DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni concernenti la ripartizione del debito pubblico nazionale tra le regioni

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Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 794 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore STUCCHI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GIUGNO 2013 Disposizioni concernenti la ripartizione del debito pubblico nazionale tra le regioni TIPOGRAFIA DEL SENATO

Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica N. 794 XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI ONOREVOLI SENATORI. La sempre più pesante crisi finanziaria internazionale, che ha interessato i Paesi dell eurozona e il nostro in particolare, necessita di nuove politiche di bilancio, più attente al rigore e al controllo dei conti. In tal senso, l elevato livello che ha raggiunto il debito pubblico rispetto al prodotto interno lordo (PIL) e i bassi tassi di crescita del PIL stesso, conseguenza diretta di debolezze strutturali del sistema economico e produttivo nonché risultato di manovre impositive altamente recessive, non fanno che rallentare e dilazionare nel tempo il percorso di consolidamento dei conti pubblici. Tanto è vero che in tale situazione anche le continue e pesanti manovre messe in campo dal Governo Monti per riuscire a conseguire entro il 2013 il pareggio di bilancio non riusciranno né a raggiungere l agognato risultato, né a invertire le aspettative dei mercati. In questo contesto, oltre a ovvie e opportune riforme strutturali necessarie a rilanciare lo sviluppo, appare quanto meno necessario un intervento sullo stock del debito pubblico e sul livello della spesa per gli interessi. Il debito pubblico, che secondo il bollettino statistico della Banca d Italia del 15 marzo scorso ha superato i 2.022 miliardi di euro rispetto ai 1.988 miliardi di euro di dicembre 2012, ha segnato il livello più elevato assoluto raggiunto dal debito pubblico ed è cresciuto in modo esponenziale nel corso degli anni ottanta, passando da un livello del 74,4 per cento del PIL nell anno 1984 fino al 121,8 per cento del 1994, quando i Governi italiani hanno iniziato ad adottare politiche di contenimento del debito nel contesto dell ingresso del Paese nell eurozona. Le azioni governative hanno determinato una riduzione del debito che poi, però, è ritornato a crescere in questi ultimi anni in concomitanza con la crisi finanziaria. Oggi, infatti, l Italia ha il secondo debito pubblico in Europa (dietro alla sola Grecia), mentre i Paesi più industrializzati presentano un indice molto inferiore. E sebbene il 2013 dovrebbe segnare l arresto nel percorso di indebitamento, il debito accumulato fino a oggi mette a rischio la stabilità del Paese per il futuro, poiché il costo del debito è divenuto ormai insostenibile e le perenni tensioni sui mercati non possono che accrescerne il peso. La priorità che ora si pone, quindi, è intervenire con rapidità sul debito pubblico adottando misure che non deprimano l economia e garantiscano la coesione sociale. È innegabile che una fase di sensibile crescita economica, unita ad adeguati interventi sulla spesa, è indispensabile per permettere nel tempo una riduzione strutturale del debito. Al momento, però, questa congiuntura positiva non sembra ancora prevedibile. Senza dimenticare che appare difficilmente sostenibile, anche in un ottica futura, una prospettiva caratterizzata da decenni di crescente pressione fiscale. Il federalismo fiscale, in tal senso, rappresenta la cornice perfetta nell ambito della quale potrà disegnarsi una nuova legge di coordinamento della finanza pubblica tra Unione europea, Stato e regioni, secondo una logica che ridistribuisca tra i livelli territoriali spazi di autonomia e correlata responsabilità, nel rispetto degli obiettivi comuni e secondo un ciclo più ordinato nei tempi e nei contenuti.

Atti parlamentari 3 Senato della Repubblica N. 794 XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI In questa prospettiva si inserisce il presente disegno di legge che si pone come finalità quella di ripartire a livello regionale il debito pubblico nazionale secondo determinati criteri. Infatti, sulla base del dato, riportato nel supplemento al bollettino statistico della Banca d Italia e riferito alla fine del 2011, che il debito pubblico italiano è imputabile per un 6 per cento alle amministrazioni locali mentre per un restante 94 per cento a quelle centrali, il presente disegno di legge identifica un parametro, risultante dalla media ponderata di tre diversi criteri, responsabilità storica, criterio demografico e capacità fiscale, sul quale ripartire il deficit nazionale. Con il primo di questi criteri il debito pubblico è attribuito sulla base del valore storico, ovvero del contributo storico fornito dalle diverse regioni, assumendo come parametro di riferimento il residuo fiscale degli ultimi dieci anni, dal 2000 al 2010. Secondo questo approccio, quindi, le regioni che hanno evidenziato un saldo di residuo positivo, non hanno generato debito, rispetto invece alle regioni con un saldo negativo, che invece hanno concorso, negli anni, ad accrescere il deficit dello Stato. Utilizzando questo approccio, la regione che maggiormente dovrebbe contribuire al risanamento del debito pubblico nazionale dovrebbe essere la Sicilia, dal momento che, com è facilmente immaginabile, tale criterio graverebbe particolarmente sul sud, in quanto al Mezzogiorno è attribuibile circa l 80 per cento del residuo fiscale cumulato degli ultimi anni. Di contro, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Marche sarebbero esentati. Il criterio demografico assegna invece una quota di debito pubblico pro capite, ripartendo lo stesso sul numero di cittadini residenti in ciascuna regione, e, in base a esso, i territori più svantaggiati sarebbero quelli più popolosi, a partire dalla Lombardia, abitata da oltre il 16 per cento degli italiani. L ultimo criterio invece, ovvero quello della capacità fiscale, ripartisce il debito sulla base della distribuzione della ricchezza nazionale. In questo caso, ovviamente, le regioni settentrionali sarebbero le più svantaggiate, in quanto esse producono il 54,6 per cento della ricchezza nazionale. Dal momento che l applicazione di un solo criterio potrebbe determinare una forte scompensazione tra le diverse aree, attraverso la media ponderata dei tre criteri è possibile determinare un parametro che consideri in modo uguale i tre diversi criteri. La ragione sottesa al presente disegno di legge e che mira a rendere più efficiente e responsabile l utilizzo delle risorse pubbliche da parte di tutte le regioni, proporzionalmente alle loro capacità fiscali e ai loro livelli di spesa, trova pertanto nel parametro descritto un equa finalizzazione tra i diversi criteri che determinano il parametro stesso. Applicando, infatti, questo parametro, al nord spetterebbe il 36,8 per cento del debito pubblico totale, al centro il 17 per cento circa e al sud il 46,3 per cento. All articolo 1 si prevede, quindi, di ripartire il debito pubblico nazionale tra le regioni, attraverso l attribuzione dello stesso rispetto a tre diversi criteri, responsabilità storica, criterio demografico e capacità fiscale. L articolo 2 definisce chiaramente la modalità di applicazione dell articolo 1, mentre l articolo 3 determina, per ciascuna regione, la media delle diverse quote di debito regionali individuate sulla base dei tre diversi criteri. Il valore così identificato rappresenta la quota di debito pubblico nazionale che è attribuita a ciascuna regione. L articolo 4 prevede l entrata in vigore del provvedimento.

Atti parlamentari 4 Senato della Repubblica N. 794 XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI DISEGNO DI LEGGE Art. 1. 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il debito pubblico nazionale, calcolato in base all ultima rilevazione della Banca d Italia effettuata alla data di entrata in vigore della medesima legge, è ripartito tra le regioni secondo le modalità di cui agli articoli 2 e 3. Art. 2. 1. Ai fini della ripartizione stabilita ai sensi dell articolo 1, ogni regione provvede alla determinazione della quota di debito pubblico nazionale ad essa spettante sulla base dei seguenti criteri: a) criterio della responsabilità fiscale: basato sul residuo fiscale prodotto nel corso degli anni dal 2000 al 2010 da ogni regione; b) criterio demografico: basato sul numero di residenti in ogni regione, individuato dall ultima rilevazione dell Istituto nazionale di statistica alla data di entrata in vigore della presente legge; c) criterio di capacità fiscale: basato sul prodotto interno lordo di ogni regione. Art. 3. 1. La quota di debito pubblico nazionale spettante a ogni regione è pari alla media dei valori ottenuti per ogni regione a seguito dell applicazione dei criteri di cui all articolo 2.

Atti parlamentari 5 Senato della Repubblica N. 794 XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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