Entrato in vigore per la Svizzera il 1 maggio 2008 (Stato 6 febbraio 2014) Preambolo Gli Stati contraenti del presente Accordo, in qualità di Stati contraenti della Convenzione del 5 ottobre 1973 3 sulla concessione di brevetti europei (Convenzione sul brevetto europeo), riaffermando il loro desiderio di rafforzare la cooperazione tra gli Stati europei nel campo della protezione delle invenzioni, visto l articolo 65 della Convenzione sul brevetto europeo, riconoscendo l importanza dell obiettivo teso a ridurre i costi legati alla traduzione dei brevetti europei, sottolineando la necessità di un ampia adesione a tale obiettivo e determinati a contribuire efficacemente alla riduzione dei costi, hanno convenuto quanto segue: Art. 1 Rinuncia alle esigenze in materia di traduzione (1) Ogni Stato contraente del presente Accordo con una lingua ufficiale uguale a una delle lingue ufficiali dell Ufficio europeo dei brevetti rinuncia alle esigenze in materia di traduzione previste all articolo 65 paragrafo 1 della Convenzione del 29 novembre 2000 4 sul brevetto europeo. (2) Ogni Stato contraente del presente Accordo con una lingua ufficiale diversa dalle lingue ufficiali dell Ufficio europeo dei brevetti rinuncia alle esigenze in materia di traduzione previste all articolo 65 paragrafo 1 della Convenzione sul brevetto europeo, se il brevetto europeo è stato concesso nella lingua ufficiale dell Ufficio europeo dei brevetti scelta dallo Stato in questione oppure tradotto in RU 2008 1741; FF 2005 3397 1 I testi originale francese e tedesco sono pubblicati sotto lo stesso numero nell ediz. franc., rispettivamente ted., della presente Raccolta. 2 Art. 1 del DCF del 16 dic. 2008 (RU 2005 1739). 3 RU 1977 1711 4 RS 0.232.142.2 1

0.232.142.202 Proprietà industriale tale lingua e depositato nel rispetto delle condizioni previste all articolo 65 paragrafo 1 della Convenzione sul brevetto europeo. (3) Gli Stati di cui al paragrafo 2 mantengono il diritto di esigere che una traduzione delle rivendicazioni in una delle loro lingue ufficiali sia fornita nel rispetto delle condizioni previste all articolo 65 paragrafo 1 della Convenzione sul brevetto europeo. (4) Il presente Accordo non va inteso quale limitazione del diritto degli Stati contraenti del presente Accordo di rinunciare a ogni esigenza in materia di traduzione o di applicare in materia di traduzione regole meno rigide di quelle previste ai paragrafi 2 e 3. Art. 2 Traduzioni in caso di controversia Il presente Accordo non va inteso quale limitazione del diritto degli Stati contraenti del presente Accordo di disporre che, in caso di controversia relativa a un brevetto europeo, il titolare del brevetto fornisca, a proprie spese: a) su richiesta del presunto contraffattore, una traduzione completa del brevetto in una lingua ufficiale dello Stato in cui ha avuto luogo la presunta contraffazione; b) nell ambito di una procedura, su richiesta del tribunale competente o di un autorità quasi giurisdizionale, una traduzione completa del brevetto in una lingua ufficiale dello Stato interessato. Art. 3 Firma Ratifica (1) Il presente Accordo è aperto alla firma degli Stati contraenti della Convenzione sul brevetto europeo fino al 30 giugno 2001. (2) Il presente Accordo è soggetto a ratifica. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il Governo della Repubblica federale di Germania. Art. 4 Adesione Scaduto il termine per la firma di cui all articolo 3 paragrafo 1, il presente Accordo è aperto all adesione degli Stati contraenti della Convenzione sul brevetto europeo e degli Stati abilitati ad aderire a detta convenzione. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il Governo della Repubblica federale di Germania. Art. 5 Divieto di formulare riserve Nessuno Stato contraente del presente Accordo può formulare riserve. Art. 6 Entrata in vigore (1) Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del quarto mese dopo il deposito dell ultimo strumento di ratifica o di adesione di otto Stati contraenti della 2

Acc. sulle lingue 0.232.142.202 Convenzione sul brevetto europeo, ivi compresi i tre Stati in cui nel 1999 ha prodotto effetto il maggior numero di brevetti europei. (2) Ogni ratifica o adesione successiva all entrata in vigore del presente Accordo produce effetto il primo giorno del quarto mese dopo il deposito dello strumento di ratifica o di adesione. Art. 7 Durata dell Accordo Il presente Accordo è concluso per una durata illimitata. Art. 8 Denuncia Ogni Stato contraente del presente Accordo può denunciarlo in qualsiasi momento, dopo che è stato in vigore per tre anni. La denuncia è notificata al Governo della Repubblica federale di Germania. Produce effetto un anno dopo la ricezione della notifica. I diritti acquisiti prima che la denuncia producesse effetto restano inviolati. Art. 9 Campo d applicazione Il presente Accordo si applica ai brevetti europei per i quali la menzione della concessione è pubblicata nel Bollettino europeo dei brevetti dopo l entrata in vigore dell Accordo nello Stato interessato. Art. 10 Lingue dell Accordo Il presente Accordo è redatto in un esemplare nelle lingue tedesca, inglese e francese, in tre testi facenti ugualmente fede, ed è depositato presso il Governo della Repubblica federale di Germania. Art. 11 Trasmissioni e notifiche (1) Il Governo della Repubblica federale di Germania prepara copie certificate conformi del presente Accordo e le trasmette ai Governi degli Stati firmatari o aderenti. (2) Il Governo della Repubblica federale di Germania notifica ai Governi degli Stati di cui al paragrafo 1: a) ogni firma avvenuta; b) l avvenuto deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione; c) la data dell entrata in vigore del presente Accordo; d) ogni denuncia pervenutagli in applicazione dell articolo 8 e la data in cui tale denuncia produce effetto. (3) Il Governo della Repubblica federale di Germania fa registrare il presente Accordo presso il Segretariato dell Organizzazione delle Nazioni Unite. 3

0.232.142.202 Proprietà industriale In fede di che, i plenipotenziari designati a tale scopo, dopo aver presentato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Londra il 17 ottobre 2000 in un esemplare originale nelle lingue tedesca, inglese e francese, i tre testi facenti ugualmente fede. (Seguono le firme) 4

Acc. sulle lingue 0.232.142.202 Campo d applicazione il 6 febbraio 2014 5 Stati partecipanti Ratifica Adesione (A) Entrata in vigore Albania 31 maggio 2013 A 1 settembre 2013 Croazia 31 ottobre 2007 A 1 maggio 2008 Danimarca 18 gennaio 2008 1 maggio 2008 Finlandia 25 luglio 2011 A 1 novembre 2011 Francia 29 gennaio 2008 1 maggio 2008 Germania 19 febbraio 2004 1 maggio 2008 Irlanda 25 novembre 2013 A 1 marzo 2014 Islanda 31 agosto 2004 A 1 maggio 2008 Lettonia 5 aprile 2005 A 1 maggio 2008 Liechtenstein 23 novembre 2006 1 maggio 2008 Lituania 22 gennaio 2009 A 1 maggio 2009 Lussemburgo 18 settembre 2007 1 maggio 2008 Macedonia 20 ottobre 2011 A 1 febbraio 2012 Monaco 12 novembre 2003 1 maggio 2008 Paesi Bassi 5 ottobre 2006 1 maggio 2008 Regno Unito 15 agosto 2005 1 maggio 2008 Slovenia 18 settembre 2002 A 1 maggio 2008 Svezia 29 aprile 2008 1 maggio 2008 Svizzera 12 giugno 2006 1 maggio 2008 Ungheria 28 settembre 2010 A 1 gennaio 2011 5 RU 2008 1741, 2011 3301 e 2014 485. Una versione aggiornata del campo d applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati). 5

0.232.142.202 Proprietà industriale 6