LA VIGILANZA SUI MINORI



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MINISTERO DELL ISTRUZIONE,DELL UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO KAROL WOJTYLA Via Concesio n. 2 00188 Roma Cod. Fisc.: 97197700582 cod.mec. RMIC8AG009 06/33610055 fax 06/33613520 RMIC8AG009@istruzione.it Circolare n.25 Per tutto il personale LA VIGILANZA SUI MINORI L obbligo di vigilanza spetta ai genitori e a coloro cui affidano il figlio minorenne: baby sitter, amici di famiglia, scuola ecc. I problemi giuridici sorgono nel momento in cui il minore è affidato ad altri, cioè a persona diversa dai genitori. Per legge i genitori sono i soggetti che agiscono per il minore e che ne rappresentano i diritti. In quest ottica, fa parte degli obblighi genitoriali anche quello della vigilanza. Pertanto quando il minore è affidato a persona diversa dai genitori, l obbligo di vigilanza si trasferisce dai genitori ad altri soggetti, che devono quindi rispondere ai primi. E da tenere ben presente che l oggetto giuridico della tutela ( il bene da proteggere) è l integrità psico- fisica del minore. L art. 2048, comma 2 e l art. 2047 del Codice Civile pongono quale obbligo di servizio del personale scolastico quello di vigilare sugli allievi, per tutto il tempo che sono ad essi affidati. Tale obbligo di vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio, secondo quanto disposto dalla corte dei conti sezione terza del 19 febbraio 1994 n. 1623. A tal fine il dirigente scolastico deve porre in essere tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza nell ambiente scolastico e il DSGA deve predisporre il piano di vigilanza del personale ATA. La giurieprudenza ha ben definito il passaggio dell obbligo di vigilanza dai genitori ad un istituzione scolastica. Di seguito raccogliamo quanto riportato da : Cass. Sez. III, 19/02/94, n. 1623; Cass. 5/9/86, n. 5424 e Cass. Sez. III, 30/12/97, n. 13125. La giurisprudenza ritiene che l affidamento di un minore, effetuato dai genitori ad un istituzione scolastica, comporta per quest ultima e per chi agisce su suo incarico, il dovere di vigilare e controllare il minore con la dovuta diligenza e con l attenzione richiesta dall età e dallo sviluppo psico-fisico del minore. L obiettivo dell obbligo di vigilanza, infatti è quello di evitare che il minore, venga a trovarsi in situazione di pericolo con conseguente possibile pregiudizio per la sua incolumità lungo tutto l arco del tempo che va dal momento iniziale dell affidamento fino a quando ad esso non si sostituisca quello effettivo e potenziale dei genitori. In tale ottica la scuola non è esente da responsabilità nel caso in cui i genitori diano disposizioni che possano comunque risultare pregiudizievoli per l incolumità del giovane. Dunque l obbligo si estende dal momento dell ingresso degli allievi nei locali della scuola, a quello della loro uscita ( cass. 5/9/1986, n. 5424), con la precisazione che l obbligo assume contenuti diversi in rapporto al grado di maturità degli allievi ( Cass 4/3/1997, n. 894). La vigilanza sui minori da parte del personale docente e non, evidenzia delle criticità in alcuni momenti della giornata scolastica: Ingresso degli allievi/accoglienza Cambio dell ora/ avvicendamento docenti Ricreazione Uscita Gite d istruzione giornaliere/ campo scuola.

Fra le situazioni particolarmente a rischio vi sono soprattutto quelle determinate dalle condizioni di compresenza di più alunni in un determinato momento in aula, nei corridoi, per le scale, alla uscita nei laboratori, negli spazi per la attività motoria. Ciò presuppone una adeguata vigilanza da parte del personale docente e non docente. Per quanto concerne il docente, come è noto oltre ad essere egli stesso un lavoratore con i propri diritti e doveri, deve provvedere non solo alla istruzione degli alunni ma, anche a vigilare e disciplinare gli stessi, per cui ha l'obbligo di sorvegliare gli allievi per tutto il tempo in cui essi sono affidati alla sua tutela, senza mai lasciarli senza vigilanza. Per quanto riguarda il docente durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è esclusivamente il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Il docente che nel corso dell espletamento della attività didattica debba assentarsi temporaneamente dalla classe, non per futili motivi, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni fino al suo ritorno. Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente come disposto dal profilo professionale contratto collettivo nazionale 2006 2009. Il collaboratore scolastico è responsabile per danni subiti dagli alunni causa della sua omessa vigilanza solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi. INGRESSO DEGLI ALLIEVI/ACCOGLIENZA L ingresso degli alunni viene fissato in base agli orari di ciascuna sede e in relazione alla tipologia di funzionamento classi sulla base del POF. Tali orari devono essere portati a conoscenza dei genitori a inizio di di ciascun anno scolastico. I cancelli vengono aperti Ore 8.15 scuola infanzia Ore 8.15 scuola primaria Ore 8.00 scuola secondaria primo grado per consentire l entrata a genitori alunni. I cancelli e le porte sono richiusi 10 minuti dopo l inizio delle lezioni. Nelle mansioni dei collaboratori scolastici, così come riportate nella tabella A profili di area del personale Ata allegata al CCNL, troviamo una specificazione delle loro competenze in materia di vigilanza. Il collaboratore scolastico esegue nell ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica. E addetto ai servizi generali della scuola con compiti: Di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; Di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; Di vigilanza sugli alunni, compresa l ordinaria vigilanza e l assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche; Di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici; Di collaborazione con i docenti Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell accesso: dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all interno enell uscita da esse, nonché nell uso dei servizi igienici e nella cura dell igiene personale, anche con riferimento alle attività previste dall art. 47 Compiti dei collaboratori scolastici I collaboratori scolastici assegnati all ingresso: Provvederanno ad aprire il cancello/portone Sorveglieranno il regolare e ordinato afflusso degli allievi Richiuderanno il cancello/portone all orario stabilito

Sorveglieranno il regolare e ordinato afflusso degli allievi in prossimità del cancello/portone Richiuderanno il cancello/portone al termine dell orario d ingresso In servizio ai piani: Vigileranno il passaggio degli allievi nelle rispettive aree di servizio fino all entrata degli stessi nelle proprie aule In caso di assenza di un insegnante nella propria are/piano di servizio il collaboratore scolastico è tenuto alla vigilanza del relativo gruppo classe, dandone comunicazione alla Drigenza che provvederà alla sostituzione o al frazionamento del gruppo classe per l assegnazione ad altri docenti Compiti dei docenti L insegnante ha l obbligo di essere presente in aula 5 minuti prima dell inizio delle lezioni per accogliere gli allievi del proprio gruppo classe. In caso di ritardo o di assenza deve darne, se possibile preventivamente comunicazione alla dirigenza E fatto obbligo di non consentire, favorire o promuovere l allontanamento degli allievi dall aula, con espresso divieto di procedere all allontanamento degli all allievi dall aula per motivi disciplinari. Con la formazione del gruppo classe, l obbligo di vigilanza viene trasferito al docente. Tale obbligo permane per tutta la durata della didattica e fino alla riconsegna, reale o potenziale, del minore al genitore o da un suo delegato. Secondo la Cass. 6937 del 23/06/93 sez. III e n. 12424 del 10/12/98 sez. III è stabilito che: il dovere di vigilanza imposta ai docenti dall art. 2048 C.C. non ha carattere assoluto, bensì relativo, occorrendo correlarne in contenuto e l esercizio in modo inversamente proporzionale all età ed al normale grado di maturazione degli alunni di modo che con l avvicendamento di costoro all età del pieno discernimento, l espletamento di tale dovere non richiede la continua presenza degli insegnanti, purchè non manchino le necessarie misure organizzative idonee ad evitare il danno. CAMBIO DELL'ORA AVVICENDAMENTO DI DOCENTI Nel momento critico del cambio dell'ora, i docenti devono trasferire la custodia degli alunni dell'ora appena terminata, al nuovo docente e per far questo, necessitano di un aiuto, da parte di collaboratori in servizio al piano. In caso in cui sia necessario il trasferimento da un'aula ad un'altra gli alunni devono essere accompagnati dai loro docenti, tali trasferimenti possono essere fatti anche con la collaborazione del personale ausiliario. Compiti dei collaboratori scolastici. I collaboratori scolastici: al suono della campanella del cambio dell'ora dovranno sospendere ogni attività per coordinare i docenti del piano/ area di competenza nella vigilanza sugli allievi; se necessario per consentire l'avvicendamento dei docenti dovranno sostituire il docente che lo ha richiesto nella vigilanza di un gruppo classe; in seguito all' affidamento della sorveglianza sugli allievi da parte del docente, vigilerà sulla scolaresca finchè non sarà giunto l'insegnante in servizio nell'ora successiva; in caso di ritardo dell insegnante subentrante, sorvrglieranno le classi fino al suo arrivo; in caso di ritardo o di assenza dei docenti non tempestivamente annunciati dagli stessi sono tenuti a vigilare sugli allievi dandone nel contempo avviso alla dirigenza. Compito dei docenti. I docenti

al suono della campana, assicurata con un altro docente o collaboratore scolastico, la vigilanza del gruppo classe, si recheranno più celermente possibile nell'aula in cui è programmata la lezione successiva; per favorire il cambio di turno e garantire continuità nella vigilanza sugli allievi i docenti che entreranno in servizio in ore intermedie o che hanno avuto un ora libera, sono tenuti a farsi trovare, al suono della campanella, già davanti all aula interessata per consentire un cambio rapido sul decente. LA RICREAZIONE L'insegnante può autorizzare gli alunni o recarsi nel piano inferiore o superiore solo nel caso in cui viene accertata la presenza del personale addetto alla vigilanza. Le classi sono sorvegliate da tutti gli insegnanti in servizio. Spetta al personale ausiliario di turno a collaborare con gli insegnanti nella vigilanza, in particolare sorvegliare oltre il corridoio e l'atrio interno di competenza anche, i bagni in maniera in maniera da evitare che, si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose. Per trasferire momentaneamente la custodia del minore o dell'intero gruppo classe ad un collaboratore scolastico il docente dovrà: assicurarsi della presenza dello stesso; richiamare l'attenzione richiederne la disponibilità; riceverne l'assenso; Compiti dei collaboratori scolastici. I collaboratori scolastici: vigileranno gli allievi in prossimità dei bagni nell'aria/ piano di propria competenza, con particolare attenzione alle aree di transito; coadiuveranno i docenti nella vigilanza per tutta la durata della ricreazione. Compito dei docenti. I docenti: collaborano in compresenza con identiche responsabilità alla vigilanza del gruppo classe; nei limiti del possibile organizzeranno l'uscita degli allievi dall aula in maniera tale da non creare eccessivi affollamenti lungo le aree di transito. USCITA Una fase molto delicata della custodia dei minori si realizza durante l'uscita dalla istituzione scolastica e la riconsegna del minore a chi ne ha la responsabilità civile e penale. Compiti dei collaboratori scolastici. I collaboratori scolastici, in servizio all'ingresso dovranno posizionarsi presso l'uscita con il compito di evitare affollamenti e prestare la dovuta vigilanza sugli allievi; gli altri collaboratori scolastici vigileranno per favorire il regolare transito degli allievi nei rispettivi piani/ aree di competenza. Nella circolare ministeriale numero 105 del 16 aprile 1975 l'articolo 17 relativo alla vigilanza sugli alunni prevede che: Al termine delle lezioni l'uscita degli alunni avviene per piani [ ] con la vigilanza del personale docente di turno. In particolare sono precisi compiti dei docenti quelli di: vietare l'uscita del gruppo classe dall'aula prima del suono della campanella; accompagnare i gruppi classe al termine delle lezioni fino al portone / cancello di uscita dell'istituzione scolastica dall'insegnante dell ultima ora di attività per trasferirne la custodia ai genitori o loro delegati previo accertamento della loro identità;

consegnare gli allievi che usufruiscono del servizio scuolabus al portone cancello di uscita dell'istituzione scolastica; attendere per ulteriori 5 minuti l'eventuale genitori ritardatario, trascorso tale tempo il docente affida l'alunno al collaboratore scolastico ed avvisa il coordinatore di plesso o l'ufficio di segreteria che provvederà a contattare la famiglia. Se il genitore non è rintracciabile la scuola deve avvisare I vigili urbani o i carabinieri per rintracciare i genitori. Nel caso non sia possibile contattare i genitori la scuola consegna l'alunno agli stessi vigili perchè venga trasportato presso la casa dei genitori o parenti delegati dai genitori. GITE D'ISTRUZIONE GIORNALIERE CAMPO SCUOLA. Durante le gite istruzione giornaliere o il campo scuola, che ormai si è diffuso notevolmente fino alle ultime classi della scuola primaria, la vigilanza va amplificata poiché i ragazzi sono fuori della struttura scolastica e per questo si sentono liberi dalle regole ad essi imposte. Compito dei docenti. Il docente: deve preparare un programma della visita contenente orari, svolgimento, misure di sicurezza e menzione della responsabilità, riferimenti e numeri di telefono per eventuali emergenze. Il programma deve essere firmato dai genitori. deve trovarsi a scuola almeno 15 minuti prima dell'orario inizio della visita didattica, per ricevere gli alunni di cui dovrà verificare la partecipazione con appello e la registrazione della presenza; dovrà consentire il termine anticipato della visita ad un alunno, solo se autorizzato dal dirigente scolastico o da un suo delegato su esplicita richiesta scritta del genitore o dei genitori. Nel caso l'alunno venga prelevato personalmente, la richiesta scritta non è necessaria. è sollevato dall'obbligo di sorveglianza, quando tutti gli alunni della sua classe, gruppo o sezione, sono stati riconsegnati conformemente agli accordi presi con le famiglie. Altre occasioni frequenti in cui si creano delle criticità per la vigilanza sui minori sono: 1. la richiesta da parte degli alunni di andare in bagno; 2. il trasferimento dall'aula alla palestra nell'ora di educazione fisica; 3. il trasferimento dall'aula ai laboratori o aule speciali; Alla richiesta dell'allievo di andare in bagno, il docente può in base al comportamento del minore: 1. chiedere la collaborazione del collaboratore scolastico; 2. rifiutare il permesso se ritiene che l'alunno sia un soggetto che possa causare danni a se stesso e agli altri ; 3. dare il permesso in caso si ritenga che l'alunno sia in grado di andare in bagno senza causare problemi a se o ad altri. Spetta ai docenti di educazione fisica accompagnare gli alunni dalle aule alla palestra o agli spazi sportivi esterni e viceversa. Ove ricorrono particolari esigenze organizzative,tali trasferimenti possono essere fatti con la collaborazione del personale ausiliario specificamente incaricato dal DSGA. Durante il tragitto aula laboratori speciali e viceversa la vigilanza sugli alunni e affidata al docente della disciplina. Gli spostamenti dell'aula alla palestra ed ai laboratori interni alla struttura scolastica, dovranno essere effettuati in ordine ed in silenzio, per non recare disturbo al lavoro delle altre classi. MINORI DIVERSAMENTE ABILI

La vigilanza sui minori portatori di handicap psichico grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall assistente assegnato dal comune o dal docente della classe eventualmente coadiuvato in caso di necessità da un collaboratore scolastico. Il docente di classe con la collaborazione del docente di sostegno o dell'assistente assegnato dal comune deve garantire costante vigilanza sui minori portatori di handicaps psichico grave. I collaboratori scolastici individuati dal DSGA, hanno il compito di cooperare con gli insegnanti per la sorveglianza e l'assistenza agli alunni portatori di handicap: nell'accesso dalle aree alle strutture scolastiche; all'interno e nell uscita da esse; nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura via dell igene, personale con particolare riguardo quelli portatori di handicap psichico gravi. LA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI Il Ministero della Pubblica Istruzione, di concerto con il Ministero della salute, ha predisposto tramite un atto di raccomandazioni le linee guida per la definizione di interventi finalizzati all assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico. Il protocollo MIUR dispone che la somministrazione di farmaci da parte del personale scolastico è subordinata: 1. ad una richiesta da parte dei genitori o affidatari dell'allievo, i quali forniranno il farmaco accompagnato da una certificazione medica relative allo stato di salute dell alunno ed al farmaco da utilizzare unitamente ad un vademecum sanitario; 2. è possibile la somministrazione di farmaci da parte del personale scolastico a condizione che si renda volontariamente disponibile, abbia frequentato i corsi di formazione per la somministrazione di farmaci salvavita a cura dell ASL competenti; 3. l intervento non richiede specifiche condizioni sanitarie e discrezionalità tecnica da parte dei somministratori. Roma 09/10/13 Il Dirigente Scolastico F.to Prof.ssa Loredana Garritano