STATUTO. Art. 1) COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

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STATUTO dell ASSOCIAZIONE DI CLASSE J 24 Art. 1) COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE E costituita un Associazione sportiva dilettantistica senza scopo di lucro, denominata Classe Italiana J/24 Associazione Sportiva Dilettantistica. La sede legale dell Associazione coincide con la residenza del Presidente in carica. E facoltà dell Assemblea Ordinaria dei Soci, trasferire la sede in altro luogo. La durata dell Associazione è illimitata. Art. 2) SCOPO L Associazione ha lo scopo di promuovere, sviluppare e diffondere l esercizio della vela mediante lo sviluppo e la valorizzazione delle imbarcazioni monotipo della Classe J/24 e mediante la gestione di attività sportive e ricreative per gli associati. Essa ha anche lo scopo di promuovere e coordinare l attività sportiva nonché organizzare eventi sportivi rivolti alla Classe J/24, il tutto con le finalità e con l osservanza delle norme e delle direttive dell ISAF e della Federazione Italiana Vela. A tal fine l Associazione potrà svolgere attività didattica per l avvio alla pratica sportiva. L Associazione ha anche lo scopo di rappresentare la Classe nei confronti della Federazione Italiana della Vela, delle altre Associazioni Internazionali di Classe e del Consiglio Mondiale di Classe. L Associazione infine, ha anche lo scopo di vigilare, attraverso gli organi tecnici della FIV, sulla costruzione delle imbarcazioni e degli equipaggiamenti ( alberi, vele,etc.) realizzati in Italia, secondo le Regole di Stazza della Classe J/24. L Associazione opera in osservanza alle norme, indirizzi e linee guida definite dall ISAF e dalla Federazione Italiana Vela. Per il raggiungimento degli scopi sociali l Associazione potrà compiere tutte le operazioni di carattere mobiliare, immobiliare, commerciale o finanziario ritenute utili o necessarie.

Art. 3) NATURA L Associazione è apolitica e non persegue scopo di lucro. Eventuali proventi dallo svolgimento dell attività associativa dovranno essere reinvestiti per l attuazione dei fini istituzionali. Durante la vita dell Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Art. 4) PATRIMONIO ED ENTRATE Il patrimonio sociale è costituito dai beni mobili ed immobili che l Associazione possiede e da quanto potrà ad essa pervenire in futuro. Le entrate sono costituite dalle quote associative, dai proventi di manifestazioni sportive, da eventuali contributi, donazioni o lasciti di enti o privati, da entrate commerciali connesse alle attività istituzionali o da attività commerciali occasionali e saltuarie, e da quant altro concorra ad incrementare l attivo sociale. I fondi sono depositati presso l Istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione finanziaria è disposta con la firma del Presidente. In caso di sua assenza o impedimento, l operazione verrà disposta con firma del Vice Presidente o del Tesoriere o del Segretario. Art. 5) ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO L esercizio sociale coincide con l anno solare. Entro 3 (tre) mesi dalla chiusura dell esercizio il Consiglio Direttivo deve compilare il bilancio consuntivo e quello preventivo per l anno in corso e deve convocare l Assemblea Ordinaria per la relativa approvazione che dovrà avvenire, di norma, entro il penultimo giorno di svolgimento delle regate del Campionato Nazionale di Classe e comunque entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell esercizio. Art. 6) SOCI E LORO DIRITTI E DOVERI Il numero degli iscritti all Associazione è illimitato. I Soci sono divisi nelle seguenti categorie: a) Soci Ordinari: sono le persone fisiche o giuridiche proprietarie di imbarcazioni J/24, la cui domanda di iscrizione sia stata accolta dall Associazione. Le persone giuridiche, gli enti commerciali e non commerciali devono indicare, all atto della domanda di associazione, il nome del rappresentante delegato ad intrattenere rapporti con l Associazione e partecipare alle assemblee. Il mandato dovrà essere confermato annualmente all atto del pagamento della quota associativa.

In caso di comproprietà, i comproprietari dovranno indicare il proprietario che li rappresenterà a tutti gli effetti nei rapporti con l Associazione e parteciperà alle Assemblee; Gli associati di minore età saranno rappresentati dagli esercenti la potestà di legge. b) Soci atleti: sono le persone fisiche che praticano l attività sportiva della vela su imbarcazioni di cui non sono armatori; c) Soci sostenitori:sono le persone fisiche o giuridiche che contribuiscono alla realizzazione dei fini istituzionali dell Associazione. 1. Diritti: Tutti i Soci hanno diritto di usufruire dei servizi e vantaggi offerti dall Associazione, di usare il materiale sociale, di intervenire alle regate o altre manifestazioni promosse dall Associazione. E esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Inoltre, i Soci Ordinari maggiori di età, gli esercenti la potestà di legge sugli associati minori di età, se in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di voto in tutte le Assemblee dell Associazione, tanto Ordinarie che Straordinarie. Ai soci ordinari è attribuito un solo voto anche se proprietari di più imbarcazioni. Il numero degli iscritti all Associazione è illimitato. 2. Doveri Gli Associati hanno il dovere di: osservare le regole dettate dall ISAF e dalla Federazione Italiana Vela alla quale l Associazione aderisce; osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali; mantenere un comportamento conforme alle finalità dell Associazione; pagare la quota associativa stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo; tale quota non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato e non può essere trasferita a terzi o rivalutata. L iscrizione all Associazione deve essere rinnovata annualmente entro il 31 gennaio. Dopo tale data, i Soci che non avessero provveduto al rinnovo dell iscrizione, saranno considerati dimissionari. La qualità di Socio cessa per: - dimissione volontaria; - mancato versamento della quota associativa; - espulsione per comportamento contrastante con gli scopi statutari o per gravi motivi (deliberata dal Collegio dei Probiviri, con possibilità di ricorso all Assemblea, la cui decisione è inappellabile); - decesso.

Art. 7) ORGANI SOCIALI Sono organi dell Associazione: l Assemblea ; il Consiglio Direttivo; il Presidente; il Collegio dei Revisori dei Conti, anche con la funzione di Probiviri. Art. 8) ASSEMBLEA L Assemblea è costituita da tutti i Soci Ordinari aderenti all Associazione. Essa può essere Ordinaria o Straordinaria; entrambe sono convocate dal Consiglio Direttivo e sono presiedute dal Presidente. Hanno diritto a partecipare alle assemblee con diritto di voto: i soci ordinari, i rappresentanti delle persone giuridiche, enti commerciali e non commerciali, iscritte all Associazione quali soci ordinari, gli esercenti la potestà di legge sugli associati minori di età. a) Assemblea Ordinaria L Assemblea Ordinaria ha i seguenti compiti: eleggere il Consiglio Direttivo; eleggere il Collegio dei Revisori e dei Probiviri ; approvare il programma e il bilancio di previsione per l anno successivo; approvare il programma e il rendiconto economico finanziario con la relazione dell attività dell anno precedente; approvare gli indirizzi e i programmi proposti dal Consiglio Direttivo. L avviso di convocazione deve essere inviato a ciascun Socio Ordinario, all indirizzo di posta elettronica risultante dal libro soci, almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la riunione; l avviso deve contenere il giorno, l ora, il luogo e l elenco delle materie oggetto di trattazione, nonché l indicazione della eventuale seconda convocazione: l intervallo di tempo fra la prima e la seconda convocazione dovrà essere di almeno 24 (ventiquattro) ore. E comunque in facoltà del Consiglio Direttivo prevedere, di volta in volta, modalità alternative di convocazione dell Assemblea, tali comunque da garantire una adeguata e tempestiva informazione dei

Soci circa le modalità di tempo e di luogo della riunione nonché sulle materie poste all ordine del giorno della stessa. b) Assemblea Straordinaria L Assemblea ha luogo in via straordinaria ogni qualvolta si rende necessario per le esigenze dell Associazione. I Soci sono convocati in Assemblea Straordinaria dal Consiglio Direttivo, con le modalità ed i termini di cui al precedente articolo, per deliberare sulle modifiche dello Statuto; deliberano altresì a scrutinio segreto, sulla nomina e sui poteri del o dei Liquidatori. L Assemblea Straordinaria è convocata altresì su richiesta di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto; nella richiesta deve essere indicato l argomento o gli argomenti da trattare. Art. 9) COSTITUZIONE DELLE ASSEMBLEE Le Assemblee sono presiedute dal Presidente, in sua mancanza dal Vice Presidente e, ove mancante, dal Consigliere più anziano di età. L Assemblea nomina anche un Segretario e, ove occorra, il seggio elettorale. Le Assemblee, sia Ordinarie che Straordinarie, sono validamente costituite, in prima convocazione, quando sono presenti almeno la metà di Soci aventi diritto di voto ed, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Non possono partecipare alle Assemblee i Soci non in regola con i pagamenti ed i Soci ai quali sia stata irrogata una sanzione definitiva in corso di esecuzione. I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, da altro Socio Ordinario mediante delega scritta, ma un Socio Ordinario non può rappresentare più di 3 ( tre ) soci.. Art. 10) DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE ed i voti nulli. intervenuti. Le Assemblee deliberano a maggioranza dei voti espressi; nei voti espressi non sono compresi gli astenuti Per le modifiche dello Statuto occorre il voto favorevole della maggioranza di ⅔ (due terzi) dei Soci Per lo scioglimento dell Associazione di Classe e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ ( tre quarti ) dei soci intervenuti. Nelle Assemblee nelle quali si discutono argomenti che riguardano personalmente il socio, la votazione dovrà effettuarsi sempre a scrutinio segreto.

Art. 11) IL CONSIGLIO DIRETTIVO ED IL PRESIDENTE L Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a nove membri, purché in numero dispari, eletti dall Assemblea Ordinaria a scrutinio segreto fra i Soci ordinari. Il Consiglio Direttivo resta in carica per la durata di 2 (due ) anni, ed i suoi componenti sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge, tra i suoi membri, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Il Consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove, purché in Italia, quando il Presidente lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta in forma scritta da almeno due Consiglieri. Le riunioni del Consiglio Direttivo verranno indette dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o su domanda della maggioranza dei Consiglieri. Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante avviso contenente la data, il luogo, l ora della riunione e l ordine del giorno inviato con lettera raccomandata oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (compresi il telefax e la posta elettronica) al recapito fornito in precedenza dall interessato ed annotato nei libri sociali, almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per la riunione e, in caso di particolare urgenza, almeno 1 (uno) giorno prima. In caso di impossibilità o inattività del Presidente, il Consiglio può essere convocato dal Vice Presidente o da uno qualsiasi dei Consiglieri. In mancanza di formale convocazione, il Consiglio delibera comunque validamente quando sono presenti tutti i Consiglieri. Il Consiglio Direttivo potrà nominare tra tutti gli associati un Comitato Tecnico per la realizzazione delle singole iniziative determinandone le funzioni. Le votazioni sono palesi o a scheda segreta. A parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente; nelle segrete, la parità comporta reiezione della proposta. Venendo uno o più componenti del Consiglio Direttivo a cessare dalla carica prima della scadenza del Consiglio, questi saranno sostituiti con cooptazione e la loro sostituzione sarà approvata durante la successiva assemblea. Qualora venisse meno la maggioranza dei membri del Consiglio, il Consiglio stesso dovrà convocare al più presto (e comunque non oltre 60 giorni) l Assemblea per la nomina di nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 12) DELIBERAZIONE E COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano in età dei presenti. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal presidente ed al segretario della riunione. E ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per videoconferenza ovvero per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale, e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti oggetto di discussione; verificandosi tali presupposti, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, verrà individuato tra i partecipanti un Segretario il quale avrà anche il compito di redigere il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente alla prima occasione utile.. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell Associazione di Classe, senza limitazioni: delibera con decisione insindacabile sull ammissione dei Soci. Esso procede altresì, ove ritenuto opportuno, alla nomina di collaboratori o consulenti determinandone il compenso; predispone e delibera, occorrendo, il Regolamento per il funzionamento dell Associazione di Classe, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati. Art. 13) PRESIDENTE Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice dei voti. Il Presidente: - ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio; - è autorizzato ad eseguire incassi e pagamenti in ogni forma e con ogni strumento nei limiti delle disponibilità finanziarie dell Associazione, aprire e chiudere rapporti bancari, accettare donazioni, eredità e legati; - ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive; - convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo; - presiede le assemblee; - in caso di necessità ed urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza o impedimento, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente o, in sua mancanza, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo, che provvede alla convocazione del Consiglio Direttivo stesso. Art. 14) COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E DEI PROBIVIRI La gestione dell Associazione di Classe è controllata da un Collegio dei Revisori dei Conti, eletto dall Assemblea Ordinaria dei Soci, costituito da tre componenti effettivi, di cui uno nominato Presidente dall Assemblea, e da due componenti supplenti. I Revisori dei Conti dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai Bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti d ispezione e controllo. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica 2 (due) anni, in concomitanza con il Consiglio Direttivo, ed i suoi membri sono rieleggibili. In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione dell incarico o altro motivo di cessazione dall incarico, gli effettivi sono sostituiti dai supplenti a partire da quello che ha avuto il maggior numero di voti. Al Collegio dei Revisori sono anche attribuiti i compiti dei Probiviri. In tale ambito, il Collegio decide, su parere consultivo del Consiglio Direttivo, i procedimenti disciplinari a carico dei soci adottando, in relazione alla gravità dei fatti, le seguenti sanzioni a) ammonizione; b) deplorazione; c) sospensione fino ad un massimo di dodici mesi; d) espulsione. Avverso i provvedimenti del Collegio dei Probiviri è ammesso reclamo all Assemblea da proporre entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione. L Assemblea deve essere tenuta entro sessanta giorni dal deposito del reclamo. L Assemblea decide a scrutinio segreto e la sua decisione è inappellabile. In tutti i gradi del procedimento deve essere garantito al socio interessato il diritto al contraddittorio e alla difesa Art. 15) NATURA DELLE CARICHE Tutte le cariche sociali, elettive e non, sono onorarie.

Art. 16) CANDIDATURE Tutti i Soci Ordinari possono candidarsi alle cariche sociali; le loro candidature debbono essere presentate, di norma, entro il termine di 10 (dieci) giorni precedenti la data di convocazione. Non possono candidarsi i Soci non in regola con i pagamenti e quelli che hanno subito una sanzione definitiva in corso di esecuzione. L elenco dei candidati è predisposto dal Consiglio Direttivo. Art. 17) DISPOSIZIONI VARIE a) Ogni notizia inerente l Associazione verrà resa pubblica nei confronti degli Associati mediante notizia sul sito internet della Classe ( www.j24.it ). b) Il presente Statuto potrà essere integrato da un Regolamento predisposto ed approvato dal Consiglio Direttivo. Art. 18) CLAUSOLA COMPROMISSORIA I provvedimenti adottati dagli organi dell Associazione di Classe hanno piena e definitiva efficacia nei confronti dei Soci. Qualsiasi controversia che insorga tra l Associazione di Classe ed i Soci o tra i Soci stessi correlata all attività sociale deve essere sottoposta al Collegio dei Probiviri. Qualsiasi altra controversia, anche di natura patrimoniale, deve essere composta mediante arbitrato irritale: il Collegio Arbitrale sarà composto di tre membri dei quali due nominati uno da ciascuno dalle parti ed il terzo di comune accordo dai due Arbitri già nominati o in mancanza di tale accordo dal Presidente della Federazione Italiana Vela. L inosservanza di dette disposizioni costituisce illecito disciplinare. Il procedimento arbitrale dovrà svolgersi secondo le norme contenute negli articoli 806 e seguenti, in quanto compatibili, con il Codice di Procedura Civile.

Art. 19) SCIOGLIMENTO Lo scioglimento è deliberato dall Assemblea Straordinaria la quale provvederà alla nomina di uno o più Liquidatori. L eventuale attivo risultante dalla liquidazione non potrà essere ripartito tra i Soci, ma dovrà essere devoluto ad Associazioni Sportive Dilettantistiche o ad Enti Pubblici con analoghe finalità. Art. 20) NORMA TRANSITORIA Il presente Statuto, che segue i principi informativi del CONI, sostituisce lo Statuto del 1981 a rogito del notaio Carlo Alberto MIGLIARDI di Torino, Repertorio N. 81284/8188, con le successive modifiche.