CIRCOLARE SULLA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE.



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Piazza dei Martiri, 5-60010 OSTRA tel. 071.7989417 fax 071.7989776 mailto:urbanistica.ostra@provincia.ancona.it http://www.comune.ostra.an.it/ Orario d apertura ufficio al pubblico: martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 9,30 alle 13,00 Ostra, 27 luglio 2005 Oggetto: CIRCOLARE SULLA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE. Le norme che regolano la materia del contributo di costruzione, derivanti dagli artt. 3-5-6 della Legge 28 gennaio 1977 n^10 come modificati dall art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001 n^380, sono state diversamente interpretate dai vari Enti territoriali con il risultato che assai diversi sono i meccanismi di calcolo utilizzati dagli stessi. Negli anni passati, a volte, si è anche cercato di ottenere pareri autorevoli che, tuttavia, o non sono stati rilasciati, oppure hanno rappresentato soluzioni soltanto per una parte assai limitata di tale questione. La necessità di impostare al meglio lo Sportello Unico per l Edilizia ha portato ora il sottoscritto a mettere mano alla problematica relativa alla determinazione del contributo di costruzione, cercando di ricostruire le metodologie dei vari passaggi di calcolo, per consentire di pubblicizzare adeguatamente le tariffe adottate da questo Comune. Ciò è infatti indispensabile per la denuncia di inizio attività onerosa in cui i tecnici, che asseverano la conformità dei progetti alla normativa vigente, sono anche tenuti ad effettuare autonomamente i conteggi perché si possa provvedere immediatamente (o al massimo entro il 30 giorno dalla presentazione della pratica) al versamento del contributo di costruzione, così come si è già verificato nel recente condono edilizio che obbligava i soggetti che l hanno utilizzato ad effettuare da subito, pena l improcedibilità delle domande, il versamento del contributo di costruzione relativo al costo di costruzione. Si è pertanto deciso di inoltrare alla Posizione di funzione consulenza agli enti locali della Regione Marche una specifica richiesta di parere su una serie di quesiti, alla quale tale Ufficio ha recentemente risposto con le sue valutazioni, per cui si ritiene che, a questo punto, sia stata fatta la necessaria chiarezza sull argomento. Con delibera n^16 del 2.7.2005, il Consiglio comunale ha approvato la ricognizione del procedimento di determinazione del contributo di costruzione e la disciplina della relativa applicazione, come logica conseguenza di un operazione già iniziata con la recente approvazione del nuovo Regolamento

Edilizio Comunale redatto in adeguamento al Regolamento Edilizio Tipo ed al T.U. Edilizia, in cui era stata prevista, fra l altro, una nuova rimodulazione della rateizzazione del contributo di cui trattasi. Si è così stabilito che l aggiornamento del contributo di costruzione relativo agli oneri d urbanizzazione (in vigore a partire dal 6.7.2005) debba essere pari a +120,84% per tariffe da applicarsi secondo le tabelle C, E ed F che saranno pubblicate nel sito Internet del Comune di Ostra. Contestualmente, si è deciso che, a partire dall 1.1.2006, l aggiornamento dello stesso debba essere pari a +128,56%. Si è altresì stabilito che l aggiornamento del contributo di costruzione relativo al costo di costruzione (a partire dal 6.7.2005) debba essere pari a 174,10 Euro al metroquadrato e che lo stesso debba essere determinato seguendo una metodologia di calcolo che si è ritenuto opportuno semplificare tramite l approntamento di un foglio di calcolo, che dovrà essere compilato e restituito a questo Ufficio su carta e come file Excel, nel quale sono state illustrate anche le modalità per determinare il contributo di costruzione relativo al costo di costruzione per gli edifici esistenti (ferme restando le tariffe relative al costo di costruzione per attività turistiche, commerciali e direzionali, a cui è stata apportata una modesta modifica rispetto a quelle previgenti). Si è deciso, fra l altro, di disciplinare le seguenti modalità operative sull argomento di cui trattasi (anche queste, ovviamente, con il parere favorevole del citato Ufficio regionale): a- Ove il richiedente il permesso di costruire intenda realizzare le opere di urbanizzazione primaria, questi dovrà presentare al Comune, per l'approvazione, il relativo progetto ed attuarlo contestualmente alla costruzione oggetto del permesso di costruire. Il progetto di tali opere di urbanizzazione dovrà essere valutato dall Ufficio tecnico competente e dovrà essere successivamente approvato dalla Giunta comunale come opera di pubblico interesse. Qualora l'importo delle opere realizzate dal richiedente superi l'onere complessivo dovuto per il contributo di costruzione relativo alle opere di urbanizzazione primaria, il Comune applicherà lo scomputo dell'intero onere di urbanizzazione primaria, mentre la parte in eccedenza dovrà essere eseguita gratuitamente dal soggetto richiedente. Le opere di urbanizzazione primaria, per cui l'interessato deve costituire una polizza fideiussoria pari al costo documentato dei lavori a garanzia del rispetto delle modalità stabilite dal Comune, dovranno poi passare in proprietà del Comune che sosterrà le spese necessarie per acquisire le stesse, ivi compresa l effettuazione dell eventuale preventivo collaudo. pag.2

b- Considerato che l art. 19, comma 1, del D.P.R. 6 giugno 2001, n^380 e successive modificazioni prevede: Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari alla incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. La incidenza di tali opere é stabilita con deliberazione del Consiglio comunale in base a parametri che la Regione definisce con i criteri di cui al comma 4, lettere a) e b) dell'articolo 16, nonché in relazione ai tipi di attività produttiva., dal momento che la Regione Marche non ha ancora definito i parametri per il calcolo del contributo, in attesa di ciò, le opere necessarie per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi, e quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche, ove si rendessero necessarie, dovranno essere realizzate dal Comune a totale carico del richiedente il permesso di costruire che, in alternativa, potrà richiedere di realizzarle direttamente a scomputo totale dal pagamento del relativo contributo, sulla base di idoneo progetto approvato dalla Giunta comunale, secondo le modalità e garanzie indicate nel permesso di costruire. c- Gli interventi edilizi che determinano un cambiamento di destinazione d uso con aumento del carico urbanistico (dotazione di standards) sono soggetti al pagamento del contributo di costruzione relativo agli oneri d urbanizzazione (che sono strettamente connessi al carico urbanistico della relativa destinazione) ed al costo costruzione, mentre a quello relativo al solo costo di costruzione quando il carico urbanistico rimane invariato o diminuisce (fermo restando che la modifica di un fabbricato da bifamiliare in unifamiliare non è soggetta al contributo di costruzione, mancando il presupposto della trasformazione urbanistica). d- Nel caso di suddivisione di una unità immobiliare in due o più unità, non deve essere applicato il contributo di costruzione (neppure quello relativo al solo costo di costruzione), trattandosi di intervento riconducibile al restauro ed al risanamento conservativo e, quindi, assoggettabile a semplice denuncia di inizio attività. e- Un intervento di ristrutturazione edilizia è assoggettato al medesimo contributo di costruzione sia che riguardi un edificio agibile, sia che riguardi un edificio inagibile. f- Gli interventi di demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e pag.3

sagoma, rientranti pertanto nella definizione di ristrutturazione edilizia di cui al comma 1, lettera d) dell'articolo 3 del D.P.R. 380/2001, non sono soggetti al contributo di costruzione. g- Il contributo di costruzione non é dovuto per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari (tra essi ricadono anche quelli con tipologia a schiera, successivamente alla loro realizzazione), anche se essi non siano tali fin dall origine, e fermo restando che tali interventi di ampliamento non oneroso possono essere reiterati a condizione che, tra l uno e l altro, vi sia una soluzione di continuità accertata e ragionevole (ossia l ampliamento precedente deve essere consolidato fisicamente e giuridicamente). h- Nel caso di ampliamento maggiore del 20% di edificio unifamiliare, tutta la nuova volumetria da realizzare, anche a seguito di demolizione e ricostruzione, è soggetta al contributo di costruzione. i- Per quanto attiene alle modalità di calcolo del contributo di costruzione relativo al costo di costruzione, la percentuale stabilita con delibera amministrativa n^41/79 della Regione Marche deve risultare dalle caratteristiche tipologiche e dimensionali della sola porzione dell unità immobiliare interessata dall intervento, sulla quale si è progettato di effettuare i lavori edilizi di ampliamento o di ristrutturazione. l- Considerato che l art. 17, comma 2, del D.P.R. 6 giugno 2001, n^380 e successive modificazioni prevede: Il contributo di costruzione non é dovuto: a) per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n^153;, essendo stato abrogato l art. 12 della legge 9 maggio 1975, n^153, l esenzione di cui trattasi deve essere riferita all imprenditore agricolo professionale (IAP), così come definito dalla normativa vigente. m- Considerato che l art. 10, commi 2 e 3, della legge regionale 8 marzo 1990, n^13 prevede: Le serre si distinguono in: a) serre destinate a colture protette con condizioni climatiche artificiali limitate ad una sola parte dell'anno e, pertanto, con copertura solo stagionale; b) serre destinate a colture protette normalmente con condizioni climatiche artificiali e pertanto con coperture stabili. La realizzazione delle serre di cui alla precedente lettera a), può avvenire in qualunque area compresa nelle zone agricole ed è subordinata ad autorizzazione edilizia., essendo stato abrogato il titolo dell autorizzazione edilizia, le serre di cui alla pag.4

lettera a) del citato articolo di legge possono essere realizzate nelle zone agricole con denuncia di inizio attività gratuita, anche da parte di un soggetto che non sia definibile come imprenditore agricolo professionale (IAP), oppure imprenditore singolo o associato, e senza che debbano avere alcun rapporto pertinenziale con eventuali edifici esistenti. n- L ordinario termine di prescrizione decennale, per la riscossione del contributo di costruzione relativo agli oneri d urbanizzazione, decorre dalla data di rilascio del permesso di costruire; invece, per quello relativo al costo di costruzione, dallo scadere dei sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori. Si coglie l occasione, infine per far presente che è stato pubblicato il Bando per la concessione di contributi comunali per il recupero delle facciate nel Centro Storico di Ostra (visionabile, per quanti ne fossero interessati, nel sito Internet del Comune, in cui è stata inserita anche la modulistica da utilizzare), e per ricordare che il decreto legislativo 6 ottobre 2004, n^251 prevede che il committente o il responsabile dei lavori debba trasmettere all'amministrazione comunale, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio di attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione relativa alla dichiarazione dell'organico medio annuo delle stesse ed il relativo certificato di regolarità contributiva, senza cui i lavori non possono iniziare (è infatti previsto che, in tal caso, sia sospesa l efficacia del titolo abilitativo). In difetto, debbono essere adottati i necessari provvedimenti e comminate le pesanti sanzioni previste per imprese e tecnici inadempienti dalla stessa L.R. 23 febbraio 2005, n^8, che ha aggiunto l obbligo di trasmettere al Comune il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) anche alla conclusione dei lavori. Fermo restando che ci si sta adoperando per far chiarezza sugli Enti interessati dal controllo e sulle precise sanzioni da applicare, si deve comunque considerare che i certificati hanno validità di sei mesi dalla data del rilascio, a meno che non sia disposto diversamente da leggi o regolamenti, e che gli stessi possono essere utilizzati per più cantieri, nel limite massimo di sei mesi dall emissione, e, a tal fine, l impresa deve attestare la conformità della loro copia fotostatica con una dichiarazione sostitutiva (magari, la stessa che deve essere utilizzata per comunicare l organico medio ed il tipo di contratto applicato ai lavoratori dipendenti). Distinti saluti. IL RESPONSABILE DEL SETTORE (Ing. Fabrizio Libanori) ricognizione_contributo_costruzione_circolare pag.5