1. Quando entra in vigore il DM 5 Luglio 2012, ovvero il Quinto Conto Energia? Il Quinto Conto Energia (il Decreto ) è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ovvero l 11 luglio 2012. Tuttavia, le nuove modalità di incentivazione saranno applicate a partire dal 27 agosto 2012 ( data di decorrenza ), ovvero 45 giorni solari successivi al 12 luglio 2012, data in cui l Autorità per l Energia Elettrica e il Gas (AEEG) ha comunicato con delibera - dandone anche notizia sul suo sito istituzionale - che il costo indicativo cumulato annuo degli incentivi spettanti agli impianti fotovoltaici ha raggiunto il valore di 6 miliardi di euro l anno.
2. A quali impianti si applicano le nuove modalità di incentivazione previste nel Decreto? Si applicano a tutti gli impianti fotovoltaici e fotovoltaici a concentrazione che non possiedano nessuno dei seguenti requisiti: a) siano stati oggetto di avvenuto riconoscimento delle tariffe incentivanti ai sensi dei precedenti decreti in Conto Energia ; b) siano piccoli impianti ovvero impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative ovvero impianti a concentrazione, ai sensi del Quarto C.E., che entrano in esercizio prima della Data di Decorrenza; c) siano grandi impianti iscritti in posizione utile nei registri ai sensi del Quarto C.E. e che producono la certificazione di fine lavori in tempo utile (entro 7 mesi dalla pubblicazione della graduatoria ovvero 9 mesi nel caso di impianti di potenza superiore ad 1 MW), anche successivamente alla Data di Decorrenza; d) siano impianti realizzati su edifici o aree delle amministrazioni pubbliche purchè entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2012. Il Quinto C.E. si applicherà, quindi, anche per i grandi impianti entrati in esercizio prima della Data di Decorrenza che non hanno avuto accesso in posizione utile ai registri pubblicati ai sensi del Quarto C.E.
3. Fino a quando rimarranno in vigore le modalità di incentivazione del Quinto C.E.? È previsto un termine di automatica cessazione di applicazione di tali norme corrispondente alla data in cui l AEEG comunicherà, con le medesime modalità sopra descritte, quando sarà raggiunto un costo cumulato degli incentivi pari a 6,7 miliardi di euro l anno. Il Quinto C.E. cesserà la propria applicazione 30 giorni solari successivi a tale data. Il Quinto C.E. si applicherà, dunque, nei limiti massimi di costo cumulato indicativo annuo di 700 milioni di euro. A titolo di confronto, il limite massimo di costo annuo fissato dal Quarto C.E. per il periodo 01/06/2011-31/12/2012, era di 580 milioni di euro.
4. Quali sono le principali novità introdotte dal Quinto C.E.? Le principali novità sono: a) Si stabilisce che per tutti gli impianti per i quali si applica il Quinto C.E. le tariffe incentivanti siano onnicomprensive ovvero comprendano anche la valorizzazione dell energia ceduta in rete, prevedendo anche specifiche tariffe incentivanti-premio da applicarsi alla quota di energia autoconsumata. Tale principio era stato già fissato dal Quarto C.E. per gli impianti con entrata in esercizio successiva al 31.12.2012 ed è stato confermato dal Quinto C.E. a partire, però, dalla Data di Decorrenza. a) Si conferma il meccanismo, già previsto nel Quarto C.E. per i grandi impianti, dell accesso agli incentivi mediante iscrizione favorevole al Registro, con graduatorie semestrali stabilite dal GSE sulla base delle richieste pervenute. Cambiano, tuttavia, i criteri di priorità con i quali vengono stilate le graduatorie (vd. FAQ n. 7) e, inoltre, si amplia notevolmente la tipologia di impianti che devono obbligatoriamente accedervi per poter prenotare gli incentivi.
c) Vengono automaticamente esclusi dalla possibilità di riconoscimento degli incentivi tutti gli impianti che non rientrano in almeno una delle seguenti categorie: I. Impianti realizzati su edifici dotati di Attestato di Certificazione Energetica in corso di validità (ovvero non dotati di ACE se non soggetti a tale obbligo); II. III. IV. Impianti realizzati su edifici per i quali si provvede alla completa rimozione dell eternit o dell amianto; Impianti realizzati su serre, pergole, fabbricati rurali, barriere acustiche, tettoie e pensiline; Impianti ubicati in discariche esaurite ed aree di pertinenza di discariche o siti contaminati, cave, miniere, aree in concessione al Gestore del Servizio Idrico Integrati, aree in disponibilità del demanio militare; V. Altri impianti realizzati nei tempi e in conformità a quanto previsto dalla L. 27/2012 (conversione in Legge del c.d. Decreto Liberalizzazioni ): con entrata in esercizio entro il 24/05/2012 per gli impianti autorizzati entro il 29/03/2011 ovvero che hanno fatto richiesta di autorizzazione entro il 01/01/2011, oppure con entrata in esercizio entro il 21/09/2012 per gli impianti che rispettano i requisiti di cui al D.Lgs n.28/2011 (Potenza nominale inferiore ad 1 MW, distanza minima di 2 km tra impianti, area dell impianto inferiore ad 1/10 dell area disponibile) e che hanno ottenuto il titolo autorizzativo entro la data di entrata in vigore del Quinto C.E.
5. Quali tipologie di impianti non necessitano di iscrizione al Registro? Tutti gli impianti che rientrano in una di queste tipologie: i. impianti (o potenziamenti di impianti) fotovoltaici su edifici con potenza non superiore a 12 kw; ii. iii. iv. impianti (o potenziamenti di impianti) fotovoltaici su edifici con potenza non superiore a 20 kw che richiedono una tariffa ridotta del 20% rispetto a quella spettante; impianti fotovoltaici su edifici per i quali è prevista la completa rimozione dell amianto e con potenza non superiore a 50 kw; impianti fotovoltaici con caratteristiche innovative (fino ad un limite di costo degli incentivi di 50 milioni di euro) v. impianti fotovoltaici a concentrazione (fino ad un limite di costo degli incentivi di 50 milioni di euro) vi. impianti fotovoltaici realizzati dalle Amministrazioni pubbliche mediante gara (fino ad un limite di costo degli incentivi di 50 milioni di euro). Per tutti gli altri impianti (definibili Grandi Impianti, in analogia alle definizioni del Quarto C.E. sebbene il Quinto C.E. non ne faccia esplicita menzione) è necessaria la preventiva iscrizione al Registro con esito favorevole per poter accedere agli incentivi.
6. Qual è la procedura di iscrizione al Registro? La procedura è sostanzialmente analoga a quella già sperimentata nel Quarto C.E. È prevista l apertura del primo bando del Registro entro 20 giorni dalla pubblicazione da parte del GSE delle proprie Regole Applicative (a loro volta previste entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo Decreto), con la possibilità di presentare le domande per almeno i 30 giorni successivi alla pubblicazione della deliberazione dell AEEG attestante il raggiungimento del tetto dei 6 miliardi di spesa annua. I successivi bandi saranno aperti dal GSE con cadenza semestrale a decorrere dalla data di chiusura del primo bando. Sono previsti 60 giorni per la presentazione delle domande a partire da ciascuna data di apertura. Il Decreto prevede l effettuazione di almeno 2 bandi (di cui il primo per 140 milioni di euro ed il secondo per 120 milioni di euro). I bandi successivi saranno aperti per 80 milioni di euro ciascuno, fino al raggiungimento dei 700 milioni di euro totali, ma va considerato che da tali soglie (già a partire dal secondo bando) saranno sottratti i costi cumulati degli impianti non soggetti all iscrizione a Registro. Al primo bando possono partecipare anche gli impianti già entrati in esercizio alla Data di Decorrenza del Quinto C.E.
7. Quali sono i criteri adottati dal GSE per la formazione delle graduatorie? I criteri sono ben diversi rispetto a quelli previsti dalle graduatorie del Quarto C.E: in particolare viene data priorità in base alla classe energetica degli edifici che ospitano gli impianti, oltre che agli impianti per i quali è prevista la rimozione dell amianto ed agli impianti con componentistica europea. Solo limitatamente al primo bando, la graduatoria è realizzata dando massima priorità alla precedenza della data di entrata in esercizio e, poi, a tutti gli altri criteri sopra elencati, come all art.4 comma 5 del Decreto.
8. Una volta ottenuta l iscrizione al Registro con esito favorevole in graduatoria, l accesso agli incentivi è automatico? No. L accesso agli incentivi è comunque subordinato alla necessità dell entrata in esercizio entro un anno dalla data di pubblicazione della relativa graduatoria. Qualora tale scadenza non venga assolta, occorrerà procedere ad una nuova richiesta di iscrizione al Registro (scompare tuttavia la decurtazione del 20% della tariffa nel caso in cui si acceda favorevolmente a una successiva graduatoria, prevista nel Quarto C.E.).
9. Quali tariffe incentivanti sono previste nel Quinto C.E.? Le tariffe incentivanti, suddivise per semestralità di entrata in esercizio, sono dettagliate negli Allegati 5-6-7. In particolare si prevede: per gli impianti di potenza fino ad 1 MW: una tariffa omnicomprensiva applicata alla quota di energia netta immessa in rete una tariffa premio applicata alla quota di energia netta consumata in sito. per gli impianti di potenza superiore ad 1 MW: una tariffa incentivante applicata alla quota di energia netta immessa in rete, pari alla differenza tra la tariffa omnicomprensiva e il prezzo zonale orario. una tariffa premio applicata alla quota di energia netta consumata in sito. A titolo di confronto si riporta di seguito la tabella con le tariffe previste per il primo semestre di applicazione del Decreto (per impianti fotovoltaici tradizionali) e l analoga tabella prevista nel Quarto C.E. per il primo semestre 2013 (che con ogni probabilità non sarà mai applicata): Tariffe previste nel I semestre di applicazione del Quinto C.E.
Tariffe previste nel I semestre 2013 del Quarto C.E. Dal confronto delle due tabelle si evince che la riduzione percentuale media delle tariffe omnicomprensive risulta del 45% per gli impianti sugli edifici e del 42% per gli altri impianti fotovoltaici. Pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline mantengono il beneficio di godere di una tariffa pari alla media tra le macro-categorie Impianti su edifici ed Altri Impianti. La medesima tariffa sarà applicabile anche agli impianti su fabbricati rurali, purché già accatastati prima della data di entrata in esercizio. Per poter godere di tale beneficio le serre devono presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli e della superficie totale della serra non superiore al 30% (limite innalzato al 50% nel caso di serre già autorizzate prima della data di entrata in vigore del Decreto).
10. Quale data fa fede per l applicazione della pertinente tariffa? Fa sempre fede la data di entrata in esercizio dell impianto, definita - elemento di novità - come data in cui si effettua il primo funzionamento dell impianto in parallelo con il sistema elettrico, comunicata dal Gestore di Rete e dallo stesso registrata in GAUDI. Sono previste, però, due eccezioni: se l impianto, iscritto in posizione utile ad una graduatoria, entra in esercizio prima della data di chiusura del relativo bando, ad esso viene attribuita la tariffa vigente a tale data; limitatamente al solo primo Registro, per gli impianti entrati in esercizio prima della Data di Decorrenza si applica la tariffa spettante per gli impianti entrati in esercizio nel primo semestre di applicazione del Decreto.
11. Sono previsti ulteriori premi tariffari nel Quinto C.E.? Si, ma solo limitatamente: agli impianti che utilizzano moduli e inverter realizzati in ambito UE/SEE (per entrambi i componenti deve essere presentata la Factory Inspection Attestation): il premio è di 2 c /kwh nel 2012-2013 ed a scalare 1 c /kwh nel 2014 e 0,5 c /kwh nei periodi successivi; agli impianti realizzati su edifici per i quali è prevista la rimozione dell amianto: il premio è di 2 c /kwh nel 2012-2013 ed a scalare 1 c /kwh nel 2014 e 0,5 c /kwh nei periodi successivi (nel caso di impianti di potenza inferiore a 20 kw tali premi sono rispettivamente 3, 2 ed 1 c /kwh). Tali premi sono cumulabili fra loro. Gli impianti i cui soggetti responsabili sono Regioni ed Enti locali godono in ogni caso della tariffa prevista per impianti su edifici, purchè non superino la potenza di 200 kw.
12. Quali caratteristiche tecniche devono avere gli impianti per poter accedere alle tariffe? Nel merito si richiama espressamente alle norme tecniche elencate negli allegati 1 e 4. Sono previsti, inoltre, ulteriori requisiti tecnici che dovranno essere rispettati. Nello specifico: a) i moduli fotovoltaici devono essere coperti per almeno 10 anni da garanzia per difetti. Inoltre il loro Produttore deve possedere le certificazioni ISO 9001:2008, OHSAS 18001 ed ISO 14000, nonché deve aver aderito ad un sistema o consorzio europeo che garantisca il riciclo dei moduli; b) i Produttori di moduli fotovoltaici ed inverter devono possedere un certificato di ispezione di fabbrica a verifica del rispetto della qualità del processo produttivo e dei materiali utilizzati; c) nel caso di impianti fotovoltaici a concentrazione il fattore di concentrazione deve essere pari ad almeno 10 soli (se tale fattore è compreso tra 3 e 10 le pertinenti tariffe sono ridotte del 10%, mentre se è inferiore a 3 l impianto è equiparato nelle tariffe e nelle procedure ad un impianto fotovoltaico); d) gli installatori devono possedere i requisiti specificati all art.15 del D.Lgs n. 28/2011.
13. A valle dell entrata in esercizio, come si effettua la richiesta di accesso alle tariffe incentivanti? La richiesta deve essere effettuata al GSE entro 15 giorni dalla data di entrata in esercizio (al pari di quanto richiesto per il Quarto C.E.). Il mancato rispetto dei 15 giorni comporta il mancato ottenimento degli incentivi per il periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio e la data della richiesta al GSE, fermo restando il diritto alla tariffa vigente alla data di entrata in esercizio. Il GSE, a valle delle verifiche documentali, comunica l accesso alle tariffe incentivanti entro 90 giorni dalla richiesta (nel Quarto C.E. erano previsti 120 giorni). Si noti che non sussiste più l obbligo di comunicare il fine lavori al GSE ed al Gestore di Rete previsto nel Quarto C.E. e che è demandato al Gestore di Rete l obbligo di caricare sul sistema GAUDI di TERNA la data di avvenuta entrata in esercizio.
14. Sono previsti nuovi oneri economici a carico dei Soggetti Responsabili? Si. Il Decreto prevede un contributo a favore del GSE di doppia natura: Una tantum (3 /kw per i primi 20 kw e 2 /kw per ogni kw eccedente) all atto della prima richiesta di iscrizione al Registro ovvero all atto della richiesta di tariffa per gli impianti esonerati dall obbligo del Registro. Annuale (0,05 c /kwh incentivato) per tutti gli impianti che accedono alle tariffe. Tale contributo corrisponde, quindi, mediamente a circa 500-800 /MW annui da considerare negli OPEX di progetto. In aggiunta a tali contributi è bene ricordare che, per effetto della recente Deliberazione dell AEEG n.281-2012, tutti gli impianti a fonti rinnovabili non programmabili in regime di ritiro dedicato saranno sottoposti,a partire dal 1 gennaio 2013, ad un corrispettivo di sbilanciamento secondo modalità definite in specifiche Regole Tecniche di prossima emanazione da parte del GSE.
15. È ancora prevista la possibilità di usufruire del meccanismo dello Scambio sul Posto? Si, ma come sistema alternativo alle tariffe incentivanti previste dal Quinto C.E.
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