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Senato della Repubblica Fascicolo Iter DDL S. 2731 Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la fusione dei Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti 19/03/2018-14:23

Indice 1. DDL S. 2731 - XVII Leg. 1 1.1. Dati generali 2 1.2. Testi 3 1.2.1. Testo DDL 2731 4

1. DDL S. 2731 - XVII Leg. 1. DDL S. 2731 - XVII Leg. Senato della Repubblica Pag. 1

1.1. Dati generali 1.1. Dati generali collegamento al documento su www.senato.it Disegni di legge Atto Senato n. 2731 Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la fusione dei Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti Iter 6 aprile 2017: assegnato (non ancora iniziato l'esame) Successione delle letture parlamentari S.2731 assegnato (non ancora iniziato l'esame) Iniziativa Parlamentare Marcello Gualdani ( AP (Ncd-CpE) ) Cofirmatari Guido Viceconte ( AP (Ncd-CpE) ), Francesco Colucci ( AP (Ncd-CpE) ), Piero Aiello ( AP (Ncd- CpE) ) Natura ordinaria Presentazione Presentato in data 8 marzo 2017; annunciato nella seduta ant. n. 783 del 14 marzo 2017. Classificazione TESEO ISTITUZIONE DI NUOVI COMUNI Classificazione provvisoria Assegnazione Assegnato alla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente il 6 aprile 2017. Annuncio nella seduta pom. n. 804 del 6 aprile 2017. Pareri delle commissioni 5ª (Bilancio), Questioni regionali Senato della Repubblica Pag. 2

1.2. Testi 1.2. Testi Senato della Repubblica Pag. 3

1.2.1. Testo DDL 2731 1.2.1. Testo DDL 2731 collegamento al documento su www.senato.it Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2731 DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa dei senatori GUALDANI, VICECONTE, COLUCCI e AIELLO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 MARZO 2017 Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.?267, per la fusione dei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti Onorevoli Senatori. -- Il presente disegno di legge nasce dall'esigenza di trovare un efficace meccanismo per ridurre l'elevata frammentarietà dei comuni italiani e favorire il raggiungimento da parte di questi ultimi di dimensioni più adeguate, atte cioè a consentire un netto miglioramento della qualità e dell'efficacia dei servizi offerti ai cittadini. È ormai noto, infatti, che le ridotte dimensioni che caratterizzano la maggior parte dei comuni italiani sono spesso del tutto insufficienti a garantire uno svolgimento efficace ed efficiente dell'azione amministrativa, così come previsto dall'articolo 118 della Costituzione. Basti pensare che secondo dati dell'istituto nazionale di statistica del 2014, su 8.057 comuni italiani presenti in totale in Italia, ben 5.652 comuni (ossia circa il 70 per cento di tutti i comuni italiani) hanno una dimensione inferiore a 5.000 abitanti. D'altra parte, a livello nazionale, la percentuale degli abitanti residenti in piccoli comuni è pari al 17,07 per cento dell'intera popolazione. È evidente allora il disequilibrio esistente tra il numero delle amministrazioni locali e la distribuzione degli abitanti tra i residenti. Del resto, soprattutto negli ultimi anni, sono state fortemente incentivate tutte le forme di associazioni tra comuni, dalle convenzioni alle unioni fino all'esercizio obbligato di funzioni essenziali, così come fortemente incentivate sono state le fusioni stesse, da ultimo con la stessa legge n. 56 del 2014, la cosiddetta legge Delrio. Il presente disegno di legge individua proprio nelle fusioni, attualmente disciplinate dall'articolo 15 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, lo strumento più idoneo per superare l'attuale frammentarietà dei comuni italiani. La fusione, infatti, a differenza delle altre forme di associazionismo tra comuni, comporta la costituzione di un unico ente, nel quale sono aggregate tutte le risorse umane, strumentali e finanziarie, al fine di ottenere non solo l'ottimizzazione dei servizi esistenti, ma anche talvolta il loro ampliamento. Tra l'altro, prevede il superamento della provincia quale ente territoriale sovraordinato con competenze di area vasta. La fusione dei piccoli comuni diventa pertanto ineludibile per l'esercizio di funzioni che erano in capo alle province e che l'eccessiva frammentazione amministrativa in piccoli comuni finirebbe per ricondurre in capo alle regioni, determinando il rischio di un neo-centralismo di tipo regionale. Il presente disegno di legge, nel pieno rispetto della normativa costituzionale di riferimento, stabilisce innanzitutto che il limite minimo di abitanti perché possa esistere un comune è fissato nella soglia di 10.000 abitanti. Essa modifica pertanto il citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, introducendo un nuovo comma nell'articolo 15, il quale prevede che, a decorrere dal 1º gennaio 2020, un comune non può avere una popolazione inferiore a 10.000 abitanti. Nel periodo che intercorre tra l'entrata in vigore della presente legge e il 1º gennaio 2020, le regioni provvedono, nelle forme previste dalle singole leggi regionali, alla fusione obbligatoria dei comuni Senato della Repubblica Pag. 4

1.2.1. Testo DDL 2731 limitrofi che siano sotto la soglia prestabilita. Per garantire la celerità del procedimento si prevede che, trascorsi quarantotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione che non abbia provveduto alla fusione obbligatoria dei comuni sia soggetta alla riduzione di una quota pari al 50 per cento dei trasferimenti erariali in suo favore, diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale e al trasporto pubblico locale. Ai comuni sorti dalla fusione si riconoscono i contributi straordinari previsti dall'articolo 15 del citato testo unico degli enti locali; inoltre, ad essi si applicano, ove compatibili, le norme sulla fusione dei comuni previsti dalla cosiddetta legge Delrio (legge n. 56 del 2014). DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Modifica all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 1. All'articolo 15 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 è premesso il seguente: «01. A decorrere dal 1º gennaio 2020, un comune non può avere una popolazione inferiore a 10.000 abitanti»; b) al comma 1, le parole: «Salvo i casi di fusione tra più comuni,» sono soppresse. Art. 2. (Disposizioni transitorie) 1. Nel periodo che intercorre tra l'entrata in vigore della presente legge e il 1º gennaio 2020, conformemente a quanto previsto dagli articoli 117 e 133 della Costituzione, le regioni provvedono, nelle forme previste dalla legge regionale, alla fusione obbligatoria dei comuni limitrofi la cui popolazione sia inferiore a 10.000 abitanti e che non abbiano già avviato autonomamente procedimenti di fusione. 2. Ai comuni assoggettati a fusione obbligatoria ai sensi del comma 1 del presente articolo spettano i contributi straordinari previsti dal comma 3 dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 3. Ai comuni assoggettati a fusione obbligatoria ai sensi del comma 1 del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dai commi da 116 a 134 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56. Art. 3. (Riduzione dei trasferimenti erariali in caso di mancato intervento delle regioni) 1. Trascorsi quarantotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora una regione non abbia provveduto alla fusione obbligatoria dei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti con propria legge, essa, a decorrere dall'anno successivo, è soggetta alla riduzione di una quota pari al 50 per cento dei trasferimenti erariali in suo favore, diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale e al trasporto pubblico locale. Senato della Repubblica Pag. 5

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (http://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-a, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.