COMUNE DI GERRE DE CAPRIOLI (Provincia di Cremona) REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO

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COMUNE DI GERRE DE CAPRIOLI (Provincia di Cremona) REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 28 del 21/06/2016 1

INDICE Art. 1 - Oggetto Art. 2 - Materie oggetto di interpello Art. 3 - Procedura ed effetti Art. 4 - Legittimazione e presupposti Art. 5 Contenuto delle istanze Art. 6 Inammissibilità delle istanze Art. 7 Adempimenti del Comune Art. 8 Efficacia della risposta all istanza di interpello Art. 9 Norme transitorie ed entrata in vigore 2

Art. 1 Oggetto 1. Il presente capo è formulato ai sensi dell art. 52 del d.lgs. n. 446/1997, dell art. 11 della legge 212/2000, degli artt. 2, 3, 4, 5, 6 del d.lgs. 156/2015 e disciplina il diritto di interpello di cui alla lettera a) del medesimo articolo 11 per i tributi comunali applicati nel Comune di Gerre de Caprioli 2. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l ambito di applicazione della disciplina sull abuso del diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento del Comune in sede di controllo. 3.Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende il Servizio Tributi. Art. 2 Materie oggetto di interpello 1. Il contribuente può interpellare l amministrazione per ottenere una risposta riguardante l applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza. 2. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza gli uffici comunicano all interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi. Art. 3 Procedura ed effetti 1. L amministrazione risponde alle istanze nel termine di novanta giorni. La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo dell amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell istanza e limitatamente al richiedente. 2. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell istante. 3. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l amministrazione ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell art. 5, comma 2 della legge 212/2000 (Statuto del contribuente). 4. La presentazione delle istanze di cui ai commi 1 e 2 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione. 5. L amministrazione provvede alla pubblicazione mediante la forma di circolare o di risoluzione delle risposte rese nei casi in cui un numero elevato di contribuenti abbia presentato istanze aventi ad oggetto la stessa questione o questioni analoghe fra loro, nei casi in cui il parere sia reso in relazione a norme di recente approvazione o per le quali non siano stati resi chiarimenti ufficiali, nei casi in cui siano segnalati comportamenti non uniformi da parte degli uffici, nonché in ogni altro caso in cui ritenga di interesse generale il chiarimento fornito. Resta ferma, in ogni caso, la comunicazione della risposta ai singoli istanti. 3

Art. 4 Legittimazione e presupposti 1.Possono presentare istanza di interpello, ai sensi dell art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo statuto dei diritti del contribuente, i contribuenti, anche non residenti, e i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all adempimento di obbligazioni tributarie. 2. L istanza di cui al comma 1 deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all amministrazione per rendere la propria risposta. 3. L istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC. Art. 5 Contenuto delle istanze 1. L istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello e deve contenere: a) i dati identificativi dell istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale; b) l oggetto sommario dell istanza; c) la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie; d) le specifiche disposizioni di cui si richiede l interpretazione, l applicazione o la disapplicazione; e) l esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta; f) eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell amministrazione e deve essere comunicata la risposta; g) la sottoscrizione dell istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell art. 63 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell atto, essa deve essere allegata allo stesso. 2. All istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dell amministrazione procedente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall istante, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell amministrazione procedente, alle istanze devono essere allegati altresì i pareri resi dall ufficio competente 3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere b),d),e),f) e g)del comma 1, l amministrazione invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata Art. 6 Inammissibilità delle istanze 1. Le istanze di cui all art. 2 sono inammissibili se: a) sono prive dei requisiti di cui all art. 5; b) non sono presentate preventivamente ai sensi dell art. 4; c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell art. 11, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo statuto dei diritti del contribuente; 4

d) hanno ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente; e) vertono su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza; f) il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3 dell art. 5, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti. Art. 7 Adempimenti del Comune 1.La risposta, scritta e motivata, fornita dal Comune è comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell istanza di interpello da parte del Comune. 2.Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell istanza e dei documenti allegati, il Comune può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al primo comma si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del Comune e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge. 3.Le risposte fornite dal Comune sono pubblicate sul sito internet del Comune di Gerre de Caprioli. Articolo 8 - Efficacia della risposta all istanza di interpello 1.La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell istanza di interpello, salvo modifiche normative. 2.Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l indicazione della soluzione di cui all articolo 3, comma 1, lettera d), non pervenga entro il termine di cui all articolo 4, comma 1, si intende che il Comune concordi con l interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente. 3.Sono nulli gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso. 4. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell istante. 5.Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili. Articolo 9 Norme transitorie ed entrata in vigore 1.Il presente Regolamento entra in vigore ai sensi dello Statuto Comunale. 2.Con l entrata in vigore delle disposizioni contenute in detto Regolamento, le disposizioni contenute in altri regolamenti in contrasto con questo regolamento devono ritenersi abrogate. 5