CAUSE DI SOSPENSIONE PATENTE SOSPENSIONE A TEMPO INDETERMINATO La patente viene sospesa a tempo indeterminato quando il candidato è assente all esame di revisione o non lo prenota nei tempi prescritti. La patente verrà restituita dopo il superamento dell'esame di revisione. SOSPENSIONE PER POSSESSO DI SOSTANZE STUPEFACENTI Il possesso di sostanze stupefacenti, anche se non si è alla guida di un veicolo, comporta la sospensione della patente da un mese ad un anno. Art. 75, comma 1, del D.P.R. n. 309 del 9/10/1990: Chiunque illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 73, comma 1-bis, o medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezioni B e C, fuori delle condizioni di cui all'articolo 72, comma 2, e' sottoposto, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno, a una o più delle seguenti sanzioni amministrative: a) sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla; b) sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla; c) sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli; d) sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario. SOSPENSIONE PER NEOPATENTATI (articolo 218 bis: sintesi dei comma 1,2,3) Il conducente, nei primi tre anni dal conseguimento della patente A o B, che commette un'infrazione che comporta la sospensione della patente avrà l'aumento di un terzo delle sanzioni amministrative e delle sanzioni accessorie rispetto alla normale applicazione della norma; tali sanzioni saranno raddoppiate per tutte le volte successive alla prima sospensione. Al neopatentato, a cui sia notificata una sospensione patente per un periodo superiore a tre mesi, l'incremento delle sanzioni accessorie ed amministrative di cui prima durerà per un totale di 5 anni dalla data del primo conseguimento. NB:Il titolare di patente A dovrà assoggettarsi nuovamente alle norme restrittive per i neopatentati, di cui sopra, nel momento in cui consegue la patente B Il titolare di patente B NON DOVRA' assoggettarsi nuovamente alle norme alle norme restrittive per i neopatentati, di cui sopra nel momento in cui consegue la patente A.
SOSPENSIONE PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA (C.d.S. Art. 186, 186-bis e 187) - Tabella della quantità di alcool contenuta nelle bevande La guida sotto l'influenza di alcol è considerata un reato di competenza del tribunale, e ciò comporta oltre alle sanzioni pecuniarie un accertamento davanti al giudice alla presenza di un avvocato. Con tasso alcolemico non superiore a 0.8 è possibile chiedere l oblazione di reato. ARTICOLO 186-BIS, COMMA 1: Superiore a 0 e non superiore a 0.5 per: conducenti di età inferiore a 21 anni neopatentati per i primi 3 anni dal rilascio patente per conducenti autocarri sup. 3,5 t, autobus, autotreni ecc. Ammenda da 155 a euro 624, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a O (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro. Nel caso in cui il conducente, nelle condizioni di cui al periodo precedente, provochi un incidente, le sanzioni di cui al medesimo periodo sono raddoppiate. Per i conducenti di cui al comma 1 del presente articolo, ove incorrano negli illeciti di cui all'articolo 186, comma 2, lettera a), le sanzioni ivi previste sono aumentate di un terzo; ove incorrano negli illeciti di cui all'articolo 186, comma 2, lettere b) e c), le sanzioni ivi previste sono aumentate da un terzo alla meta'. ARTICOLO 186, COMMA 2: a) superiore a 0.5 e non superiore a 0.8 (grammi/litro) Ammenda da 500 a 2.000 euro e prevista sospensione della patente da tre a sei mesi b) superiore a 0.8 e non superiore a 1.5 Ammenda da 800 a 3.200 euro e prevista sospensione della patente da sei mesi a un anno, in più è previsto l'arresto fino a 6 mesi. c) superiore a 1.5 o sostanze stupefacenti. Ammenda da 1.500 a 6.000 euro e prevista sospensione della patente da uno a due anni, in più è previsto l'arresto da 3 mesi ad 1 anno. Inoltre con la sentenza di è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata ed è disposto il fermo amministrativo per un periodo di centottanta giorni e, dal momento dell'accertamento del reato, l'organo accertatore dispone il fermo amministrativo provvisorio del veicolo per sessanta giorni. Il veicolo sottoposto a sequestro o a fermo amministrativo può essere affidato in custodia al trasgressore". La stessa procedura si applica anche nel caso di cui al comma 2-bis", cioè nel caso in cui il conducente in stato di ebbrezza provochi un incidente stradale. Nel caso in cui si circoli durante il periodo di fermo amministrativo provvisorio è prevista una sanzione di 680 euro. Se il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate o di complessi di veicoli o nel caso in cui lo stesso reato venga commesso in un biennio, la patente di guida viene revocata. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale le pene sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni. E' reato il rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico. Le pene sono: ammenda compresa tra 1500 e 6000 euro e arresto da tre mesi a un anno. La condanna comporta anche la sanzione accessoria della sospensione della patente da sei mesi a due anni e il fermo amministrativo del veicolo con il quale è stato commesso il reato per 180 giorni, tranne il caso in cui il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Se il reato di rifiuto di accertamento è commesso dopo una condanna per lo stesso reato nei due anni precedenti la patente è automaticamente revocata.
PERMESSO DI GUIDA PER PATENTE SOSPESA Art. 218 comma 2. L'organo che ha ritirato la patente di guida la invia, unitamente a copia del verbale, entro cinque giorni dal ritiro, alla prefettura del luogo della commessa violazione. Entro il termine di cui al primo periodo, il conducente a cui e' stata sospesa la patente, solo nel caso in cui dalla commessa violazione non sia derivato un incidente, puo' presentare istanza al prefetto intesa ad ottenere un permesso di guida, per determinate fasce orarie, e comunque di non oltre tre ore al giorno, adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri, ovvero per il ricorrere di una situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il prefetto, nei quindici giorni successivi, emana l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo al quale si estende la sospensione stessa. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati da ogni singola norma, e' determinato in relazione all'entità del danno apportato, alla gravita' della violazione commessa, nonchè al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare. Tali due ultimi elementi, unitamente alle motivazioni dell'istanza di cui al secondo periodo ed alla relativa documentazione, sono altresì valutati dal prefetto per decidere della predetta istanza. Qualora questa sia accolta, il periodo di sospensione e' aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali e' stata autorizzata la guida, arrotondato per eccesso. L'ordinanza, che eventualmente reca l'autorizzazione alla guida, determinando espressamente fasce orarie e numero di giorni, e' notificata immediatamente all'interessato, che deve esibirla ai fini della guida nelle situazioni autorizzate. L'ordinanza e' altresì comunicata, per i fini di cui all'articolo 226, comma 11, all'anagrafe degli abilitati alla guida. Il periodo di durata fissato decorre dal giorno del ritiro. Qualora l'ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, il titolare della patente può ottenerne la restituzione da parte della prefettura. Il permesso di guida in costanza di sospensione della patente può essere concesso una sola volta. GUIDA CICLOMOTORE CON PATENTE SOSPESA : non è possibile in nessun caso
CAUSE DI REVOCA DELLA PANTENTE REVOCA DELLA MCTC PER ESITO NEGATIVO ALL'ESAME DI REVISIONE In caso di non idoneità all'esame di revisione la patente viene revocata immediatamente dalla MCTC. Nel giro di pochi giorni il candidato riceverà la notifica e dovrà provvedere a consegnare la patente in MCTC. NUOVO CONSEGUIMENTO: Dopo la consegna della patente è possibile presentare una nuova pratica di foglio rosa allegando un fotocopia del provvedimento di revoca. Il candidato potrà partire dalla categoria della patente posseduta e non sarà considerato neopatentato. REVOCA PER MANCANZA DEI REQUISITI FISICI Quando la Commissione Medica rilascia un certificato con non idoneità per qualsiasi patente il candidato può presentare ricorso all'unità Sanitaria Territoriale di Milano entro i limiti di tempo indicati sul certificato medico. Trascorso tale periodo viene emesso il provvedimento di revoca ed l'invito a consegnare la patente in MCTC. NUOVO CONSEGUIMENTO: Per riottenere la patente non è sufficiente presentare una nuova commissione: il candidato dovrà presentare una pratica foglio rosa allegando il provvedimento di revoca con l'annotazione di consegna della patente, una nuova visita della Commissione Medica che ne dichiara l'idoneità e sostenere gli esami di teoria e guida. Il candidato non sarà considerato neopatentato. REVOCA PER CARENZA DEI REQUISITI MORALI (art.120 del C.d.S.) Il Prefetto può disporre il provvedimento di revoca del documento di guida per carenza di requisiti morali nei confronti delle seguenti persone: delinquenti abituali, professionali o per tendenza. coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione, di cui alla legge 27.12.1956 n. 1423 come sostituita dalla legge 3.8.1988 n.327 e dalla legge 31.5.1965 n. 575 e successive modifiche ed integrazioni Entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento, il titolare della patente di guida può presentare ricorso al Ministro dell'interno (in bollo da 14,62 euro), che decide di concerto con il Ministro dei Trasporti, o alternativamente ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni. NUOVO CONSEGUIMENTO: Al termine del periodo di applicazione delle misure di sicurezza o prevenzione, occorre richiedere al Prefetto il nulla osta per il conseguimento di una nuova patente di guida.
REVOCA PER VIOLAZIONE A NORME DI COMPORTAMENTO AL CODICE DELLA STRADA (art. 218 comma 6 C.d.S. "guida con patente sospesa", art 86 C.d.S."servizio di piazza senza licenza", art. 9 bis e 9 ter C.d.S. "competizioni non autorizzate dalle quali siano derivate lesioni personali gravi"), art.176 comma 1, lett. a) "invertire il senso di marcia o percorrere la carreggiata nel senso di marcia opposto a quello consentito in autostrada o sulle strade extraurbane principali". Revoca per guida con patente sospesa (art.218 delc.d.s.) Il Prefetto dispone la revoca della patente di guida nel caso di guida con patente sospesa. Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente, è punito con la revoca della stessa. Revoca per inversione di marcia o circolazione contromano (art.176, c.1, lett.a e 19 C.d.S.) Il Prefetto dispone la revoca della patente di guida per chi inverte il senso di marcia o percorre la carreggiata nel senso di marcia opposto a quello consentito commettendo il fatto in autostrada o sulle strade extraurbane principali. Revoca per servizio di piazza senza licenza (art.86 C.d.S.) Il Prefetto dispone la revoca della patente di guida per chi, senza licenza, adibisca un veicolo a servizio di piazza, ove commetta tale violazione per due volte in tre anni Entro 30 giorni dalla notifica, avverso il provvedimento di revoca della patente, adottato ai sensi dell'art.219 del C.d.S., è ammesso ricorso in opposizione dinnanzi al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione. NUOVO CONSEGUIMENTO: il candidato, trascorsi 2 anni, 4 mesi e 1 giorno dalla notifica del provvedimento di revoca (tre anni se quando è stato fermato oltre ad avere alla patente sospesa era anche in stato di stato di ebbrezza), potrà conseguire una nuova patente partendo dalla categoria B e verrà considerato a tutti gli effetti neopatentato, con relative limitazioni di cilindrata, velocità e punteggio (art. 219, comma 3-bis del C.d.S. - circolare 5262 del 23/02/2012) REVOCA PER SENTENZA DEL GIUDICE (art. 224 del C.d.S.) Il Prefetto dispone la revoca della patente di guida a seguito di sentenza penale o di decreto di accertamento del reato e di condanna irrevocabili, nei casi previsti dal C.d.S. quale conseguente sanzione amministrativa accessoria. Ricorso al T.A.R. competente per territorio entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di revoca o, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. GUIDA SENZA PATENTE (art. 116) E prevista l ammenda da euro 2.257 a euro 9.032 nel caso di guida di autoveicoli e motoveicoli: - senza aver conseguito la patente; - con patente revocata; - con patente non rinnovata per mancanza dei requisiti; Nel caso di reiterazione della violazione nel biennio è prevista la pena dell arresto fino ad un anno.