N. 2 DEL 24 GENNAIO 2013 Note e Studi



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N. 2 DEL 24 GENNAIO 2013 Note e Studi Il metodo tariffario transitorio per il calcolo delle tariffe idriche e la prima direttiva per la trasparenza della bolletta dell acqua: sintesi delle principali novità

Introduzione Con l articolo 21, comma 19, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, (c.d. decreto Salva Italia), convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, sono state trasferite all Autorità per l energia elettrica e il gas le funzioni di regolazione e controllo del servizio idrico integrato (SII). Tali funzioni sono state in seguito individuate nel dettaglio con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012. Nell esercizio delle nuove competenze in materia di SII, il 28 dicembre 2012 l AEEG ha approvato: (i) il metodo transitorio per la determinazione delle tariffe del SII nel biennio 2012-2013 (delibera 585/2012/R/IDR) e (ii) la prima direttiva per trasparenza dei documenti di fatturazione (delibera 586/2012/IDR). I due provvedimenti, finalizzati alla creazione di un quadro regolatorio più chiaro e stabile e al rafforzamento della tutela degli utenti finali, dovrebbero fornire, nelle intenzioni dell Autorità, una prima risposta alle criticità del SII (in particolare, carenza infrastrutturale e eterogeneità dei modelli tariffari applicati sul territorio nazionale). 1. Il nuovo metodo tariffario transitorio per la determinazione delle tariffe del SII In attesa di definire una regolazione organica del SII che affronti anche gli aspetti della separazione contabile e della qualità del servizio, l AEEG ha ritenuto opportuno un intervento urgente in materia tariffaria, in ragione di una duplice necessità: (i) incentivare gli investimenti nelle infrastrutture del settore, necessari per il conseguimento degli obiettivi nazionali e comunitari di qualità del servizio e di tutela ambientale; (ii) dare attuazione agli esiti del referendum del 12 e 13 giugno 2011, recepiti dal decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011 n. 116 che ha parzialmente abrogato l articolo 154, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Codice dell ambiente), nella parte in cui, includendo fra i criteri di determinazione della tariffa del SII l adeguatezza della remunerazione del capitale investito, autorizzava il riconoscimento in tariffa dell utile del gestore. Come precisato dall articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, in materia di regolazione tariffaria all autorità spetta il compito di predisporre il metodo di determinazione della tariffa del SII, individuare le componenti di costo (inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione) di cui è ammessa la copertura tramite il gettito tariffario nel rispetto dei principi del full cost recovery e del 2

chi inquina paga, approvare le tariffe proposte dai gestori e vigilare sulla corretta applicazione delle stesse. Al riguardo, in un ottica di gradualità di intervento, resa necessaria dall elevato livello di eterogeneità della regolazione tariffaria applicata sul territorio nazionale, l AEEG ha optato per l adozione di un metodo tariffario transitorio ( MTT ) per gli anni 2012 e 2013, nelle more della definizione di un nuovo modello tariffario a regime, che troverà applicazione a partire dal 2014. Il MTT prevede il mantenimento nella fase transitoria delle strutture tariffarie esistenti e di un articolazione per gestore/ambito tariffario analoga alla precedente, ma anticipa le linee generali del modello definitivo e pone le basi per una progressiva convergenza tariffaria. Il nuovo metodo transitorio, in base al quale dovranno essere calcolate le tariffe relative ai servizi di cui si compone il SII (captazione, adduzione, potabilizzazione, vendita di acqua all ingrosso, distribuzione e vendita agli utenti finali, fognatura, depurazione e misurazione), si applica a tutte le gestioni. Restano escluse soltanto le gestioni che adottano il metodo tariffario CIPE, per le quali l approvazione della regolazione tariffaria del SII è rinviata a un successivo provvedimento, e le gestioni presenti nelle provincie autonome di Trento e Bolzano e nella Valle d Aosta, per le quali viene confermata l applicazione nella fase transitoria della metodologia tariffaria vigente. Riguardo ai criteri per il calcolo delle tariffe, il MTT nello specifico determina: (i) le componenti di costo che il gettito tariffario deve assicurare in ossequio al principio del recupero integrale dei costi; (ii) il moltiplicatore dell attuale assetto tariffario, tale da garantire ex ante la copertura dei costi individuati; (iii) il meccanismo di compensazione ex post, tale da garantire che i ricavi coprano i costi ammissibili effettivamente sostenuti. Ai fini dell aggiornamento tariffario sono definite in particolare le seguenti componenti di costo del SII: a) costi delle immobilizzazioni, intesi come somma degli oneri finanziari, degli oneri fiscali e delle quote di restituzione dell investimento; b) costi di gestione efficientabili, vale a dire costi operativi endogeni alla gestione o sui quali la gestione può esercitare un azione di efficientamento; c) costi di gestione non efficientabili, intesi come costi operativi la cui determinazione non dipende dalle scelte gestionali; d) eventuale componente di anticipazione per il finanziamento di nuovi investimenti. Degna di nota è la distinzione tra costi efficientabili e non efficientabili che, riflettendo la scelta dell AEEG di optare per una regolazione tariffaria incentivante, anticipa 3

l individuazione di percorsi obbligati di efficientamento per i singoli gestori, rinviata alla definizione del metodo tariffario definitivo. Sulla base dei nuovi criteri gli enti d ambito dovranno formulare le proposte tariffarie e trasmetterle all AEEG entro il 31 marzo 2013. L Autorità provvederà all approvazione delle tariffe entro i successivi tre mesi, salva la necessità di richiedere ulteriori integrazioni. A partire dal 1 gennaio 2013 i gestori del SII sono dunque tenuti ad applicare: (i) fino alla determinazione delle nuove tariffe da parte degli enti d ambito, le tariffe del 2012 senza variazioni o le tariffe per il 2013 eventualmente definite dagli enti d ambito prima dell introduzione del MTT, purchè sia mantenuta la precedente articolazione tariffaria; (ii) in seguito alla formulazione delle proposte tariffarie da parte degli enti d ambito e fino all approvazione da parte dell AEEG, le tariffe del 2012 moltiplicate per il coefficiente determinato dall ente d ambito; (iii) dopo l approvazione delle tariffe da parte dell Autorità, le tariffe del 2012 comunicate all Autorità moltiplicate per il coefficiente approvato dalla stessa. Le principali novità del metodo tariffario transitorio vanno lette alla luce degli obiettivi assegnati dall Autorità a questo primo intervento regolatorio: promuovere gli investimenti nel settore per la realizzazione di nuove infrastrutture o l ammodernamento di quelle esistenti e adeguare il sistema tariffario agli esiti del referendum del 2011, in particolare conciliando i risultati referendari con la normativa europea in tema di rispetto dei principi del recupero dei costi e del chi inquina paga. In questa prospettiva vengono in rilievo: - l espunzione dalla tariffa della componente remunerativa del capitale investito, rigidamente fissata in via amministrativa e non aggiornabile. Al principio della remunerazione del capitale viene infatti sostituito il riconoscimento del costo della risorsa finanziaria, per sua natura variabile in funzione dell andamento dei mercati finanziari. Con riguardo al periodo transitorio il profitto non ammesso sarà dunque costituito dalla differenza tra l adeguata remunerazione del capitale investito, soppressa dal referendum, e i costi riconosciuti dal MTT; - il graduale allineamento del gettito tariffario e dei ricavi previsti dai piani d ambito per far fronte agli impegni assunti nei programmi di investimento, che consentirà di assicurare maggiore certezza agli investitori; - la previsione che il costo degli investimenti sia riconosciuto soltanto ad opere realizzate e in funzione, salva la possibilità di riconoscere in tariffa, a 4

determinate condizioni, uno specifico importo destinato ad alimentare un fondo per il finanziamento di nuovi investimenti. A tale ultima previsione si accompagna l introduzione di un meccanismo di verifica del rispetto della destinazione di questa componente tariffaria. Risponde invece all esigenza di evitare che l introduzione del nuovo metodo tariffario abbia un impatto negativo sugli utenti finali la previsione, per il biennio, di un limite massimo di variazione della tariffa e dell obbligo per l AEEG, nei casi di incrementi tariffari superiori, di accertare la validità delle informazioni fornite e la corretta applicazione dei nuovi criteri. È infine rinviata all adozione di successivi provvedimenti regolatori la disciplina degli aspetti relativi alla definizione di agevolazioni tariffarie (c.d. bonus acqua) per gli utenti in condizioni economiche disagiate, all introduzione generalizzata del deposito cauzionale e alla individuazione di meccanismi di incentivazione per alcune tipologie di nuovi investimenti. 2. Prima direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione del SII Fra le altre funzioni di regolazione del SII, l articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012 attribuisce all AEEG il compito di definire i livelli minimi e gli obiettivi di qualità del servizio. Anche riguardo a questo aspetto, nelle more dell avvio di un più ampio procedimento per la regolazione della qualità del servizio, l Autorità ha optato per un primo intervento sui contenuti minimi e la trasparenza della bolletta dell acqua, in considerazione dell importante funzione del documento di fatturazione quale canale di comunicazione con l utente finale. L obiettivo è dunque quello di semplificare e rendere più comprensibili le bollette, anche al fine di favorire una migliore conoscenza del servizio idrico, un uso più consapevole della risorsa e la riduzione dei reclami dovuti a carenze di informazioni. La direttiva, indirizzata a tutti i gestori del SII, elenca innanzitutto un insieme minimo di informazioni che il gestore è obbligato a riportare nei documenti di fatturazione. In particolare vanno inserite in bolletta: 5

(a) le informazioni relative all identificazione dell utente finale, i dati identificativi della fornitura, le informazioni relative alla tipologia di utenza e al tipo di tariffa applicata; (b) le informazioni relative al periodo di riferimento della fatturazione, alle letture e all andamento dei consumi; (c) le informazioni relative alle modalità di pagamento utilizzabili dall utente finale, alla situazione dei pagamenti delle bollette precedenti e alle procedure previste in caso di morosità; (d) le informazioni relative ai recapiti per la chiamata al servizio segnalazione guasti, per la presentazione al gestore di reclami o la richiesta di informazioni. Non è richiesto ai gestori di fornire direttamente nel documento di fatturazione le informazioni relative alla qualità del servizio, alle condizioni contrattuali e alle procedure di reclamo. Al riguardo tuttavia i gestori hanno l obbligo entro il 30 giugno 2013 di mettere a disposizione degli utenti sul proprio sito internet, con accesso diretto dalla homepage, la Carta dei servizi e le informazioni sui livelli di qualità garantiti dal gestore, la composizione analitica dell acqua fornita, le condizioni di fornitura e le procedure di reclamo. Il gestore dovrà peraltro indicare in bolletta le modalità per l ottenimento di tali informazioni e garantire l invio tempestivo delle stesse qualora l utente ne faccia richiesta. La direttiva prevede inoltre l inserimento in bolletta, nella prima pagina con modalità grafiche scelte dal gestore e un carattere di stampa facilmente leggibile, di un quadro di sintesi che, oltre ad alcune delle informazioni obbligatorie menzionate, dovrà riportare il totale dovuto per: la quota fissa; il servizio di acquedotto; il servizio di depurazione; il servizio di fognatura; eventuali voci di perequazione. Dovranno inoltre essere riportati l eventuale bonus sociale, eventuali acconti già fatturati in bolletta, eventuali addebiti/accrediti diversi da quelli derivanti dall applicazione della tariffa, l IVA, l importo totale della bolletta e lo stato di pagamento delle precedenti bollette. Nel quadro di sintesi dovrà anche essere indicato se l utente finale sia servito da un impianto di depurazione attivo e, in caso contrario, andranno precisate le ragioni per cui il servizio di depurazione non è disponibile. E infine prevista, a partire dal 1 gennaio 2004, la pubblicazione di un glossario, consultabile on line, con i termini più frequentemente utilizzati nel servizio idrico integrato, che i gestori sono tenuti ad utilizzare per la redazione dei documenti di fatturazione e per le comunicazioni agli utenti finali. 6